Delibera n. 227, approvata dal Consiglio di Anac del 17 giugno 2026
Con la delibera n. 227 del 17 giugno 2026, l’ANAC, a seguito di un esposto, ha riscontrato gravi violazioni del Codice dei contratti (d.lgs. n. 36/2023), tali da limitare ingiustificatamente la concorrenza e ledere i principi di trasparenza. Ritenendo tali condotte legittimanti l’attivazione dei poteri ex art. 220, c. 3, d.lgs. 36/2023, l’Autorità ha intimato a un Comune l’annullamento in autotutela di una concessione in project financing per la gestione della pubblica illuminazione.
I principali profili di illegittimità rilevati:
- requisiti sproporzionati: richiesti illegittimamente lo status di E.S.Co (certificazione UNI CEI 11352) – pur non trattandosi di un vero contratto di prestazione energetica (EPC) – e le certificazioni ISO quali requisiti speciali di ammissione, violando il principio di tassatività del Codice.
- contrasto sulla durata della concessione: rilevato un contrasto insanabile tra i documenti di gara, che indicavano rispettivamente una durata di 36 mesi nel bando, 18 anni nel disciplinare e 20 anni nel PEF, inducendo in grave errore i concorrenti.
- diritto di prelazione illegittimo: il disciplinare riconosceva al promotore non aggiudicatario il diritto di prelazione, in aperto contrasto con i principi comunitari di parità di trattamento affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 5 febbraio 2026.
- altre anomalie procedurali: riscontrate violazioni sui requisiti di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese e sui termini per i chiarimenti, ridotti a soli 4 giorni anziché i 6 previsti dalla legge.
L’ANAC ha dunque assegnato al Comune un termine di 20 giorni per annullare la procedura in autotutela. In caso di inadempimento, l’Autorità eserciterà i propri poteri di impugnazione straordinaria direttamente dinanzi al TAR.
