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Divieto di nomina di consiglieri comunali ad amministratori di società in house: l’inconferibilità ex d.lgs. n. 201/2022.

Il nuovo incarico potrebbe essere assunto solo dopo un anno dalla cessazione di quello politico.

L’Anac con Parere anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità del 25 maggio 2026 (Fascicolo n. 1833/2026), in risposta alla richiesta di un Segretario comunale, ha affermato che la nomina di un consigliere comunale in carica ad Amministratore unico della società in house che gestisce servizi pubblici per il medesimo comune di cui è consigliere non è consentita in base al d.lgs. n. 201/2022. Il nuovo incarico potrebbe essere assunto solo dopo un anno dalla cessazione di quello politico.

L’Autorità precisa come “gran parte dell’attività svolta dalla società in questione rientri nell’alveo dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. Pertanto, al caso di specie si applica il d.lgs. n. 201/2022 e l’inconferibilità degli incarichi prevista all’art. 6 del citato decreto. Nel dettaglio, la norma preclude – tra gli altri – ai componenti degli organi di indirizzo politico dell’ente preposto a vario titolo all’indirizzo, alla vigilanza e al controllo del servizio, il conferimento di incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario nonché inerenti alla gestione del servizio”. Al fine di assicurare il rispetto del divieto, il comma 6 impone al soggetto destinatario di tali tipologie di incarichi di rilasciare la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 39/2013. Per compiere tale verifica occorre tener conto sia dell’incarico in provenienza sia dell’incarico in destinazione del soggetto interessato.

Quanto all’incarico in provenienza, il consigliere comunale è componente dell’organo di indirizzo politico dell’ente che esercita, congiuntamente con gli altri comuni soci, il controllo analogo sulla società di servizi di cui il consigliere dovrebbe diventare amministratore unico. Dunque “rientra senza dubbio tra gli incarichi di amministrazione cui si riferisce il cit. art. 6, c.4, lett. a)”.

Diversamente da quanto indicato nel d.lgs. n. 39/2013, la posizione di “amministratore” rilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 6 è idonea a ricomprendere un qualsiasi componente dell’organo d’indirizzo dell’ente, secondo il generale approccio civilistico e commerciale. Pertanto, per la nomina del consigliere comunale in carica ad Amministratore unico della società in house che gestisce servizi pubblici per il medesimo comune, scatta il divieto.

🔗 Parere anticorruzione del 25 maggio 2026 – fasc.1833.2026