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SPL e in-house: illegittima la scelta basata su motivazioni apodittiche e orientata al sostegno finanziario della società da parte del Comune

Segnalazione AGCM AS2176 del 26 maggio 2026  (Bollettino n. 23 dell’8 giugno 2026)

Con la segnalazione AS2176 del 26 maggio 2026 (Bollettino n. 23 dell’8 giugno 2026), l’AGCM ha censurato la Deliberazione di un Consiglio comunale con cui sono stati affidati in house i servizi pubblici locali di interesse generale (verde, strade, scuole, trasporti scolastici e cimiteri).

Dall’esame delle motivazioni addotte a sostegno di tale scelta, l’Autorità ha riscontrato diverse criticità.

L’AGCM precisa che l’art. 17, c. 2, del d.lgs. n. 201/2022 in tema di affidamento in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica impone all’ente di fornire una motivazione qualificata a sostegno del mancato ricorso al mercato, “ai fini di un’efficiente gestione del servizio”. L’ente deve illustrare i benefici in riferimento a investimenti, qualità del servizio, costi per gli utenti e impatto sulla finanza pubblica.

Inoltre, la relazione ex art. 14 del d.lgs. n. 201/2022 – da adottare prima della procedura di affidamento – deve dare conto dei “risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili”, nonché dei risultati della gestione precedente.

Nel caso di specie, l’Autorità ha riscontrato che le relazioni istruttorie recano vantaggi dell’in house «enunciati in termini apodittici e non supportati da evidenze fattuali di tipo economico, comparativo e prospettico», mancando una reale analisi comparativa con i costi e la qualità derivanti da un eventuale ricorso al mercato tramite gara.

A fronte di una situazione critica della società (obsolescenza dei mezzi e 3 milioni di euro di debito residuo), l’affidamento non risponde a criteri di efficienza economica, ma appare volto ad «assicurare continuità all’operazione di sostegno che il Comune ha avviato nei confronti della società a partire dal 2019».

Il Comune ha, inoltre, omesso di pubblicare sulla piattaforma ANAC la ricognizione dei servizi ex art. 30, d.lgs. n. 201/2022. Questo adempimento stabilisce un importante principio di trasparenza e accountability rispetto ai risultati delle gestioni, per raggiungere e mantenere gli obiettivi di universalità, qualità e accessibilità.

Il presidio di tali principi è stato ulteriormente rafforzato dalle recenti riforme (l. n. 190/2025, Legge annuale per la concorrenza 2025 e d.l. 19/2026, conv.in l., con mod., dalla l. n. 50/2026), finalizzate a responsabilizzare maggiormente gli enti e a prevedere l’adozione di adeguate misure correttive in caso di andamento gestionale insoddisfacente.

L’AGCM, pertanto, ha sollecitato il Comune ad adottare una nuova relazione motivata conforme agli artt. 14 e 17 e a sanare l’obbligo di ricognizione ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022.

🔗 Bollettino n. 23 dell’8 giugno 2026