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ANAC: la stazione appaltante non deve oscurare alcun dato, notizia o informazione presente nelle piattaforme digitali, salvo le parti dell’offerta tecnica protette da segreto commerciale

ANAC – Comunicato del Presidente n. 10 del 6 maggio 2026

L’ANAC, con il Comunicato del Presidente n. 10 del 6 maggio 2026, ha precisato che:

La stazione appaltante non deve oscurare alcun dato, notizia o informazione presente nelle piattaforme digitali, salvo in tutto o in parte l’offerta tecnica per la quale l’operatore abbia indicato le relative ragioni e le stesse siano state accolte” (ex art. 36 d.lgs. n. 36/2023).

Tale principio mira a consentire all’operatore economico interessato di contestare prontamente ed efficacemente innanzi al giudice la correttezza del procedimento.

Il tema del bilanciamento tra diritto di accesso e riservatezza è stato affrontato anche dal parere del Consiglio di Stato n. 61/2026, il quale ha chiarito che:

  • per i documenti sulle piattaforme digitali non vi è ragione di oscurare alcun dato, salvo l’offerta tecnica motivata e accolta (ex art. 35, c. 4, lett. a e art. 36, c. 3).
  • la strumentalità di tali documenti e la prevalenza dell’interesse pubblico all’accesso rispetto alla privacy (ferma restando la tutela dei segreti tecnici e commerciali) sono state stabilite ex ante e una volta per tutte dal legislatore.

Il tema del bilanciamento tra diritto di accesso e riservatezza è stato recepito nell’ultimo aggiornamento della Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023 (del. ANAC n. 148 del 1° aprile 2026).  Pertanto, devono intendersi superate le indicazioni contenute nel parere in materia di trasparenza del 30 gennaio 2025 (Fasc. A.N.AC. n. 165/2025), stante la prevalenza ex lege dell’interesse pubblico all’accesso rispetto alla tutela della riservatezza.

🔗Comunicato del Presidente n. 10 del 6 maggio 2026