(Prima delibera di vigilanza in applicazione delle speciali “inconferibilità” delineate dall’art. 6, c. 4, lett. a), del d.lgs. n. 201/2022 che disciplina i servizi pubblici locali).
“Normativa intesa a recidere il legame tra controllore e controllato”
L’ANAC, con la delibera n. 172 approvata dal Consiglio dell’Autorità del 6 maggio 2026, ha accertato la sussistenza di una causa di inconferibilità dell’incarico di Vicepresidente della società di autoservizi e mobilità operante nel settore del trasporto pubblico locale su gomma, a un componente contestualmente membro del Consiglio provinciale e del Comune capoluogo direttamente interessati.
Si tratta della prima delibera di vigilanza in applicazione delle speciali “inconferibilità” delineate dall’art. 6, c. 4, lett. a), del d.lgs. n. 201/2022.
Il legislatore, nell’ambito dei servizi pubblici locali, ha infatti deciso di disegnare un sistema (non solo di inconferibilità/incompatibilità ma anche di pubblicità, procedure, obblighi di motivazione ecc.) autonomo e, in un certo qual modo, più rigido e rigoroso dell’ordinario rispetto alla disciplina comune del d.lgs. n. 39/2013. Tali regole, pur risultando indubbiamente più severe, sono, tuttavia, oggettivamente più circoscritte, intendendo recidere il solo legame esistente tra gli organi controllori e le società controllate.
L’Autorità ha evidenziato che, a differenza della normativa ordinaria, ai fini del divieto speciale non assume rilievo la sussistenza di “deleghe gestionali dirette”, in quanto «non vi è spazio ad ulteriori dubbi circa il fatto che un qualsiasi componente del CdA sia, secondo il generale approccio civilistico e commerciale, considerabile un amministratore».
A fronte della tesi difensiva secondo cui le funzioni di trasporto pubblico locale sul territorio sarebbero attribuite in via esclusiva ad un’apposita Agenzia per il TPL, l’Anac ha rilevato che la Provincia e il Comune detengono la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione (pari all’80%).
Pertanto, «Provincia e Comune sono titolari di una serie di funzioni e compiti che concretamente e complessivamente considerati appaiono declinazioni di quel potere di organizzazione, regolazione, vigilanza e controllo sul servizio pubblico locale genericamente considerato dalla legge quadro in materia». Tanto anche valorizzando la ratio della disposizione che, al netto della struttura formale, si pone quale obiettivo principale, nella disciplina degli incarichi, proprio «la separazione soggettiva delle funzioni tra ‘regolante’ e ‘regolato’ per presidiare l’efficienza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in un sistema concorrenziale e trasparente».
Sebbene l’Agenzia bandisca le gare e, perciò, firmi i contratti di servizio, operando, in generale, come stazione appaltante, gli enti locali soci, di contro, approvano i bilanci dell’Agenzia e definiscono, tramite l’Assemblea dei Soci dell’Agenzia, le linee strategiche della stessa. Perciò, un soggetto che, contestualmente, siede negli organi di indirizzo politico degli enti locali soci e nel CdA della società di Autoservizi si trova nella posizione di poter concorrere a determinare, ad esempio, le risorse che il Comune destinerà all’Agenzia, la quale poi le girerà (tramite contratto) alla società di cui egli è amministratore. «Tale situazione è dunque apparsa rientrare nell’alveo di quelle che il legislatore ha voluto impedire attraverso l’introduzione della causa di inconferibilità de qua».
