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Concessioni balneari: le sopravvenienze normative e l’attesa del bando-tipo non superano l’obbligo di disapplicazione

AGCM AS2178 – Bollettino n. 26 del 30 giugno 2026

Nell’ambito dell’attività di segnalazione e consultiva pubblicata nel Bollettino n. 26 del 30 giugno 2026 a pagina 15, l’AGCM, nell’esercizio del potere di advocacy, ha deliberato l’impugnazione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente della Deliberazione assunta dal Commissario straordinario di un Comune (procedimento AS2178). L’Autorità, a seguito del riscontro fornito dall’ente locale, ha ritenuto che le deduzioni dell’Amministrazione non fossero sufficienti a far venire meno le violazioni contestate nel precedente parere motivato, disponendo pertanto il formale ricorso in sede giurisdizionale amministrativa per il ripristino delle corrette dinamiche concorrenziali.

L’Autorità ha accertato che il provvedimento comunale si pone in aperto contrasto con l’articolo 49 TFUE, in quanto limita ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi).

La scelta dell’Amministrazione comunale di subordinare l’avvio delle procedure selettive al previo svolgimento di generiche e future attività amministrative e di pianificare l’approvazione dei bandi solo a seguito della pubblicazione del bando-tipo previsto dall’articolo 8 del d.l. n. 32/2026 integra, nei fatti, una proroga generalizzata e ingiustificata delle concessioni in essere al 2027.

Tale determinazione viola i principi di concorrenza, equità, trasparenza e non discriminazione per le seguenti motivazioni:

  • l’estensione della durata del rapporto concessorio non può qualificarsi come mera proroga tecnica, non essendo associata ad alcun preciso cronoprogramma riguardante lo svolgimento delle gare, il cui avvio viene ulteriormente procrastinato in assenza di tempistiche certe.
  • in conformità con il consolidato orientamento del giudice nazionale ed europeo, sussiste in capo all’Ente locale l’obbligo di conformazione ai principi euro-unitari e il correlato obbligo di disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione, ivi incluse le sopravvenienze normative qualificabili come ulteriori proroghe illegittime.
  • il rinvio delle procedure a evidenza pubblica impedisce di cogliere i benefici derivanti dall’apertura alla concorrenza del mercato, aggravando l’affievolimento del confronto competitivo su risorse demaniali di carattere scarso.

🔗 Bollettino n. 26 del 30 giugno 2026