FAQ approvate dal Consiglio nella seduta del 7 luglio 2026
L’ANAC, con le FAQ approvate dal Consiglio nella seduta del 7 luglio 2026, ha chiarito che le libere università erogano un fondamentale servizio pubblico e vanno pertanto ricondotte alla categoria dei soggetti tenuti, secondo criteri di compatibilità, alla trasparenza dell’attività di pubblico interesse svolta, ove sia soddisfatto il requisito del bilancio di importo superiore a cinquecentomila euro (ex art. 2-bis, c. 3, del d.lgs. 33/2013).
Tali istituti sono dunque tenuti a osservare gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici), 32 (Servizi erogati) e 35 (Attività e procedimenti) del medesimo decreto, in quanto riferiti all’attività di pubblico interesse e compatibili con le funzioni esercitate. Restano invece esclusi dall’obbligo di pubblicazione i dati, i documenti e le informazioni attinenti all’organizzazione interna.
Nell’attuazione degli obblighi di pubblicità relativi a sovvenzioni e vantaggi economici (artt. 26 e 27), le università devono in ogni caso escludere i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti qualora da essi sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
