Parere di precontenzioso n. 89 del 4 marzo 2026
L’ANAC, con il parere di precontenzioso n. 89 del 4 marzo 2026, ha affermato che la stazione appaltante è tenuta ad annullare in autotutela gli atti di gara per il servizio rifiuti e, in sede di riedizione della procedura, a risolvere le criticità evidenziate.
Il richiamo dell’Autorità nasce dal ricorso di un operatore del settore che ha segnalato come il bando contenesse errori tali da impedire la presentazione di un’offerta economica sostenibile. In particolare, l’Anac ha rilevato un disallineamento tra la base d’asta fissata dal Comune e il PEF validato dall’Ente d’ambito, violando le regole tecniche stabilite da ARERA.
Oltre alla gestione dei ricavi (il c.d. profit sharing), che non rispecchia i parametri del metodo tariffario MTR-2, l’Autorità ha contestato la sottostima dei costi del parco mezzi: limitarsi a richiedere camion “Euro 6” non basta a soddisfare i vigenti CAM, rendendo l’investimento richiesto all’impresa più oneroso di quanto previsto nel bando e alterando così il principio di convenienza e sostenibilità dell’offerta.
In conclusione, la Stazione appaltante è tenuta ad annullare la gara in autotutela. Prima di indire una nuova procedura, dovrà correggere i calcoli economici e tecnici, allineandoli alle direttive di ARERA e ai requisiti ambientali, per garantire il corretto equilibrio della commessa.
