Secondo l’AGCM (Segnalazione AS2167, Bollettino n. 21 del 25 maggio 2026), è illegittima l’ulteriore proroga d’emergenza del TPL e di gestione della sosta a pagamento da parte di un ente locale in favore della propria società in house providing, in quanto manca il presupposto dell’esistenza di “circostanze eccezionali” ex art. 5, par. 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, avendo il comune già usufruito dell’intero periodo di due anni concesso dalla normativa in un contesto di proroghe succedutesi fin dal 2022. I provvedimenti configurano inoltre una violazione degli artt. 14, 17 e 19 del d.lgs. n. 201/2022 e degli artt. 49 e 56 TFUE.
Inoltre, in linea con gli orientamenti della Commissione europea, la proroga non era giustificata da un’aggiudicazione “materialmente impossibile”. Il mancato completamento delle attività procedurali riconferma il ritardo dell’Ente, il quale ha fattivamente iniziato a espletare i passaggi regolatori in vista del nuovo affidamento soltanto a partire dal 30 dicembre 2025, oltre dodici mesi dopo l’approvazione della relazione ex art. 14 del d.lgs. n. 201/2022 e quando era già decorso un altro anno intero di proroga emergenziale oltre i due anni consentiti.
È parimenti illegittima la consuetudine del Comune di prolungare l’affidamento della sosta e dei parcheggi tramite una serie concatenata di “rinnovi taciti” o affidamenti diretti annuali dal 2004 a oggi. Tale condotta ha sottratto il servizio al confronto competitivo per oltre 20 anni, violando la durata massima di cinque anni prevista dall’art. 19 del d.lgs. n. 201/2022 per i servizi non a rete, senza adempiere agli obblighi istruttori e motivazionali e senza alcuna evidenza dell’effettivo buon andamento della gestione.
Per tali motivi, l’AGCM, preso atto del mancato adeguamento dell’Ente al parere motivato reso ai sensi dell’art. 21-bis della l. n. 287/1990, che ha ritenuto illegittimi gli atti di proroga del Comune in quanto in contrasto con la disciplina di cui al d.lgs. n. 201/2022, in particolare gli art.14, commi 2 e 3, e 17, con l’art. 5, par.5, del Reg. CE n. 1370/2007 e con gli artt. 49 e 56 del TFUE, in quanto idonee a ritardare e ostacolare ingiustificatamente l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale e servizi complementari nel territorio comunale tramite una procedura conforme alla normativa vigente e ai principi concorrenziali in essa contenuti, ha deliberato di impugnare dinnanzi al TAR competente i provvedimenti volti a disporre la prosecuzione in continuità fino al 30 giugno 2026 dell’affidamento in house del TPL urbano e della gestione della sosta in favore della propria società.
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