TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, sez. I, 21 maggio 2026, n. 710 – La procedura selettiva indetta da un Comune per l’individuazione sul mercato di due soggetti interessati a svolgere sul territorio comunale servizi di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici per 36 mesi, per contingentare i titoli abilitativi non configura un appalto o una concessione di servizio pubblico. Tale attività rientra tra le prestazioni liberalizzate ai sensi della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein) e del d.lgs. n. 59/2010. Pertanto, l’accesso agli atti della procedura non è disciplinato dall’art. 35 d.lgs. n. 36/2023, bensì dalle regole generali sull’accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990.
Nell’ambito della disciplina generale della l. n. 241/1990, il diritto di accesso c.d. difensivo (art. 24, c. 7) volto a consentire ai concorrenti non utilmente collocati in graduatoria di verificare la legittimità dei punteggi espressi dalla commissione in vista di un eventuale ricorso, prevale sulle contrapposte esigenze di riservatezza, proprietà industriale o know-how dell’operatore controinteressato, rendendo irrilevante l’oscuramento delle parti tecniche dell’offerta.
In ogni caso, ai fini della tutela del segreto tecnico-commerciale ex art. 98 d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), grava sull’operatore economico l’onere di fornire una prova rigorosa, chiara e specifica dell’esistenza di informazioni aziendali dotate di effettivo valore economico e sottoposte ad adeguate misure di segretezza, non potendosi considerare segreto, come avvenuto nel caso di specie, l’uso di software registrati SIAE (soggetti a pubblicità), l’elenco dei fornitori o la generica esperienza pregressa.
00710 /2026 REG.PROV.COLL.
00272/2026 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2026, proposto da
Bit Mobility s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Martina Crivellente e Stefanì Tieni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bergamo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Mangili e Giorgia Giavazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti di
Lime Technology s.r.l., Voi Technology Italia s.r.l. e Ridemovi s.p.a., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
dei provvedimenti prot. n. 0023926/2026 del 21.1.2026, prot. n. 0026355/2026 del 23.1.2026, prot. n. 0038153/2026 del 3.2.2026 e prot. n. 60521/2026 del 18.2.2026,
con cui il Comune di Bergamo ha rigettato l’opposizione formulata dalla ricorrente avverso le istanze di accesso agli atti proposte dalle controinteressate e ha preannunciato l’ostensione integrale della documentazione tecnica presentata nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento del servizio di mobilità in sharing, nonché di ogni altro provvedimento connesso, conseguente e presupposto;
– per il conseguente accertamento del diritto di Bit Mobility a sottrarre all’accesso agli atti, oggetto di istanze da parte delle società controinteressate, le parti oscurate e già trasmesse al Comune di Bergamo con note del 27.1.2026 e del 10.2.2026, o le diverse parti che dovessero risultare, agli esiti del giudizio, informazioni coperte da segreto tecnico-commerciale;
– per l’effetto, ulteriormente, per la condanna del Comune di Bergamo ad astenersi dal trasmettere, alle società interessate, l’integrale documentazione relativa all’offerta di Bit Mobility e, in subordine, a riesaminare gli atti di accesso e i relativi parziali dinieghi con adeguata istruttoria e motivazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il Comune di Bergamo, in data 20.6.2025, ha emesso un avviso pubblico per l’individuazione sul mercato di due soggetti interessati a svolgere sul territorio comunale servizi di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici per 36 mesi. Nell’avviso, a pag. 2, è stato precisato che la procedura, non essendo finalizzata all’affidamento di un appalto o di una concessione di un servizio pubblico, non risulta assoggettata integralmente alle disposizioni del d.lgs. 36/2023, ma solo a quelle che sono “espressive dei principi generali nazionali e unionali (rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità)”. La finalità della procedura, infatti, era piuttosto quella di selezionare due soli operatori che potessero ottenere il titolo abilitativo allo svolgimento del servizio (non pubblico), in un contesto di contingentamento dei titoli autorizzativi, ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno.
2.- All’esito della procedura di selezione sono risultate prima Emtransit s.r.l. (società italiana del gruppo europeo Dott), seconda Bit Mobility s.r.l. (di seguito “Bit”), terza Lime Technology s.r.l. (di seguito “Lime”), quarta Ridemovi s.p.a., quinta Voi Technology Italia s.r.l. (di seguito “Voi”) e sesta Bird Rides Italy s.r.l.; la graduatoria è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 4206 del 18.12.2025.
3.- Lime e Voi hanno presentato istanza di accesso agli atti rispettivamente il 22.12.2025 e il 29.12.2025: Lime (essendo terza in graduatoria) ha chiesto la documentazione presentata dai soli primi due classificati, a fini difensivi, cioè per valutare l’eventuale ricorso alla tutela giurisdizionale, ai sensi dell’art. 24, comma 7,
l. 241/1990; Voi invece (essendo quinta in graduatoria) ha chiesto la documentazione di tutti i partecipanti alla gara che la precedono, e ha invocato sia la citata disposizione sull’accesso documentale, sia gli artt. 1 e 5 d.lgs. 33/2013 sull’accesso civico generalizzato.
4.- Il Comune di Bergamo ha trasmesso il 9.1.2026 l’istanza di Lime alle due controinteressate Emtransit e Bit, e il 12.1.2026 l’istanza di Voi alle quattro controinteressate, tra cui Bit, concedendo termine di dieci giorni per eventuale opposizione motivata all’accesso ex art. 3 D.P.R. 184/2006.
Bit si è opposta all’ostensione della propria offerta a Lime in data 19.1.2026 e a Voi in data 21.1.2026, deducendo l’esistenza di segreti tecnici e commerciali da tutelare, e contestando anche l’esistenza di un interesse concreto all’accesso in capo alle richiedenti.
Pure Emtransit, Lime e Ridemovi si sono opposte all’ostensione delle proprie offerte. 5.- Il 21.1.2026 e il 23.1.2026 il Comune di Bergamo ha comunicato rispettivamente a Lime e a Voi l’accoglimento delle loro istanze di accesso, rigettando le opposizioni delle controinteressate, e ha riferito che avrebbe osteso i documenti decorsi 15 giorni. 6.- Dopo una diffida di Bit dal divulgare le parti della propria offerta delle quali aveva chiesto l’oscuramento, datata 26.1.2026 (con la quale Bit ha altresì ridotto le parti da oscurare e ha allegato della documentazione a dimostrazione della dedotta esistenza di segreti tecnici e commerciali), il Comune, con nota del 3.2.2026, ha intanto inviato a Lime e Voi la documentazione di Bit con l’oscuramento delle parti che quest’ultima aveva chiesto di tenere riservate, e ha differito l’ostensione della documentazione integrale, comprensiva delle parti oscurate, fino alla scadenza del termine di impugnazione di 30 giorni di cui all’art. 116 c.p.a.
7.- Nel frattempo, il 28.1.2026, anche Ridemovi, quarta classificata, ha presentato istanza di accesso agli atti di gara, comprensivi delle offerte delle prime due classificate; non ha invece chiesto l’accesso all’offerta della terza classificata, sebbene la preceda in graduatoria. Comunicata l’istanza alle due controinteressate, solo Bit ha presentato opposizione (di contenuto analogo all’opposizione già proposta rispetto alle istanze di accesso di Lime e Voi), ma il Comune, con nota del 18.2.2026, ha accolto ugualmente l’istanza, e ha intanto trasmesso l’offerta integrale di Bit con
l’oscuramento delle parti che la stessa aveva chiesto di tenere riservate, differendo l’ostensione integrale fino al decorso del termine di trenta giorni per l’impugnazione. 8.- Con ricorso notificato il 19.2.2026 e tempestivamente depositato, Bit ha impugnato le citate note comunali del 21.1.2026, del 23.1.2026 e del 3.2.2026, con le quali il Comune ha accolto le istanze di accesso di Lime e Voi, nonché la nota del 18.2.2026, con la quale il Comune ha accolto l’istanza di accesso di Ridemovi. Bit ha evocato in giudizio, quali controinteressate, le tre società la cui istanza di accesso è stata accolta, cioè Lime, Voi e Ridemovi.
9.- Il Comune si è costituito in giudizio resistendo al ricorso e, con note del 6.3.2026, ha comunicato a Voi, Lime e Ridemovi l’ulteriore differimento dell’accesso alla documentazione integrale di Bit senza oscuramenti, fino alla definizione del giudizio.
DIRITTO
1.- È stato condivisibilmente affermato che “la disciplina normativa riservata all’esercizio del servizio di noleggio di monopattini elettrici non consente di individuare, in questo, un servizio pubblico (mancando, nella fattispecie, quantomeno uno dei requisiti essenziali del servizio pubblico, ossia l’assunzione del servizio da parte dell’amministrazione, presupposto anche dell’eventuale affidamento a terzi). Il servizio rientra, pertanto, tra le attività imprenditoriali svolte da privati tendenzialmente liberalizzate in ossequio alla Direttiva 2006/123/CE sui servizi liberalizzati nel mercato europeo (come correttamente ricostruito, del resto, in altra parte della sentenza appellata, in cui si richiama sia l’art. 1, comma 75-ter e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall’art. 33-bis, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge febbraio 2020, n. 8, sia il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva2006/123 /CE relativa ai servizi nel mercato interno»). In questa prospettiva, in quanto si tratta di servizio rivolto al pubblico indistinto degli utenti, può trovare applicazione l’art. 9,
Dir. 2006/123/CE, in base al quale queste attività sono soggette alla previa autorizzazione qualora lo richiedano ragioni imperative d’interesse generale, che nella specie possono essere rappresentate dalla tutela della sicurezza della circolazione stradale e dalla tutela degli stessi utenti che noleggiano i monopattini elettrici. La conseguenza rilevante ai fini della controversia in esame è che la procedura mediante la quale il Comune intenda limitare – per i fini di interesse generale cui sopra si è accennato – il numero degli operatori privati abilitati a svolgere il servizio non rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, non essendo qualificabile né come affidamento di un appalto di servizi, né come affidamento di una concessione di servizio pubblico” (Cons. Stato, sez. V, 3.11.2023 n. 9541).
2.- Da quanto appena detto deriva che l’accesso agli atti della procedura selettiva in questione non è assoggettato alla disciplina speciale dell’art. 35 d.lgs. 36/2023, che –come interpretato alla luce di Corte di Giustizia dell’Unione europea, sezione IX, ordinanza 10.6.2025, C-686/24 (Nidec Asi s.p.a., Ceisis s.p.a. Sistemi Impiantistici Integrati), pronunciata su una questione pregiudiziale sollevata con riferimento all’analoga disposizione dell’art. 53, comma 6, d.lgs. 50/2016 – impone un bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela del diritto di difesa del richiedente l’accesso, da un lato, e dei segreti industriali e commerciali del controinteressato, dall’altro lato.
3.- Si applica invece la disciplina generale sull’accesso documentale di cui agli artt. 22 ss. l. 241/1990, e in particolare vengono in rilievo:
– l’art. 22, comma 1, lett. c, che definisce controinteressati “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”;
– l’art. 24, comma 6, lett. d, che consente di individuare, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2, l. 400/1988, casi di sottrazione all’accesso di documenti
amministrativi “quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono”;
– l’art. 24, comma 7, prima parte, ai sensi del quale “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
In sintesi, applicando la disciplina dell’accesso documentale di cui agli artt. 22 ss. l. 241/1990, invece di quella contenuta nell’art. 35 d.lgs. 36/2023, vengono in rilievo per i controinteressati non solo i veri e propri segreti industriali e commerciali, ma anche più generali esigenze di riservatezza a tutela di un interesse industriale o commerciale; d’altro canto, però, quelle esigenze recedono comunque, se la conoscenza del documento è “necessaria” all’istante per curare o difendere i propri interessi.
4.- Nel caso di specie, l’accesso all’offerta integrale della ricorrente Bit, senza oscuramenti, è necessario alla difesa della situazione giuridica delle tre istanti Lime, Voi e Ridemovi.
Infatti le tre istanti hanno partecipato alla procedura competitiva indetta dal Comune di Bergamo e intendono verificarne la legittimità onde valutare l’opportunità di impugnarne l’esito; per poter compiere tale valutazione, ed eventualmente formulare i motivi di impugnazione, esse hanno necessità di conoscere gli elementi sui quali la Commissione giudicatrice ha svolto le proprie valutazioni sulle offerte e attribuito i punteggi.
Esiste pertanto quel collegamento tra l’esigenza difensiva, la situazione soggettiva finale e il documento di cui è chiesta l’ostensione, necessario ai fini dell’esercizio
dell’accesso difensivo, il quale trova il suo fondamento nel diritto di difesa costituzionalmente tutelato dall’art. 24 Cost. (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 4/2021).
Ciò vale anche per l’istanza di accesso di Ridemovi, sebbene la stessa si sia classificata quarta e abbia chiesto di accedere solo alle offerte delle prime due classificate, non anche a quella della terza: Ridemovi, infatti, potrebbe chiedere l’accesso all’offerta della terza classificata in un secondo momento, qualora, esaminate le offerte delle prime due, ravvisasse gli estremi per contestare l’ammissione alla procedura o il punteggio dell’una e/o all’altra.
Il precedente invocato dalla ricorrente (TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 26.2.2024 n. 3811) non è pertinente al caso in esame, perché riguardava una fattispecie nella quale l’istante era decaduto dal potere di impugnare l’aggiudicazione, per decorrenza dei termini, e per tale specifica ragione quella pronuncia ha ritenuto fosse aggravato “l’onere di dimostrare, in concreto, l’utilità dell’accesso integrale alle offerte tecniche delle concorrenti rispetto alla dichiarata intenzione di difendersi, indicando, almeno a grandi linee, l’ipotesi di illegittimità o di errore in cui ritiene che sia incappata la commissione giudicatrice”.
5.- L’acclarata necessità per le tre istanti Lime, Voi e Ridemovi di accedere all’offerta integrale di Bit, senza oscuramenti, a fini di difesa della loro situazione giuridica di partecipanti non classificatesi in posizione utile per ottenere l’autorizzazione alla prestazione del servizio, comporta – per quanto già detto – l’irrilevanza di eventuali segreti tecnici e commerciali, dedotti da Bit per chiedere il parziale oscuramento della propria offerta.
6.- Nel ricorso Bit ha ricordato che inizialmente, con note del 19.1.2026 e del 21.1.2026, si era opposta alle istanze di accesso di Lime e Voi chiedendo un oscuramento più ampio della propria offerta, ma poi, con nota del 26.1.2026, ha ridotto le parti da oscurare e ha allegato della documentazione al fine di dimostrare la dedotta esistenza di segreti tecnici e commerciali.
Ciò premesso, Bit ha lamentato che il Comune non abbia considerato la sua nota del 26.1.2026, come emergerebbe dalla circostanza che, con le note del 3.2.2026 con le quali ha comunicato a Lime e Voi l’accoglimento delle loro istanze di accesso, ha trasmesso alle medesime l’offerta di Bit con i più ampi oscuramenti che essa aveva inizialmente chiesto, anziché con gli oscuramenti più ridotti di cui alla citata nota del 26.1.2026.
È tuttavia irrilevante l’omessa valutazione, da parte del Comune, dei più ridotti oscuramenti chiesti in seconda battuta da Bit, perché – come detto – eventuali segreti tecnici e commerciali, quand’anche esistenti, non potevano prevalere sull’esigenza difensiva delle tre istanti, ed era pertanto vano verificare se le parti – più o meno ampie – dell’offerta di cui Bit aveva chiesto l’oscuramento contenessero effettivamente segreti di quel genere.
7.- Fermo quanto sopra esposto, può aggiungersi ad abundantiam che comunque, nel caso in esame, non è stato adeguatamente dimostrato, o va senz’altro escluso, che vi fossero effettivamente segreti tecnici e commerciali di Bit da tutelare.
7.1.- Occorre fare riferimento alla nozione di cui all’art. 98, 1° comma, d.lgs. 30/2005 (codice della proprietà industriale): “Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.
7.2.- La giurisprudenza amministrativa ha affermato che:
– “nella categoria dei segreti tecnici e commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza” (Cons. Stato, sez. V, 23.10.2025 n. 8231; analogamente Cons. Stato, sez. III, 19.9.2024 n. 7650);
– “Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è però sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how. È necessario che sussista una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all’accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti” (Cons. Stato, sez. V, 15.10.2024 n. 8257, richiamata anche da Cons. Stato, sez. V, 25.6.2025 n. 5547 e da 1.12.2025 n. 9454);
– “è necessario, ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, che l’operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza, sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l’indicazione dell’oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell’esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento. Laddove l’allegazione sul punto sia del tutto lacunosa, generica e carente, non consentendo neppure di verificare se l’elemento in esame presenti effettivamente i caratteri di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2025 (e, cioè, se sia effettivamente segreto o, al contrario già noto e generalmente accessibile agli operatori del settore, se abbia un valore economico e se sia sottoposto a misure di protezione adeguate), la riservatezza non è configurabile e necessariamente prevale il diritto di difesa del controinteressato, ferma restando la persistente tutela, tramite gli strumenti appropriati (quali, ad esempio, l’art. 2598 c.c.), in caso di un uso improprio, da parte degli altri partecipanti alla procedura, delle informazioni acquisite relativamente all’organizzazione del proprio concorrente” (Cons. Stato, sez. V, 17.7.2025 n. 6280).
7.3.- Nel caso di specie, Bit sostiene che le parti della propria offerta delle quali ha chiesto l’oscuramento contengano: (a) report che espongono l’esperienza già acquisita nella gestione del servizio sul territorio di Bergamo; (b) nominativi di fornitori, partner e relativi dati sensibili; (c) illustrazione – soprattutto con grafici – del funzionamento della propria infrastruttura tecnologica, dei sistemi di gestione e delle tecnologie, delle soluzioni software create ad hoc per il funzionamento del back-end e della app, registrate alla SIAE e oggetto di privativa industriale; (d) la descrizione dei singoli componenti dei monopattini, con riferimento ai punti di forza e alle caratteristiche studiate appositamente al fine di migliorare l’esperienza dell’utente e distinguersi sul mercato.
a) Iniziando dal primo elemento, l’esperienza pregressa acquisita da Bit è prospettata in modo assolutamente generico, senza indicare “in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l’indicazione dell’oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell’esercizio della sua attività professionale” (cfr. Cons. Stato 6280/2025 cit.), e senza fornirne la necessaria prova.
b) I nominativi di fornitori e partner di per sé non costituiscono un segreto, trattandosi normalmente, e in difetto di diversa specificazione e dimostrazione di Bit, di operatori presenti sul mercato e reperibili da qualunque impresa del settore: infatti “è fisiologico che ogni imprenditore possieda … propri contatti commerciali” (Cons. Stato 8231/2025 cit.).
c) Non rileva nemmeno l’esistenza di soluzioni software registrate alla SIAE e oggetto di privativa industriale, perché la protezione del diritto d’autore non implica la segretezza e, quanto alla privativa industriale, l’inventore deve mettere il suo contenuto a conoscenza dei terzi descrivendola, nella domanda di brevetto, “in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla” (art. 51 d.lgs. 30/2005).
L’infrastruttura tecnologica, i sistemi di gestione e le tecnologie sono allegati in modo generico, per cui vale la medesima osservazione svolta al punto a).
d) Per i componenti dei monopattini, Bit non ha dimostrato che le loro caratteristiche siano sottoposte “a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”, come richiesto dall’art. 98, 1° comma, lett. c, d.lgs. 30/2005.
7.4.- Per “alleggerire” l’onere probatorio dell’esistenza di segreti tecnici e commerciali, del quale è gravata, Bit ha invocato un’isolata pronuncia di TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 26.2.2024 n. 3811 (già citata sopra nel paragrafo 4 ad altro proposito), la quale, in una gara per l’affidamento del servizio di contact center e centralino, ha appunto ritenuto che quell’onere potesse essere attenuato, e potesse considerarsi assolto mediante prova presuntiva tratta dalla “particolare struttura del disciplinare di gara”, perché “la griglia di valutazione predisposta dalla stazione appaltante ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa esalta, in termini di premialità, le abilità organizzative, gestionali e informatiche dei concorrenti, promuovendo un confronto sulla qualità dei progetti e l’originalità delle soluzioni proposte e richiedendo, quindi, agli operatori economici partecipanti un evidente sforzo inventivo e la correlata attività di investimento necessario a realizzarlo”.
Tale precedente sembra strettamente legato alle peculiarità del disciplinare di gara che quel giudice si è trovato ad esaminare, e la pretesa di dedurne un principio di carattere generale, valevole al di là di quella specifica fattispecie, si scontra con l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato di cui si è dato conto (pienamente condiviso da questo Collegio), che al contrario richiede una prova rigorosa dell’esistenza di segreti tecnici e commerciali, senza “alleggerimenti” di sorta.
Per le medesime ragioni non può essere utilmente invocata, nel caso di specie, nemmeno TAR Lazio, Roma, sez. III ter, 30.1.2025 n. 2051, anch’essa isolata, la quale ha richiamato la precedente sentenza 3811/2024 di quello stesso TAR, e ha ritenuto che essa potesse conciliarsi con il diverso orientamento del Consiglio di Stato attribuendole “un ambito di applicazione speciale e, dunque, differenziato (anziché sovrapposto)”, ambito che coinciderebbe con “determinati settori del mercato di più recente emersione”, nei quali “la competizione concorrenziale fra le imprese che vi operano si gioca proprio (e soltanto) su una continua personalizzazione delle offerte alla clientela quanto più innovativa, mirata e specifica possibile”: in quel caso, si trattava dell’affidamento del servizio di gestione del piano di flexible benefit riservato al personale della Banca d’Italia, della Consob e dell’Agcm.
8.- In conclusione il ricorso va respinto e le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Bergamo le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Fede, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L’ESTENSORE
Alessandro Fede
IL PRESIDENTE
Angelo Gabbricci
IL SEGRETARIO
