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Anomalia dell’offerta ed errore sui costi di manodopera: limiti della discrezionalità del RUP

Delibera ANAC del 7 luglio 2026, n. 273

L’ANAC, con il parere di precontenzioso (delibera n. 273 del 7 luglio 2026), in merito alla procedura aperta riguardante l’affidamento della fornitura in service di generatori a radiofrequenza e ultrasuoni per le necessità dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria (suddivisa in 5 lotti per un importo di 504.000 euro), ha chiesto all’Azienda, “fatto salvo l’esercizio dell’autotutela estesa a tutti gli atti di gara, di procedere all’annullamento del provvedimento di verifica dell’anomalia e del susseguente provvedimento di aggiudicazione”.

L’Autorità ha affermato che la valutazione dell’anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile unicamente in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Nel caso di specie, configura un evidente travisamento dei fatti e un vizio di istruttoria il giudizio con cui il RUP ha reputato congruo il costo della manodopera dichiarato in offerta ipotizzando una diversa metodologia di calcolo o differenti denominatori percentuali, qualora lo stesso operatore economico smentisca tale ricostruzione ammettendo che l’importo originario era frutto di un mero errore materiale di sovrastima.

“Emerge con palmare evidenza – conclude ANAC – come le valutazioni del RUP, oltre che non sufficientemente dimostrate, appaiano basate su un evidente travisamento dei fatti e/o illogicità di cui è indice la manifesta incertezza del valore dei costi della manodopera riferiti all’aggiudicatario: tale circostanza non può non inficiare conseguenzialmente anche la legittimità del procedimento ex art. 110 del d.lgs 36/2023 su cui è stato fondato l’affidamento”.

🔗 Delibera ANAC del 7 luglio 2026, n. 273