Prassi

ANAC: le stazioni appaltanti italiane beneficiarie dei finanziamenti della Banca europea sono tenute a tracciare il flusso di denaro pubblico, in questo caso europeo

Atto a firma del Presidente del 25 maggio 2026

L’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche alla Bei, la Banca europea per gli investimenti?

Come chiarito dall’Atto a firma del Presidente del 25 maggio 2026 – fasc.2673.2026, l’Autorità evidenzia che l’inquadramento giuridico della Banca europea degli investimenti (Bei) è complesso perché, fin dalla sua istituzione nel 1958, l’istituto ha una natura ibrida: da un lato banca, con propria personalità giuridica, che opera sui mercati finanziari come un soggetto privato, dall’altro organismo dell’Unione con una missione di interesse generale.

L’erogazione di finanziamenti a stazioni appaltanti italiane da parte di Bei, ai fini dell’applicazione della disciplina sulla tracciabilità, non è inquadrabile come affidamento di un appalto di mutuo da una amministrazione aggiudicatrice (la stazione appaltante beneficiaria del finanziamento) ad un’altra amministrazione aggiudicatrice (Bei), in quanto è la Bei stessa a selezionare i progetti da finanziare sulla base dei criteri stabiliti; l’operazione va, quindi, qualificata come concessione di un finanziamento che può definirsi pubblico e, in particolare, europeo.

Pertanto, secondo l’ANAC, le stazioni appaltanti italiane beneficiarie dei finanziamenti della Banca europea sono tenute a tracciare il flusso di denaro pubblico (in questo caso europeo) in qualità di concessionarie di finanziamenti pubblici europei, nel momento in cui affidano un appalto finanziato con i fondi ricevuti.

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