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ANAC: la modifica sostanziale del contratto di concessione comporta l’obbligo di una nuova gara

Parere di funzione consultiva n. 7, 11 marzo 2026

L’ANAC, con parere di funzione consultiva n. 7 dell’11 marzo 2026 riguardante una concessione di costruzione e gestione di una RSA di un grosso Comune del Basso Lazio, ha affermato che laddove, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, la stazione appaltante abbia affidato ad un operatore economico una concessione di costruzione e gestione, non appare consentito, in corso di esecuzione della stessa, apportare modifiche sostanziali al rapporto concessorio.

Il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza che ne deriva ostano a che, dopo l’aggiudicazione di un contratto di concessione di lavori pubblici, l’amministrazione concedente e il concessionario apportino alle disposizioni contrattuali modifiche tali da presentare caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto iniziale. Ciò avviene se le modifiche hanno per effetto di estendere la concessione in modo considerevole a elementi non previsti, di alterare l’equilibrio economico-contrattuale in favore del concessionario, oppure ancora se tali variazioni sono atte a rimettere in discussione l’aggiudicazione originaria.

Pertanto, nel caso di specie, l’Autorità ha indicato all’Amministrazione richiedente di valutare le istanze di modifica della concessione e di revisione del PEF sulla base della convenzione stipulata tra le parti (e della lex specialis a monte), la quale pone in capo al concessionario specifici obblighi correlati al mantenimento del rischio dell’operazione, fermo restando il divieto di apportare modifiche sostanziali al rapporto in corso di esecuzione.

 

🔗 Parere di funzione consultiva n. 7