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Impugnazione del bando per il servizio di gestione rifiuti da parte del gestore uscente: clausole escludenti e sostenibilità economica

ANAC – Delibera n. 512 del 22 dicembre 2025

L’ANAC, con la delibera n. 512 del 22 dicembre 2025, ha affermato che l’impugnazione del bando (nel caso di specie, per il servizio di gestione rifiuti), in assenza di previa presentazione dell’offerta è ammissibile esclusivamente in presenza di vizi riconducibili a clausole immediatamente escludenti, ossia tali da impedire in modo oggettivo e macroscopico la partecipazione di un operatore economico medio.

L’Autorità ha precisato che la deduzione di una mera antieconomicità soggettiva dell’appalto non è sufficiente ad integrare una causa di esclusione anticipata dalla gara, essendo invece necessaria la dimostrazione di un’impossibilità generalizzata di partecipazione, sorretta da un apparato probatorio tecnicamente qualificato. In tale prospettiva, l’ANAC distingue la fattispecie in esame da quella oggetto della delibera n. 417 del 22 ottobre 2025, nella quale la previsione di un “fattore di sharing” incideva direttamente sulla determinabilità del corrispettivo, trasformando una componente dei ricavi in un elemento aleatorio e compromettendo, in tal modo, la possibilità di formulare un’offerta economicamente attendibile.

Nel caso di specie, le censure del gestore uscente, ossia il soggetto presumibilmente più consapevole della specifica realtà locale, relative alla presunta incapienza della base d’asta, alla violazione delle metodologie ARERA, all’innalzamento dei target di raccolta differenziata e alla mancata indicazione degli impianti di recupero, non sono state ritenute idonee a integrare clausole immediatamente escludenti, essendo fondate su valutazioni soggettive di non convenienza economica. A conferma della sostenibilità della gara, l’ANAC ha valorizzato la coerenza del prezzo a base d’asta con il PEF validato e la presentazione di più offerte da parte di operatori economici qualificati.

La delibera ribadisce, inoltre, l’importanza dei principi di buona fede e del risultato, escludendo la possibilità per il gestore uscente di dolersi di presunte carenze informative, poiché qualora avesse ritenuto insufficienti le informazioni disponibili (ad es. sull’ubicazione degli impianti) avrebbe dovuto richiedere chiarimenti durante il corso della gara.

 

🔗 Parere di precontenzioso n. 512 del 22 dicembre 2025