Delibera n. 161 del 6 maggio 2026
L’ANAC, con la delibera n. 161 del 6 maggio 2026, ha affermato che, in sede di verifica della congruità dell’offerta e di giustificazione dei costi della manodopera, è consentita la rimodulazione delle singole voci di costo nonché la redistribuzione del monte ore tra le diverse figure professionali, ivi compresa l’introduzione della figura del capocantiere originariamente omessa, purché rimangano invariati l’importo complessivo dell’offerta economica e l’equilibrio sostanziale dell’offerta tecnica presentata.
Ne consegue che non viola il principio di immodificabilità dell’offerta, né si pone in contrasto con la precedente delibera dell’Autorità, l’operato della stazione appaltante che, a fronte dell’originaria omissione della figura del capocantiere nei costi della manodopera, ritenga ammissibile la nuova relazione giustificativa prodotta dall’o.e. aggiudicatario, nella quale tale figura venga introdotta mediante una redistribuzione interna del monte ore e una correlata riduzione delle ore attribuite alle altre maestranze operative, a condizione che:
- il costo complessivo della manodopera resti invariato;
- le ore residue risultino matematicamente e tecnicamente compatibili con la durata e l’esecuzione dell’appalto;
- non emerga una modifica sostanziale dell’offerta tecnica originaria.
🔗 Parere di precontenzioso n. 161 del 6 maggio 2026
