a cura di Avv. Antonietta Favale, Dott. Samuele Masala e Dott. Riccardo Casaldi
Sentenza T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Quatev, 4 giugno 2026, n. 10366 – Negli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, il richiamo ai criteri di calcolo della soglia di anomalia previsti dall’Allegato II.2 al D.lgs. 36/2023 per le procedure sotto soglia non comporta l’applicazione integrale della disciplina dell’esclusione automatica di cui all’art. 54 del medesimo decreto: la Stazione Appaltante conserva discrezionalità nella scelta del metodo di calcolo della soglia, ma rimane vincolata — una volta individuate le offerte sospettate di anomalia — all’attivazione del sub-procedimento di verifica in contraddittorio con l’operatore economico, ai sensi dell’art. 110, commi 2 e 5, del Codice.
- La vicenda processuale
La sentenza in commento origina da una procedura aperta bandita da un’Amministrazione Centrale dello Stato per la fornitura di beni destinati al proprio personale operativo, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, co. 3, del D.lgs. 31 marzo 2023,
- 36 (infra anche solo “Codice”).
Il valore posto a base d’asta era superiore alla soglia comunitaria di rilevanza europea vigente per le forniture commissionate dalle Amministrazioni Centrali fissata dal Regolamento delegato (UE) 2023/2495.
L’operatore economico che aveva presentato l’offerta con il maggior ribasso veniva escluso dalla procedura in applicazione del metodo “A” dell’Allegato II.2 al Codice, con il quale la Stazione Appaltante aveva calcolato la soglia di anomalia tramite apposita funzionalità automatica della piattaforma telematica di negoziazione, facendo scaturire dal mero superamento della soglia l’effetto espulsivo, senza l’attivazione di alcun contraddittorio.
Il contratto veniva quindi aggiudicato al primo operatore non rientrante nella soglia di anomalia così calcolata, titolare dell’offerta classificatasi in quinta posizione.
Avverso l’aggiudicazione e per l’ammissione al contraddittorio nell’ambito della verifica di anomalia, il concorrente escluso proponeva ricorso articolato in due motivi: (I) violazione dell’art. 110 del Codice, per avere la Stazione Appaltante disposto l’esclusione automatica senza instaurare il sub-procedimento di verifica in contraddittorio; (II) violazione dell’art. 90 del Codice, per omessa comunicazione formale dell’esclusione.
L’Amministrazione resistente invocava, a sostegno della propria condotta, la natura standardizzata della fornitura e i principi di risultato e fiducia, da cui far discendere l’ammissibilità del ricorso al meccanismo di esclusione automatica delle offerte, ancorché nel caso di gara sopra soglia comunitaria.
La controinteressata eccepiva l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, dal momento che l’Amministrazione aveva già comunicato la “proposta di aggiudicazione” formulata sulla base della verifica dell’anomalia effettuata in conformità al metodo “A” già citato ed insisteva per il rigetto del ricorso.
- La distinzione tra «caScoSo» e «vevifica» della soglia di anomalia
Il nucleo argomentativo centrale della pronuncia ruota intorno alla necessaria distinzione – di rilievo sistematico prima ancora che esegetico – tra due fasi ontologicamente distinte del procedimento di individuazione delle offerte anomale: il “calcolo” della soglia e la “verifica” dell’anomalia.
Il Collegio definisce il primo momento, vale a dire il calcolo, come «un’operazione aritmetica che serve ad individuare un valore sopra il quale le offerte sono (solo) “sospettate” di anomalia». In questa prima fase la Stazione Appaltante gode di ampia discrezionalità nella scelta del metodo, potendo liberamente richiamare, anche per le procedure sopra soglia, i criteri previsti dall’Allegato II.2 al Codice – ivi compreso il metodo “A” con il relativo meccanismo del “taglio delle ali” – senza che tale richiamo ne importi l’applicazione integrale.
Il superamento della soglia così calcolata costituisce mero indice di sospetta anomalia e non produce, di per sé, alcun effetto espulsivo.
Ben diverso è il secondo momento, quello della verifica in senso proprio, nell’ambito del quale – per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria – l’art. 110, co. 2, del Codice impone all’Amministrazione di richiedere per iscritto all’operatore economico le giustificazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando un termine non superiore a quindici giorni.
Solo all’esito di tale contraddittorio, e ove le spiegazioni non giustifichino adeguatamente il livello di prezzi offerti, la Stazione Appaltante può escludere l’offerta ai sensi del co. 5 del medesimo articolo, fatto salvo l’obbligo di congrua motivazione.
Il Tribunale chiarisce altresì che la natura standardizzata del bene oggetto di fornitura – rilevante ai sensi dell’art. 108, co. 3, del Codice ai fini della scelta del criterio di aggiudicazione del minor prezzo – non vale ad esonerare la Stazione Appaltante dal rispetto della fase della verifica dell’anomalia.
Il Legislatore, del resto, non contempla tale circostanza tra le condizioni che legittimano l’esclusione automatica degli appalti sopra soglia, sicché introdurla per via interpretativa si risolverebbe in un’indebita analogia in malam partem.
3. Il principio del risultato: valore integrativo e non derogatorio della legalità
La pronuncia in commento offre, altresì, un contributo significativo alla definizione della portata applicativa del principio del risultato, codificato all’art. 1 del Codice, disattendendo l’impostazione ermeneutica difensivamente avanzata dall’Amministrazione resistente.
Muovendo dal solco tracciato dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 18 settembre 2025, n. 7361; Sez. III, 26 marzo 2024, n. 2866), il Collegio ribadisce che il principio del risultato «concorre ad integrare il paradigma normativo del provvedimento e dunque ad ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo», facendo transitare nell’area della legittimità — e quindi della giustiziabilità — opzioni e scelte che in passato si ritenevano attinenti al merito insindacabile.
Ciononostante, il T.A.R. delinea con chiarezza il confine oltre il quale tale principio non può essere spinto: infatti, questo non è suscettibile di operare quale fonte nomopoetica capace di derogare al diritto positivo o di sostenere interpretazioni contra legem, e non può pertanto essere strumentalmente invocato per comprimere garanzie partecipative che il Legislatore ha esplicitamente prescritto.
Laddove la norma primaria impone il contraddittorio per la verifica dell’anomalia negli appalti sopra soglia – argomenta il Collegio – nessuna esigenza di semplificazione o di celerità procedurale può giustificarne la disapplicazione in nome del risultato: quest’ultimo principio, correttamente inteso, rafforza e non limita l’obbligo di legge.
4. Valore provvedimentale delle decisioni algoritmiche e immedesimazione organica
Sotto diverso profilo, la sentenza si sofferma, sia pure incidentalmente, su una questione di assoluta attualità e di notevole rilevanza: il valore giuridico delle decisioni assunte in via automatizzata dalle piattaforme telematiche di negoziazione.
Il Collegio, in applicazione del principio di non esclusività della decisione algoritmica sancito dall’art. 30, co. 3, lett. b), del Codice — a mente del quale «comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata» — afferma che affinché l’output di un sistema automatizzato acquisisca la qualificazione di provvedimento amministrativo, è necessaria l’evidenza dell’intervento di una persona fisica in rapporto di immedesimazione organica con l’ente, che ratifichi la determinazione automatizzata, se ne appropri e manifesti in tal modo una chiara volontà procedimentale.
Tale condizione non può ritenersi soddisfatta nella fattispecie in esame.
La mera predisposizione, da parte del sistema, di un elenco delle offerte eccedenti la soglia e dunque sospettate di anomalia, considerato il contesto normativo di riferimento già evocato, è riconducibile alla sola prima fase del calcolo, il quale ben può essere meramente automatizzato.
Tuttavia, una simile decisione resta priva di autonoma portata espulsiva e non è imputabile all’Amministrazione quale atto volitivo.
Tale circostanza riveste riflessi diretti sul piano processuale, incidendo sull’individuazione del dies a quo per l’esercizio della tutela giurisdizionale.
5. La decorrenza del termine di impugnazione: comunicazioni tipizzate ed effettiva conoscenza
Il Collegio affronta la questione della decorrenza del termine per l’impugnazione dell’esclusione, respingendo le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla controinteressata.
L’art. 120 c.p.a. colloca il dies a quo per l’impugnazione avverso i provvedimenti lesivi nella ricezione delle comunicazioni tipizzate dall’art. 90 del Codice; per quanto concerne l’esclusione, rileva in particolare la lett. d) del co. 1, che impone alla Stazione Appaltante di comunicare entro cinque giorni dall’adozione del provvedimento «l’esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione».
In assenza di tale comunicazione, il termine decorre dal momento di effettiva conoscenza dell’estromissione dalla procedura.
Tuttavia, afferma il Collegio che l’effettiva conoscenza non può, tuttavia, rinvenirsi: (i) nella mera visibilità degli esiti del calcolo automatico sulla piattaforma telematica, trattandosi di una decisione automatizzata priva di valore provvedimentale e suscettibile di essere legittimamente interpretata come il risultato della sola fase di calcolo, non seguito da alcuna determinazione amministrativa definitiva; (ii) nella risposta ad un’istanza di accesso con la quale l’Amministrazione abbia dato atto dell’adozione di una mera «proposta di aggiudicazione», la quale costituisce, come noto, atto endoprocedimentale, non immediatamente impugnabile, inidoneo a rivelare con la necessaria certezza la definitiva volontà espulsiva dell’ente; (iii) nella circostanza che il par. 20 della legge di gara — richiamando il metodo “A” per il solo calcolo della soglia e non introducendo un’espressa clausola di esclusione automatica — non consentiva nemmeno di prefigurare, già dalla pubblicazione del disciplinare, le conseguenze escludenti del superamento della soglia medesima.
Da tali premesse discende, sul piano del rito, anche la correttezza della proposizione delle censure avverso il disciplinare di gara: in assenza di una clausola di immediata lesività, non è configurabile un onere di impugnazione dello stesso entro termini decadenziali decorrenti dalla sua pubblicazione.
6. Conclusioni
La pronuncia in commento si segnala per il rigore sistematico con cui ricostruisce il rapporto tra autonomia procedimentale della Stazione Appaltante e garanzie inderogabili prescritte dal Legislatore per gli appalti sopra soglia.
Il discrimine tra calcolo e verifica dell’anomalia dell’offerta non è una distinzione meramente nominalistica, ma presidia un valore sostanziale – il contraddittorio procedimentale – che nessuna esigenza di risultato può comprimere.
Parimenti rilevanti sono le precisazioni sul valore provvedimentale delle decisioni algoritmiche, destinate ad assumere crescente importanza in un contesto di progressiva digitalizzazione delle procedure di gara.
Sul versante processuale, la sentenza offre un contributo di particolare utilità pratica in ordine all’individuazione del termine di decorrenza per l’impugnazione dell’esclusione: il Collegio chiarisce che né la visibilità degli esiti del calcolo sulla piattaforma telematica né la risposta ad un’istanza di accesso recante riferimento a una proposta di aggiudicazione sono idonee a far decorrere il termine ex art. 120 c.p.a., stante la natura endoprocedimentale di tali atti e l’assenza, in essi, di una manifestazione definitiva e imputabile della volontà espulsiva dell’Amministrazione.
Tale impostazione, coerente con il sistema di comunicazioni tipizzate delineato dall’art. 90 del Codice, rafforza la certezza dei rapporti giuridici e preserva l’effettività della tutela giurisdizionale dell’operatore economico.
Nel complesso, la sentenza contribuisce a tracciare un equilibrio stabile tra efficienza amministrativa e tutela dell’operatore economico, chiarendo altresì che il principio del risultato opera come canone interpretativo rafforzativo della legalità, e non come suo antagonista.
