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Gara servizio igiene urbana da rifare: l’ANAC rileva gravi violazioni su requisiti, subappalto e nomina del RUP

Delibera n. 218 del 10 giugno 2026

L’ANAC, con parere motivato n. 218 del 10 giugno 2026, ha deliberato che la gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di igiene urbana da svolgersi in un comune (il quale, non essendo qualificato per tale procedura, ha delegato la gestione ad una CUC) deve essere annullata per gravi violazioni.

Costituisce, infatti, grave violazione, legittimante l’adozione del parere motivato, la previsione nella lex specialisdi clausole o condizioni ingiustificatamente restrittive della partecipazione e della concorrenza.

In particolare, l’Autorità ha ribadito:

Tassatività dei requisiti di partecipazione (artt. 10 e 100, d.lgs. 36/2023): è illegittima la clausola del disciplinare che richiede, a pena di esclusione, il possesso di certificazioni di qualità (ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016) non riconducibili ai requisiti di capacità dell’art. 100. L’illegittimità è aggravata dal fatto che la ISO 37001 era contestualmente prevista anche come criterio premiale.

– Nomina del RUP e qualificazione (art. 62, d.lgs 36/2023): in caso di delega ad una CUC da parte di un ente non qualificato, l’intera fase di affidamento (inclusa la nomina formale e sostanziale del RUP) deve essere gestita dall’ente delegato. Si evidenzia, inoltre, la mancanza di qualificazione dell’ente delegante anche per la fase esecutiva.

-Divieto di subappalto (art. 119, co. 2, d.lgs. 36/2023): la stazione appaltante non può limitarsi a vietare il subappalto in termini generali, dovendo specificare, nella documentazione di gara, le prestazioni/lavorazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell’affidatario. Conseguentemente, le motivazioni da porre a fondamento di tale scelta, devono essere correlate alle singole prestazioni/lavorazioni, ovvero all’unica tipologia di prestazione/lavorazione oggetto del contratto.

CAM (art. 57, co. 2, d.lgs 36/2023): è illegittimo e contraddittorio richiamare nella lex specialis edizioni superate dei CAM (D.M. 23 giugno 2022 anziché il vigente D.M. 7 aprile 2025).

Pertanto, la stazione appaltante è stata invitata ad annullare in autotutela gli atti di gara. In sede di riedizione della gara, viene raccomandato di conformarsi alle osservazioni espresse.  Entro 20 giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione dovrà agire in conformità; in mancanza, l’ANAC sarà legittimata ad impugnare la documentazione di gara dinanzi al giudice amministrativo.

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