Approfondimento a cura di Matteo Valente
Il 30 maggio 2026 è entrato ufficialmente in vigore il nuovo Bando tipo n. 1 per gli affidamenti di servizi e forniture, approvato dall’ANAC con la delibera n. 148 del 1° aprile 2026.
L’intervento si è reso necessario principalmente per adeguare la documentazione di gara al quadro normativo delineato dal D.Lgs n. 36/2023 e dal successivo correttivo introdotto con il D.Lgs n. 209/2024, ma anche per recepire le indicazioni rese dal Consiglio di Stato in tema di accesso agli atti e trattamento dei dati personali, per riformulare le disposizioni che avevano dato luogo a dubbi interpretativi in sede applicativa, nonché per recepire la normativa in materia di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 e legge n. 132 del 2025).
Di seguito le maggiori novità.
1 – Sull’utilizzo dell’Intelligenza artificiale
La domanda di partecipazione (anche quella eventualmente compilata online) è stata integrata con una dichiarazione del partecipante relativa all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione dell’offerta tecnica e in merito all’intenzione di utilizzarli nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio o della fornitura. In caso affermativo, è richiesta la dichiarazione dell’avvenuto rispetto della disciplina vigente in materia di intelligenza artificiale o l’impegno a rispettare la medesima normativa in fase esecutiva.
Questo il tenore della dichiarazione introdotta:
“10. Dichiarazioni in materia di uso di intelligenza artificiale
▪ DICHIARA che nella predisposizione dell’offerta:
– non si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale;
o, in alternativa
– si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale per la redazione dell’offerta tecnica e che l’utilizzo di tali sistemi è avvenuto nel rispetto del Regolamento UE 2024/ 1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo n. 196 del 2003).
▪ DICHIARA altresì che nel caso di aggiudicazione, ai fini dell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto:
– non si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale;
o, in alternativa
– si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l’uso degli stessi avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo n. 196 del 2003).
[Dichiarazioni da rendere nel caso di servizi di natura intellettuale resi da professionista]
▪ DICHIARA che nella predisposizione dell’offerta:
– non si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale;
o, in alternativa
– si è avvalso dei seguenti sistemi di intelligenza artificiale [indicare il/i sistema/i di intelligenza artificiale
utilizzato/i]……… per lo svolgimento di attività meramente strumentali e di supporto nella redazione della/e seguenti parte/i dell’offerta tecnica [indicare la/e parte/i dell’offerta tecnica per la redazione della/e quali l’OE si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale]……………… nel rispetto del Regolamento UE 2024/ 1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003).
▪ DICHIARA altresì che nel caso di aggiudicazione, ai fini dell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto:
– non si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale;
o, in alternativa
– si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale al fine esclusivo di supportare ed efficientare il servizio, assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l’uso di tali sistemi avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo n. 196 del 2003)”.
2 – Sull’ accesso agli atti
Le novità sul punto riguardano la disciplina dell’accesso agli atti in caso di inversione procedimentale, in
conformità a quanto riportato nel parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13/1/2026.
Il Bando tipo ha ora previsto la sottrazione dall’accesso “automatico” di cui all’art. 36, comma 2, del Codice, della documentazione amministrativa dei partecipanti collocatisi dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante, ferma restando la possibilità di proporre, per l’acquisizione di tale documentazione, istanza di accesso agli atti ordinaria, ai sensi degli artt. 3 bis e 22 e ss. della legge n. 241/1990.
La stessa modalità di accesso (ai sensi della Legge n. 241/1990) è utilizzabile dai partecipanti che si sono posizionati dalla sesta posizione in poi in graduatoria, per l’acquisizione della documentazione degli altri concorrenti diversi dal primo.
Resta salva la possibilità per la Stazione Appaltante, al fine di evitare l’aggravio procedimentale derivante da un’istanza di accesso agli atti, di estendere la verifica della documentazione amministrativa fino al quinto classificato, anche in caso di inversione procedimentale, così da renderla reciprocamente disponibile secondo le modalità di cui all’art. 36, comma 2, del Codice.
Inoltre, è sostanzialmente riconosciuto il diritto ad un accesso integrale a tutti gli atti di gara, ai candidati non definitivamente esclusi, con l’unica eccezione dell’eventuale oscuramento totale o parziale dell’offerta tecnica, conseguente ad una specifica richiesta dell’operatore economico ritenuta accoglibile dalla Stazione Appaltante (per le ragioni esternate contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione). Detta decisione eventualmente è impugnabile dinanzi al Giudice Amministrativo nel termine di 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.
3 – Sul pagamento del contributo ANAC
Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta, conseguentemente, la clausola del Disciplinare prevede che l’avvenuto pagamento vada verificato dalla stazione appaltante prima della fase di valutazione delle offerte; ciò anche in caso di inversione procedimentale.
Dunque, è stato confermato l’obbligo per la stazione appaltante di effettuare la verifica del versamento, e di attivarsi per ottenere la regolarizzazione del mancato pagamento, nei confronti di tutti i partecipanti alla gara, ivi compresi quelli che, in base all’inversione procedimentale, non sarebbero stati soggetti alla verifica della documentazione amministrativa.
L’eventuale mancato pagamento del contributo può essere sanato anche dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte, purché la regolarizzazione venga effettuata entro il termine assegnato dalla stazione appaltante in sede di soccorso istruttorio. In altri termini, la stazione appaltante, una volta accertata la mancanza dell’assolvimento del contributo, assegna un termine all’operatore economico per effettuare il pagamento e, se quest’ultimo non provvede entro il termine assegnato, deve disporre l’esclusione dalla procedura di gara.
4 – Sul CCNL
La Stazione Appaltante indica nel disciplinare il CCNL applicabile, selezionandolo in base alle prestazioni specifiche da eseguire nell’appalto e scegliendo tra i contratti sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Gli operatori economici che applicano un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante lo indicano nella loro offerta, purché garantisca le stesse tutele economiche e normative. In tali casi, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il CCNL indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.
La stazione appaltante può ritenere equivalenti le tutele garantite dal diverso CCNL indicato dall’Operatore economico quando si realizzano entrambe le seguenti condizioni:
- i) il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulta almeno pari a quello del contratto collettivo indicato nel bando di gara;
- ii) la valutazione delle tutele normative effettuata rispetto ai parametri indicati nel comma 3 dell’art. 4 dell’Allegato I.01 ha evidenziato scostamenti marginali.
Alle Stazioni Appaltanti è data la possibilità di scegliere se richiedere agli operatori economici che hanno dichiarato di applicare un CCNL equivalente di anticipare nell’offerta economica (ma eventualmente anche nell’offerta tecnica o nella documentazione amministrativa) la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l’eventuale documentazione a supporto per dimostrare la congruità del ribasso dei costi della manodopera. Poiché l’anticipazione della dichiarazione di equivalenza è volta solo ad accelerare i tempi, la sua mancanza non determina una causa di esclusione dalla gara.
5 – Sull’avvalimento premiale
Il divieto dell’impresa ausiliaria di partecipare alla stessa gara a cui partecipa l’ausiliata non è assoluto, in quanto nel solo caso di avvalimento premiale (ossia finalizzato esclusivamente a ottenere un punteggio tecnico maggiore e non a soddisfare un requisito di partecipazione), viene riconosciuta all’ausiliaria la possibilità di dimostrare in concreto che non sussistono collegamenti con l’impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe allo stesso centro decisionale.
In caso di avvalimento misto (sia per la partecipazione che per la premialità), il contratto deve sempre essere allegato alla domanda di partecipazione, in conformità all’articolo 104, comma 4, del Codice.
Se l’avvalimento è puramente premiale, è lasciata alla stazione appaltante la facoltà di prevedere, in alternativa, che il contratto di avvalimento e le relative dichiarazioni vengano allegate all’offerta tecnica.
La mancata produzione del contratto di avvalimento, premiale o misto, e della dichiarazione di impegno dell’impresa ausiliaria, sono soccorribili solo se preesistenti e tale preesistenza è comprovabile con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta risultante dall’apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti.
Dunque, non è possibile sanare la totale omissione del contratto o la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dell’ausiliato, poiché ciò equivarrebbe a una modifica tardiva e sostanziale dell’offerta tecnica, violando la parità di trattamento.
L’omessa allegazione del contratto di avvalimento premiale, anche a seguito dell’inutile decorso del termine concesso in sede di soccorso istruttorio, comporta la mancata attribuzione del corrispondente punteggio qualitativo e non l’esclusione della ditta dalla gara.
