TAR Abruzzo, sez. I, 28 maggio 2026, n. 130 – L’art. 108, c. 3, del d.lgs. n. 36/2023 ammette il criterio del minor prezzo esclusivamente per «servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato». Il servizio di custodia, ricovero, mantenimento e cura di cani randagi – che coinvolge la gestione di esseri senzienti, con esigenze etologiche, sanitarie e comportamentali variabili, attività di socializzazione, promozione delle adozioni, interventi veterinari differenziati – non appare riconducibile alla categoria dei servizi standardizzati, in cui le condizioni di mercato siano sufficientemente definite da rendere superflua una comparazione qualitativa.
Ne consegue l’illegittimità del bando che applichi il minor prezzo, atteso che il precetto contenuto nell’art. 8-bis enuncia un principio-guida – la competizione qualitativa – che vincola le stazioni appaltanti imponendo valutazioni qualitative del servizio; ciò in quanto la scelta del criterio di aggiudicazione non è una clausola «neutra» che diventa lesiva solo a valle con l’aggiudicazione, ma costituisce una violazione immediata di una norma la cui ratio è la protezione di quell’interesse al benessere animale di cui l’Associazione è ente esponenziale.
N. 00130/2026 REG.PROV.CAU.
N. 00228/2026 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2026, proposto da
Tutela Diritti Animali Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG BB4FE0C24F, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Mangia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trasacco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Herbert Simone e Carlo Polce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del bando di gara relativo alla procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento del servizio di custodia, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi presenti sul territorio comunale, pubblicato in data 17 Aprile 2026, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi il disciplinare di gara e i relativi allegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Trasacco;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il proposto gravame appare suscettibile di accoglimento rilevato che:
– la scelta del criterio di aggiudicazione non è una clausola «neutra» che diventa lesiva solo a valle, con l’aggiudicazione a un operatore inidoneo o con un’offerta incongrua. È una violazione immediata di una norma la cui ratio è la protezione di quell’interesse al benessere animale di cui l’Associazione è ente esponenziale;
– Il precetto contenuto nell’art. 8-bis non si esaurisce nella previsione di un meccanismo procedurale condizionato all’adozione del provvedimento tariffario. Esso enuncia un principio-guida — la competizione qualitativa — che vincola le stazioni appaltanti anche nelle more dell’adozione del prezzo fisso regionale imponendo valutazioni qualitative del servizio;
– Inoltre, l’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 ammette il criterio del minor prezzo esclusivamente per «servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato». Il servizio di custodia, ricovero, mantenimento e cura di cani randagi — che coinvolge la gestione di esseri senzienti, con esigenze etologiche, sanitarie e comportamentali variabili, attività di socializzazione, promozione delle adozioni, interventi veterinari differenziati — non appare riconducibile alla categoria dei servizi standardizzati, in cui le condizioni di mercato siano sufficientemente definite da rendere superflua una comparazione qualitativa;
– Il disciplinare di gara è contraddittorio in quanto, al punto 31, menziona «criteri qualitativi» del servizio, ma omette completamente qualsiasi ponderazione, attribuzione di punteggi, sub-criteri o sub-pesi, in violazione dell’art. 108, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, che impone la specificazione dei criteri di valutazione e della relativa ponderazione.
Ritenuto, altresì, necessario acquisire ulteriori elementi istruttori a carico della ricorrente e, nello specifico:
– lo statuto della ricorrente;
– adeguata documentazione attestante l’iscrizione al RUNTS;
Ritenuto pertanto di sospendere l’efficacia dell’atto impugnato con fissazione dell’udienza pubblica del 16.09.2026;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (L’AQUILA) accoglie la domanda di tutela cautelare, e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia dell’atto impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 16 settembre 2026;
c) dispone che la ricorrente produca la documentazione indicata in motivazione nel termine di 10 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente ordinanza.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Consigliere
L’ESTENSORE
Mario Gabriele Perpetuini
IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese
IL SEGRETARIO
