TAR Sardegna, sez. I, 25 maggio 2026, n. 838 – La società cooperativa costituisce un autonomo centro di imputazione giuridica e svolge fisiologicamente la propria attività imprenditoriale mediante l’apporto delle imprese socie che ne compongono l’organizzazione mutualistica. In tale prospettiva, l’attività esecutiva svolta dai soci della cooperativa non integra l’attività di soggetti “terzi” rispetto all’operatore economico concorrente, ma costituisce espressione della sua organizzazione interna. Nelle società cooperative, i soci rappresentano “articolazioni organiche del soggetto collettivo, ossia suoi interna corporis”, con la conseguenza che l’attività da essi svolta nell’ambito delle commesse acquisite dalla cooperativa resta giuridicamente imputabile a quest’ultima. Pertanto, l’esperienza professionale e il requisito di capacità tecnica maturati nell’ambito di un appalto precedentemente affidato a una società cooperativa sono a questa pienamente e direttamente imputabili, anche qualora l’esecuzione materiale del servizio sia stata demandata a proprie società socie, a loro volta riunite in una società consortile appositamente costituita per l’esecuzione della commessa. Ne consegue che, in tale ipotesi, non ricorre alcuna indebita spendita di requisiti maturati da soggetti estranei all’operatore economico concorrente, né alcuna elusione della disciplina dettata dal Codice per le forme aggregate di partecipazione.
00838 /2026 REG.PROV.COLL.
00316/2026 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 316 del 2026, proposto da
Cosir S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B8F6A5D84F, rappresentata e difesa dagli avvocati Matilde Mura e Giulia Atzori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calasetta, IX^ Comunità Montana del Nuorese – Gennargentu Supramonte Barbagia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Enrico Pintus, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Daniele Vagnozzi, Riccardo Villata e Marcella Giuliante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento n°66 del 17 febbraio 2026, con il quale la Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia ha approvato i verbali della gara indetta per l’affidamento del servizio integrato di igiene urbana e ambientale e attività complementari nel territorio comunale di Calasetta per un periodo di 5 anni (CIG B8F6A5D84F) ed ha aggiudicato la gara medesima alla Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o, comunque, connesso, e segnatamente:
- del provvedimento, se esistente e, in ogni caso, non conosciuto, con il quale il Comune di Calasetta ha preso atto dell’aggiudicazione di cui sopra;
- della nota del 17 febbraio 2026, con la quale la Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia ha comunicato l’avvenuta aggiudicazione della gara;
- di tutti i verbali di gara e, in particolare, del verbale n°1 della seduta del 3 dicembre 2025, nella quale il seggio unico di gara ha ammesso la società cooperativa Ciclat alla predetta gara;
nonché per la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto medio tempore stipulato;
nonché per la condanna
al subentro nel contratto ex art. 122 c.p.a. e, ove questo non sia possibile, al risarcimento per equivalente economico del danno ingiusto cagionato dall’illegittimo esito della gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Calasetta e di IX^ Comunità Montana del Nuorese – Gennargentu Supramonte Barbagia e di Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2026 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
- Con il ricorso in epigrafe, la COSIR srl ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento n°66 del 17 febbraio 2026, con il quale la Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia ha aggiudicato alla Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa la gara indetta per l’affidamento del servizio integrato di igiene urbana e ambientale e attività complementari nel territorio comunale di Calasetta per un periodo di 5 anni (CIG B8F6A5D84F), nonché degli atti correlati indicati in epigrafe.
- Espone la ricorrente di aver partecipato alla procedura sopra indicata indetta con determinazione n. 371 del 31 ottobre 2025 dalla Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia, quale centrale unica di committenza.
- Precisa la ricorrente che a tale procedura partecipava anche l’odierna controinteressata Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa, odierna controinteressata e che all’esito delle operazioni di gara, la Commissione giudicatrice
attribuiva alla società COSIR il punteggio complessivo di 75,099 punti e alla società Ciclat il punteggio complessivo di 80 punti.
- Con determinazione 66 del 17 febbraio 2026, la CUC approvava i verbali di gara e disponeva l’aggiudicazione dell’appalto in favore della società Ciclat.
- Avverso tale esito è insorta la ricorrente che ha proposto un unico articolato motivo, deducendo la violazione della lex specialis e la carenza del requisito di capacità tecnica e professionale.
- La ricorrente assume che l’Amministrazione avrebbe errato nel ritenere integrato, in capo alla società aggiudicataria, il requisito di capacità tecnica e professionale previsto dall’art. 10.3 del disciplinare di gara.
In particolare, la ricorrente precisa che il disciplinare di gara prevedeva che i concorrenti dovessero aver svolto, con buon esito, negli ultimi dieci anni, almeno un servizio analogo di igiene urbana con sistema “porta a porta” su un bacino di utenza di almeno 13.000 abitanti, ovvero, in alternativa, fino a tre servizi analoghi svolti contemporaneamente per un bacino complessivo equivalente e che la società Ciclat avrebbe all’uopo dichiarato, ai fini dell’assolvimento del suddetto requisito, di aver svolto nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024 il servizio di igiene urbana nel Comune di Alghero.
Tuttavia, la ricorrente assume che tale dichiarazione non corrisponderebbe al vero, atteso che il servizio in questione sarebbe stato in concreto eseguito da soggetti terzi, segnatamente dalla società Ambiente Italia S.r.l. e dalla società Eco Flap S.r.l., riunite nella società consortile Alghero Ambiente scarl, avente ad oggetto esclusivo l’esecuzione del servizio di igiene urbana nel Comune di Alghero.
Ne conseguirebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, che la società Ciclat non avrebbe effettivamente svolto il servizio dichiarato e, pertanto, non avrebbe potuto validamente utilizzarlo quale requisito di capacità tecnica e professionale.
- La ricorrente assume, inoltre, che la stazione appaltante avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente la mera indicazione formale del servizio svolto nell’ambito dell’affidamento del Comune di Alghero, senza verificare che l’esecuzione materiale dello stesso sarebbe stata integralmente rimessa a soggetti terzi.
In tale prospettiva, la COSIR deduce che la società Ciclat, avendo partecipato alla gara come operatore economico singolo, non avrebbe potuto far valere esperienze maturate da soggetti diversi, non avendo questi ultimi concorso alla qualificazione soggettiva richiesta dalla lex specialis.
La ricorrente assume altresì di non conoscere le ragioni giuridiche in base alle quali l’aggiudicataria avrebbe potuto delegare integralmente l’esecuzione del servizio nel Comune di Alghero a un soggetto terzo non risultante dagli atti di gara, circostanza che, comunque, confermerebbe l’assenza in capo alla stessa del requisito dichiarato.
- Per effetto di quanto sopra, la ricorrente deduce che l’Amministrazione avrebbe violato la ratio sottesa alla previsione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, la quale sarebbe quella di garantire che l’operatore economico concorrente abbia effettivamente maturato esperienza diretta nella gestione di servizi analoghi.
In tale ottica, secondo la prospettazione attorea, non sarebbe consentito soddisfare il requisito mediante servizi non direttamente eseguiti dall’operatore economico partecipante, in quanto ciò determinerebbe un’alterazione della par condicio tra i concorrenti e una indebita estensione della qualificazione soggettiva.
La ricorrente conclude che, non avendo la società Ciclat dimostrato il possesso del requisito di cui all’art. 10.3 del disciplinare né avendo indicato ulteriori servizi utili a colmare tale carenza, la stessa avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara.
- Si sono costituite in giudizio la IX Comunità Montana del Nuorese-Gennargentu Supramonte Barbagia, il Comune di Calasetta e la Ciclat Trasporti Ambiente soc. coop. instando per la reiezione del gravame.
- All’udienza camerale del 15 aprile 2026 il Collegio, con l’accordo delle parti, ha dichiarato l’istanza cautelare proposta assorbita dal merito.
- In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato
- La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all’udienza del 20 maggio
DIRITTO
- Il ricorso è infondato e deve essere
- La ricorrente assume che la società aggiudicataria CICLAT Trasporti Ambiente soc. sarebbe priva del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art.
10.3 del disciplinare di gara, avendo illegittimamente speso, quale esperienza analoga, il servizio di igiene urbana svolto presso il Comune di Alghero, che sarebbe stato in concreto eseguito da soggetti terzi e non direttamente dalla medesima cooperativa.
- La censura non può essere
- Va anzitutto osservato che la lex specialis richiedeva esclusivamente che il concorrente avesse “eseguito, con buon esito”, almeno un servizio analogo nel periodo di riferimento, senza introdurre limitazioni circa le modalità organizzative attraverso le quali, nel caso delle società cooperative, l’attività contrattuale viene fisiologicamente svolta mediante l’apporto delle società socie.
Nel caso di specie, risulta pacifico che il servizio di igiene urbana del Comune di Alghero sia stato affidato a CICLAT, la quale ha prodotto in gara le attestazioni rilasciate dalla medesima amministrazione comunale, acquisite anche tramite FVOE, nelle quali il RUP certifica espressamente che “Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. ha svolto correttamente” il servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani, specificandone le modalità esecutive, il sistema di raccolta “porta a porta”, la popolazione servita, le percentuali di raccolta differenziata e la continuità dell’esecuzione.
Le suddette attestazioni, provenienti dall’amministrazione committente del servizio e non specificamente contestate quanto alla loro genuinità o attendibilità, risultavano
pienamente idonee a comprovare il possesso del requisito di capacità tecnica richiesto dalla lex specialis, né la stazione appaltante era tenuta a svolgere ulteriori approfondimenti istruttori circa le modalità organizzative interne attraverso le quali la cooperativa aveva dato esecuzione alla commessa.
- La doglianza si fonda, piuttosto, sulla circostanza che l’esecuzione materiale del servizio sarebbe stata demandata a società socie della cooperativa, le quali avrebbero costituito una società consortile destinata all’esecuzione della commessa.
Tuttavia, tale circostanza non vale ad escludere la riferibilità dell’esperienza professionale in capo alla società aggiudicataria.
CICLAT ha infatti partecipato alla procedura quale operatore economico singolo nella forma giuridica della società cooperativa e non quale consorzio stabile, consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo. Ne consegue che non risultano applicabili al caso di specie le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del d.lgs. n. 36/2023, invocate dalla ricorrente, concernenti i meccanismi di qualificazione e imputazione dei requisiti nelle ipotesi di partecipazione in forma aggregata.
- Ciò nondimeno, la natura cooperativa dell’operatore economico non è irrilevante ai fini della decisione.
La società cooperativa costituisce, infatti, un autonomo centro di imputazione giuridica e svolge fisiologicamente la propria attività imprenditoriale mediante l’apporto delle imprese socie che ne compongono l’organizzazione mutualistica. In tale prospettiva, l’attività esecutiva svolta dai soci della cooperativa non integra l’attività di soggetti “terzi” rispetto all’operatore economico concorrente, ma costituisce espressione della sua organizzazione interna.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, nelle società cooperative, i soci rappresentano “articolazioni organiche del soggetto collettivo, ossia suoi interna corporis” (Cons. Stato, Ad. Plen., 20 maggio 2013, n. 14), con la conseguenza che
l’attività da essi svolta nell’ambito delle commesse acquisite dalla cooperativa resta giuridicamente imputabile a quest’ultima.
Tale principio risulta coerente con la peculiare struttura delle cooperative di secondo grado e con la relativa funzione mutualistica, in forza della quale l’attività contrattuale della cooperativa viene fisiologicamente eseguita attraverso le società socie che ne compongono l’organizzazione imprenditoriale.
Nel caso di specie, inoltre, le società che hanno materialmente svolto il servizio non costituiscono soggetti estranei rispetto a CICLAT, bensì società socie della medesima cooperativa, le quali hanno costituito la società consortile Alghero Ambiente scarl unicamente per l’esecuzione della commessa originariamente acquisita da CICLAT. Ne deriva che il servizio svolto presso il Comune di Alghero, benché materialmente eseguito tramite società socie della cooperativa e mediante una società consortile costituita per l’esecuzione della commessa, resta riferibile a CICLAT, la quale era titolare del rapporto contrattuale con il Comune di Alghero ed alla quale la medesima amministrazione committente ha imputato il corretto svolgimento del servizio mediante le attestazioni prodotte in giudizio.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non ricorre alcuna indebita spendita di requisiti maturati da soggetti estranei all’operatore economico concorrente, né alcuna elusione della disciplina dettata dal Codice per le forme aggregate di partecipazione.
Diversamente opinando, si perverrebbe all’irragionevole conseguenza di negare alla società cooperativa la possibilità di valorizzare esperienze professionali maturate nell’ambito di appalti dalla stessa acquisiti ed eseguiti secondo il proprio fisiologico modello organizzativo, finendo così per disconoscere la stessa funzione economico-sociale del modello cooperativo.
Correttamente, pertanto, la stazione appaltante ha ritenuto soddisfatto il requisito di capacità tecnica e professionale previsto dall’art. 10.3 del disciplinare di gara, sulla
base della documentazione prodotta dalla controinteressata e delle attestazioni rilasciate dal Comune di Alghero.
- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere conseguentemente
- I profili di novità della questione inducono tuttavia il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Giulia Ferrari, Presidente Antonio Plaisant, Consigliere
Roberto Montixi, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Roberto Montixi
IL PRESIDENTE
Giulia Ferrari
IL SEGRETARIO
