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Illegittima l’esclusione per DURC scaduto in corso di gara, rinnovato al primo giorno utile ed esito “in verifica”, motivata anche dall’urgenza di affidare il servizio

Tar Sicilia, Catania, sez. I, 22 giugno 2026, n. 1793 – È illegittima l’esclusione dalla procedura di gara del concorrente (collocato al primo posto in graduatoria) disposta per la mancata presentazione di un nuovo DURC entro il termine fissato dalla stazione appaltante, qualora l’operatore abbia partecipato con un documento regolare e abbia richiesto il rinnovo il primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza, dato che, in base all’art. 31 D.L. 69/2013, non sarebbe stato possibile presentare richiesta di rinnovo prima della scadenza del documento precedente.  Il ritardo nel rilascio del certificato da parte dell’ente previdenziale non è infatti imputabile al concorrente, di conseguenza, la circostanza che dalla piattaforma competente, consultata dalla stazione appaltante, risultasse che l’esito era “in verifica” non giustificava l’esclusione dell’operatore economico, in assenza di contestazioni sulla regolarità contributiva, poi di fatto accertata.
Né l’urgenza della stazione appaltante di provvedere all’affidamento del servizio può sanare l’illegittimità dell’esclusione, posto che l’ente avrebbe dovuto programmare ed avviare per tempo la procedura, non potendo poi escludere l’operatore economico che sia risultato in regola con la regolarità contributiva per l’urgenza di affidare il servizio.

01793 /2026 REG.PROV.COLL.

00257/2026 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 257 del 2026, proposto da
Outset s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D. , rappresentata e difesa dall’avvocato Ivan Maria Siragusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Fondazione Carnevale Acireale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Claudio Cosimo Giuseppe Milazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

nei confronti

di Ognissanti S.r.l.S, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

– della comunicazione di esclusione dalla procedura Prot. n. 18 del 26.01.2026, con la quale la ricorrente è stata esclusa dalla procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta con parcheggi a pagamento durante le manifestazioni del Carnevale 2026;
– nonché della comunicazione di conferma esclusione Prot. n. 28 del 28.01.2026 e della determinazione presidenziale n. 33 del 26.01.2026 di aggiudicazione in favore della controinteressata Ognissanti s.r.l.s.;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; e per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Fondazione Carnevale Acireale; Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2026 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato e depositato in data 30 gennaio 2026, la società ricorrente ha impugnato la comunicazione di esclusione dalla procedura prot. n. 18 del 26.01.2026, con la quale la stessa è stata esclusa dalla procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta con parcheggi a pagamento durante le manifestazioni del Carnevale 2026, nonché la comunicazione di conferma di esclusione prot. n. 28 del 28.01.2026 e la determinazione presidenziale n. 33 del 26.01.2026 di aggiudicazione in favore della controinteressata Ognissanti s.r.l.s..

La deducente ha rappresentato che:
– ha partecipato alla procedura di manifestazione di interesse indetta dalla Fondazione Carnevale Acireale per il servizio di gestione delle aree di sosta con parcheggi a pagamento durante le manifestazioni del Carnevale 2026, presentando l’offerta nei termini prescritti dall’avviso pubblico e proponendo una percentuale di rialzo del 32,23% sul valore del biglietto distinto per auto, moto, camper e bus;
– ad esito della procedura di gara, svoltasi il 16.01.2026, la ricorrente è risultata aggiudicataria per aver presentato l’offerta più vantaggiosa;
– nella documentazione, è stato allegato il DURC, rilasciato dall’INPS in data 18.09.2025, con scadenza in data 16.01.2026 alle ore 24.00 e dunque ancora valido al momento della presentazione dell’offerta (ore 12.00 del 16 gennaio) e al momento dell’apertura delle buste (ore 17.00 della medesima data);
– con pec del 22.01.2026, la Fondazione ha chiesto alla ricorrente la trasmissione del DURC in corso di validità entro il 23 gennaio, nonostante la gara si fosse già svolta con documentazione regolare e fosse altresì avvenuta l’aggiudicazione in base ad un DURC valido;
– la ricorrente ha comunicato di aver effettuato richiesta di un nuovo DURC in data 19.01.2026, primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza, dato che, in base all’art. 31 D.L. 69/2013, non sarebbe stato possibile presentare richiesta di rinnovo prima della scadenza del documento precedente;
– con determinazione n. 33 del 26.01.2026, la Fondazione ha proceduto all’esclusione della ricorrente e all’aggiudicazione nei confronti dell’odierna controinteressata;
– l’INPS, a causa della chiusura degli uffici per il ciclone Harry, ha rilasciato il nuovo DURC in data 28.01.2026, trasmesso alla Fondazione al Comune in pari data, con la contestuale richiesta di revoca in autotutela del provvedimento di esclusione;

– con comunicazione prot. 28 del 28.01.2026, la Fondazione ha confermato l’esclusione ed ha proceduto all’aggiudicazione in favore della controinteressata, che ha indicato la percentuale del 25,50%.
Avverso l’atto impugnato, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
I) Violazione dell’art. 94 del d.lgs. 36/2023 e dei principi di certezza del diritto. Abuso di potere e sviamento.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 94 D.lgs. 36/2023, dato che il provvedimento di esclusione per presunta irregolarità contributiva si fonderebbe su un abuso amministrativo, in quanto la Fondazione ha preteso la produzione di documentazione non dovuta e ha sanzionato la ricorrente per il mancato adempimento di un obbligo inesistente.
II) Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (art. 97 cost.). Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente contesta la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità ex art. 97 Cost.
La Fondazione avrebbe accettato, al momento di gara, la documentazione come regolare, per poi contraddittoriamente pretendere la successiva produzione di nuova documentazione, ignorando, tra l’altro, che il primo giorno lavorativo utile per la richiesta del nuovo del DURC sarebbe stato il lunedì 19.01.2026.
Per di più, l’art. 31 D.L. 69/2013 sarebbe chiaro nello stabilire che il DURC avrebbe validità per 120 giorni e la richiesta del DURC sarebbe effettuabile solo alla scadenza del precedente documento.
III) Violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e dei principi di buona fede e leale collaborazione. difetto di motivazione e carenza istruttoria.
La ricorrente ritiene violato l’art. 3 L. 241/90 e i principi di buona fede e leale cooperazione, poiché il provvedimento di esclusione sarebbe gravemente carente dal punto di vista motivazionale e istruttorio.
La Fondazione non avrebbe fornito alcuna spiegazione plausibile per la richiesta della nuova documentazione, limitandosi a richiamare genericamente la scadenza del DURC.
La mancanza di istruttoria si evincerebbe dalla mancata considerazione dell’impossibilità normativa di richiedere il nuovo DURC, nonché della tempestività della richiesta e della causa di forza maggiore che avrebbe determinato il ritardo dell’INPS.
IV) Violazione dei principi di certezza del diritto e affidamento legittimo. Eccesso di potere per sviamento e abuso-
Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione del principio del legittimo affidamento circa la regolarità della propria partecipazione alla gara, avendo presentato documentazione valida ed efficace ed essendo risultata aggiudicataria della procedura.
Si sarebbe, altresì, verificato uno sviamento di potere, dato che la Fondazione avrebbe utilizzato un pretesto per escludere l’aggiudicataria legittima a favore della controinteressata, la quale presenterebbe, tra l’altro, dei profili di dubbia idoneità tecnico-operativa.
V) Violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza. Eccesso di potere per disparità di trattamento.
Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente reputa che vi sia stata una chiara violazione del principio di parità di trattamento.
Parte ricorrente ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati ed ha avanzato domanda risarcitoria.
2. Si è costituita la Fondazione Carnevale Acireale per resistere al giudizio, che, con successiva memoria, ha premesso la natura giuridica della Fondazione di ente di diritto privato a destinazione pubblicistica, al quale, in quanto tale, è imposta “una condotta rigorosa nella selezione degli operatori economici chiamati a svolgere servizi

strumentali alla manifestazione”; l’Ente ha, quindi, ha sostenuto le ragioni della legittimità del provvedimento ed ha chiarito che la ricorrente non è mai stata aggiudicataria della procedura di gara, essendo piuttosto il soggetto con l’offerta migliore, a cui è stato negato l’affidamento definitivo in assenza della prova attuale di un requisito essenziale, sicché non sarebbe sorto alcun affidamento tutelabile in capo alla ricorrente; in particolare, ha sostenuto che l’esclusione della ricorrente sarebbe avvenuta perché, al momento in cui doveva procedersi all’affidamento effettivo del servizio, il DURC era scaduto e non risultava un nuovo documento disponibile; la prossimità e l’impossibilità di rinvio dell’evento avrebbe, tra l’altro, spinto verso l’aggiudicazione per assicurare e garantire il servizio, non potendo la Fondazione assumere il rischio di attendere l’esito della verifica contributiva del nuovo DURC della ricorrente, senza alcuna certezza sul momento del rilascio e senza alcuna garanzia di regolarità effettiva.
3. In data 22 maggio 2026 la società ricorrente ha depositato documenti.
4. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, la società ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, “considerato che rimangono pochi giorni alla fine dell’espletamento del servizio”.
5. In data 22 maggio 2026 parte ricorrente ha depositato documentazione.
6. Alla pubblica udienza del 27 maggio 2026 il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., la tardività della produzione documentale del 22 maggio 2026; il rilievo è stato riscontrato dal difensore di parte ricorrente, che ha rappresentato che, a seguito della richiesta di accesso, la documentazione è stata rilasciata allorquando erano già scaduti i termini per il deposito; dopo la discussione, il ricorso è stato posto in decisione.
7. Preliminarmente, va dato atto della natura della Fondazione quale organismo di diritto pubblico posto che la stessa ha personalità giuridica, persegue uno scopo di

interesse generale ed è caratterizzata da un’influenza dominante pubblica (cfr. statuto e documentazione in atti).
7.1. Sempre in via preliminare, va ritenuta la inutilizzabilità della produzione documentale del 22 maggio 2026 in quanto tardiva rispetto ai termini dimidiati di cui all’art. 73, co. 1, c.p.a., che trovano applicazione nel caso di specie.
La tesi secondo cui, a seguito di richiesta di accesso agli atti da parte della società ricorrente, la documentazione in questione sarebbe stata rilasciata fuori dai termini consentiti per il deposito, sostenuta dalla parte ricorrente nella pubblica udienza di discussione, non può essere condivisa, in quanto risulta in atti – ed è stato confermato dalla parte a verbale – che l’istanza di accesso è stata presentata dalla ricorrente solo in data 27 aprile 2026 e riscontrata dal comune in data 5 maggio 2026, e pertanto in tempo utile per il deposito, avuto riguardo ai termini dimidiati.
8. Venendo al merito, come eccepito dal Comune (e non contestato dalla parte ricorrente), il servizio per cui è causa è già stato integralmente espletato dalla controinteressata, sicché la domanda di annullamento nella parte in cui mira a ottenere l’affidamento del servizio è ormai priva di concreta utilità satisfattiva, residuando l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini del risarcimento del danno per equivalente, parimenti chiesto con il ricorso in esame (Cons. St. n. 3699 dell’11 maggio 2021).
9. Va dichiarata l’illegittimità degli atti impugnati, per la fondatezza dei primi due motivi di ricorso, aventi valenza assorbente.
10. L’art. 94 D.lgs. 36/2023, al suo sesto comma, prevede l’esclusione dell’operatore economico che ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. L’art. 1 dell’Allegato II.10 individua come gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L’art. 96 D.lgs. 36/2023 stabilisce come “salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95”.
Va ribadito l’orientamento per il quale i certificati rilasciati dalle autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente, hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti: tale orientamento riguarda, unicamente, il profilo della prova circa la sussistenza del requisito e degli accertamenti richiesti al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni all’uopo rese dal concorrente in sede di gara (Cons. Stato, Ad. Plen., 7 del 2024; 25 maggio 2016, n. 10; 4 maggio 2012, n.
8; Sez. III, 18 dicembre 2020 n. 8148; Sez. V, 17 maggio 2013, n. 2682).
L’ulteriore orientamento, anch’esso da ribadire, fa, invece, riferimento al regime sostanziale dei requisiti di ammissione previsti dalla lex specialis, affermando la necessità che gli stessi siano posseduti dal concorrente a partire dal momento della presentazione dell’offerta e sino alla stipula del contratto e poi ancora fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale (ex plurimis, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7/2024 cit.; 20 luglio 2015, n. 8; Sez. V, 2 maggio 2022, n. 3439; 12 febbraio 2018, n.
856; Sez. IV, 1° aprile 2019, n. 2113).
Il concorrente che partecipa a una procedura a evidenza pubblica deve possedere, continuativamente, i necessari requisiti di ammissione e ha l’onere di dichiarare, sin dalla presentazione dell’offerta, l’eventuale carenza di uno qualunque dei requisiti e di informare, tempestivamente, la stazione appaltante di qualsivoglia sopravvenienza tale da privarlo degli stessi.

Poiché i requisiti di partecipazione devono sussistere per tutta la durata della gara e sino alla stipula del contratto (e poi ancora fino all’adempimento delle obbligazioni contrattuali), discende, de plano, il dovere della stazione appaltante di compiere i relativi accertamenti con riguardo all’intero periodo (Cons. Stato, Ad. Plen. 20 luglio 2015, n. 8; 25 febbraio 2014, n. 10; Sez. IV, 4 maggio 2015, n. 2231; Sez. III, 10 novembre 2021, n. 7482) e ciò non in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell’impresa di presentare un’offerta credibile e dunque della sicurezza per la stazione appaltante dell’instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e tecnico-economico-professionale necessari per contrattare con la
P.A. (Cons. St., Ad. pl. n. 8 del 2015 cit.).
La mancanza di un DURC regolare – dal momento della presentazione dell’offerta fino alla stipula del contratto e per tutta la fase esecutiva – comporta una presunzione legale, juris et de jure, di gravità, che obbliga la stazione appaltante ad estromettere il concorrente dalla procedura evidenziale, senza poterne sindacare, nel merito, il contenuto (Cfr. Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1141).
10.1. La quaestio iuris all’esame del Collegio verte sulla legittimità dell’esclusione disposta nei confronti della società ricorrente (prima graduata ma non ancora aggiudicataria) per la mancata presentazione nei termini fissati dalla stazione appaltante, a seguito di richiesta, del nuovo DURC dell’operatore economico classificatosi primo nella procedura di gara, dopo la scadenza del precedente DURC, comunque regolare e in vigore al momento della presentazione della offerta e della sua valutazione.
10.2. Nelle proprie difese, parte ricorrente ha sostenuto l’illegittimità dell’esclusione in quanto, da una parte, ha prodotto un DURC valido e regolare al momento della presentazione della domanda e al momento di sua valutazione da parte della stazione appaltante e, dall’altra, il ritardo nel rinnovo non le sarebbe imputabile, avendo provveduto alla richiesta il primo giorno utile successivo alla scadenza del DURC, e cioè il lunedì 19 gennaio 2026, a fronte della scadenza del precedente il giorno 16 (venerdì) alle ore 24. Il ritardo nel rinnovo sarebbe dipeso da “causa di forza maggiore rappresentata dallo stato di emergenza per il ciclone Harry, che ha determinato la chiusura degli uffici pubblici e il conseguente ritardo nell’elaborazione della pratica” (così il ricorso a pag. 14).

10.3. Le deduzioni di parte ricorrente sono fondate su prova documentale.
In particolare, risulta in atti che la richiesta all’INAIL di parte ricorrente è del 19 gennaio 2026 ossia del primo giorno utile (dopo i due feriali del sabato e della domenica) dopo la scadenza (venerdì 19 gennaio 2026 ore 24.00). La medesima ha anche prodotto il nuovo DURC on line (del 28 gennaio 2026), da cui risulta che il soggetto “risulta regolare” nei confronti di INPS e INAIL, con validità di 120 giorni a decorrere dalla data di richiesta (19 gennaio 2026).
Da quanto sopra deve escludersi che la ricorrente fosse carente del requisito di regolarità contributiva al momento della partecipazione alla procedura, così come al momento della valutazione, così come anche successivamente, come dimostrato dal nuovo documento rilasciato.
La circostanza che il nuovo DURC sia giunto (e sia stato presentato all’ente resistente) in data 28 gennaio 2026, non è imputabile alla ricorrente, né sono state addotte dall’ente ragioni per supportare diversa tesi.
La circostanza che dalla piattaforma competente, consultata dalla resistente, risultasse che l’esito era “in verifica” non giustificava l’esclusione dell’operatore economico, in assenza di contestazioni sulla regolarità contributiva, poi di fatto accertata.
Né il fatto che si dovesse provvedere con urgenza all’affidamento e che non si potesse attendere il nuovo DURC può giustificare l’esclusione, posto che l’ente avrebbe

dovuto programmare ed avviare per tempo la procedura, non potendo poi escludere l’operatore economico che sia risultato in regola con la regolarità contributiva per l’urgenza di affidare il servizio.
11. Gli ulteriori motivi di ricorso possono ritenersi assorbiti sulla base del principio della ragione più liquida.
12. Può ora passarsi all’esame della domanda risarcitoria.
12.1. Non vi è spazio per un risarcimento in forma specifica, richiesto in via principale dal ricorrente, atteso che, nelle more del giudizio, il servizio è stato interamente espletato dalla parte controinteressata.
12.2. La ricorrente, congiuntamente alla domanda di annullamento, ha chiesto, in via subordinata per l’eventualità di impossibilità di esecuzione in forma specifica, la condanna della Fondazione al risarcimento del danno patrimoniale derivante dall’illegittima esclusione dalla procedura di gara, “danno che presenta tutti i caratteri della certezza, attualità e determinatezza richiesti dalla giurisprudenza” (erroneamente qualificato in ricorso come danno da chance).
Sostiene parte ricorrente, altresì, che “la concretezza e serietà dell’opportunità perduta emerge inequivocabilmente dal fatto che la ricorrente era risultata aggiudicataria (rectius: prima graduata) della procedura con l’offerta più vantaggiosa, avendo proposto una percentuale del 32,23% superiore a quella della controinteressata (25,50%). Non si tratta quindi di una mera aspettativa o di una possibilità remota, ma di un diritto acquisito illegittimamente compromesso dal comportamento abusivo della Fondazione”.
Sostiene inoltre che la quantificazione potrebbe farsi con ragionevole approssimazione sulla base dei dati oggettivi relativi alla gestione dell’anno precedente e delle previsioni di incasso per l’anno 2026 e che si potrebbe quantificare ragionevolmente in € 98.000, danno che terrebbe conto del lucro cessante e del danno emergente.

In particolare, afferma la deducente (in assenza di allegazioni) che “Dai documenti acquisiti risulta che nel 2025 la controinteressata Ognissanti s.r.l.s. ha gestito i medesimi parcheggi versando alla Fondazione circa € 38.000,00 corrispondenti al 28% degli utili, su ricavi complessivi stimabili in circa € 140.000,00. Tali dati forniscono un parametro oggettivo e attendibile per la quantificazione del danno subito dalla ricorrente. Applicando la percentuale offerta dalla ricorrente (32,23%) ai medesimi ricavi, l’utile che sarebbe spettato alla Fondazione ammonta a circa € 45.122,00, mentre l’utile netto della ricorrente si sarebbe attestato intorno a € 94.878,00. Tale calcolo tiene conto dei costi operativi stimabili sulla base dell’esperienza dell’anno precedente e delle caratteristiche del servizio da prestare. La ricorrente si riserva di richiedere l’accesso agli atti relativi ai rendiconti dettagliati e ai ricavi effettivi dei parcheggi per il Carnevale 2025, al fine di precisare ulteriormente la quantificazione del danno e di acquisire tutti gli elementi necessari per una valutazione completa del pregiudizio subito. In ogni caso, per l’eventualità di difficoltà probatorie o di incompletezza della documentazione, si chiede la quantificazione del danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 del Codice Civile, norma che consente al giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa quando l’esistenza del danno è certa ma ne risulta difficile la precisa quantificazione.”.
L’ente resistente ha, invece, chiesto il rigetto della domanda risarcitoria in quanto
generica e non provata.
Il Comune contesta la sussistenza dei presupposti per la tutela risarcitoria; ritiene, inoltre, che gli incassi non coinciderebbero con l’utile dell’operatore che “non produce alcun piano economico, non indica i costi che avrebbe sostenuto, non prova il numero di addetti che avrebbe impiegato, non documenta i costi dei servizi igienici mobili, della segnaletica, dell’organizzazione, della riscossione, degli oneri fiscali e contributivi”.

In ogni caso, sostiene il Comune la richiesta di 98.000 è del tutto arbitraria, come dimostrato dalla documentazione (allegata) secondo cui gli incassi rendicontati dalla società aggiudicataria per il servizio di gestione parcheggi del Carnevale 2026 ammonterebbero complessivamente a € 31.479,50 iva compresa. Su tale importo, applicando la percentuale del 25,50% offerta da Ognissanti, i proventi spettanti alla Fondazione sono stati pari a € 8.027,27 IVA compresa, come confermato dalla fattura e dal movimento di conto prodotti in atti.
Anche applicando agli incassi effettivi la maggiore percentuale offerta da Outset, pari al 32,23%, l’importo spettante alla Fondazione sarebbe stato pari a circa € 10.145,84, IVA compresa. Ne sarebbe derivato, per il gestore, un residuo lordo di circa € 21.333,66, prima di qualsiasi costo operativo, fiscale, contributivo, organizzativo e gestionale. Se poi si considera il dato al netto dell’IVA, il residuo massimo teorico prima dei costi sarebbe ulteriormente inferiore.
12.3. La domanda di risarcimento del danno per equivalente va accolta nei limiti che seguono.
12.4. Il Collegio ritiene che siano integrati i presupposti della fattispecie risarcitoria, a fronte di esclusione illegittima del primo graduato dalla procedura di gara in questione.
Quanto alla colpa, come precisato dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, sez. III, 30 settembre 2010, C-314/09, Stadt Graz), in materia di procedure pubbliche di appalto e concessioni, “non è necessario provare la colpa dell’amministrazione aggiudicatrice, poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività della tutela previsto dalla normativa comunitaria; le garanzie di trasparenza e di non discriminazione operanti in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti fanno sì che una qualsiasi violazione degli obblighi di matrice sovranazionale consente all’impresa pregiudicata di ottenere un risarcimento dei danni, a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza

dell’ente aggiudicatore e dunque della imputabilità soggettiva della lamentata violazione (in termini cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 2 del 2017) (cfr., sul punto, ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. II, 28 maggio 2021, n. 4102; Cons. St., sez. V, 2 gennaio 2019, n. 14).
Sussiste anche il nesso causale tra il comportamento illegittimo e il danno lamentato, in quanto, in assenza di atto illegittimo, il servizio sarebbe stato eseguito dalla ricorrente.
12.5. Venendo alla quantificazione, non può accogliersi la richiesta di parte ricorrente secondo cui il danno dovuto ammonterebbe a € 98.000,00 per le ragioni che seguono. Parte ricorrente, infatti, sia nel ricorso che nel corso del giudizio e nei termini di cui all’art. 73, co. 1, del c.p.a. non ha prodotto documentazione a dimostrazione dell’esatta entità del danno subito. Anche i riferimenti contenuti in ricorso non sono supportati da documentazione; né può giovare, a tal fine, la produzione documentale del 22 maggio 2026, non utilizzabile in quanto tardiva rispetto ai termini dimidiati di cui all’art. 73, co. 1, c.p.a., che trovano applicazione nel caso di specie.
La tesi secondo cui, a seguito di richiesta di accesso agli atti da parte della società ricorrente, la documentazione in questione sarebbe stata rilasciata fuori dai termini consentiti per il deposito, sostenuta dalla parte ricorrente nella pubblica udienza di discussione, non può essere condivisa, in quanto risulta in atti – ed è stato confermato dalla parte a verbale – che l’istanza di accesso è stata presentata dalla ricorrente solo in data 27 aprile 2026 (a fronte di ricorso notificato il 30 gennaio 2026) e riscontrata dal comune in data 5 maggio 2026, e pertanto in tempo utile per il deposito, avuto riguardo ai termini dimidiati.
Né ancora a ciò può ovviarsi con l’ordine di esibizione richiesto dalla parte ricorrente nell’udienza di discussione (in relazione ai biglietti di ingresso e di stazionamento delle aree di sosta oggetto dell’appalto de quo), posto che è onere del richiedente il risarcimento del danno fornire l’esatta prova della sua quantificazione e attivarsi con

i pertinenti strumenti predisposti dal codice del processo amministrativo per il caso di eventuale diniego di accesso o incompleta e non pertinente esibizione degli atti, segnatamente, pendente il giudizio, con la procedura di cui all’art. 116, comma 2, c.p.a.
Ciò posto, ritiene il Collegio che, a fronte di danno certo e in difetto di una prova rigorosa dell’entità del danno subito da parte della ricorrente e, in ogni caso, della non facile determinazione di essa attesa la peculiarità del servizio, la liquidazione, nel caso di specie, può avvenire in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.
Il Collegio ritiene, in particolare, che, in assenza di ulteriori prove, possono essere assunti a riferimento della valutazione equitativa i documenti detenuti materialmente dall’amministrazione e dalla stessa prodotti in corso di causa.
Alla luce di tali dati (e tenendo conto degli incassi dichiarati dal Comune per l’anno 2026, della percentuale di offerta della ricorrente, della considerazione del dato al netto dell’IVA, della circostanza che il servizio non è stato espletato dalla ricorrente e che la stessa non ha provato i costi che avrebbe dovuto sostenere né eventualmente quelli sostenuti), il Collegio ritiene equo quantificare il danno risarcibile in euro 5.000,00, somma ritenuta congrua a ristorare la perdita subita per l’illegittima esclusione della stessa. Sulla somma così determinata spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all’effettivo soddisfo.
13. Conclusivamente, la domanda risarcitoria per equivalente va accolta nei limiti di cui sopra.
14. Le spese seguono la soccombenza sostanziale del Comune e vengono liquidate come in dispositivo; spese irripetibili nei confronti della controinteressata non costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara improcedibile la domanda demolitoria;
b) dichiara l’illegittimità dei provvedimenti impugnati;
c) accoglie la domanda risarcitoria nei limiti di cui in parte motiva.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte ricorrente che liquida complessivamente in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge; dichiara irripetibili le spese nei confronti della controinteressata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere

L’ESTENSORE

Giuseppina Alessandra Sidoti

IL PRESIDENTE

Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO