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Gara riscossione entrate tributarie: l’ANAC censura i criteri che favoriscono l’uscente e ingeriscono nell’organizzazione d’impresa

Parere di precontenzioso n. 244 del 24 giugno 2026

Con parere di precontenzioso, delibera n. 244 del 24 giugno 2026, l’ANAC si è pronunciata in merito all’affidamento in concessione del servizio di riscossione delle entrate tributarie (IMU, TARI, CUP) e dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della Strada, operato dalla stazione unica di committenza di un altro comune.

Oggetto di contestazione da parte dell’operatore economico istante erano sia il sub-criterio di valutazione dell’offerta tecnica, nella parte in cui attribuisce punteggi premiali per la “presenza di personale dipendente” e “presenza di sportelli” già operativi sul territorio entro un raggio di 70 km, sia il requisito di partecipazione relativo alla capacità tecnica, nella parte riguardante il possesso di personale con qualifica di “Dirigente”.

Secondo l’ANAC le suddette disposizioni della lex specialis di gara sono illegittime in quanto immotivate, illogiche, sproporzionate e, quindi, ingiustificatamente lesive della concorrenza, nonché della par condicio competitorum. Pertanto, devono essere, in autotutela, espunte, oppure, riformulate come requisito di esecuzione, secondo le indicazioni fornite.

In particolare, la clausola della lex specialis che attribuisce un punteggio premiale nell’offerta tecnica per la presenza pregressa di personale e sportelli già operativi sul territorio, è illegittima (ex art. 3 d.lgs. n. 36/2023) in quanto determina un vantaggio competitivo sproporzionato a favore dell’operatore economico uscente e disincentiva la partecipazione degli altri concorrenti. Tali esigenze organizzative possono essere legittimamente previste dalla stazione appaltante esclusivamente quali condizioni o requisiti di esecuzione del contratto.

È altresì illegittima e sproporzionata la previsione che impone, tra i requisiti di capacità tecnico-professionale, il possesso in organico di personale con la qualifica formale di “Dirigente”. Non risultando dimostrata la necessità logico-funzionale di tale figura per lo svolgimento delle mansioni di coordinamento (esercitabili da altre figure qualificate), la clausola costituisce un’inappropriata ingerenza nell’autonomia organizzativa dell’impresa privata, in contrasto con la libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.

🔗 Parere di precontenzioso n. 244 del 24 giugno 2026