Parere AS2158 (Bollettino 14/2026)
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con parere AS2158 (Bollettino 14/2026), ha censurato la gestione del Trasporto Pubblico Locale della Regione Calabria, rilevando procedure ancora allo “stadio iniziale”. L’Autorità avverte che “eventuali ulteriori atti di proroga d’emergenza sarebbero illegittimi”, poiché il ricorso alla proroga d’urgenza ex art. 5, par. 5, Reg. (CE) 1370/2007 è stato già “ampiamente sfruttato oltre il periodo massimo di 2 anni” senza che sussistano condizioni di impossibilità materiale.
L’AGCM richiama l’art. 30 del d.lgs. n. 201/2022, che impone l’obbligo di ricognizione gestionale basato sul principio di “accountability” rispetto ai risultati. La ricognizione non è un atto formale: nel caso della rete ferroviaria isolata (FDC), i dati mostrano una domanda crollata del 43% e costi d’esercizio critici, rendendo la situazione non più procrastinabile.
Tali principi sono stati rafforzati dalla legge concorrenza 2025 (l. n. 190/2025), che ha modificato l’art. 30 introducendo:
- •l’obbligo per le amministrazioni di effettuare la ricognizione con reale consapevolezza;
- •il dovere di adottare “adeguate misure correttive in caso di andamento gestionale insoddisfacente”, impedendo la prosecuzione inerziale di gestioni inefficienti.
La legge estende inoltre gli obblighi istruttori e motivazionali (artt. 14 e 17 d.lgs. 201/2022) al trasporto regionale su rotaia.
L’Antitrust invita Regione e ART-Cal a pervenire ai nuovi affidamenti entro la fine del 2026, ricordando che ogni gestione (specialmente se in house) richiede una “qualificata motivazione che dia conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato”. Le Amministrazioni dovranno comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate per affrontare le criticità rilevate.
