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Legittima l’aggiudicazione di un appalto senza certificato di regolare esecuzione se il buon esito delle forniture analoghe è comprovato da contratti e fatture quietanzate o da certificati indicanti oggetto, importo e periodo di esecuzione

TAR Campania, Salerno, sez. I, 1° luglio 2026, n. 1277 – L’art. 100, c. 11, del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina in via transitoria i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico‑professionale, non contiene alcuna prescrizione secondo cui i servizi svolti nel triennio (o nel diverso periodo) di riferimento debbano risultare, a pena di mancanza del requisito, espressamente attestati come eseguiti “con buon esito” o “a regola d’arte”. Quando la “lex specialis” richiede, ai fini della comprova, certificati riportanti oggetto, importo e periodo di esecuzione (ovvero contratti e fatture quietanzate), non si può introdurre surrettiziamente, in via interpretativa, un ulteriore requisito non previsto né dalla norma né dalla legge di gara, né si può trasformare l’assenza di una formula attestante la “regolare esecuzione” in causa automatica di esclusione. Eventuali inadempimenti o penali rilevano, invece, nella distinta sfera dell’illecito professionale ex artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, quale causa di esclusione non automatica, da valutare in contraddittorio con l’operatore. Pertanto, le fatture quietanzate oppure i documenti bancari da cui risulta il pagamento del corrispettivo, in base a quanto disposto dal disciplinare di gara, sono sufficienti a provare il buon esito del servizio e della fornitura svolta.
Nel caso in cui il bando di gara chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di servizi analoghi, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, atteso che la “ratio” sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche.

N. 01277/2026 REG.PROV.COLL.

N. 00272/2026 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 272 del 2026, proposto da
T.M.R. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B7D04356AC, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Starvaggi e Filippo Alioto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

La Comunità Montana “Tanagro Alto e Medio Sele” (C.F.: 91043190650), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

On Electric Charge Mobility S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Saolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

​-della Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 760 del 22.12.2025, comunicata in pari data, con la quale la Comunità Montana “Tanagro Alto e Medio Sele” ha disposto l’aggiudicazione della “Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura e installazione di un sistema di bike sharing nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio” (CUP: E69E19001950001 – CIG: B7D04356AC) in favore dell’operatore economico On Electric Charge Mobility s.r.l.;

-della nota prot. n. 0001207 del 06.02.2026, con cui la Stazione Appaltante ha rigettato l’istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente; dei verbali di gara, ivi compreso il verbale con cui è stata disposta l’ammissione della società controinteressata e quello contenente la proposta di aggiudicazione; -del provvedimento di verifica positiva del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicataria; -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa, ove intervenuta, la stipulazione del contratto d’appalto;

– E PER LA DECLARATORIA del diritto della società ricorrente a conseguire l’aggiudicazione e a stipulare il relativo contratto, previo scorrimento della graduatoria.

-IN SUBORDINE PER LA CONDANNA della Comunità Montana “Tanagro Alto e Medio Sele” al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società ricorrente, per equivalente monetario, comprensivo del lucro cessante e del danno curriculare. ​

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di On Electric Charge Mobility S.r.l. e della Comunità Montana “Tanagro Alto e Medio Sele” (C.F.: 91043190650),;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2026 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso notificato alla Comunità Montana del Tanagro e dell’Alto e Medio Sele, nonché alla società a responsabilità limitata On Electric Charge Mobility il 9 febbraio 2026 e depositato il 10 febbraio 2026, l’impresa ricorrente, seconda classificata nella procedura aperta telematica per l’aggiudicazione della fornitura e della installazione di un sistema di “bike sharing” nel territorio del Parco nazionale del Vesuvio, impugna la determina numero 760 del 22 dicembre 2025 di aggiudicazione a favore della controinteressata, adottata dal responsabile dell’area tecnica della Comunità Montana. Impugna inoltre la nota del 6 febbraio 2026 con cui la stazione appaltante ha respinto l’istanza di annullamento dell’aggiudicazione in autotutela decisoria, presentata dall’attuale ricorrente.

La ricorrente, con il primo motivo, deduce la illegittimità dell’ammissione alla gara dell’impresa aggiudicataria in quanto priva di uno dei requisiti di partecipazione richiesto a pena di esclusione, l’esecuzione negli ultimi 10 anni di una fornitura analoga, senza contenziosi e con buon esito. Con il secondo motivo deduce l’obbligo di escludere l’aggiudicataria perché essa avrebbe essa reso una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione. Con il terzo motivo, infine, censura il provvedimento con cui è stata respinta l’istanza di annullamento in autotutela, per difetto di istruttoria e illogicità manifesta.

La controinteressata, aggiudicataria dell’appalto, si costituisce in giudizio il 20 febbraio 2026 ed eccepisce la irricevibilità del ricorso, per tardività, richiamando la data di pubblicazione dell’aggiudicazione, 22 dicembre 2025. Eccepisce inoltre l’inammissibilità del ricorso per mancanza della prova di resistenza. Nel merito, eccepisce l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso, allegando i documenti con cui il requisito di partecipazione sarebbe stato provato.

La Comunità Montana si costituisce in giudizio per resistere al ricorso il 23 febbraio 2026 e si difende eccependo anch’essa la tardività del ricorso nonché la infondatezza, nel merito, dei motivi dedotti.

Il Tribunale amministrativo regionale, con ordinanza numero 105 del 25 febbraio 2026, respinge l’istanza cautelare, non ravvisando profili di fondatezza nel ricorso.

L’udienza per la trattazione di merito è fissata per il 24 giugno 2026.

Nel contraddittorio scritto le parti insistono nelle rispettive conclusioni e la ricorrente invoca la tutela risarcitoria per equivalente, essendo la fornitura in avanzato stato di esecuzione ed essendone prevista la conclusione il 30 giugno 2026.

Si deve rilevare, comunque, la inammissibilità delle repliche depositate dalla Comunità Montana resistente il 21 giugno 2026, dopo la scadenza del termine processuale, fissato, nel rito speciale appalti, in 10 giorni liberi prima dell’udienza per la trattazione di merito.

In esito all’udienza del 24 giugno 2026, il ricorso passa in decisione.

Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione di irricevibilità, per asserita tardività della notificazione del ricorso.

Ad avviso della controinteressata e della pubblica amministrazione resistente, il ricorso, notificato il 9 febbraio 2026, sarebbe stato proposto dopo la scadenza del termine di impugnativa previsto dalla legge. Infatti la determina di aggiudicazione è stata pubblicata il 22 dicembre 2025, per cui il termine di 30 giorni per la tempestiva proposizione del ricorso sarebbe scaduto il 21 gennaio 2026. Pur avendo la ricorrente formulato istanza di accesso agli atti il 23 dicembre 2025, l’istanza di accesso avrebbe trovato un primo immediato riscontro già il 9 gennaio 2026, per essere integralmente accolta il 13 gennaio 2026, con la pubblicazione sulla piattaforma telematica dei verbali di gara. Soltanto il 23 gennaio 2026, dopo la scadenza del termine per la proposizione del ricorso, la ricorrente avrebbe chiesto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione. La ricorrente avrebbe, quindi, lasciato scadere il termine di impugnazione, pur potendo proporre il ricorso già dopo il 9 gennaio 2026, quando è stato consentito un parziale accesso agli atti oppure, al più tardi, dopo il 13 gennaio 2026, quando l’accesso è stato completato; alla data del 13 gennaio 2026 la ricorrente avrebbe avuto ancora 8 giorni a disposizione per impugnare l’aggiudicazione, ma avrebbe lasciato scadere il termine inutilmente il 21 gennaio 2026. Ad avviso delle controparti, in vigenza del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 36 del 2023, l’istanza di accesso agli atti non potrebbe più determinare la dilazione di 15 giorni del termine di 30 giorni per l’impugnazione, che rimarrebbe fissato a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione.

A giudizio del Collegio, l’eccezione di irricevibilità è infondata.

Ai sensi dell’art. 120, c. 2, c.p.a., il termine di 30 giorni per l’impugnazione di un provvedimento di aggiudicazione decorre dal momento in cui gli atti di gara sono resi disponibili ai concorrenti, in conformità all’art. 36, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici. La mancata contestuale messa a disposizione della documentazione impone l’inizio del decorso del termine dal momento effettivo in cui tale accesso è assicurato (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, Sentenza 09/01/2026, n. 376).

Infatti l’articolo 36 del codice dei contratti pubblici obbliga la stazione appaltante a rendere disponibili, a tutti i candidati e offerenti, non definitivamente esclusi, l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, unitamente ai verbali di gara, agli atti, ai dati e alle informazioni presupposte all’aggiudicazione, mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata.

Nel caso di specie, la stazione appaltante non aveva reso tempestivamente disponibile all’attuale ricorrente tutta la documentazione di gara, avendo provveduto in tal senso soltanto in esito all’istanza di accesso, pubblicando tutta la documentazione di gara, con specifico rifermento a quella comprovante il possesso dei requisiti tecnici, il 13 gennaio 2026. Soltanto da tale data ha iniziato a decorrere il termine di 30 giorni per l’impugnazione degli atti di gara, per cui il ricorso, notificato il 9 febbraio 2026, deve essere ritenuto tempestivo, essendo stato proposto prima della scadenza del 12 febbraio 2026.

Sollevando un’altra questione preliminare, la controinteressata eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sostenendo che la ricorrente non avrebbe dimostrato che l’eventuale accoglimento delle proprie censure determinerebbe il ribaltamento del punteggio tale da condurre alla collocazione in graduatoria al primo posto, scavalcando la controinteressata che ha riportato 3,819 punti in più della ricorrente.

L’eccezione è palesemente infondata perché i motivi di ricorso non tendono a modificare i punteggi attribuiti ai diversi operatori economici, bensì ad escludere l’aggiudicataria, per difetto di un requisito di partecipazione alla gara. In seguito all’esclusione, la ricorrente, seconda classificata, diverrebbe automaticamente prima in graduatoria e pertanto, qualora in possesso di tutti i requisiti, avrebbe diritto alla aggiudicazione dell’appalto.

La prova di resistenza si ritiene dunque superata.

Nel merito, con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 6, comma 3, del disciplinare di gara, relativo ai requisiti di capacità tecnica e professionale, richiedente l’esecuzione negli ultimi 10 anni di almeno una fornitura analoga senza contenziosi e con buon esito, antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Ad avviso della ricorrente, l’aggiudicataria, pur avendo dichiarato di aver eseguito forniture analoghe presso i comuni di Sant’Agata di Militello, di Canicattì e di Ladispoli, si sarebbe limitata a comprovare il requisito con determine di affidamento e fatture, ma senza dimostrare il buon esito delle forniture, mancando qualsiasi valutazione positiva e conclusiva da parte del committente sulla corretta esecuzione della prestazione. Anziché allegare i certificati di regolare esecuzione, l’aggiudicataria si sarebbe limitata ad allegare fatture non accompagnate da alcuna attestazione di buon esito, che non dimostrerebbero neppure la conclusione del servizio che, con particolare riferimento al Comune di Sant’Agata di Militello, sarebbe stato ancora in corso alla data di presentazione dell’offerta.

Inoltre l’aggiudicataria avrebbe dovuto anche essere esclusa perché il disciplinare di gara richiedeva l’espletamento di una fornitura analoga. Pur non dovendo essere intesi i servizi analoghi come servizi identici, sarebbe stata necessaria un’effettiva similitudine tra le prestazioni. Nel caso specifico, oggetto dell’appalto è la fornitura e la installazione di un sistema di “bike sharing”, servizio complesso che presuppone, oltre alla fornitura delle biciclette e delle stazioni, anche la gestione di una infrastruttura tecnologica e operativa. L’esperienza vantata dall’aggiudicataria, relativa all’affidamento presso il Comune di Sant’Agata di Militello, consisterebbe nella mera fornitura di “e-bike” con stazioni di ricarica. Anche con riferimento agli interventi presso i comuni di Ladispoli e di Canicattì mancherebbe il requisito di analogia del servizio svolto.

Il primo motivo è infondato.

L’articolo 6, comma 3, del disciplinare di gara stabiliva quale requisito di capacità tecnica e professionale l’esecuzione, nel decennio precedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di almeno una fornitura analoga, in assenza di contenzioso e con buon esito, prescrivendo, contestualmente, le modalità per la comprova del requisito. A tal fine il disciplinare di gara richiedeva la presentazione di uno o più dei seguenti documenti: certificati rilasciati dall’amministrazione contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; nonché altri documenti, nella fattispecie non rilevanti.

A differenza di quanto dedotto dalla ricorrente, quindi, il disciplinare di gara non imponeva affatto il certificato di regolare esecuzione come unico mezzo per la dimostrazione del possesso del requisito.

Nel caso specifico, l’aggiudicataria ha comprovato il possesso del requisito allegando la determina di affidamento da parte del Comune di Ladispoli, accompagnata da fatture e documenti bancari, la determinazione del Comune di Sant’Agata di Militello, accompagnata da fatture e documenti bancari e la scrittura privata con il Comune di Canicattì, con l’indicazione degli estremi dell’affidamento e l’accompagnamento con fatture e documenti bancari.

Pur ammettendo, quindi, come sostenuto dalla ricorrente, che l’appalto con il Comune di Sant’Agata di Militello fosse ancora in corso alla data di presentazione dell’offerta, la documentazione relativa alle forniture e ai servizi svolti per gli altri comuni risulta più che sufficiente a comprovare il possesso del requisito, perché le fatture quietanzate oppure i documenti bancari da cui risulta il pagamento del corrispettivo, in base a quanto disposto dal disciplinare di gara, sono sufficienti a provare il buon esito del servizio e della fornitura svolta.

Senza considerare, inoltre, che l’art. 100, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, che disciplina in via transitoria i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico‑professionale, non contiene alcuna prescrizione secondo cui i servizi svolti nel triennio (o nel diverso periodo) di riferimento debbano risultare, a pena di mancanza del requisito, espressamente attestati come eseguiti “con buon esito” o “a regola d’arte”. Quando la “lex specialis” richiede, ai fini della comprova, certificati riportanti oggetto, importo e periodo di esecuzione (ovvero contratti e fatture quietanzate), non si può introdurre surrettiziamente, in via interpretativa, un ulteriore requisito non previsto né dalla norma né dalla legge di gara, né si può trasformare l’assenza di una formula attestante la “regolare esecuzione” in causa automatica di esclusione. Eventuali inadempimenti o penali rilevano, invece, nella distinta sfera dell’illecito professionale ex artt. 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023, quale causa di esclusione non automatica, da valutare in contraddittorio con l’operatore (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 16/03/2026, n. 2144).

Quanto all’ulteriore censura, per cui le esperienze vantate dall’aggiudicataria consisterebbero nella mera fornitura di biciclette elettriche con stazioni di ricarica, per cui mancherebbe l’effettiva similitudine con l’oggetto dell’appalto, si deve richiamare il costante orientamento giurisprudenziale, espresso con riferimento al previgente codice dei contratti pubblici, ma tuttora valido, per cui, nel caso in cui il bando di gara pubblica chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di servizi analoghi, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, atteso che la “ratio” sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 06/04/2017, n. 1608).

Nel caso di specie, oggetto dell’appalto controverso è l’affidamento della fornitura, installazione e messa in servizio di un sistema di “bike sharing” costituito da 3 ciclo stazioni, 6 ciclo posteggi, 60 biciclette elettriche e annesse soluzioni tecnologiche.

Le forniture e i servizi documentati dall’aggiudicataria, relativi alla installazione di biciclette elettriche con relative stazioni di ricarica, documentano efficacemente l’esperienza tecnica dell’impresa nell’esecuzione di appalti, seppure non identici, certamente analoghi a quello in esame, trattandosi comunque di organizzare e installare un numero rilevante di biciclette elettriche con le relative infrastrutture di servizio.

Accertata l’infondatezza del primo motivo, si procede all’esame delle ulteriori censure dedotte dalla ricorrente.

Con il secondo motivo, essa sostiene che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per grave illecito professionale, avendo falsamente dichiarato il possesso di requisiti non comprovati.

Il motivo è palesemente infondato, essendo stato accertato il pieno possesso del requisito di partecipazione contestato dalla ricorrente.

Con il terzo motivo, infine, la ricorrente deduce la illegittimità, per eccesso di potere, del rifiuto, da parte della stazione appaltante, di annullare in autotutela la determina di aggiudicazione.

Anche il terzo motivo è palesemente infondato perché la stazione appaltante non avrebbe avuto alcuna ragione per annullare l’aggiudicazione contestata, alla luce di quanto emerso nel giudizio.

Il ricorso, in conclusione deve essere respinto, ma le spese processuali, tenuto conto dell’insieme delle eccezioni e deduzioni delle parti, possono essere interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

Rosa Anna Capozzi, Referendario

L’ESTENSORE

Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO