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Riscossione tributi: secondo l’ANAC illegittime le previsioni del Disciplinare sul vincolo territoriale e obbligo di dirigenti in organico

Delibera n. 244 del 24 giugno 2026

Con la delibera n. 244 del 24 giugno 2026, depositata il successivo 1° luglio, l’ANAC ha dichiarato illegittime alcune previsioni della lex specialis per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione delle entrate tributarie e dei proventi delle sanzioni al Codice della Strada. Il provvedimento recepisce l’istanza di precontenzioso di un operatore economico interessato a partecipare alla gara. La società aveva eccepito la natura discriminatoria di due specifiche clausole del Disciplinare, ritenute idonee a rendere la partecipazione puramente formale o, addirittura, impossibile. L’Autorità, esaminati i rilievi, ne ha confermato la contrarietà ai principi di concorrenza e par condicio.

Sul fronte della clausola territoriale, il bando assegnava un punteggio premiale fino a 6 punti per la presenza di sportelli e personale già operativi entro un raggio di 70 chilometri. L’ANAC rileva come il nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 108, c. 7 del d.lgs 36/2023), diversamente dal passato, sembri legittimare tale criterio introducendo criteri premiali basati sul principio di prossimità. Tuttavia, l’Autorità ha chiarito che la norma nasce per favorire il tessuto delle piccole e medie imprese valorizzando la localizzazione di una “sede operativa”. Nel caso di specie, invece, pretendere una complessa rete preesistente di sportelli e dipendenti finisce per favorire unicamente gli operatori economici già strutturati e capillarmente radicati sul territorio o il concessionario uscente, distorcendo il confronto competitivo.

La seconda censura riguarda la richiesta di avere alle dipendenze personale con la qualifica di “Dirigente”. Per l’ANAC si tratta di una sproporzionata ingerenza nell’autonomia organizzativa delle società private, in violazione della libertà di impresa (art. 41 Cost.), poiché le funzioni di coordinamento possono essere legittimamente svolte da altre figure apicali come Quadri o Direttori tecnici.

Le disposizioni contestate sono state quindi giudicate illegittime in quanto immotivate, illogiche, sproporzionate e lesive della concorrenza. Pertanto, l’ANAC invita la stazione appaltante a espungere i requisiti in autotutela, oppure, per quanto riguarda il solo sub-criterio di valutazione dell’offerta tecnica, di convertire la presenza sul territorio come requisito di esecuzione secondo le indicazioni fornite nel parere. In caso di mancato adeguamento entro 15 giorni, l’amministrazione dovrà motivare il dissenso, esponendosi al rischio di un ricorso diretto da parte dell’Autorità stessa.

🔗 Delibera n. 244 del 24 giugno 2026