Nota a sentenza – TAR Lazio, sez. staccata di Latina (Sez. I), 9 maggio 2026, n. 556 di Angelo Annibali
- La vicenda processuale e il nodo giuridico centrale.
La sentenza in commento offre una delle prime applicazioni giurisprudenziali organiche della nuova disciplina dell’art. 17, comma 5, D.Lgs. 36/2023 in materia di collocazione temporale della verifica dei requisiti, con specifico riferimento ai requisiti di esecuzione negli appalti di servizi.
La fattispecie riguarda una procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di refezione scolastica indetta da un Comune, nell’ambito della quale la società risultata prima in graduatoria veniva esclusa prima dell’aggiudicazione per non aver dimostrato la disponibilità di un idoneo centro di cottura principale e di uno emergenziale, richiesti dal Capitolato speciale d’appalto come requisiti di esecuzione. La ricorrente contestava la legittimità di tale verifica anticipata, sostenendo che la disponibilità dei centri di cottura, in quanto requisito di esecuzione e non di partecipazione, avrebbe potuto e dovuto essere verificata solo dopo l’aggiudicazione, in prossimità della stipula contrattuale.
Il TAR respinge questa impostazione, facendo leva sul rinnovato assetto procedimentale introdotto dall’art. 17, comma 5, D.Lgs. 36/2023.
- Il mutato quadro normativo: l’art. 17, comma 5, D.Lgs. 36/2023 e la nuova collocazione della verifica dei requisiti.
Il cuore argomentativo della sentenza risiede nel raffronto tra la disciplina previgente e quella attuale in tema di sequenza procedimentale.
Sotto il D.Lgs. 50/2016, l’art. 32, comma 7, prevedeva che l’aggiudicazione facesse seguito alla proposta e che la verifica dei requisiti avvenisse dopo l’aggiudicazione, la cui efficacia era condizionata all’esito positivo di tale verifica. Ne derivava che la posizione dell’aggiudicatario era già consolidata al momento della verifica, con la conseguenza che solo un esito negativo della stessa poteva determinarne la decadenza.
L’art. 17, comma 5, D.Lgs. 36/2023 inverte questa sequenza: la verifica dei requisiti è ora collocata tra la proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione stessa, che diviene immediatamente efficace all’esito positivo di tale verifica. Come osserva il Tribunale, la nuova disciplina impone che il provvedimento di aggiudicazione sia adottato solo a seguito del positivo espletamento della verifica, con la conseguenza che la posizione di interesse legittimo pretensivo dell’offerente alla stipulazione del contratto non è più subordinata a una verifica successiva, ma si consolida già prima dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione, a seguito del favorevole esito della verifica dei requisiti.
Questa ricostruzione ha implicazioni di rilievo sistematico: se la verifica dei requisiti (anche di quelli di esecuzione richiesti dalla lex specialis) è ora strutturalmente collocata prima dell’aggiudicazione, la distinzione tra requisiti di partecipazione e di esecuzione non incide più sulla collocazione temporale della verifica, ma solo sull’ambito soggettivo della stessa (tutti i partecipanti per i requisiti di partecipazione; il solo miglior offerente per quelli di esecuzione) e sull’onere dimostrativo (disponibilità tempestivamente acquisibile per i primi; disponibilità attuale per il secondo).
La sentenza chiude con un’applicazione rigorosa del principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui l’operatore legittimamente escluso da una procedura di gara è privo di interesse (anche solo strumentale) alla riedizione della stessa e all’impugnazione degli atti concernenti la posizione della controinteressata.
Il principio è del resto coerente con la ratio sistemica: diversamente opinando, l’operatore escluso conserverebbe una posizione processuale sostanzialmente equivalente a quella del partecipante ammesso, con evidente distorsione del rapporto tra legittimazione e interesse ad agire nel processo amministrativo.
- Conclusioni.
La sentenza in commento si segnala per la linearità della soluzione adottata: la distinzione tra requisiti di partecipazione e di esecuzione non opera più come barriera formale alla verifica anticipata, ma come criterio sostanziale che delimita l’oggetto e il momento della verifica stessa.
➡️TAR Lazio, sez. staccata di Latina (sez. I), 9 maggio 2026, n. 556
