Comunicato n. 4 dell’11 marzo 2026
Con il Comunicato n. 4 dell’11 marzo 2026 l’ANAC, in risposto ai numerosi quesiti degli enti locali circa la corretta applicazione della normativa (art. 5 del d.lgs. n. 38/2021) su costruzione, ammodernamento ed esercizio di impianti sportivi, ha precisato che la deroga all’evidenza pubblica è possibile solo in presenza dei seguenti presupposti:
- requisito soggettivo: la proposta deve pervenire esclusivamente da associazioni e società sportive senza fini di lucro.
- unicità della proposta: all’ente locale deve essere pervenuta una sola proposta relativa all’impianto interessato.
- oggetto dell’intervento: il progetto preliminare, corredato da piano di fattibilità economico-finanziaria, deve riguardare un impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare (non è ammesso l’affidamento per impianti già funzionali).
- finalità sociale: l’utilizzo deve essere tassativamente teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile.
- soglia economica: il valore dell’affidamento deve risultare inferiore alla soglia comunitaria ex art. 14 del Codice dei contratti pubblici.
Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e, in ogni caso, non inferiore a cinque anni. Il provvedimento deve essere accompagnato da una motivazione rafforzata che indichi tutti i presupposti richiesti dalla norma. Inoltre, l’affidamento deve essere effettuato tramite una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, come previsto dal Codice dei contratti pubblici.
Infine, l’ANAC ha chiarito che la qualificazione della stazione appaltante non è necessaria nei casi di affidamento diretto consentiti dalla legge, anche di importo elevato.
