Delibera ANAC n. 173 del 6 maggio 2026
L’ANAC è intervenuta sulla gestione integrata e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di un grosso Comune pugliese, accertando gravi e prolungate inottemperanze nell’esecuzione delle prestazioni.
Dall’istruttoria, avviata su segnalazione di un consigliere comunale che ha evidenziato la non conforme esecuzione del servizio, è emerso uno scostamento radicale tra il progetto esecutivo e l’offerta tecnica presentata in gara. Nello specifico, l’Autorità ha riscontrato l’assenza del sistema informativo di telecontrollo (parametro di misurazione delle prestazioni), il blocco pluriennale degli impianti di videosorveglianza e semaforici, e l’assenza di documentazione probatoria sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie.
L’Autorità ha censurato la condotta dell’ente concedente che, pur a fronte di tali carenze, ha emesso certificato di collaudo positivo e corrisposto i canoni periodici. Inoltre, il medesimo concessionario non ha subito conseguenze in ragione del grave inadempimento, a fronte di situazioni che avrebbero, invece, potuto comportare, oltre che immediate conseguenze economiche (applicazione di penali e risoluzione del contratto), anche l’esclusione da successive procedure di affidamento ai sensi dell’art. 95 del codice dei contratti pubblici.
L’ANAC, infine, rileva che: “nel caso di un servizio che trova esclusiva remunerazione tramite i canoni pagati dall’amministrazione concedente, la disapplicazione formale o di fatto delle penali che sanzionano il mancato o tardivo adempimento avrebbe l’effetto di azzerare il rischio operativo nominalmente posto a carico del contraente privato, finendo per snaturare del tutto le caratteristiche del modello concessorio”.
