Delibera n. 136 del 15 aprile 2026, n. 136
Con delibera n. 136 del 15 aprile 2026, n. 136, l’ANAC ha statuito che è legittimo il provvedimento di esclusione di un operatore economico che, in sede di offerta tecnica, presenti atti di impegno alla disponibilità dei mezzi necessari all’esecuzione del servizio con tempistiche (nel caso di specie 150 giorni) superiori al limite massimo inderogabile fissato dalla lex specialis (90 giorni).
Sebbene, infatti, la disponibilità delle attrezzature costituisca un requisito di esecuzione, la stazione appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, può legittimamente richiederne la dimostrazione o l’impegno vincolante già in fase di gara per assicurare la serietà dell’offerta e la tempestività dell’adempimento contrattuale.
Inoltre, la difformità dei termini temporali non è sanabile mediante soccorso istruttorio, in quanto la rettifica comporterebbe una modifica sostanziale di un elemento essenziale dell’offerta tecnica, violando i principi di autoresponsabilità, inalterabilità delle offerte e par condicio tra i concorrenti.
Il principio del risultato non può essere interpretato «in maniera antitetica rispetto al principio di legalità». Esso non può prevalere sul principio della par condicio, il quale «richiede l’applicazione uniforme e uguale per tutti delle regole della gara». Consentire la partecipazione di un concorrente la cui documentazione «attesta contrattualmente l’impossibilità di rispettare un termine essenziale della lex specialis» non tutelerebbe il risultato, ma «altererebbe la competizione a danno di operatori adempienti». In tale contesto, opera il «principio di autoresponsabilità», in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi.
L’operato della stazione appaltante è, dunque, legittimo e coerente con il dovere di escludere offerte palesemente incompatibili con le prescrizioni di gara, al fine di evitare la sottoscrizione di contratti già destinati all’inadempimento, con conseguente interruzione del servizio pubblico.
🔗 Parere di precontenzioso n. 136 del 15 aprile 2026
