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Sui presupposti che devono sussistere per la limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici

TAR Lazio, sez. III quater, 26 giugno 2026, n.11701 – L’oscuramento dell’offerta tecnica deve essere ispirato a un principio di stretta proporzionalità che consenta di sottrarre all’accesso solo elementi effettivamente riservati, cioè ex se non divulgabili perché coperti da riservatezza, ossia quelle precise informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, la cui diffusione comporterebbe un pregiudizio a danno del soggetto che li detiene sia sul piano economico, sia in termini di minore competitività, ovvero favorirebbe indiscriminatamente l’operatore che ne viene a conoscenza garantendogli l’accesso a un patrimonio riservato e non protetto che potrebbe costituire fonte di indebito vantaggio.
L’opposizione alla ostensione, ponendosi in un rapporto di eccezione rispetto alla regola dell’accessibilità, non può basarsi su motivazioni generiche o stereotipate, atteso che nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, risultando fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione; è dunque onere di chi eccepisce la sussistenza di tale qualificata esigenza di riservatezza dimostrare l’esistenza di un vero e proprio segreto tecnico o commerciale mediante elaborazioni o studi specialistici, fornendo altresì allegazioni idonee ad inferire che il modello, ovvero l’idea da mettere al riparo della concorrenza, sia passibile di trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti, avvantaggiando indebitamente il concorrente che strumentalizza l’istanza di accesso per fini diversi rispetto a quelli difensivi.
Pertanto, l’ostensione non può essere impedita adducendo generiche ragioni di riservatezza industriale o commerciale, ma solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto, da valutare alla luce di quanto disposto dall’art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2005, ovvero riservato, ove comunque non afferenti al know how aziendale, secondo la comprovata e motivata opposizione all’ostensione.

N. 11701/2026 REG.PROV.COLL.

N. 04322/2026 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 36, comma 7, d.lgs. 36/2023;
sul ricorso numero di registro generale 4322 del 2026, proposto, in relazione alla procedura CIG B4FD633459, da
Polygon S.p.A. con Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sabotino 2/A;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Consorzio Stabile Consorzio Mediterraneo in Sigla Co.Med., Mte Medical Technology And Engineering S.r.l., Poliedra Ingegneria Clinica S.r.l., Althea Italia Spa, Adiramef Spa, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

– della Determinazione n. G04315 del 1.04.2026 della Regione Lazio – Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale, comunicata in data 2.04.2026, avente ad oggetto “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Lazio- Seconda Edizione. Provvedimento aggiudicazione”, nella parte in cui:

i) approva l’operato del RUP in merito alla valutazione e al mancato accoglimento delle richieste di secretazione dell’offerta tecnica, come riportato nel verbale del 27/03/2026;

ii) determina di rendere disponibili tramite la piattaforma le offerte presentate, tra cui quella di Polygon S.p.A., decorso il termine di impugnazione di 10 giorni;

iii) stabilisce che “Il presente atto è impugnabile nel termine di giorni 10 (dieci) dalla sua pubblicazione nella parte in cui si dispone in merito al mancato accoglimento delle richieste di secretazione delle offerte presentate dagli operatori economici […] POLYGON S.P.A. […]”;

– del Verbale di verifica richieste di secretazione offerte tecniche del 27.03.2026, quale atto presupposto, connesso e consequenziale, nella parte in cui il RUP, all’esito della propria istruttoria, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di secretazione avanzata da Polygon S.p.A.;

– di ogni atto, anche ignoto, a mezzo del quale sia stata respinta la richiesta di secretazione formulata da Polygon s.p.a. e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, lesivo degli interessi della società ricorrente;

e per l’accertamento ex art. 116 c.p.a.

del diritto della ricorrente a mantenere riservata l’offerta tecnica e la documentazione oggetto di espressa richiesta di secretazione;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2026 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Polygon S.p.A. ha partecipato alla Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Lazio-Seconda edizione, indetta dalla Regione Lazio con determinazione n. G17983 del 24 dicembre 2024.

All’esito dei lavori della Commissione giudicatrice, con determinazione n. G04315 del 1 aprile 2026 – comunicata il successivo 2 aprile – essa è risultata classificata quarta nel lotto 1, seconda nel lotto 2, sesta nel lotto 3, seconda nel lotto 4, terza nel lotto 5, seconda nel lotto 6 e seconda nel lotto 7; è risultata aggiudicataria di quest’ultimo lotto, giacché la prima classificata aveva esaurito il numero massimo di lotti aggiudicabili a norma della legge di gara.

Con il medesimo provvedimento, è stato approvato l’operato del RUP che, nella seduta del 27 marzo 2026, ha ritenuto di non accogliere le richieste, presentate dai concorrenti, di secretazione delle offerte tecniche, con conseguente reciproca messa a disposizione (ex art. 36, comma 5, d.lgs. 36/2023, decorso il termine di cui al comma 4 dello stesso articolo) delle medesime offerte fra i primi cinque classificati in ciascun lotto.

1.1. Con ricorso notificato (alla Regione Lazio, quale Amministrazione intimata, e agli altri concorrenti, quali controinteressati) il 10 aprile 2026 e depositato il 13 aprile 2026, la Polygon ha impugnato la decisione della stazione appaltante di mettere a disposizione degli altri quattro utilmente classificati la propria offerta relativa al lotto 2, affidandosi ai motivi di censura così rubricati:

– «1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 E 36 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16 DEL DISCIPLINARE DI GARA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA E ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI»;

– «2. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ MANIFESTA E MOTIVAZIONE PERPLESSA E CONTRADDITTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO»;

– «3. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DELLA CONCORRENZA E DELLA PAR CONDICIO. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 41 DELLA COSTITUZIONE».

In sintesi, secondo parte ricorrente, tale decisione della stazione appaltante risulterebbe illegittima per violazione di legge e per eccesso di potere derivante da difetto di istruttoria e di motivazione, avendo essa fornito un’analitica dichiarazione a supporto (cfr. sub allegato 2 al ricorso) della richiesta di secretazione, che sarebbe stata ingiustamente e immotivatamente disattesa; contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione, sussisterebbero i presupposti per l’oscuramento dell’offerta nelle parti da essa indicate, poiché specificamente attinenti al proprio know how aziendale, la cui conoscenza da parte degli altri concorrenti le procurerebbe indebiti svantaggi competitivi sul mercato di riferimento.

1.1.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì domanda di risarcimento del danno derivante dall’eventuale divulgazione della propria offerta.

2. La Regione Lazio si è costituita in giudizio al fine di resistere al ricorso.

3. Fissata l’udienza di discussione, l’Amministrazione regionale ha depositato una memoria a confutazione della proposta impugnazione, di cui ha perciò invocato il rigetto.

La ricorrente ha tempestivamente replicato alle difese di parte resistente, complessivamente ribadendo le proprie prospettazioni difensive.

4. Alla camera di consiglio del 23 giugno 2026, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.

5. Il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.

6. I tre motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e risultano insuscettibili di positivo apprezzamento alla luce dei princìpi giurisprudenziali ormai consolidati in subiecta materia.

7. Risulta, in proposito, esaustivo richiamare – anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. – quanto di recente diffusamente osservato dal Consiglio di Stato: «deve muoversi dalla premessa che la disposizione che consente di sottrarre all’accesso (oscurare, secondo la lettera dell’art. 36, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici approvato col d.lgs. n. 36 del 2023) parti dell’offerta dell’operatore economico va interpretata secondo criteri rigorosi e restrittivi, dal momento che la decisione di escludere la conoscenza di documenti amministrativi (tra i quali rientrano tutti quelli «detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse», anche se di natura privatistica: art. 22, primo comma, lettera d), della legge n. 241 del 1990) in linea di principio si pone in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa (richiamati anche dall’art. 22, secondo comma, cit.). Le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso sono pertanto tipiche e tassative. Nel caso di specie, l’esclusione dall’accesso di tutta o parte della documentazione costituente l’offerta (tecnica o economica) è subordinata, nell’art. 35, quarto comma, del Codice dei contratti pubblici, alla dichiarazione motivata della parte interessata all’oscuramento e alla prova che le informazioni contenute nell’offerta (o nelle giustificazioni di questa) costituiscono segreti tecnici o commerciali.

[…] Il concetto normativo centrale è quindi quello di segreto tecnico o commerciale, di cui occorre individuare il significato sulla base delle (altre) norme dell’ordinamento che ne stabiliscono la rilevanza giuridica (posto che la norma di cui al citato art. 35 non offre elementi che consentano di risalire al suo significato specifico). Tra queste vanno prese in considerazione, come è stato già sottolineato in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2025, n. 10036; sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857), le norme del codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005) e in particolare l’art. 98, primo comma, il quale (dopo le modifiche introdotte dall’art. 3, secondo comma, del d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, che recepito la direttiva n. 2016/943/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016) prevede che «per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete».

[…] La giurisprudenza nazionale ha poi analizzato anche la specifica nozione di “know how” rilevante ai fini della sottrazione all’accesso della documentazione relativa all’offerta sottolineando che essa si riferisce «a una tecnica, o una prassi o, oggi, prevalentemente, a una informazione, e, in via sintetica, all’intero patrimonio di conoscenze di un’impresa, frutto di esperienze e ricerca accumulatesi negli anni, e capace di assicurare all’impresa un vantaggio competitivo, e quindi un’aspettativa di un maggiore profitto economico. Si tratta di un patrimonio di conoscenze il cui valore economico è parametrato all’ammontare degli investimenti (spesso cospicui) richiesti per la sua acquisizione e al vantaggio concorrenziale che da esso deriva, in termini di minori costi futuri o maggiore appetibilità dei prodotti. Esso si traduce, in ultima analisi, nella capacità dell’impresa di restare sul mercato e far fronte alla concorrenza. L’informazione tutelata dalla norma in questione (i.e. l’art. 53, co. 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e, oggi, l’art. 35, co. 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023) è, dunque, un’informazione dotata di un valore strategico per l’impresa, dalla cui tutela può dipendere la sopravvivenza stessa dell’impresa (Cass. pen., Sez. V, 4 giugno 2020, n. 16975)» (Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2025, n. 10036, ed ivi ulteriore giurisprudenza conforme).

In questa prospettiva è stato ulteriormente precisato che la segretezza delle informazioni di cui si richiede l’ostensione debba consistere in un aspetto oggettivo, non essendo sufficiente per l’operatore economico invocare un generico rischio di divulgazione del know how dell’azienda, dovendo provare che l’informazione che si ritiene riservata procuri un reale vantaggio concorrenziale ad un proprio concorrente: «è necessario, ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, che l’operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza, sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l’indicazione dell’oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell’esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento» (cfr. Consiglio di Stato, V, 17 luglio 2025, n. 6280).

[…] Rileva sul punto anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha precisato come «l’amministrazione aggiudicatrice non può essere vincolata dalla semplice affermazione di un operatore economico secondo la quale le informazioni trasmesse sono riservate, ma deve esigere che tale operatore dimostri la natura realmente riservata delle informazioni alla cui divulgazione esso si oppone (v., in tal senso, sentenza del7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C-927/19,EU:C:2021:700, punto 117). […] Inoltre, al fine di rispettare il principio generale di buona amministrazione e di conciliare la tutela della riservatezza con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, l’amministrazione aggiudicatrice deve non solo motivare la sua decisione di trattare determinati dati come riservati, ma deve altresì comunicare in una forma neutra, per quanto possibile e purché una siffatta comunicazione sia tale da preservare la natura riservata degli elementi specifici di tali dati per i quali una protezione è giustificata a tale titolo, il loro contenuto essenziale a un offerente escluso che li richiede, e più in particolare il contenuto dei dati concernenti gli aspetti determinanti della sua decisione e dell’offerta [essendo contraria ai principi del diritto dell’Unione Europea] una prassi delle amministrazioni aggiudicatrici consistente nell’accogliere sistematicamente le richieste di trattamento riservato motivate da segreti commerciali»: Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. IV, 17 novembre 2022, causa C-54/21, Antea Polska, punti 65 e 66 della motivazione e punto 1 del dispositivo) In altri termini, per giustificare la sottrazione all’accesso, occorre comprovare la sussistenza di quegli specifici requisiti delineati nell’art. 98 del codice della proprietà industriale circa l’esistenza di un segreto tecnico o commerciale, non potendo l’operatore limitarsi a una mera affermazione sulla appartenenza di certe informazioni al patrimonio aziendale o alla specificità dell’offerta.

[…] Nella fattispecie in esame non assumono rilevanza, invece, i principi affermati dalla Corte di Giustizia con l’ordinanza 10 giugno 2025, in C-686/2024, in relazione alla necessità di un bilanciamento concreto e calibrato sulla singola vicenda amministrativa tra la tutela della riservatezza sul contenuto dell’offerta e le esigenze difensive del terzo (operatore economico concorrente nella medesima procedura di gara, interessato a contestarne gli esiti in sede giudiziaria); bilanciamento il cui esito – secondo la Corte U.E. – non potrebbe essere stabilito in via definitiva da una norma generale nel senso di privilegiare sempre il diritto di difesa. Nel caso di specie, infatti, il giudizio ha per oggetto l’impugnazione del provvedimento della stazione appaltante di non accogliere le richieste di oscuramento; non le istanze di accesso del terzo, motivate ai sensi dell’art. 35, quinto comma, del Codice dei contratti pubblici» (Cons. Stato, Sez. V, 16 marzo 2026, n. 2148).

8. In applicazione delle coordinate ermeneutiche ricavabili dal richiamato precedente, è da ritenersi pienamente conforme alla normativa vigente, né inficiato da difetto di istruttoria e/o di motivazione, la valutazione compiuta dalla stazione appaltante laddove ha rilevato «che l’operatore non ha comprovato la sussistenza di segreti tecnici/commerciale ai sensi dell’art. 98 del Codice della proprietà industriale, in quanto le argomentazioni utilizzate appaiono ripetitive, generiche e stereotipate, richiamando elementi quali la manutenzione, l’inventario, la formazione, gli orari, il contact center, che sono ordinari e tipici di qualsiasi offerta tecnica, senza tuttavia dimostrare il vantaggio concreto e attuale che deriverebbe ai concorrenti dalla loro divulgazione e senza dimostrare che l’impresa abbia protetto realmente tali informazioni attraverso ad esempio policy interne o accessi limitati» (pag. 3 del verbale della seduta del 27 marzo 2026).

All’Amministrazione, difatti, non è stato consentito individuare e specificare le parti dell’offerta non ritenute coperte da “segreto”, stante le generiche argomentazioni formulate dalla concorrente (che, nella sostanza, non va oltre l’indimostrata riconducibilità di una serie di elementi al know how aziendale): a fronte di ciò, la stessa Amministrazione non poteva che determinarsi nel senso di mettere a disposizione l’offerta nella sua integralità.

8.1. Al riguardo, come osservato dal Consiglio di Stato, «[l]a giurisprudenza prevalente, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, sostiene che: “La dichiarazione motivata e comprovata circa l’esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico – industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, non potendo l’operatore limitarsi a una mera indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta”(Cons. Stato, n. 1437 del 2021; Corte di Giustizia UE, sez. IV, 17 novembre 2022, C-54/21).

[…] Nel valutare l’effettiva sussistenza di un segreto tecnico o commerciale l’Amministrazione non può ignorare la definizione contenuta nell’art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), il quale, ai fini della tutela, prescrive che le informazioni aziendali e le esperienze tecnico – industriali possiedano i requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano sottoposte, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. Pertanto, nella categoria dei segreti tecnici e commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (Cons. Stato, n. 7650 del 2024).

E’ stato anche precisato che, ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici, non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how del singolo concorrente, vale a dire l’insieme di conoscenze professionali, che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento (Cons. Stato, n. 8382 del 2023). E’ necessario che sussista una informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore economico e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all’accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti (Cons. Stato, n. 6280 del 2025; id. n. 5547 del 2025; id. n. 8257 del 2024; id. n. 6253 del 2020).

L’oscuramento dell’offerta tecnica deve essere ispirato a un principio di stretta proporzionalità che consenta di sottrarre all’accesso solo elementi effettivamente riservati, cioè ex se non divulgabili perché coperti da riservatezza, ossia quelle precise informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, la cui diffusione comporterebbe un pregiudizio a danno del soggetto che li detiene sia sul piano economico, sia in termini di minore competitività, ovvero favorirebbe indiscriminatamente l’operatore che ne viene a conoscenza garantendogli l’accesso a un patrimonio riservato e non protetto che potrebbe costituire fonte di indebito vantaggio.

[…] Nel caso in esame non risulta né motivata, né comprovata l’esistenza di segreti tecnici e/o commerciali perché […] la società […] ha formulato una dichiarazione di riservatezza generica e tautologica, dovendosi dare rilievo al fatto che ‘l’opposizione alla ostensione, ponendosi in un rapporto di eccezione rispetto alla regola dell’accessibilità, non può basarsi su motivazioni generiche o stereotipate, atteso che nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, risultando fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione; è dunque onere di chi eccepisce la sussistenza di tale qualificata esigenza di riservatezza dimostrare l’esistenza di un vero e proprio segreto tecnico o commerciale mediante elaborazioni o studi specialistici, fornendo altresì allegazioni idonee ad inferire che il modello, ovvero l’idea da mettere al riparo della concorrenza, sia passibile di trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti, avvantaggiando indebitamente il concorrente che strumentalizza l’istanza di accesso per fini diversi rispetto a quelli difensivi” (Cons. Stato, n. 7650 del 2024). Dunque l’ostensione non può essere impedita adducendo generiche ragioni di riservatezza industriale o commerciale, ma solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto, da valutare alla luce di quanto disposto dall’art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2005, ovvero riservato, ove comunque non afferenti al know how aziendale, secondo la comprovata e motivata opposizione all’ostensione.

In sostanza, le ragioni sottese all’oscuramento preteso dalla società non risultano chiaramente intellegibili alla luce del contenuto e delle caratteristiche dell’offerta, e nemmeno risulta sufficientemente approfondito […] il tema della concreta sussistenza di segreti tecnici e commerciali che si vorrebbero preservare con riguardo ai contenuti specifici dell’offerta» (Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8231).

8.2. Va comunque precisato che, in ogni caso, resta ferma «la persistente tutela, tramite gli strumenti appropriati (quali, ad esempio, l’art. 2598 c.c.), in caso di un uso improprio, da parte degli altri partecipanti alla procedura, delle informazioni acquisite relativamente all’organizzazione del proprio concorrente» (Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2025, n. 6280).

9. Da quanto precede deriva l’infondatezza del ricorso, che va perciò respinto (anche quanto alla domanda risarcitoria, intrinsecamente non suscettibile di accoglimento stante la legittimità dell’operato dell’Amministrazione).

10. La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente alla refusione, in favore della Regione Lazio, delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti.

La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

Vincenzo Rossi

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO