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Sulla legittimità della deliberazione ARERA che impone al distributore del gas naturale in concordato preventivo l’erogazione del bonus gas al venditore

Consiglio di Stato, sez. II, 20 ottobre 2025, n. 8125 – Le somme erogate a titolo di c.d. bonus gas sono soggette a un vincolo di destinazione legale e non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle previste dal legislatore. Il cliente finale è l’unico titolare del beneficio, mentre distributori e venditori svolgono un mero ruolo di intermediari nel trasferimento delle somme pubbliche, senza che tra essi si configuri un rapporto privatistico di credito-debito. È, pertanto, legittima la deliberazione ARERA che impone al distributore di erogare il bonus gas al venditore anche se sottoposto a concordato preventivo, poiché le somme non entrano nella disponibilità dell’impresa e non possono essere attratte alla procedura concorsuale. Diversamente, si comprometterebbe l’interesse pubblico sotteso alla misura di sostegno, violando il principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost. e determinando disparità di trattamento tra utenti serviti da distributori in bonis e utenti serviti da distributori in procedura concorsuale (art. 3 Cost.). Inoltre, l’eventuale utilizzo dei fondi pubblici per ridurre l’esposizione debitoria del distributore comporterebbe un’imposizione patrimoniale in danno delle società di vendita, in contrasto con l’art. 23 Cost..

N. 08125/2025REG.PROV.COLL.

N. 02496/2025 REG.RIC.

N. 02678/2025 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2496 del 2025, proposto da:
Miwa Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Mottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Società Irpina Distribuzione Gas – S.I.Di.Gas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanna De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Salerno Energia Vendite s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mariangela Di Giandomenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali – CSEA, non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 2678 del 2025, proposto da:
Società Irpina Distribuzione Gas – S.I.Di.Gas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanna De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Miwa Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Mottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Salerno Energia Vendite s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mariangela Di Giandomenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, non costituita in giudizio;

per la riforma parziale

quanto al ricorso n. 2496 del 2025:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Prima, n. 3815/2024, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 2678 del 2025:

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Prima, n. 3815/2024, resa tra le parti;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, della Società Irpina Distribuzione Gas – S.I.Di.Gas s.p.a. e di Salerno Energia Vendite s.p.a. nell’ambito del giudizio r.g. n. 2496/2025;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, di Miwa Energia s.p.a. e di Salerno Energia Vendite s.p.a. nell’ambito del giudizio r.g. n. 2678/2025;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2025 il Cons. Francesco Cocomile e uditi per le parti gli avvocati Francesco Mottola, Giovanna De Santis, Mariangela Di Giandomenico e l’avvocato dello Stato Luigi Simeoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1. – La Società Irpina Distribuzione Gas – S.I.Di.Gas – s.p.a. (di seguito Sidigas), impresa operante nel mercato della distribuzione del gas naturale, svolgendo la propria attività sulla base di concessioni ricevute dai Comuni titolari del servizio sul relativo territorio, in particolare nella Provincia di Avellino, presentava in data 28 febbraio 2023 domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo n. 14/2019 (recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”).

Con la contestata deliberazione di ARERA del 3 agosto 2023 n. 360/2023/E/gas, avente ad oggetto “Decisione del reclamo presentato da Miwa Energia s.p.a. nei confronti di S.I.DI.GAS. Società Irpina Distribuzione Gas s.p.a.” l’Autorità, accogliendo il reclamo di Miwa, prescriveva a Sidigas – Società Irpina Distribuzione Gas s.p.a. di: (i) erogare a Miwa Energia s.p.a., entro 20 giorni dalla notifica della decisione, la somma dovuta a titolo di bonus gas per il periodo gennaio-novembre 2022, nella misura di € 307.145,46 (IVA compresa); (ii) fatturare mensilmente a favore di Miwa Energia s.p.a. il bonus gas, con pagamento entro trenta giorni dalla fine del mese di emissione della fattura stessa.

2. – Con ricorso r.g. n. 1970/2023 la stessa Sidigas, ritenendo la suddetta deliberazione non rispettosa della propria situazione debitoria, impugnava dinanzi al T.a.r. Lombardia i seguenti, atti chiedendone l’annullamento:

«- Deliberazione 3 agosto 2023 n. 360/2023/E/gas (la “Delibera 360”), notificata a Sidigas il 7 agosto 2023, avente ad oggetto “Decisione del reclamo presentato da Miwa Energia S.p.A. nei confronti di S.I.DI.GAS. Società Irpina Distribuzione Gas S.P.A.”;

– qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresi:

– il provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, con cui ARERA ha rigettato l’istanza di riservatezza proposta da Sidigas ai sensi dell’art. 7, comma 4, della delibera 188/2012/E/COM;

– l’art. 12 del “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” (“CRDG”), approvato con deliberazione n. 108/2006, e la deliberazione n. 737/2022/R/gas, nell’ipotesi in cui gli stessi dovessero essere interpretati come fonte di un obbligo per il distributore di procedere alla fatturazione del servizio di vettoriamento sempre con cadenza mensile, indipendentemente dall’effettivo rimborso delle relative componenti negative da parte di CSEA.».

Deduceva le seguenti doglianze:

«I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e ss. del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza approvato con D.Lgs n. 14/2019. Incompetenza. Violazione dei generali principi di ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché travisamento dei fatti.

II. Violazione e falsa applicazione della L. n. 481/1995. Violazione dell’art. 73 RTDG approvata con deliberazione n. 737/2022/R/Gas. Violazione delle deliberazioni ARERA n. 148/2022/R/GAS, n. 296/2022/R/GAS, n. 462/2022/COM e 297/2023/R/COM. Violazione della Circolare CSEA 39/2023/Gas. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per sviamento dal fine ed illogicità.

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 4, della delibera 188/2012/E/COM. Violazione dei generali principi in materia di tutela della riservatezza.».

3. – L’adito T.a.r. con la sentenza segnata in epigrafe accoglieva il primo motivo di ricorso e, per l’effetto, annullava l’obbligo di erogare a Miwa Energia s.p.a., entro 20 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, la somma dovuta a titolo di bonus gas per il periodo gennaio-novembre 2022, nella misura di € 307.145,46 (IVA compresa), respingeva il secondo motivo e dichiarava inammissibile il terzo motivo di ricorso.

4. – Con rituale atto di appello r.g. n. 2496/2025 Miwa Energia s.p.a. chiedeva la riforma parziale della predetta sentenza limitatamente al capo in cui “… accoglie il primo motivo e per l’effetto annulla l’obbligo di erogare a Miwa Energia S.p.A., entro 20 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, la somma dovuta a titolo di bonus gas per il periodo gennaio-novembre 2022, nella misura di euro 307.145,46 (I.V.A. compresa) …”, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:

«1. Annullamento dell’obbligo di versamento dei Bonus pre-concordato previsto nella Delibera 360 – violazione di legge.

1.1. Error in iudicando – Mancato rispetto del vincolo di destinazione legale – titolarità esclusiva del diritto al Bonus.

1.2. Error in iudicando – violazione dell’interesse pubblico sotteso alle norme primarie istitutive dei Bonus.

1.3. Error in iudicando – incompatibilità della sentenza con norme costituzionali.

1.4. Error in iudicando – rapporto tra norme del CCII e norme istitutive dei Bonus – distorsione della libera concorrenza.

2. Questioni di legittimità costituzionale».

5. – Resisteva al gravame l’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, chiedendone il rigetto.

6. – Si costituiva Salerno Energia Vendite s.p.a. al fine di sostenere la fondatezza dell’appello e la legittimità della delibera di ARERA n. 360/2023.

7. – Con distinto atto di appello r.g. n. 2678/2025 la Società Irpina Distribuzione Gas – S.I.Di.Gas – s.p.a. chiedeva la riforma della predetta sentenza, nelle parti oggetto di impugnativa e, per l’effetto, l’accoglimento anche del secondo motivo di ricorso articolato in primo grado, procedendo all’annullamento integrale:

«… – della deliberazione 3 agosto 2023 n. 360/2023/E/gas, notificata a Sidigas il 7 agosto 2023, avente ad oggetto “Decisione del reclamo presentato da Miwa Energia S.p.A. nei confronti di S.I.DI.GAS. Società Irpina Distribuzione Gas S.P.A.”, anche nella parte in cui ha ordinato a Sidigas di “fatturare mensilmente a favore di Miwa Energia S.p.A. il bonus gas, con pagamento entro trenta giorni dalla fine del mese di emissione della fattura stessa”;

– di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso l’art. dall’art. 12 del “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale”, approvato con deliberazione n. 108/2006, e della deliberazione n. 737/2022/R/gas, nell’ipotesi in cui gli stessi dovessero essere interpretati come fonte di un obbligo per il distributore di procedere alla fatturazione del servizio di vettoriamento sempre con cadenza mensile, indipendentemente dall’effettivo rimborso delle relative componenti negative da parte di CSEA. …».

Articolava i seguenti motivi di gravame:

«- Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione della L. n. 481/1995. Violazione dell’art. 73 RTDG approvata con deliberazione n. 737/2022/R/Gas. Violazione delle deliberazioni ARERA n. 148/2022/R/GAS, n. 296/2022/R/GAS, n. 462/2022/COM e 297/2023/R/COM. Violazione della Circolare CSEA 39/2023/Gas. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per sviamento dal fine ed illogicità».

8. – Resisteva al gravame l’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, chiedendone il rigetto.

9. – Si costituiva Salerno Energia Vendite s.p.a. al fine di sostenere la legittimità della delibera di ARERA n. 360 del 2023.

10. – All’udienza pubblica del 14 ottobre 2025 la causa passava in decisione.

11. – Preliminarmente va disposta la riunione dei giudizi di appello r.g. n. 2496/2025 e r.g. n. 2678/2025 in epigrafe indicati, nei termini imposti dall’art. 96, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (cfr. art. 96, comma 1, cod. proc. amm.: “Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo”).

Sempre preliminarmente, si osserva che sul capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibile l’originario terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio è calato il giudicato, non essendo state avanzate da alcuno censure sul tema.

12. – In ordine al giudizio di appello r.g. n. 2496/2025 proposto da Miwa s.p.a. si osserva quanto segue.

Lo stesso è meritevole di accoglimento, con consequenziale riforma della sentenza appellata e integrale reiezione del ricorso di primo grado.

Con la pronuncia appellata il T.a.r. ha ritenuto che l’impugnata delibera n. 360/2023 sia illegittima nella parte in cui ingiunge il pagamento di somme in favore di Miwa, in quanto, essendo riferibili a fatti precedenti alla procedura concorsuale cui è soggetta Sidigas, le stesse dovrebbero seguire la disciplina concordataria.

Il Giudice di primo grado sostiene che il sistema di erogazione dei bonus, basato sulle prescrizioni regolatorie richiamate in sentenza, si fonderebbe su “… un sistema di compensazioni di poste di bilancio delle imprese di distribuzione e di vendita …” (cfr. pag. 8 della sentenza di primo grado), per cui “… Risulta … che il legislatore non ha creato un sistema di attribuzione diretta della sovvenzione al cliente finale, ma ha creato un sistema compensativo dei mancati introiti delle imprese di distribuzione e di vendita di cui il cliente finale è il beneficiario indiretto mediante una riduzione della spesa (c.d. sconto in bolletta). …” (cfr. pag. 9 della sentenza di primo grado).

Da tale premessa argomentativa deriva – ad avviso del Tribunale – che le somme stanziate dallo Stato confluiscono nel patrimonio del distributore, “… con la conseguenza che le imprese di vendita sono creditrici dell’impresa di distribuzione e partecipano alla distribuzione delle somme a loro spettanti secondo le regole proprie delle procedure concorsuali …” (cfr. pag. 9 della sentenza di primo grado).

In altri termini, rispetto ai bonus, tra il distributore e l’UDD (cd. utente della distribuzione – società di vendita) si verrebbe a creare un ordinario rapporto obbligatorio di credito-debito, con la conseguenza che – secondo il T.a.r. – tali benefici dovrebbero ritenersi, al pari di ogni altro credito, assoggettati alle regole proprie delle procedure concorsuali.

Ne discende – ad avviso del primo Giudice – “… che l’applicazione del paragrafo 12.4.5 del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (CRDG), secondo il quale il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti è stabilito a 30 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura, recede rispetto all’applicazione delle norme del Codice della Crisi d’impresa, che hanno valore primario nell’ordine delle fonti. …” (cfr. pag. 9 della sentenza di primo grado).

Detta argomentazione non è condivisa da questo Collegio.

12.1. – Come condivisibilmente rilevato dalla difesa di Miwa nel motivo di appello sub 1), non è possibile sovrapporre la natura dei bonus e la titolarità del diritto agli stessi con il meccanismo di erogazione.

La circostanza che il trasferimento dei benefici sociali in esame avvenga mediante meccanismi di compensazione tra i soggetti appartenenti alla filiera del gas (distributore e venditore) non determina l’insorgenza di autonome posizioni in capo ai citati intermediari, i quali rimangono un mero “tramite”, attraverso il quale quell’aiuto economico arriva (rectius deve arrivare) a chi è – ed è sempre stato – l’unico beneficiario, ossia il cliente finale possessore di determinati requisiti predeterminati dalla legge.

Il meccanismo in forza del quale “Il venditore è tenuto a trasferire al cliente domestico titolare del punto di prelievo e/o del punto di riconsegna interessato dalla compensazione, la componente tariffaria compensativa riconosciuta dall’impresa di distribuzione. Il trasferimento deve avvenire nella prima fattura emessa successiva alla data di fatturazione della medesima componente da parte dell’impresa di distribuzione. Nella fattura inviata al cliente domestico il venditore è tenuto a dare separata evidenza della suddetta componente tariffaria compensativa, ponendola in detrazione dei corrispettivi fissi per l’uso della rete.” (cfr. art. 11.1 dell’Allegato A alla delibera ARERA del 23 febbraio 2021 n. 63/2021/R) costituisce una mera modalità operativa di erogazione del bonus.

Gli aiuti economici oggetto del presente giudizio non vengono, infatti, trasferiti direttamente dallo Stato centrale al cliente finale, ma, per evidenti ragioni di semplificazione amministrativa, sfruttano la struttura interna che caratterizza la filiera del gas, composta, appunto da CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali), dal distributore, dal venditore e dal cliente finale.

In considerazione del fatto che non vi sono rapporti diretti tra i soggetti a monte e i soggetti a valle di tale sistema (CSEA e cliente) – così come tra CSEA ed i venditori – le prescrizioni regolatorie attuative delle norme primarie prevedono – secondo la normativa applicabile ratione temporis sopra richiamata (art. 11.1 dell’Allegato A alla Delibera ARERA del 23 febbraio 2021 n. 63/2021/R) – che:

1. il distributore anticipi i bonus al venditore;

2. il venditore, successivamente (“… nella prima fattura emessa successiva alla data di fatturazione della medesima componente da parte dell’impresa di distribuzione …”) eroghi i bonus al cliente finale;

3. il distributore rendiconti periodicamente a CSEA i bonus fatturati ed erogati ai venditori e ne chieda il rimborso (cfr. art. 11.2 dell’Allegato A alla Delibera ARERA del 23 febbraio 2021 n. 63/2021/R: “Il venditore tiene separata evidenza contabile delle compensazioni ricevute dalle imprese di distribuzione e trasferite ai clienti finali”).

La disciplina della materia in esame – alla quale rimandano tutte le successive disposizioni – è contenuta nella citata delibera ARERA n. 63/2021/R/com, con la quale viene delineato il quadro di regolamentazione dei rapporti distributore – UDD – cliente finale.

In particolare l’art. 10.2 dell’Allegato A alla delibera n. 63/2021 prescrive espressamente che “Il bonus sociale gas è riconosciuto ai clienti domestici diretti tempestivamente ai sensi del CRDG, mediante l’applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo …”.

Il successivo art. 11.1, nella versione vigente all’epoca dei fatti, nel disciplinare la sequenza degli adempimenti tra i tre soggetti interessati, prevede – come detto – che “Il venditore è tenuto a trasferire al cliente domestico titolare del punto di prelievo e/o del punto di riconsegna interessato dalla compensazione, la componente tariffaria compensativa riconosciuta dall’impresa di distribuzione. Il trasferimento deve avvenire nella prima fattura emessa successiva alla data di fatturazione della medesima componente da parte dell’impresa di distribuzione …”.

Detta regolametazione impone, in conformità con le disposizioni primarie istitutive dei bonus, che i benefici siano erogati al cliente finale “tempestivamente” (cfr. art. 10) e, a tal fine, prevede che il venditore li trasferisca allo stesso “… nella prima fattura emessa successiva alla data di fatturazione della medesima componente da parte dell’impresa di distribuzione …” (cfr. art. 11.1).

Il meccanismo così delineato, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r. nella pronuncia appellata, non incide sulla qualificazione giuridica dei bonus, né sulla esclusiva titolarità degli stessi in capo al cliente finale.

In altre parole la circostanza che, per evidenti ragioni operative e di semplificazione, i benefici transitino attraverso il distributore e l’UDD non implica che questi ultimi, sia pur temporaneamente, ne assumano la titolarità e che, quindi, tra di essi, rispetto a tali somme, si instauri un rapporto di natura privatistica di credito-debito.

Come condivisibilmente chiarito dall’ARERA nella parte motiva della gravata delibera n. 360/2023 (cfr. pag. 12 – punti 74-77), i benefici economici che il legislatore ha stanziato per i clienti finali mediante le erogazioni de quibus sono sottoposti a un vincolo di destinazione legale che ne identifica quali beneficiari non i distributori (i.e. Sidigas) o gli utenti della distribuzione (i.e. Miwa o altri UDD), bensì, in via esclusiva, i consumatori finali (rectius particolari categorie di utenti energetici in condizioni di disagio economico e/o di pericolo di vita).

Detto vincolo deve ritenersi fondato sulla previsione di cui all’art. 3 del decreto legge n. 17/2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 34/2022.

Ad ulteriore conferma della necessità avvertita da legislatore che tali somme giungano ai titolari (i.e. consumatori finali beneficiari), le norme primarie, da un lato, hanno previsto specifici oneri informativi a carico delle società di vendita (tali da rendere edotti gli utenti e consentirgli di richiederne il riconoscimento in caso di mancato automatico pagamento) e, dall’altro, hanno espressamente sancito che, ove il bonus non possa essere riconosciuto in bolletta (ad esempio poiché è cessato il rapporto di fornitura), il venditore dovrà erogarlo mediante rimborso in favore dell’utente (cfr. art. 1, commi 2 e 2 bis, del decreto legge n. 50/2022 convertito, con modificazioni, nella legge n. 91/2022 secondo cui: “2. Fermo restando il valore soglia dell’ISEE previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il primo trimestre dell’anno 2022, in caso di ottenimento di un’attestazione ISEE resa nel corso del medesimo anno 2022 che permetta l’applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all’anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell’applicazione del citato bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro tre mesi dall’emissione della fattura medesima. 2-bis. Al fine di informare i cittadini sulle modalità per l’attribuzione dei bonus sociali per elettricità e gas, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce una specifica comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici, prevedendo anche l’indicazione dei recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi.”).

Da tale argomentazione – che trova fondamento in norme di rango primario (cfr., ex multis, art. 3 del decreto legge n. 17/2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 34/2022, in tema di “Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas” secondo cui: “1. Per il secondo trimestre dell’anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall’ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell’importo di 400 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42”) – discende una inevitabile conseguenza: essendo il cliente finale l’esclusivo titolare del beneficio sociale, i distributori ed i venditori altro non sono che meri “intermediari” nella gestione del processo di traslazione di tali somme dal debitore (i.e. Stato centrale) al creditore (i.e. cliente finale), per cui, tra distributori ed UDD, non si configura alcun rapporto privatistico di credito-debito.

Ne consegue che, trattandosi di mere partite di transito, risulta improprio il richiamo, operato da Sidigas e dal T.a.r. nella sentenza appellata, alla disciplina del decreto legislativo n. 14/2019 (recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”), in quanto non si configura nella fattispecie in esame alcun rapporto obbligatorio assoggettabile alla procedura concorsuale, non essendo qualificabili, il distributore e Miwa, rispettivamente, come debitore e creditore di tali somme di denaro.

Ciò implica, pertanto, che, difettando un rapporto credito-debito tra Miwa e Sidigas, non esiste alcun credito da assoggettare alle regole concorsuali, venendo in rilievo mere poste economiche di transito da far confluire agli esclusivi titolari, vale a dire i clienti finali.

Riportando la condivisibile argomentazione di ARERA sul punto (cfr. pag. 12 – punto 76 della delibera n. 360/2023), si evidenzia che “… trattandosi, quindi, di erogazioni che non sono destinate al distributore, in ragione della sua attività tipica di impresa, ma sono funzionali alla traslazione d’un beneficio alla clientela finale – per cui il distributore diviene mero tramite di tale traslazione – detti importi non possono che ritenersi sottratti ex lege ad eventuali procedure concorsuali …”.

Ne consegue che, essendo le somme previste a titolo di bonus innegabilmente connotate da un vincolo di destinazione legale, esse non possano, in alcun modo, essere impiegate per altre finalità, né dal distributore, né dai venditori.

12.2. – Come rilevato nel motivo di appello sub 2), la sentenza appellata deve essere riformata anche sotto altro profilo, in quanto, se si condividesse la tesi che impone l’assoggettamento dei bonus alla procedura concordataria, l’interesse pubblico sotteso a quella destinazione di tutela sociale impressa dal legislatore e riconducibile al principio solidaristico di cui all’art. 2 della Costituzione verrebbe irrimediabilmente compromesso.

Quei benefici, espressamente destinati, dai citati atti normativi di rango primario, ad utenti in condizioni di grave bisogno, verrebbero, infatti, assoggettati alla cd. falcidia concordataria e, dunque, di fatto, sottratti ai titolari ed illegittimamente utilizzati dal distributore per ridurre la propria esposizione debitoria verso l’ordinario ceto creditizio.

In altri termini, si consentirebbe al distributore, in aperta violazione delle leggi istitutive dei bonus, di realizzare un obiettivo disfunzionale rispetto alla ratio degli medesimi bonus, così impropriamente incamerando ingenti somme di denaro pubblico nella esclusiva titolarità degli utenti finali, salvo, poi, assoggettarli alla pesantissima falcidia concordataria e ridurre, in tal modo, trattenendone la consistente differenza, la propria esposizione debitoria.

Questo Collegio deve invece rimarcare che la tutela degli interessi pubblici sottesi agli aiuti economici oggetto del presente contenzioso non può, in alcun modo, recedere di fronte agli interessi privatistici presupposti dalle procedure concorsuali di cui al decreto legislativo n. 14/2019.

La considerazione secondo cui i benefici sociali in esame, essendo destinati ai clienti finali, costituiscono, per gli attori del sistema (tra cui, appunto, distributori e venditori), mere partite di transito è stata, altresì, condivisibilmente confermata da ARERA a pag. 2 della nota del 9 maggio 2023 (allegata come documento n. 20 al ricorso di primo grado r.g. n. 1970/2023, sul punto non impugnata da Sidigas), che di seguito si riporta:

«… tali importi riflettono misure di carattere economico adottate anche da fonti primarie a tutela del consumatore nel contingente momento di crisi energetica, in relazione alle quali si è già reso necessario l’intervento dell’Autorità al fine di mitigare alcune conseguenti criticità di ordine finanziario evidenziate dalle associazioni rappresentative di esercenti la distribuzione gas (cfr. deliberazione 462/2022/R/come le correlate circolari della Cassa 43/2022/gas e 47/2022/R/gas).

In questo contesto, il distributore è stato individuato come soggetto idoneo ad assicurare il raggiungimento della finalità pubblica perseguita: egli è chiamato a svolgere un ruolo di mero tramite di somme a lui non destinate, ricevendo le somme esclusivamente a beneficio della clientela finale e non nel proprio interesse – né, a maggior ragione, nell’interesse del suo utente, come invece sembra erroneamente affermato nella Vostra comunicazione. Le somme che il distributore riceve risultano pertanto vincolate a una precisa destinazione – stabilita dalla legge – e non possano essere impiegate per altre finalità, né dal distributore, né dai suoi utenti, né – a maggior ragione – dalla Cassa. …».

Diversamente opinando – si ribadisce – quell’interesse pubblico tutelato da norme primarie verrebbe leso e le ingenti risorse pubbliche stanziate per aiutare i clienti finali in stato di bisogno economico e di salute verrebbero irrimediabilmente sottratte ad essi e sarebbero strumentalmente utilizzate da Sidigas per ripianare la propria esposizione debitoria.

12.3. – È meritevole di positivo apprezzamento anche il motivo di appello sub 3).

Come correttamente rilevato dalla società Miwa, l’illegittimità del capo della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione si manifesta anche compiendo un’indagine che tenga conto dei principi costituzionali in gioco nella vicenda oggetto di giudizio.

Va al riguardo osservato che, se, da un lato, il decreto legislativo n. 14/2019 è dettato per la protezione di interessi sicuramente meritevoli di tutela (ex multis, rispetto alle disposizioni rilevanti nel giudizio de quo, la continuità aziendale), è innegabile che la ratio sottesa alle norme istitutive dei bonus trova fondamento in valori di indubbia rilevanza costituzionale.

Le disposizioni normative in materia di bonus sociali sono dettate al precipuo scopo di tutelare soggetti in stato di bisogno economico e, addirittura, nel caso dell’energia elettrica, anche persone in gravi condizioni di salute, essendone previsto il riconoscimento “… anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita …” (cfr., ad esempio, art. 3, comma 9, del decreto legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009, richiamato dai successivi provvedimenti legislativi, tra cui l’art. 3 del decreto legge n. 17/2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 34/2022 e l’art. 1 del decreto legge n. 50/2022 convertito, con modificazioni, nella legge n. 91/2022).

Vengono, dunque, immediatamente in rilievo i diritti inviolabili della persona, quali quello alla salute, alla dignità umana, all’assistenza (artt. 2, 32, 36, 38 della Costituzione).

Inoltre, come rilevato da Cons. Stato, Sez. VI, 7 marzo 2023, n. 2339 (in tema di bonus idrico e componenti tariffarie afferenti al servizio idrico integrato), con argomentazioni che possono essere trasposte al caso in esame:

«… 12.6. Tracciato il quadro normativo e regolatorio di riferimento il Collegio osserva come le tre componenti in esame siano prive di natura corrispettiva essendo volte, al contrario, a reperire risorse necessarie per le finalità perequative che si intendono conseguire con tali misure. In sostanza le tre componenti perseguono finalità di stampo propriamente solidaristico ponendo a carico dell’intero sistema i costi necessari per il reperimento di somme finalizzate a garantire le agevolazioni previste per le popolazioni colpite da eventi sismici, la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, il bonus previsto per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate. Le voci in esame non sono, quindi, parte corrispettiva della tariffa per il servizio idrico integrato e non sono richieste al gestore in ragione delle attività sottese ai servizi resi all’utenza ma, al contrario, costituiscono misure di compartecipazione dei gestori all’acquisizione di risorse necessarie per le finalità perequative che il legislatore e il regolatore hanno inteso perseguire. In sintesi, le voci in esame sono componenti tariffarie ulteriori rispetto a quelle previste per il servizio idrico (che sono, invece, in nesso di corrispettività). Né una diversa conclusione è asseribile in base alla circostanza che le componenti sono richieste come maggiorazioni dei corrispettivi tariffari atteso che tale aspetto non muta la natura perequativa e non corrispettiva delle misure. …».

Ancora, aderendo alla tesi del T.a.r. si farebbe dipendere – in contrasto con la norma primaria di riferimento – la fruizione di un beneficio finanziato con risorse pubbliche (e destinato a soddisfare primarie esigenze di vita) dalla collocazione geografica dell’utenza energetica, in violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Posto, infatti, che i distributori operanti in Italia agiscono, sulla base di concessioni pubbliche, in un determinato ambito territoriale di competenza, ammettere che i clienti finali la cui utenza insiste sulla rete di un distributore sottoposto a procedura concorsuale non debbano ricevere il bonus – o, comunque, debbano riceverlo in misura pesantemente falcidiata – equivale ad avallare una chiara disparità di trattamento, che sarebbe fondata sul luogo di ubicazione dell’utenza. Pertanto, laddove si aderisse all’impostazione seguita dal T.a.r. Lombardia, pur essendo tutti individuati ex lege come titolari dei benefici in esame, mentre i titolari di utenze ubicate in Comuni ove opera un distributore in bonis riceverebbero regolarmente gli aiuti statali previsti, gli utenti ricadenti in aree di competenza di un distributore sottoposto a procedura concorsuale ne sarebbero privati, con conseguente violazione del principio costituzionale di eguaglianza.

Ancora, anche rispetto alla posizione specifica degli UDD, si pongono non trascurabili questioni di rilevanza costituzionale, posto che nei loro confronti la sentenza impugnata determinerebbe l’operatività dei presupposti per un’ingiusta “imposizione” patrimoniale. Invero, al fine di evitare contenziosi con i clienti finali, l’UDD sarebbe di fatto costretto ad anticipare i bonus maturati, sebbene il distributore abbia omesso di versarli.

Essendo Miwa, in qualità di venditore, il soggetto concretamente chiamato ad applicare i bonus in bolletta, nel momento in cui i suoi utenti finali non si vedono riconosciuto il bonus (per il quale hanno ricevuto anche specifica informativa) gli stessi legittimamente ne esigono il pagamento.

Inoltre, l’art. 1.11 della deliberazione ARERA 622/2023/R/COM del 28 dicembre 2023 ha modificato l’art. 11 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, prevedendo, in sostanza che, dal 1° gennaio 2024, diversamente da quanto precedentemente stabilito, il venditore (i.e. UDD) dovrà liquidare i bonus al cliente finale senza attendere la preventiva erogazione da parte del distributore, dal quale dovrà ricevere il successivo rimborso.

Se si condividesse l’assunto secondo cui il distributore assoggettato ad una procedura concorsuale avrebbe diritto a trattenere i bonus erogatigli dallo Stato tramite la CSEA, l’onere di finanziare tali benefici verrebbe definitivamente posto a carico dei venditori (UDD), in assenza di una legge che preveda tale imposizione (anzi, in contrasto con le norme istitutive dei bonus che li pongono a carico della finanza pubblica).

La conseguenza a cui conduce l’impostazione seguita dalla sentenza gravata è che, da un lato, non solo Sidigas, ma qualsiasi altro distributore che dovesse accedere ad una procedura concorsuale, utilizzerebbe le risorse pubbliche destinate ai clienti finali per ridurre la propria esposizione debitoria, e, dall’altro, le società di vendita sarebbero ugualmente costrette a versare i bonus ai clienti finali, in tal modo subendo un’imposizione patrimoniale che, non essendo prevista dalla legge, si porrebbe in contrasto con l’art. 23 della Costituzione.

Inoltre, rispetto alla posizione dei venditori, si potrebbero concretizzare ulteriori profili di violazioni di rilevanza costituzionale (cfr. artt. 3 e 41 della Costituzione).

Posto, infatti, che i distributori operano in esclusiva sui territori di loro competenza e che l’esercizio dell’attività di vendita del gas impone la stipula di contratti di distribuzione con i primi, le società di vendita costrette ad operare con distributori sottoposti a procedure concorsuali sarebbero discriminate rispetto a quelle operanti in zone ove sono attive imprese di distribuzione in bonis: è evidente che solo le prime sarebbero ingiustamente costrette a farsi carico del pagamento dei bonus trattenuti dal distributore (generando, tra l’altro, un’esposizione finanziaria non facilmente sostenibile). Da ciò conseguirebbe, pertanto, una violazione del principio di uguaglianza, della libera concorrenza e della libertà di iniziativa economica.

Né si può sostenere come fa la difesa di Sidigas che si tratta di un rischio d’impresa necessariamente ricadente sull’UDD. A tal riguardo va osservato che vengono in rilievo nel caso di specie bonus previsti ex lege; viceversa il concetto di rischio d’impresa presuppone una scelta che in questo caso l’UDD non può effettuare, per cui è evidentemente improprio l’utilizzazione della argomentazione legata al rischio d’impresa.

Ciò posto, anche alla luce di tali ulteriori considerazioni, risulta censurabile la sentenza, in quanto è innegabile che l’interpretazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 14/2019 e di quelle istitutive dei bonus debba essere condotta – quantomeno – in un’ottica costituzionalmente orientata, in virtù della quale non è ammissibile un assoggettamento dei bonus (su cui distributori e UDD non possono vantare diritti) a quelle regole dettate esclusivamente per governare il rapporto creditore-debitore, avente ad oggetto diritti di credito nella titolarità e disponibilità di questi ultimi.

12.4. – Infine, si osserva che non è condivisibile – come rilevato dalla difesa di Miwa nel motivo di appello sub 4) – la considerazione finale contenuta nella contestata sentenza (cfr. pag. 9), secondo cui le norme del decreto legislativo n. 14/2019, essendo gerarchicamente sovraordinate, debbano prevalere sull’art. 12.4.5 del CRDG (Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale) in forza del quale “Il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti è stabilito a 30 (trenta) giorni dalla fine del mese di emissione della fattura.”.

Sul punto si evidenzia in primis l’inconferenza, per le ragioni in precedenza esposte, del richiamo alle norme contenute nel decreto legislativo n. 14/2019.

In ogni caso non è condivisibile la premessa su cui poggia il ragionamento del Giudice di primo grado, e cioè il confronto tra il decreto legislativo n. 14/2019 ed il CRDG.

Non è, infatti, dubitabile che le prescrizioni regolatorie di cui si discute costituiscano attuazione di disposizioni di fonte primaria, limitandosi a definire mere modalità applicative di benefici contemplati da norme sovraordinate.

Pertanto, ove si intenda operare un confronto, questo non potrà che avvenire tra il codice della crisi d’impresa di cui al decreto legislativo n. 14/2019 e le norme primarie istitutive dei bonus, ossia tra atti normativi aventi pari rango, con la naturale conseguenza che l’applicato criterio gerarchico risulta non pertinente nel caso in esame.

Anche laddove si procedesse ad un confronto tra norme primarie di pari rango, non risulta condivisibile la considerazione in forza della quale la disciplina sulla crisi d’impresa dovrebbe prevalere persino sulla disciplina legislativa specifica relativa alle misure introdotte, in via emergenziale, per fornire sostentamento a persone in grave stato di bisogno fisico e/o economico, dovendo semmai valere l’opposto in una logica – come visto – costituzionalmente orientata e ispirata dal principio solidaristico di cui all’art. 2 della Costituzione.

Infatti, seguendo la logica in base alla quale la tutela della continuità aziendale avrebbe carattere prevalente, si dovrebbe ammettere il paradosso che ogni vincolo giuridico idoneo ad interferire con essa sarebbe passibile di deroga, cosa che ovviamente non è ammissibile.

In realtà, l’impostazione corretta è esattamente opposta, in quanto sono le valutazioni relative alla possibilità di continuare l’attività aziendale a dover tener conto dei vincoli imposti dalla legge, in via generale e per quello specifico settore, nonché del quadro di regolamentazione settoriale dettato in attuazione di quei vincoli.

L’assoggettamento ad una procedura di concordato preventivo in continuità non esime affatto l’impresa dall’obbligo di esercitare l’attività secondo le regole specificamente dettate per essa, anzi esige pur sempre che si svolga nella rigorosa osservanza delle stesse, a maggior ragione quando si tratta, come nel caso di specie, di un soggetto titolare di una concessione pubblica per un servizio di rilevante interesse generale e di norme finalizzate all’erogazione di aiuti sociali a soggetti bisognosi.

D’altronde, tale considerazione costituisce basilare applicazione dell’art. 41 della Costituzione, il quale, condiziona la tutela della libertà di iniziativa economica al fatto che non si svolga “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”.

Diversamente opinando, tra l’altro, anche rispetto al rapporto con le altre imprese di distribuzione operanti sul territorio nazionale, si verrebbe – come detto – a configurare una violazione del principio di libera concorrenza.

Essendo l’attività di distribuzione di gas soggetta alla concorrenza di mercato, ammettere che un distributore, che eserciti l’impresa in regime di concordato, possa operare bypassando norme primarie e secondarie dettate per regolamentare quel settore di attività imprenditoriale determinerebbe degli evidenti ed inammissibili privilegi distorsivi della concorrenza rispetto alle altre società di distribuzione.

In conclusione, dunque, il ragionamento seguito dal Giudice di primo grado non è condivisibile, in quanto poggia su una insussistente contrapposizione tra le disposizioni del codice della crisi d’impresa e quelle dettate in materia di bonus.

Deve, invece, ritenersi che tali disposizioni non sono in potenziale contrasto tra loro, in quanto i due quadri normativi attengono a piani distinti e perseguono finalità differenti.

Infatti, se è vero che il decreto legislativo n. 14/2019 esprime un favor per la continuità aziendale, è altrettanto vero che la continuità aziendale può e deve realizzarsi in conformità con il quadro legislativo e regolatorio che disciplina quell’attività d’impresa, non essendo ammissibile che il valore della continuità aziendale possa arrivare a pregiudicare qualsivoglia ulteriore interesse in gioco, persino – nel caso di specie – quello pubblico e costituzionalmente rilevante sotteso ai benefici sociali in esame.

Infine, anche ammesso che si possa operare un confronto, in termini di prevalenza, tra le norme del codice della crisi d’impresa e quelle in materia di bonus, l’inapplicabilità delle prime (tra cui l’art. 100 del decreto legislativo n. 14/2019) discenderebbe, altresì, dal fatto che le previsioni legislative di rango primario (istitutive dei benefici de quibus) e quelle di fonte secondaria aventi carattere attuativo, in quanto introdotte per far fronte a situazioni emergenziali di carattere eccezionale e temporaneo e finalizzate alla soddisfazione di un preminente interesse pubblico, hanno carattere speciale e, in quanto tali, prevalgono sulle regole generali che disciplinano le procedure concorsuali in forza del principio di specialità secondo cui lex specialis derogat generalis.

Ne consegue che, anche volendo operare una valutazione comparativa in tali ultimi termini, le norme del decreto legislativo n. 14/2019 sarebbero inevitabilmente destinate a cedere il passo a quelle istitutive dei bonus.

12.5. – Per quanto concerne l’argomentazione della difesa di Sidigas contenuta nella memoria del 26 settembre 2025 (cfr. pag. 4) secondo cui “… Rispetto alla pretesa esistenza di un vincolo di destinazione sugli importi relativi ai Bonus Gas, vincolo che ne determinerebbe, come sostenuto da Miwa, la necessaria esclusione dalla procedura concordataria e dal relativo Piano, non può non evidenziarsi come l’esistenza di tale vincolo sia stata definitivamente esclusa dalla Corte d’Appello di Napoli nella sentenza dell’8 aprile 2025 (Doc. F del fascicolo di appello) che ha rigettato i reclami proposti avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 59/2024 dell’8 ottobre 2024 (la “Sentenza di Omologa”, Doc. n. 43), recante l’omologa del Piano di concordato presentato da Sidigas, nel quale tutti i debiti verso gli UDD per Bonus Gas, compreso quello verso Miwa, sono stati inseriti come debiti di natura chirografaria. …”, si evidenzia quanto segue.

Come sottolineato da Cass. civ., Sez. III, 11 ottobre 2024, n. 26560, “Il provvedimento di omologazione del concordato preventivo, pur se adottato a seguito di opposizione del creditore dissenziente e successivo reclamo ex art. 183 l. fall., per le particolari caratteristiche della procedura concorsuale concordataria, determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull’esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell’approvazione della proposta; conseguentemente, il provvedimento di omologazione non esclude la facoltà del creditore di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell’impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste.”.

Ne discende che l’argomentazione posta da Sidigas non può essere accolta, non potendo ritenersi la statuizione della Corte di Appello di Napoli risalente all’8 aprile 2025 avere efficacia di giudicato nel presente giudizio.

12.6. – Le questioni di legittimità costituzionale sollevate a pag. 23 e ss. dell’atto di appello di Miwa possono ritenersi assorbite essendo formulate in gradata.

13. – In relazione al giudizio di appello r.g. n. 2678/2025 si osserva quanto segue.

Con detto appello (cfr. pag. 17) Sidigas rileva che:

«… Con il secondo motivo di ricorso proposto in primo grado, come visto, Sidigas ha impugnato la Delibera 360 nella parte in cui ha ordinato alla Società di fatturare mensilmente a favore di Miwa il Bonus gas, “con pagamento entro trenta giorni dalla fine del mese di emissione della fattura stessa”, senza adottare alcun provvedimento volto a superare il blocco nel rimborso delle componenti negative di fatturazione disposto da CSEA, che, giova ricordarlo, è semplicemente la “cassa” di ARERA e che deve, quindi, operare nell’osservanza delle direttive impartite dall’Autorità di settore. Come in quella sede diffusamente argomentato, tale blocco non ha consentito e non consente ancora oggi a Sidigas, con grave discriminazione rispetto a tutte le altre imprese di distribuzione, di poter contare sulla provvista finanziaria necessaria ad alimentare il sistema di erogazione dei Bonus gas e, quindi, di operare nel rispetto delle tempistiche previste dall’art. 12 del CRDG. …».

In sostanza Sidigas contesta l’attività di CSEA che avrebbe operato delle compensazioni illegittime le quali hanno impedito alla stessa Sidigas di entrare nella disponibilità materiale di somme di danaro con cui avrebbe poi potuto erogare le somme a Miwa a titolo di bonus gas, andando così ad accrescere la propria situazione di crisi economica, determinando l’accesso alla procedura di concordato preventivo.

La ditta appellante evidenzia, altresì, la contraddittorietà della sentenza appellata nella parte in cui le ordina di fatto di fatturare mensilmente in favore di Miwa, ma senza alcun corrispondente provvedimento volto a superare il blocco nel rimborso delle componenti negative di fatturazione disposto da CSEA, peraltro in contrasto con la sentenza n. 1300/2024 del T.a.r. Milano (non appellata) che su distinto ricorso di Sidigas ha ritenuto illegittime dette compensazioni. Pertanto dalla contestata sentenza del T.a.r. Lombardia n. 3815/2024 deriverebbe un obbligo per Sidigas di erogare mensilmente somme a Miwa senza corrispondentemente essere la società Sidigas rimborsata da CSEA.

La doglianza va disattesa.

Invero, rileva questo Giudice che non esiste alcuna disposizione in virtù della quale, in caso di mancato rimborso da parte di CSEA al distributore (Sidigas), quest’ultimo sia autorizzato ad interrompere l’erogazione dei bonus in favore degli UDD (come Miwa).

In nessun caso il quadro regolatorio subordina l’anticipazione cui i distributori (Sidigas) sono obbligati nei confronti degli UDD (Miwa) al preventivo rimborso da parte di CSEA di erogazioni asseritamente effettuate in precedenza.

Come correttamente evidenziato dal T.a.r. nella sentenza appellata (cfr. pag. 10) “… Il par. 12.4.2 del CRDG – nel disciplinare le tempistiche di emissione delle fatture – prevede poi che queste siano emesse dall’Impresa di distribuzione su base mensile e con cadenza di norma mensile. Tale obbligo non è in alcun modo connesso e collegato all’avvenuto incasso di somme da parte di CSEA, ma è finalizzato alla corretta gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas. Ne consegue che è illegittimo il rifiuto di fatturare i debiti della ricorrente nei confronti di Miwa connessi all’erogazione del bonus gas, in quanto atto illegittimo idoneo a cagionare danno ai creditori. …”.

La ricorrente Sidigas sostiene, inoltre, che l’asserito omesso rimborso da parte di CSEA determini la sospensione di ogni suo obbligo nei confronti di qualsiasi UDD (come Miwa), di fatturazione e liquidazione dei benefici, maturati dagli utenti finali, e completamente estranei alla vicenda relativa a quella somma asseritamente non rimborsata.

Tuttavia, poiché la delibera ARERA n. 737/2022 del 29 dicembre 2022, nel modificare l’art. 12.4.4 del CRDG (introducendo la seguente previsione: “Nei casi in cui l’importo fatturato abbia valore negativo, ovverosia in tutti quei casi in cui dalla fattura di distribuzione emerga un debito dell’Impresa di distribuzione nei confronti dell’Utente, è fatto obbligo all’Impresa di distribuzione di provvedere al pagamento nei termini previsti dal successivo paragrafo 12.4.5.”), si limita a dare ulteriore attuazione ad un quadro di regolamentazione dei rapporti già delineato da precedenti delibere, mai oggetto di impugnazione (delibere che prevedono l’obbligo di fatturazione mensile), non è, oggi, consentito alla ricorrente Sidigas, essendo incorsa in decadenza, dolersi di prescrizioni ormai definitive, quali quelle di cui alla delibera n. 63/2021 e successive modificazioni, che non subordinano la persistenza degli obblighi di anticipazione dei bonus al preventivo rimborso di precedenti erogazioni.

Qualora avesse ritenuto illegittimo il sistema di anticipazione delineato da ARERA con la citata delibera n. 63/2021, Sidigas avrebbe dovuto impugnare, a suo tempo, tale provvedimento, non potendone, oggi, contestare gli effetti.

Sul piano giuridico le vicende di un rapporto bilaterale (CSEA – distributore [i.e. Sidigas]) non possono spiegare efficacia alcuna rispetto ad altro distinto rapporto (distributore – venditore [i.e. Miwa]).

Inoltre, il rimborso da parte di CSEA al distributore (Sidigas) costituisce la conseguenza della preventiva erogazione dei bonus agli UDD (Miwa) e non il presupposto per il versamento agli UDD di bonus successivamente maturati dai clienti finali.

L’osservanza delle tempistiche di anticipazione a carico dei distributori (come Sidigas) – ulteriormente confermate dall’art. 12.4.2 del CRDG in tema di “Tempistica di emissione delle fatture” (secondo cui: “Le fatture sono emesse dall’Impresa di distribuzione su base mensile e con cadenza di norma mensile. Le fatture di cui alle lettere d) ed e) di cui al paragrafo 12.2., qualora non emesse per le singole prestazioni richieste e/o eseguite, saranno relative ai corrispettivi delle prestazioni tecniche richieste e/o eseguite nel periodo di competenza”) e dal richiamato art. 12.4.4 del CRDG – non è sospensivamente condizionata al preventivo rimborso, da parte di CSEA, di precedenti erogazioni effettuate dall’impresa di distribuzione.

Ne consegue che l’eventuale blocco dei rimborsi da parte di CSEA in favore del distributore Sidigas non esime, in alcun modo, la stessa Sidigas dalla regolare erogazione dei bonus in favore degli UDD come Miwa.

Il distributore (i.e. Sidigas) deve tempestivamente liquidare i bonus ai venditori (UDD), salvo, poi, regolare i propri rapporti con la CSEA, eventualmente agendo in giudizio nei suoi confronti, problematiche cui l’UDD resta estranea. Ne discende che i due rapporti (distributore / CSEA da un lato e distributore / UDD dall’altro) restano autonomi.

I rapporti tra CSEA e distributore (Sidigas) e l’eventuale blocco dei rimborsi da parte di CSEA verso il distributore (Sidigas) – si ribadisce – non possono assumere rilevanza nei rapporti con gli UDD (Miwa).

In altri termini se si condividesse l’assunto di Sidigas secondo cui i distributori dovrebbero versare i bonus esclusivamente dopo aver ricevuto il rimborso di precedenti partite da CSEA, i venditori (come Miwa) sarebbero attualmente costretti ad un’anticipazione finanziaria macroscopica totalmente dipendente dalla definizione di questioni ad essi estranee ed invece esclusivamente interne ai rapporti tra i distributori (Sidigas) e CSEA, il che evidentemente non sarebbe ammissibile; inoltre, i venditori resterebbero soggetti sine die ad una crescente anticipazione finanziaria e si farebbero illegittimamente gravare sugli stessi venditori e in ultima analisi sugli utenti finali vicende attinenti ai rapporti (distributore – CSEA) ad essi estranei e si legittimerebbe la perdurante violazione dell’interesse pubblico sotteso – come visto – al riconoscimento, agli utenti finali, dei benefici sociali previsti dal legislatore. Ed ancora si rimetterebbero le tempistiche delle erogazioni dei benefici sociali all’arbitrio dei singoli distributori (come Sidigas), i quali potrebbero decidere di non fatturarli mensilmente e, dunque, potenzialmente, di rinviare, sine die, la contabilizzazione dei bonus, in tal modo impedendo una immediata e costante erogazione, da parte dei venditori come Miwa, degli aiuti agli utenti finali, in aperto contrasto con la lettera delle prescrizioni che regolano la materia de qua e persino con l’interpretazione teleologica della legge istitutiva dei bonus.

Pertanto, le società di distribuzione come Sidigas devono fatturare mensilmente le partite positive, ma anche procedere alla fatturazione delle componenti negative.

Né può assumere alcuna rilevanza la sentenza di accoglimento parziale del T.a.r. Milano n. 1300/2024, richiamata da Sidigas, la quale ha una portata evidentemente diversa da quella attribuitale dall’appellante.

Invero, la citata sentenza n. 1300/2024 (che decideva il ricorso r.g. n. 1386/2023 proposto da Sidigas avverso la nota ARERA del 9 maggio 2023 nella parte in cui, con riferimento al credito maturato da Sidigas verso CSEA per effetto dell’applicazione delle componenti tariffarie negative della Tariffa dei Servizi di Distribuzione e Misura del Gas, tra le quali il “bonus gas” e la componente UG2, ha ritenuto che sarebbe stato possibile accedervi solo a compensazione, ossia dopo aver applicato ai propri utenti le relative e corrispondenti componenti negative) attiene esclusivamente ai rapporti tra il distributore (Sidigas) e CSEA, confermando che, ove ne sussistano i presupposti, quest’ultima è tenuta a rimborsare al primo, nelle tempistiche di legge, le somme anticipate a titolo di bonus gas.

Va, altresì, rilevato che la vicenda della compensazione disposta da CSEA di cui discute Sidigas (cfr. pag. 12 dell’atto di appello) costituisce una questione attinente ai rapporti interni tra il distributore Sidigas e CSEA, rapporti che non riguardano in nulla la posizione del venditore Miwa.

Ne discende che, trattandosi di somme riferite al periodo preconcordatario, Sidigas ha illegittimamente utilizzato tali bonus (destinati in ultima analisi ai clienti finali bisognosi) per abbattere il proprio debito nei confronti del ceto creditizio ordinario, non avendole mai versate agli UDD.

14. – In conclusione, alla stregua delle argomentazioni svolte, l’appello r.g. n. 2496/2025 proposto da Miwa s.p.a. deve essere accolto, mentre l’appello r.g. n. 2678/2025 proposto da Sidigas s.p.a. va respinto e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va integralmente respinto.

15. – In considerazione della peculiarità e complessità del presente contenzioso, nonché della novità, sotto molteplici profili, delle questioni prospettate, sembra al Collegio che sussistano giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti r.g. n. 2496/2025 e r.g. n. 2678/2025, come in epigrafe proposto, così provvede:

– accoglie l’appello r.g. n. 2496/2025;

– respinge l’appello r.g. n. 2678/2025;

– per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respinge integralmente il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Francesco Frigida, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

Francesco Cocomile

 

IL PRESIDENTE

Fabio Taormina

IL SEGRETARIO