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Applicazione dei criteri ermeneutici civilistici alle offerte tecniche e principio di conservazione degli effetti ex art. 1367 c.c. nelle gare d’appalto
Consiglio di Stato, sez. V, 27 maggio 2026, n. 4266 - In sede di procedure di evidenza pubblica, l'interpretazione delle offerte dei partecipanti deve essere condotta secondo una lettura sistematica e non atomistica degli atti negoziali (art. 1363 c.c.), estendendo l'applicabilità delle regole di ermeneutica contrattuale anche agli atti pre-negoziali. Di conseguenza, l'obbligo esplicitamente assunto dal concorrente all'interno della relazione descrittiva dell'offerta tecnica integra gli eventuali allegati di dettaglio (quale, nel caso di specie, il piano formativo del personale).
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Project financing e d.lgs. 209/2024: i criteri ANAC per l’individuazione della disciplina applicabile nel caso di varianti alla proposta
Parere funzione consultiva n. 13 del 6 maggio 2026.
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ANAC: la stazione appaltante non deve oscurare alcun dato, notizia o informazione presente nelle piattaforme digitali, salvo le parti dell’offerta tecnica protette da segreto commerciale
Comunicato del Presidente n. 10 del 6 maggio 2026.
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Project financing: posizione del proponente, responsabilità precontrattuale e assunzione del rischio
TAR Piemonte, sez. II, 25 maggio 2026, n. 1176 - Nella prima fase della procedura di project financing, la posizione del proponente consiste in una mera aspettativa di fatto, che tale resta anche a seguito dell'approvazione e della dichiarazione di pubblico interesse del progetto, non essendo l’amministrazione vincolata a dar corso alla successiva gara e potendo procedere alla revoca della dichiarazione medesima. Ne consegue che in tale stadio procedimentale è esclusa la configurabilità di un ragionevole affidamento del privato sul positivo esito della procedura, potendo una responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione per violazione dei canoni di correttezza e buona fede ipotizzarsi solo qualora si sia pervenuti quantomeno all’indizione della gara.
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AGCM impugna al TAR le proroghe in house oltre i limiti di legge per TPL e sosta di un Comune
Segnalazione AS2167, Bollettino n. 21 del 25 maggio 2026.
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Il giudizio di anomalia ove l’offerta presenti degli elementi aggiuntivi deve necessariamente svolgersi anche su tali elementi
Consiglio di Stato, sez. IV, 22 maggio 2026, n. 4156 - L’art. 110, c. 1, del d.lgs. n. 36 del 2023 prevede che il giudizio di anomalia deve essere volto a valutare “la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta”, ossia l’offerta nel suo complesso; pertanto, il giudizio di anomalia non può essere circoscritto ai soli aspetti della offerta tecnica che trovano testuale riferimento nella lex specialis di gara.
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Inconferibilità al vicepresidente di una società di trasporto pubblico locale in carica anche nel consiglio provinciale e comunale
Prima delibera di vigilanza in applicazione delle speciali “inconferibilità” delineate dall’art. 6, c. 4, lett. a), del d.lgs. n. 201/2022 che disciplina i servizi pubblici locali.
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Natura del servizio di mobilità in sharing, inapplicabilità del Codice Appalti e accesso agli atti: prevale il diritto di difesa rispetto ai presunti segreti tecnici
TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, sez. I, 21 maggio 2026, n. 710 - La procedura selettiva indetta da un Comune per l’individuazione sul mercato di due soggetti interessati a svolgere sul territorio comunale servizi di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici per 36 mesi, per contingentare i titoli abilitativi non configura un appalto o una concessione di servizio pubblico. Tale attività rientra tra le prestazioni liberalizzate ai sensi della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein) e del d.lgs. n. 59/2010. Pertanto, l'accesso agli atti della procedura non è disciplinato dall’art. 35 d.lgs. n. 36/2023, bensì dalle regole generali sull’accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990. Nell'ambito della disciplina generale della l. n. 241/1990, il diritto di accesso c.d. difensivo (art. 24, c. 7) volto a consentire ai concorrenti non utilmente collocati in graduatoria di verificare la legittimità dei punteggi espressi dalla commissione in vista di un eventuale ricorso, prevale sulle contrapposte esigenze di riservatezza, proprietà industriale o know-how dell'operatore controinteressato, rendendo irrilevante l'oscuramento delle parti tecniche dell'offerta. In ogni caso, ai fini della tutela del segreto tecnico-commerciale ex art. 98 d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), grava sull'operatore economico l'onere di fornire una prova rigorosa, chiara e specifica dell'esistenza di informazioni aziendali dotate di effettivo valore economico e sottoposte ad adeguate misure di segretezza, non potendosi considerare segreto, come avvenuto nel caso di specie, l'uso di software registrati SIAE (soggetti a pubblicità), l'elenco dei fornitori o la generica esperienza pregressa.
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Sussiste la giurisdizione del G.O. sulle procedure di reclutamento del personale indette da società a partecipazione interamente pubblica
TAR Campania, sez. II, 20 maggio 2026, n. 3207 - Le società di capitali, seppure interamente pubbliche perché interamente partecipate dagli enti locali, sono, per quanto riguarda il regime di rapporto di lavoro con i propri dipendenti, soggette alle normali norme di diritto privato. Ne consegue che qualora una società interamente pubblica attui una procedura pubblica per l'assunzione di nuovo personale non sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo prevista dall'art. 63, c. 4º, del d.lgs. 165/2001 per le procedure concorsuali, trattandosi di enti non configurabili come pubblica amministrazione ai sensi del citato d.lgs. 165/2001 (art. 1, c.2). La riserva di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali, ex art. 63, c. 4, d.lgs. n. 165/2001, presuppone la finalità della instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, seppur contrattualizzato, alle dipendenze di una pubblica amministrazione e non può affatto configurarsi in funzione della insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società per azioni o comunque di capitali. In base all'art. 63 d.lgs. n. 165/2001, le controversie che possono insorgere in tale ambito restano devolute alla cognizione del Giudice ordinario, il quale potrà, se del caso, disapplicare gli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi. Tale principio è stato recepito e consacrato sul piano normativo dall'art. 19, c. 4, d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), secondo cui «Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale».
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Composizione della giunta di un’unione di Comuni e contrasto tra legge statale e statuto: riflessi sulla validità degli atti amministrativi
Parere n. 9236 del 17 marzo 2026 (pubblicato il 20 maggio 2026).
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Offerta tecnica difforme dalle prescrizioni minime e limiti al soccorso istruttorio (fattispecie riguardante un appalto per la gestione del servizio di asilo nido d’infanzia)
Consiglio di Stato, sez. V, 20 maggio 2026, n. 4070 - In una gara d'appalto avente ad oggetto la gestione del servizio di asilo nido d’infanzia, le clausole del capitolato speciale che impongono il rispetto di determinati parametri numerici nel rapporto educatori-bambini in relazione alle fasce d'età dei minori costituiscono prescrizioni minime inderogabili dell’offerta tecnica in sede di offerta, dalle quali l'offerta non può discostarsi «pena appunto la difformità dalla prestazione richiesta».
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MIMIT: al via la campagna “sceglilalternativa.it” per la risoluzione dei conflitti
Al via la campagna MIMIT sceglilalternativa.it per promuovere mediazione, arbitrato e strumenti ADR nella risoluzione dei conflitti.
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Sulla portata della nozione di conflitto di interessi nelle gare di appalto, ex art. 16 del d.lgs. n. 36/2023
TAR Campania, sez. I, 19 maggio 2026, n. 3171 - L’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, chiarisce – con disposizione di ampia portata – che la nozione di conflitto di interessi riguarda tutti i soggetti che, “a qualsiasi titolo”, intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni, potendone influenzare, “in qualsiasi modo”, il risultato, gli esiti e la gestione, e che hanno “direttamente o indirettamente” un (anche solo potenziale) interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. La norma, quindi, include nel suo campo di applicazione ogni situazione di conflitto di interesse che possa minare il trasparente, corretto e imparziale svolgimento della gara. Sotto tale profilo, rientra pienamente nell'ambito della norma la figura del capo-progettista dell'opera posta a base di gara legato da vincoli di parentela con il legale rappresentante di un operatore concorrente, a nulla rilevando che tale professionista non prenda parte alla fase di aggiudicazione stricto sensu. Il suo ruolo, consistente nella partecipazione alla redazione del progetto esecutivo posto poi a base di gara, lo pone, “obiettivamente, nella condizione di avere accesso ad informazioni privilegiate relative alla procedura di gara, ovvero di essere ben informato dei desiderata dell’amministrazione sul servizio da realizzare e, quindi, di possedere conoscenza degli elementi che avrebbero potuto condurre a conferire maggior peso e pregio all’uno o all’altro elemento dell’offerta”. Infatti, la fase di progettazione, pur temporalmente antecedente quella di acquisizione e valutazione delle offerte, costituisce il momento genetico in cui si cristallizzano i fabbisogni della Stazione appaltante e le specifiche tecniche della gara.
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Il principio dell’autovincolo della stazione appaltante e quello dell’immodificabilità dell’offerta si applicano anche nell’affidamento diretto
TAR Veneto, sez. III, 19 maggio 2026, n. 1126 - La stazione appaltante è tenuta a rispettare le regole che, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, ha deciso di porre a presidio dello svolgimento della procedura di gara, in ragione dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti. Il principio dell'autovincolo vige anche nell’attuale panorama normativo, in quanto l’art. 5 d.lgs. n. 36/2023 sancisce che nella procedura di gara le stazioni appaltanti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento. Detto principio si applica anche nell'ambito di un affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, nel caso in cui l'amministrazione abbia spontaneamente indetto un confronto concorrenziale tramite un disciplinare che escluda la valutabilità di offerte recanti sconti superiori ad una determinata soglia percentuale. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento che prenda in esame tali offerte e ne consenta la successiva rettifica postuma, sia mediante riduzione del ribasso, sia mediante offerta di prestazioni aggiuntive in compensazione. Tale modifica ex post delle offerte economiche e tecniche viola il principio di par condicio e quello di immodificabilità dell’offerta sancito dall'art. 17, c. 4, del d.lgs. n. 36/2023, e non è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. n. 36/2023.
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Sulla legittimazione e interesse a ricorrere del titolare di una farmacia vicina rispetto al trasferimento del concorrente e sull’obbligo per l’Amministrazione di un’istruttoria terza e imparziale
TAR Campania, sez. IX, 18 maggio 2026, n. 3157 - In materia di autorizzazione al trasferimento di un esercizio farmaceutico, il titolare di una farmacia vicina e concorrente è titolare di una posizione soggettiva di vantaggio, qualificata e differenziata, tutelabile in sede giurisdizionale, finalizzata a garantire che il trasferimento avvenga nel rigoroso rispetto della normativa di settore. Egli vanta, altresì, un interesse diretto, concreto e attuale a impugnare il titolo autorizzatorio al fine di non vedere illegittimamente diminuito il proprio bacino di utenza, nonché a verificare che la collocazione dei concorrenti sia rispettosa della pianificazione stabilita con la pianta organica e dei limiti legali in tema di distanze.
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Limiti al principio di equivalenza e natura interpretativa dei chiarimenti della stazione appaltante
Consiglio di Stato, sez. III, 15 maggio 2026, n. 3853 - In materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui all'allegato II.5, parte II.A, punti 7 e 8, del d.lgs. n. 36 del 2023, le quali vietano l'esclusione di offerte non conformi alle specifiche tecniche o ai requisiti funzionali ove i prodotti vi ottemperino in modo equivalente, sono espressione del principio del favor participationis e della massima competizione tra gli operatori economici. Tuttavia, l'applicazione del principio di equivalenza non può trasmodare in arbitrio né spiegarsi fino al punto di sovvertire la legge di gara. L’equivalenza deve essere valutata in riferimento allo scopo del singolo requisito richiesto tra le caratteristiche di minima e non alle finalità complessive dell’appalto. Pertanto, è illegittima l'ammissione alla gara di un concorrente la cui offerta tecnica non rispetti le caratteristiche minime prescritte dal capitolato a pena di esclusione, integrando tale comportamento una grave violazione della lex specialis e del principio della par condicio tra gli operatori economici.
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Ribassabilità della manodopera per sgravi normativi e natura non invalidante del vizio di competenza nel sub-procedimento di anomalia
TAR Lazio, sez. V, 13 maggio 2026, n. 8884 - L'art. 41, c. 14, del d.lgs. n. 36/2023 ha introdotto nel nuovo codice dei contratti pubblici una previsione di assoluta novità rispetto al previgente quadro normativo: i costi della manodopera – determinati dalla stazione appaltante sulla base delle tabelle ministeriali del costo del lavoro – sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. La ratio legis è chiara: garantire che la competizione tra operatori economici non avvenga a detrimento dei livelli retributivi dei lavoratori e degli obblighi contributivi inderogabili. La norma ammette una deroga: la possibilità per l'operatore di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una «più efficiente organizzazione aziendale». Pertanto, la previsione del disciplinare di gara che estende le causali ammesse del ribasso sulla manodopera anche «all'applicazione di istituti contrattuali o normativi (p.es. sgravi contributivi)» non si pone in contrasto diretto con il tenore letterale e la ratio dell'art. 41, c. 14, d.lgs. n. 36/2023, dovendo essere verificata in concreto la correttezza dei costi della manodopera impiegata secondo l’offerta presentata in linea con il principio di libera iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. Nel procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, la richiesta di chiarimenti formulata dalla commissione giudicatrice in luogo del RUP integra un vizio di natura meramente formale, inidoneo a invalidare la procedura ove non sia determinata una concreta lesione del contraddittorio o un'incidenza negativa sul risultato istruttorio. Il giudizio di congruità della stazione appaltante deve basarsi su una valutazione globale e sintetica dell'attendibilità dell'offerta e non sulla ricerca di singole inesattezze contabili. Pertanto, la verifica è legittima qualora il RUP accerti analiticamente la coerenza degli elementi tecnico-contabili, quali il costo orario medio rispetto alle tabelle ministeriali, il monte ore complessivo, la copertura degli aumenti contrattuali tramite plafond prudenziali e l'applicabilità di sgravi normativi documentati, risultando le contestazioni su singole voci di costo inidonee a dimostrare la manifesta irragionevolezza o il difetto istruttorio assoluto.
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Quorum deliberativo, computo degli astenuti e tutela dello ius ad officium del consigliere comunale nell’ordinamento degli enti locali siciliani
Nota a Sentenza TAR Sicilia-Catania, Sez. V, 8 maggio 2026, n. 1382. Una pronuncia che chiarisce il riparto tra fonti e afferma la centralità dello ius ad officium di Samuele Masala.
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Organismo di diritto pubblico e Fondazioni lirico-sinfoniche: i presupposti della qualificazione e la c.d. “teoria del contagio”
TAR Lombardia, sez. I, 11 maggio 2026, n. 2271 - Ai fini della qualificazione di un ente come organismo di diritto pubblico, i requisiti previsti dall’art. 3, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 50/2016 (ora art. 1, Allegato I.1, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023) devono coesistere cumulativamente, fermo restando il carattere alternativo delle modalità di esercizio dell’influenza pubblica dominante (finanziamento, partecipazione o controllo analogo). Secondo la Corte di Giustizia UE, rientra nella nozione di organismo di diritto pubblico l’ente che abbia l’obbligo di soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, pur se questi ultimi costituiscano solo una parte (anche relativamente poco rilevante) delle attività dell’ente stesso, presente sul mercato alla stregua di un’impresa commerciale. Di conseguenza, secondo la c.d. teoria del contagio, tutti gli appalti da esso affidati sono soggetti alla disciplina dell’evidenza pubblica, con devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo.
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Appalto di refezione scolastica. Requisiti di esecuzione negli appalti pubblici. Verifica prima dell’aggiudicazione. Legittimità. Art. 17, comma 5, D.Lgs. 36/2023
TAR Lazio, sez. staccata di Latina (sez. I), 9 maggio 2026, n. 556 - Nell'ambito delle procedure di affidamento disciplinate dal D.Lgs. 36/2023, la verifica della disponibilità di un centro di cottura idoneo e funzionante (qualificato dalla lex specialis come requisito di esecuzione e non di partecipazione) può legittimamente essere disposta dalla stazione appaltante nella fase compresa tra la proposta di aggiudicazione e l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, in conformità alla nuova sequenza procedimentale introdotta dall'art. 17, comma 5, D.Lgs. 36/2023, che colloca la verifica dei requisiti in un momento antecedente all'aggiudicazione stessa e ne condiziona l'adozione al suo positivo espletamento. La distinzione tra requisiti di partecipazione e di esecuzione ha carattere sostanziale e non meramente formale: i primi selezionano i concorrenti ammessi a competere, i secondi attengono alla possibilità di dare corretta ed integrale esecuzione al contratto; con la conseguenza che, pur non dovendo necessariamente essere posseduti al momento della presentazione dell'offerta, i requisiti di esecuzione devono essere effettivamente e tempestivamente acquisibili nel momento in cui l'ente si accinge a contrarre, pena la legittima esclusione dell'offerente. L'operatore economico legittimamente escluso è, inoltre, privo di interesse (anche solo strumentale) alla riedizione della procedura e all'impugnazione degli atti relativi alla posizione della controinteressata aggiudicataria.
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Sull’incompetenza della Giunta comunale alla motivazione postuma della localizzazione di un centro di raccolta rifiuti (ecocentro): ragioni
Consiglio di Stato, sez. IV, 8 maggio 2026, n. 3614 - La scelta di attivazione e di localizzazione di un centro di raccolta rifiuti (ecocentro) rientra nella competenza del Consiglio comunale. La motivazione sulla relativa localizzazione, sempre di competenza consiliare, non può rinvenirsi in un successivo atto adottato da un diverso organo (Giunta comunale) in una diversa fase procedimentale (approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica), alla luce del generale divieto di integrazione postuma della motivazione. Pertanto, nel caso di specie, la relazione istruttoria allegata alla delibera di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è inidonea a colmare il vizio motivazionale della delibera consiliare sotto un duplice profilo: da un lato, infatti, tale relazione è intervenuta solo nella successiva fase di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e non, invece, nella sede sua propria relativa alla fase di localizzazione dell’opera; dall’altro lato, poi, tale relazione tecnica risulterebbe, comunque, inidonea ad integrare la motivazione della delibera consiliare dal momento che, risulta essere stata approvata dalla Giunta comunale e non dal Consiglio comunale, che invece è pacificamente l’organo competente a provvedere sulla localizzazione dell’opera in questione.
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Sulle conseguenze dell’inserimento nell’offerta tecnica di un elenco prezzi valorizzato
TAR Campania, Salerno, sez. II, 8 maggio 2026, n. 868 - Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica ed il principio di separazione tra le stesse operano su un piano oggettivo e preventivo, con finalità di tutela della segretezza e dell'imparzialità del giudizio. Pertanto, nel caso di specie, l’inserimento, nell’ambito della documentazione tecnica, di un elenco prezzi valorizzato comprensivo di importi relativi alle migliorie offerte, integra una violazione espressa della “lex specialis” nel caso in cui questa prescriva, a pena di esclusione, la presentazione di documenti tecnici senza indicazione degli importi. Tale irregolarità determina la doverosa esclusione del concorrente dalla gara, in quanto risulta irrilevante sia la circostanza che i prezzi unitari siano desumibili da prezzari pubblici, sia l'assenza di un'effettiva influenza sulla valutazione della Commissione, essendo a tal fine sufficiente la mera potenzialità lesiva della segretezza e il rischio di anticipata conoscenza della convenienza economica delle soluzioni migliorative, elementi di per sé idonei ad alterare la “par condicio” tra i partecipanti.
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Regione Sicilia – Consiglio comunale – Quorum deliberativo – Computo degli astenuti – Lesione del diritto di voto – Legittimazione attiva del consigliere comunale – Lesione dello ius ad officium
Sentenza TAR Sicilia-Catania, Sez. V, 8 maggio 2026, n. 1382 - La legittimazione del consigliere comunale ad impugnare una deliberazione consiliare, pur avendo carattere eccezionale, sussiste ogniqualvolta venga dedotta una violazione direttamente e specificamente incidente, sia pure in via strumentale, sulle prerogative inerenti al munus pubblico esercitato e, quindi, sui diritti spettanti al soggetto investito della carica. Sebbene non ogni violazione delle prescrizioni normative o regolamentari nell’adozione di una deliberazione sia idonea a tradursi automaticamente in una lesione dello ius ad officium, la manifestazione del voto costituisce senz’altro una delle prerogative essenziali e più pregnanti della funzione consiliare. Ne consegue che, quando l’illegittimità denunciata incida direttamente sul libero e consapevole esercizio del diritto di voto, deve essere riconosciuta la legittimazione ad agire del consigliere. Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato come l’erronea applicazione delle norme relative al computo del quorum deliberativo è idonea ad incidere sul diritto dei consiglieri a determinarsi liberamente in punto di manifestazione (o non manifestazione) del proprio voto, posto che la decisione di astenersi o di votare assumeva un significato e un valore diverso a seconda della regula iuris estrapolata dall’interpretazione e concreta applicazione delle suddette norme. Il TAR ha altresì chiarito che, in tema di quorum funzionale nell’ordinamento degli enti locali siciliani, la disciplina dettata dalla legge regionale prevale sulla fonte statutaria e su quella regolamentare, le quali non possono dettare disposizioni con essa contrastanti.
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Aggiornamento FVOE 2.0: verifica obblighi contributivi e aggiornamento specifiche tecniche
ANAC aggiorna FVOE 2.0 con nuove verifiche automatiche sul contributo dovuto dagli operatori economici e interoperabilità digitale.
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Rilievo d’ufficio della nullità contrattuale in appello: sussiste l’obbligo di stimolare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e il diritto alla prova della parte.
Corte di cassazione, sez. I Civ., 6 maggio 2026, n. 13021 - Nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale (nel caso di specie, relativa alla determinazione del termine finale dei lavori in un appalto pubblico ai fini dell'applicazione della penale) ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo, incontrando il proprio limite «proprio nella maturazione del giudicato interno sulla non-nullità (o validità) del contratto», il quale si forma allorché in primo grado la nullità sia stata eccepita e la decisione di rigetto «non abbia formato oggetto di motivo specifico di impugnazione».
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Sull’inammissibilità dell’offerta condizionata negli appalti pubblici: il principio di necessaria conformità
C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, 5 maggio 2026, n. 311 - Negli appalti pubblici, ricorre l’offerta “condizionata” nel caso in cui l’offerente subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante. In tal caso, l’offerta va dichiarata inammissibile, atteso che le regole che informano la materia degli appalti pubblici esigono, a tutela della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici (funzionali alla corretta esecuzione dell’appalto), la perfetta conformità tra il regolamento predisposto dalla stazione appaltante e l’offerta presentata dal candidato. Detta conformità non sussiste allorquando il concorrente subordini appunto la sua adesione al contratto a condizioni non univoche ed estranee all’oggetto del procedimento o ad elementi non previsti nelle norme di gara o al capitolato.
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Sulla decorrenza del termine di impugnazione nei titoli per stazioni radio base: distinzione tra an e quomodo
Nota a TAR Lazio, sez. V quater, 4 maggio 2026, n. 8029, di Angelo Annibali.
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Natura della società in house: riparto di giurisdizione, requisiti del controllo analogo congiunto e parità dei modelli gestionali nel nuovo codice dei contratti pubblici
TAR Lombardia, sez. I, 5 maggio 2026, n. 2176 - Fattispecie inerente l’impugnazione da parte del gestore uscente dell'affidamento diretto del servizio di igiene ambientale in favore di una società in house, partecipata dal Comune con quota "pulviscolare" (0,069%) - La società in house, pur assumendo veste formale privatistica, costituisce un'articolazione interna della P.A. (delegazione interorganica). Ne consegue che lo statuto e il regolamento volti a disciplinare il controllo analogo ex art. 16, c. 2, d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) hanno natura di atti pubblicistici, in quanto finalizzati a definire l'assetto organizzativo dell'ente nel rapporto tra amministrazione affidante e società controllata. Pertanto, la cognizione sulla loro legittimità spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
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Affidamento degli incarichi legali: il Consiglio di Stato investe la CGUE sulla legittimità degli obblighi di trasparenza e degli oneri ANAC
Con l'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, sez. V, del 4 maggio 2026 n.3462, è stato sottoposto al vaglio della Corte di Giustizia dell’Ue il tema della compatibilità tra il regime dei servizi legali nel nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs n. 36/2023) e il diritto dell’Ue.
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Sulla prevalenza del diritto di difesa sul segreto commerciale: illegittimità dell’oscuramento globale e generico dell’offerta tecnica
TAR Lazio, sez. IV Ter, 4 maggio 2026, n. 7959 - Le esigenze di difesa dell'operatore economico secondo classificato prevalgono tendenzialmente sulla tutela del segreto commerciale, essendo tali esigenze sostanzialmente in re ipsa. Ai fini della limitazione dell'accesso agli atti e ai documenti tecnici dell’aggiudicataria, non è sufficiente la generica affermazione che questi attengano al proprio know-how. È necessario, infatti, che sussista un'informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale e che presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. Ne deriva l'illegittimità di un oscuramento dei dati sintetico e globale (per categorie di informazioni legate ai parametri di valutazione del disciplinare), anziché analitico e riferito a specifici e ben individuati elementi dell’offerta. Tale modalità comprime in modo assoluto il diritto di difesa del concorrente, violando il principio di proporzionalità e costringendolo a proporre un “ricorso al buio”. Tali principi si applicano, mutatis mutandis, anche agli atti del subprocedimento di verifica dei requisiti (ex art. 95, d.lgs. n. 36/2023), in quanto il concorrente che si assuma leso deve poter verificare l’operato della stazione appaltante per far valere le proprie ragioni.
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Tardività del ricorso contro stazioni radio base: il dies a quo decorre dall’avvio del cantiere se si contesta la localizzazione
TAR Lazio, Roma, sez. V quater, 4 maggio 2026, n. 8029 - In materia di impianti di telecomunicazione, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione del titolo autorizzativo, occorre distinguere tra censure attinenti all’an dell’intervento (ossia la sua stessa realizzabilità in un determinato sito) e censure relative al quomodo (dimensioni, distanze, caratteristiche costruttive) della sua realizzazione.
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C.T.U. e onere della prova nel processo amministrativo edilizio: limiti e ricadute applicative. Il silenzio assenso non opera nel “piano casa”
Nota a Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 aprile 2026, n. 3303 di Angelo Annibali.
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Sulla sussistenza della giurisdizione esclusiva del G.A. in ordine al diritto di accesso difensivo alle graduatorie delle società partecipate e persistenza dell’interesse anche dopo la scadenza della loro efficacia
TAR Lazio, sez. II, 4 maggio 2026, n. 8195 - Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine al ricorso volto ad ottenere l'accesso agli atti di una procedura selettiva indetta da una società a capitale interamente pubblico (nel caso di specie, AMA S.p.A.) costituita per “lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali”.
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Gare telematiche: illegittimità dei giustificativi via PEC oltre il termine stabilito
TAR Campania, sez. IX, 4 maggio 2026, n. 2845 - È legittima l'esclusione di un operatore economico che, nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia, abbia trasmesso i giustificativi dell'offerta oltre il termine perentorio e mediante canale non conforme (via PEC). Infatti, a seguito dell’informatizzazione delle procedure di gara, non è più sostenibile la tesi secondo cui non sarebbe comunque preclusa la possibilità di presentazione tardiva dei giustificativi utilizzando canali di comunicazione diversi da quelli indicati dalla lex specialis al di fuori dei casi di comprovato malfunzionamento del sistema imputabile alla stessa amministrazione.
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Illegittima l’esclusione dalla gara per servizi legali qualora il bando consenta di stipulare la polizza assicurativa dopo l’aggiudicazione: motivi
TAR Campania, sez. staccata di Salerno (Sezione Prima), 4 maggio 2026, n. 825 - In una gara per l’affidamento del servizio di assistenza legale, rappresentanza e difesa in giudizio, la previsione della lex specialis che imponga ai concorrenti l’impegno a stipulare una polizza assicurativa per i rischi professionali (nel caso di specie, con massimale non inferiore a 1.000.000 di euro) entro un termine prestabilito dall’affidamento dell’incarico (due mesi), configura la stessa non come un requisito di partecipazione, bensì come una condizione per lo svolgimento del servizio o un requisito di esecuzione.
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Sulla possibilità o meno di corrispondere al personale dipendente incentivi per funzioni tecniche (previsti, ratione temporis, dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016)
La Corte dei conti Lombardia (160/2026) chiarisce che gli incentivi al DEC richiedono una motivata complessità tecnica dell’appalto.
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Limiti della C.T.U. nella prova della preesistenza di un volume edilizio e inoperatività del silenzio assenso negli interventi derogatori del c.d. piano casa
Consiglio di Stato, sez. IV, 28 aprile 2026, n. 3303 - Nel processo amministrativo la verificazione e la consulenza tecnica d’ufficio hanno la funzione di fornire al giudice i necessari elementi di valutazione quando la complessità sul piano tecnico-specialistico dei fatti di causa impedisca una compiuta comprensione, ma non di esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti.
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Servizio idrico integrato: la competenza sul diniego di salvaguardia della gestione autonoma spetta all’Assemblea dell’ente d’ambito e non al dirigente
Consiglio di Stato, sez. IV, 28 aprile 2026, n. 3300 - È illegittimo per incompetenza il provvedimento di diniego con cui l'ente di governo dell'ambito ha respinto l'istanza di un Comune volta a continuare a gestire il servizio idrico in autonomia (ex art. 147, c. 2-bis, d.lgs. n. 152/2006), al fine di evitare la confluenza della gestione nel gestore unico dell'ambito territoriale ottimale (ATO). Tale atto, infatti, non attiene al mero affidamento del servizio, bensì alla scelta della sua forma di gestione, ponendosi in una fase prodromica ed anteriore rispetto al procedimento di affidamento di competenza dell’organo gestionale. Pertanto, esso deve essere obbligatoriamente adottato dall'organo collegiale dell'ente (l'Assemblea dell'ente), cui spetta la scelta delle forme di gestione, e non dal dirigente nominato dal direttore generale.
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Verifica di equivalenza dei CCNL e inidoneità del “superminimo” a colmare il differenziale economico: ragioni
Consiglio di Stato, sez. V, 24 aprile 2026, n. 3209 - L’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023 e le disposizioni normative dell’allegato I.01 mirano a rafforzare le tutele dei lavoratori, garantendo che l'aggiudicazione delle commesse pubbliche non avvenga a discapito dei loro diritti. La rilevanza di tale precetto è confermata dal d.lgs. n. 209 del 2024 (c.d. “correttivo”), che ne ha perfezionato l'impianto.
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Sulla digitalizzazione nel ciclo di vita dei contratti pubblici: limiti invalicabili all’automazione
TAR Sicilia, Catania, sez. III, 22 aprile 2026, n. 1157 - La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici non può e non deve «assurgere a bene giuridico da perseguire ex se», costituendo piuttosto un «bene strumentale e servente» rispetto alla necessità di rendere effettivi i pilastri dell’azione amministrativa desumibili dall’art. 97 Cost., quali legalità, buon andamento e imparzialità. Essa si configura come una «regola generale di natura evolutiva» che impone alla P.A. l'utilizzo delle più moderne risorse informatiche, ma non può spingersi fino a «sacrificare, sull’altare del buon andamento e della efficienza, altri valori di pari rango costituzionale».
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Sull’avvalimento premiale: l’ausiliaria deve possedere i requisiti di idoneità professionale a pena di esclusione
Consiglio di Stato, sez. V, 21 aprile 2026, n. 3111 - In tema di avvalimento, il combinato disposto degli artt. 104, c.4, lett. b) e 100, c. 1, lett. a) del d.lgs. n. 36 del 2023 impone che l’impresa ausiliaria, anche nell'ipotesi di avvalimento c.d. premiale (finalizzato esclusivamente al miglioramento dell’offerta tecnica e non alla dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione), debba essere in possesso e dichiarare i requisiti di idoneità professionale prescritti dalla lex specialis.
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Tempestività e decadenza nell’iscrizione delle riserve
Parere del MIT n. 4241 del 21 aprile 2026.
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Relazione al Parlamento sull’attività Anac nel 2025
Relazione annuale ANAC 2025, presentata il 21 aprile 2026.
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Sul project financing ad iniziativa privata: ampia discrezionalità della PA nella fase preliminare e legittimità del diniego anche solo mediante il richiamo a considerazioni di tenore generale
TAR Sardegna, sez. I, 20 aprile 2026, n. 706 - Il procedimento avente a oggetto una proposta di project financing a iniziativa privata contempla una fase preliminare di valutazione della fattibilità caratterizzata da una discrezionalità amministrativa e tecnica particolarmente estesa, che consente alla parte pubblica di valutare liberamente la proposta in base alla sua corrispondenza a tutti gli interessi pubblici coinvolti.
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Il principio del c.d. “once only” opera esclusivamente nella fase di verifica dei requisiti e non nella valutazione delle offerte tecniche
TAR Lazio, sez. IV, 20 aprile 2026, n. 7057 - La ratio del principio del c.d. once only, di cui all’art. 18, c. 2, della l. n. 241/1990 e all’art. 99 del d.lgs. 36/2023, è quella di evitare un inutile aggravamento del procedimento amministrativo, impedendo che il medesimo documento, già acquisito e protocollato, debba essere richiesto più volte al medesimo operatore economico. Tuttavia, tale principio opera esclusivamente nella fase di verifica dei requisiti e non può essere esteso alla distinta fase della valutazione delle offerte tecniche. Ne consegue che l’onere di allegazione e comprova degli elementi rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio resta integralmente a carico del concorrente, non potendo la commissione giudicatrice sopperire alle carenze dell’offerta mediante attività istruttorie officiose integrative. In termini analoghi, la giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo di produzione documentale imposto dalla lex specialis non può essere eluso mediante il richiamo al principio del once only, il quale non opera nella fase valutativa dell’offerta tecnica né può tradursi in un onere di ricerca documentale in capo alla commissione ai fini dell’attribuzione dei punteggi. Una diversa interpretazione risulterebbe lesiva dei principi di par condicio, trasparenza e imparzialità, determinando un indebito vantaggio per gli operatori economici che non abbiano rispettato gli oneri documentali, a discapito degli altri concorrenti.
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Società in house: non è obbligatorio eseguire tutte le prestazioni “interamente in proprio”
TAR Campania, sez. staccata Salerno (sez. I), 20 aprile 2026, n. 742 - In tema di affidamento in house, deve escludersi che l'affidatario sia obbligato all'esecuzione della prestazione «interamente in proprio, con il corrispondente divieto di affidarne, anche in parte, lo svolgimento a terzi», poiché imporre un obbligo di «esecuzione personale e diretta, esclusivamente mediante proprie risorse umane e strumentali» risulterebbe in contrasto con la logica giuridica ed economica. La società in house, agendo come «longa manus dell’Amministrazione», può legittimamente ricorrere ad operatori terzi per singole parti del servizio, poiché «l’attività selettiva mancata, a monte, nel rapporto tra amministrazione e società in house viene invece posta in essere da quest’ultima, a valle» tramite procedure di evidenza pubblica. In tale schema operativo, se il ruolo della società affidataria è limitato al «coordinamento dell'esecuzione» e alla gestione di una «rete operativa» (composta da Unità di Pronto Intervento legate da contratti di governance), la mancata iscrizione della stessa all'albo nazionale gestori ambientali è giustificata dal fatto che la società «non svolge operativamente attività di trattamento di rifiuti», essendo sufficiente che tali requisiti siano posseduti dalle imprese incaricate del materiale svolgimento del servizio. Ai fini della legittimità della motivazione dell'affidamento diretto ex art. 7 d.lgs. n. 36/2023, è sufficiente che l'amministrazione dia conto della convenienza economica, della qualità della prestazione e dei vantaggi per la collettività derivanti dall'integrazione dei servizi e dalla flessibilità del modello organizzativo interno rispetto al ricorso al mercato.
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Requisiti di qualificazione e obblighi di esecuzione per i consorzi stabili ex art. 67 del d.lgs. 36/2023 dopo il decreto correttivo 2024
TAR Sicilia, Catania, sez. III, 20 aprile 2026, n. 1120 - In materia di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. c), del d.lgs. 36/2023, come modificato dal d.lgs. n. 209/2024 (c.d. decreto correttivo), qualora il consorzio stabile partecipi alla gara in forma mista, eseguendo l’appalto in parte con la propria struttura e in parte tramite consorziate indicate, anche queste ultime, per la quota di lavori loro affidata, devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla lex specialis, in proprio ovvero mediante avvalimento ex art. 104. Tale interpretazione, coerente con il dato letterale e con la ratio della disposizione, volta a impedire l’esecuzione di lavori da parte di imprese prive di adeguata qualificazione, esclude la possibilità di ricorrere al “cumulo alla rinfusa” anche nelle ipotesi di designazione parziale delle consorziate.
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L’AGCM richiama l’Amministrazione al rispetto dei principi di concorrenza nell’assegnazione degli stalli nel trasporto aeroportuale
Bollettino del 20 aprile 2026, n. 16.
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La regolazione comunale come ricerca di un equilibrio nei centri storici Unesco
Articolo di Marco Mariani – Partner Studio legale associato Catte Mariani, docente universitario a contratto.
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Associazioni di enti locali e in house providing: limiti del controllo analogo frazionato e irrilevanza dei marchi esclusivi
Consiglio di Stato, sez. VI, 17 aprile 2026, n. 3061 - L’affidamento diretto di un progetto in favore di un’Associazione (nel caso di specie, Associazione Borghi Autentici d’Italia) non può essere qualificato come affidamento a società in house in quanto difetta l’essenziale presupposto del controllo analogo, secondo cui la stazione appaltante deve esercitare sull'organismo affidatario gli stessi poteri che esercita sui propri organi. Tale requisito deve ritenersi escluso qualora l’Associazione sia costituita da una moltitudine di soci, comuni ed enti locali, in quanto non può certo ritenersi che ognuno di essi eserciti su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri organi; diversamente opinando, si perverrebbe alla non accettabile conclusione che l'Associazione in discorso costituisca organo in house di una molteplicità di enti locali ognuno distinto dall'altro.
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Specifiche tecniche negli appalti di forniture: legittimità dell’esclusione senza giustificazione oggettiva contestuale nel bando e limiti all’obbligo della clausola «o equivalente»
Corte di Giustizia dell'Ue, sez. VII, 16 aprile 2026, C - 568/24 - L’art. 18, par. 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, letto in combinato disposto con l’art. 42, paragrafi 1 e 2, e con l’art. 49 della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che i principi di trasparenza e di parità di trattamento non ostano a che, nell’ambito di un appalto pubblico di fornitura, un’amministrazione aggiudicatrice escluda un’offerta sulla base di specifiche tecniche, senza che, alla data di pubblicazione del bando di gara, queste ultime siano state oggetto di una giustificazione oggettiva nei documenti di gara, ai sensi dell’articolo 2, par. 1, punto 13, di detta direttiva.
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Funzione esecutiva, conflitto di interessi e prevenzione del rischio corruttivo
Osservazioni a margine del parere dell’ANAC (Fascicolo n. 1267/2026), articolo di Maurizio Ferri.
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Sull’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera e divieto di compensazione con le spese generali
TAR Lazio, sez. II ter, 15 aprile 2026, n. 6769 - La struttura dell’offerta nel nuovo Codice dei contratti pubblici impone che i costi della manodopera siano indicati separatamente e scrutinati autonomamente. Non è ammessa la loro allocazione tra le “spese generali”, salvo ipotesi eccezionali di variazioni minime, ragionevoli (non strumentali) e proporzionate. L’art. 41, c. 14, d.lgs. n. 36/2023 e l’art. 108, c. 9, letti congiuntamente, delineano un sistema volto a garantire la trasparenza e la tutela delle condizioni di lavoro, escludendo che tali costi possano essere surrettiziamente assorbiti da voci generiche o essere compensati ex post con margini di utile o spese generali. Le spese generali, assolvendo alla copertura dei soli costi indiretti (amministrazione, formazione, assicurazioni), non sono concepite come una riserva per supplire a carenze di voci strutturali come la manodopera, che devono essere specificamente calcolate e giustificate nell’ambito dell’offerta economica. L’ammissione di una compensazione tra queste categorie determinerebbe, infatti, una sovrapposizione impropria tra funzioni economiche distinte, compromettendo la trasparenza del meccanismo concorrenziale.
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Medici pubblici e incarichi privati: sussiste conflitto di interessi quando la sfera privata può influenzare il corretto svolgimento del servizio pubblico
Parere anticorruzione del 15 aprile 2026 (Fascicolo n. 1607/2026).
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ANAC: pubblicato il Rapporto “Addensamento sottosoglia degli affidamenti diretti di servizi e forniture (2021-2024)”
L'analisi dell'ANAC evidenzia come gli affidamenti diretti siano ormai il modello prevalente in Italia, coprendo stabilmente tra il 92% e il 95% delle procedure in servizi e forniture. Sebbene il loro peso economico sia calato nel 2024 (17%) rispetto al picco del 2023 (31%), la scelta di questa procedura rapida rimane la strategia d'acquisto prioritaria per le amministrazioni.
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Verifica di equivalenza tra CCNL e principio di motivazione implicita
TAR Sardegna, sez. II, 14 aprile 2026, n. 655 - Ai sensi dell’art. 11, c. 4, del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 3 dell'Allegato I.01, opera una presunzione legale di equivalenza tra il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante e quello applicato dall'operatore economico qualora entrambi i CCNL siano sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, afferiscano al medesimo sottosettore contrattuale e siano coerenti con la natura giuridica dell'impresa. In presenza di tali presupposti, la stazione appaltante è esonerata da una specifica verifica analitica dei giustificativi di equivalenza, salvo che emergano elementi concreti idonei a vincere la presunzione. Ne consegue che la valutazione positiva sull'equivalenza può ritenersi svolta anche in forma implicita, deducendosi dall'ammissione del concorrente alle fasi successive della gara e dal provvedimento di aggiudicazione. Nel caso di specie, il positivo superamento del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, con specifico riguardo al costo del lavoro, consente di affermare che la Stazione appaltante abbia positivamente vagliato tale profilo, non avendo ritenuto necessario richiedere ulteriori chiarimenti. Pertanto, l'equivalenza dei CCNL può ritenersi accertata per fatti concludenti, in coerenza con l'ammissione dell'operatore alla procedura.
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Incentivi tecnici ex art. 45 d.lgs. 36/2023 al personale delle società in house: questione rimessa alle Sezioni Riunite della Corte dei conti
Corte dei conti Sezione regionale di controllo per il Lazio, delibera n. 46/2026/QMIG.
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Sui requisiti CAM: autocertificazione e mezzi di prova equivalenti – sindacato del giudice amministrativo.
TAR Lazio, sez. V, 9 aprile 2026, n. 6427 - Il procedimento di verifica dei requisiti presuppone la mera autocertificazione al momento di presentazione della domanda, riservando la comprova documentale ad una fase successiva alla proposta di aggiudicazione, prima della stipula del contratto anche con mezzi di prova alternativi. È pertanto legittima l'ammissione del concorrente che, in sede di offerta, presenti una dichiarazione di conformità ai CAM ai sensi del d.P.R. 445/2000, come previsto dalla lex specialis. In tema di CAM, le stazioni appaltanti accettano altri mezzi di prova appropriati, compresa la documentazione tecnica del fabbricante, qualora l’operatore economico non abbia accesso ai certificati o non possa ottenerli entro i termini richiesti per cause non imputabili. Qualora l'operatore dimostri l'impossibilità di ottenere etichettature specifiche (es. ISO 14024), l'Amministrazione “è tenuta ad accettare altri mezzi di prova se idonei a dimostrare in maniera appropriata le caratteristiche ambientali richieste”, quali rapporti di prova di laboratori accreditati o certificazioni equivalenti (es. Remade in Italy). Le valutazioni tecniche espresse dalla commissione di gara (e, dunque, anche dal RUP) sono discrezionali e insindacabili in sede giurisdizionale ove non inficiate da profili di erroneità, di illogicità e di sviamento. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità e non può estendersi alla sostituzione del giudice nell'apprezzamento di merito dell'amministrazione, specialmente quando l'istruttoria si è svolta in costante collaborazione e confronto tra operatore e stazione appaltante.
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Sull’illegittimità della compensazione degli oneri previdenziali con crediti fiscali esterni nell’anomalia dell’offerta
TAR Lazio, Latina, sez. I, 11 aprile 2026, n. 394 - È illegittima la giustificazione dell'anomalia fondata sull’azzeramento della voce “oneri previdenziali e assicurativi” mediante il ricorso alla compensazione con crediti fiscali esterni (es. crediti verso l'Agenzia delle Entrate) vantati dall’operatore economico. Tali poste attive, essendo estranee alla specifica procedura di gara, non possono essere imputate al quadro economico del servizio (nel caso di specie, asilo nido), poiché determinano una “mancata imputazione dei costi legati allo svolgimento del servizio posto a gara” e alterano la consistenza economica dell'offerta, violando la par condicio. La valutazione della sostenibilità economica deve basarsi esclusivamente su compensazioni generate “all'interno dell'offerta” (es. risparmi su altre voci di costo o riduzione dell'utile d'impresa). Non è ammesso il ricorso alla solidità finanziaria complessiva del gruppo o a crediti fiscali pregressi; consentire tale pratica permetterebbe la presentazione di offerte in perdita (predatorie), idonee a marginalizzare i concorrenti e ad esporre l'esecuzione del contratto all'aleatorietà di future procedure di compensazione tributaria. Pertanto, è legittima l’esclusione di un concorrente da una gara di appalto per l’affidamento del servizio di gestione di un asilo nido comunale, che pur riportando i valori tabellari complessivi per le figure professionali (es. educatori, ausiliari), azzeri la voce degli oneri previdenziali dichiarandola coperta da crediti fiscali esterni. Tale condotta configura una violazione dell’art. 41, c.13, e dell’art. 110, c. 5, lett. d) del d.lgs. 36/2023, atteso che il costo effettivo imputato all’appalto risulta inferiore ai minimi salariali inderogabili e fondato su giustificazioni non collegate direttamente all’offerta.
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Sulla clausola sociale nel nuovo codice: il progetto di assorbimento è requisito essenziale dell’offerta non soccorribile
Consiglio di Stato, sez. V, 10 aprile 2026, n. 2879 - Il documento esplicante la modalità con cui l’operatore intende adempiere alla clausola sociale rappresenta un requisito imprescindibile dell’offerta, alla stessa intrinseco e strutturale, talché la sua carenza determina una lacuna dell’offerta medesima. Esso svolge una funzione assimilabile a quella che, relativamente all’offerta economica, riveste l’indicazione dei costi di manodopera o degli oneri di sicurezza non interferenziali: entrambi sono necessari in funzione integrativa della dichiarazione d’offerta economica e non sono integrabili ex post, sebbene non attengano in senso proprio alla prestazione offerta (prezzo). Per tale ragione, pur non essendo suscettibili di valutazione premiale, sono soggetti a doverosa valutazione di congruità, con ciò escludendosi la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio per colmare l'omissione. Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023 si è verificato un mutamento di paradigma sostanziale rispetto alla disciplina previgente (d.lgs. n. 50/2016), sotto la quale sia l’ANAC che parte della giurisprudenza riconoscevano la possibilità del soccorso istruttorio. Al contrario, l’attuale art. 57 del Codice dei contratti pubblici afferma oggi chiaramente che tale documentazione costituisce elemento necessario e pertanto essenziale dell’offerta, come tale non soccorribile. L’esclusione del soccorso istruttorio trova fondamento nell’impossibilità di integrare, a suo mezzo, il contenuto dell’offerta tecnica od economica, poiché ciò si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti.
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Sulla legittimità dell’esclusione per irregolarità fiscale certificata dal FVOE e onere di monitoraggio del concorrente
Consiglio di Stato, sez. V, 9 aprile 2026, n. 2844 - In materia di gare pubbliche, le risultanze del fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) costituiscono prova legale e fanno fede fino a querela di falso, in ordine alla certificazione relativa al requisito delle regolarità contributiva e tributaria degli operatori economici vincolando pertanto la successiva attività della stazione appaltante. Piuttosto, grava sull’operatore economico un onere di verifica della veridicità dei dati evincibili dal FVOE, e se del caso di impugnazione, non potendo esso gravare l’Amministrazione di oneri non previsti da alcuna previsione normativa, né dal generale dovere di buona fede e correttezza nei rapporti negoziali (artt. 1175-1337 c.c.), il quale non può spingersi sino al punto di imporre alla stazione appaltante di dubitare – in assenza di felice esperimento di querela di falso – delle risultanze della predetta attestazione FVOE. In particolare, deve escludersi l’obbligo per la stazione appaltante di conformarsi alla Delibera ANAC n. 464/2022 nella parte in cui prevedeva l’attivazione di un sub-procedimento in contraddittorio per la verifica delle risultanze istruttorie. Oltre alla natura non vincolante di tale delibera, risulta dirimente la sua intervenuta sostituzione, dal 1° gennaio 2024, dalla Delibera n. 262/2023, la quale esclude espressamente l’attivazione del contraddittorio procedimentale nella fattispecie in esame. Pertanto, non sussiste in capo all'Amministrazione alcun onere di attivazione del contraddittorio procedimentale né di compimento di verifiche autonome a fronte di un'attestazione di irregolarità, gravando esclusivamente sull'operatore economico, in virtù del principio di autoresponsabilità, l'onere di monitorare la propria posizione fiscale e di garantire la continuità del possesso del requisito dalla data di presentazione dell'offerta sino all'aggiudicazione.
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Riscossione coattiva degli enti locali: centralità del modello AMCO – AAA… DECRETI ATTUATIVI CERCASI
L’articolo analizza la riforma della riscossione coattiva introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (l. n. 199/2025), che assegna ad AMCO S.p.A. un ruolo centrale di governance e coordinamento per le entrate degli enti locali. L'analisi si sofferma, in particolare, sull’elemento di rottura della riforma: l’introduzione di un’obbligatorietà vincolata per gli enti che non raggiungono determinati standard di performance (individuati dalle bozze nella soglia del 17,5% di riscossione in conto residui)
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Governo del territorio, tutela multilivello e responsabilità politica: il caso della trasformazione dell’ex Teatro Comunale di Firenze
Articolo di Marco Mariani – Partner Studio legale associato Catte Mariani, docente universitario a contratto.
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ANAC: aggiornato il coefficiente per il calcolo del corrispettivo alle SOA
Comunicato del Presidente n. 7 del 1° aprile 2026.
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AGCM: gestione “insoddisfacente” del servizio di igiene urbana. Rilievi sull’in-house ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022
Parere pubblicato nel Bollettino n. 14 del 7 aprile 2026 (AS2157).
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Cauzione provvisoria e soccorso istruttorio: un rapporto difficile. Note alla sentenza del Tar Lazio n. 3963 del 2 marzo 2026
Articolo redatto dall'Avv.to Matteo Valente.
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Sull’incompatibilità e conflitto di interessi nel d.lgs. 36/2023: limiti al divieto di cumulo tra progettazione e direzione lavori nel partenariato pubblico-privato.
TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 3 aprile 2026, n. 481 - Il divieto di cui all’art. 15, c. 8, del d.lgs. n. 36/2023, che inibisce l’affidamento della direzione lavori al soggetto aggiudicatario di contratti di partenariato pubblico-privato (PPP) o a soggetti a esso collegati, non può essere interpretato estensivamente fino a ricomprendere il progettista esterno incaricato dal concessionario. La nozione di collegamento deve essere ricondotta a quella civilistica ex art. 2359 c.c., non potendo una mera collaborazione professionale esterna o un contatto professionale determinare automaticamente l'esclusione, attesa la natura di norma eccezionale e restrittiva della libertà di iniziativa economica. Come emerge con chiarezza dal tenore letterale della norma l’esclusione dell’operatore economico può essere disposta solo nel caso in cui la situazione di conflitto di interessi non sia diversamente risolvibile. L’esclusione rappresenta quindi l’extrema ratio, con la conseguenza che non può essere disposta in via automatica, ma deve necessariamente essere preceduta da una valutazione in concreto della situazione. Questo comporta un inevitabile momento valutativo in capo alla stazione appaltante, la quale conserva un certo margine per porre rimedio al conflitto, senza che il giudice possa sostituirsi alla predetta valutazione, ove la stessa garantisca il superamento del vulnus alla corretta esecuzione dell’appalto. La minaccia all’imparzialità e all’indipendenza non può essere postulata in astratto, ma deve essere provata da chi invoca il conflitto attraverso elementi specifici e documentati, atti a dimostrare un’influenza reale sulla procedura o sull'esecuzione del contratto.
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Appalti misti e fondo adeguamento prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022: qualificazione funzionale e recupero dell’indebito
TAR Lazio, sez. III, 3 aprile 2026, n. 6164 - Le disposizioni di cui all’art. 26 del d.l. n. 50/2022, aventi natura compensativo-indennitaria ed emergenziale, si applicano esclusivamente agli appalti pubblici di soli lavori e non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica ai sensi dell’art. 14 delle preleggi. Ne consegue che, nei contratti misti, la qualificazione dell’appalto deve avvenire secondo criteri funzionali e non meramente economici: la componente lavori, ancorché economicamente rilevante, se priva di un autonomo rilievo funzionale rispetto alla prestazione principale di servizi, non legittima l’accesso al fondo neppure limitatamente alla singola quota esecutiva di lavori. La locuzione normativa “lavorazioni eseguite” deve infatti essere letta in stretta connessione con l’ambito oggettivo della norma, circoscritto ai contratti di lavori. Qualora l’Amministrazione riscontri l’erogazione di contributi in assenza dei presupposti di legge (es. per appalti di servizi erroneamente qualificati), il recupero delle somme tramite compensazione o ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. costituisce un atto dovuto a tutela delle risorse pubbliche. Trattandosi di attività vincolata priva di valenza provvedimentale, non trovano applicazione i limiti propri dell’autotutela decisoria (art. 21-nonies l. 241/1990), né può darsi rilievo al legittimo affidamento del percettore.
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Sul soccorso correttivo ex art. 101, c. 4, d.lgs. n. 36/2023: emendabilità dell’errore ostativo e garanzia della par condicio nell’attuale sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici
Consiglio di Stato, sez. V, 2 aprile 2026, n. 2721 - Il soccorso istruttorio c.d. correttivo, disciplinato dal d.lgs. n. 36/2023 all’art. 101, c. 4, consente all'operatore economico, di propria iniziativa e fino al momento dell'apertura delle offerte, di richiedere la rettifica di errori materiali che affliggono l'offerta tecnica o economica. Tale istituto risponde ad un approccio sostanziale volto ad evitare che “lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da un eccessivo formalismo, tale da pregiudicare la qualità dell'offerta e il pieno raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla stazione appaltante”.
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Affidamento in house al Consorzio Cineca: rinvio pregiudiziale alla CGUE sul controllo analogo congiunto e sull’attività prevalente
Consiglio di Stato, sez. VII, 2 aprile 2026, n. 2726 - Sono rimesse alla Corte di Giustizia dell’UE le questioni relative alla compatibilità con il diritto dell'Unione (artt. 49 e 56 TFUE; art. 12 Dir. 2014/24/UE) del modello di affidamento diretto di servizi informatici al Consorzio CINECA, quale presunto ente in house.
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Demanio marittimo: obbligo di disapplicazione delle proroghe e legittimità dell’autorganizzazione comunale (in house)
TAR Veneto, sez. I, 2 aprile 2026 n. 2208 - In materia di concessioni demaniali marittime, le norme legislative nazionali che dispongono la proroga automatica sono in contrasto con il diritto eurounitario e “non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione”, con la conseguenza che il titolo concessorio “cessa di produrre effetti al 31 dicembre 2023”, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa. Pertanto, il Comune, nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, può legittimamente decidere di non rilasciare l’area in concessione a terzi, così trattenendola per fini di interesse pubblico, poiché “l’uso pubblico dei beni demaniali costituisce la destinazione ordinaria degli stessi”, mentre l'assegnazione a privati rappresenta l'eccezione. L’affidamento della gestione a una società in house integra una legittima modalità organizzativa attraverso la quale l’ente locale provvede all’autoproduzione del servizio. L'onere motivazionale di tale scelta si considera assolto con l'esplicitazione delle ragioni di convenienza organizzativa ed economico-funzionale, quali l’integrazione con servizi già gestiti, le economie di scala, l’uniformità della gestione e il più penetrante controllo pubblico sull’esecuzione.
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ANAC aggiorna il Bando Tipo n. 1 e approva l’atteso Bando Tipo n. 2 per i servizi di architettura e ingegneria
Delibera n.148, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 1° aprile 2026.
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Cauzione provvisoria: l’interpretazione dell’art. 106, c. 6, d.lgs. 36/2023 alla luce del diritto UE
Consiglio di Stato, sez. III, 1° aprile 2026, n. 2642 - L’art. 106, c. 6, del d.lgs. n. 36/2023, sebbene formulato per superare i limiti applicativi del previgente sistema, deve essere interpretato in conformità ai principi di proporzionalità e trasparenza di derivazione eurounitaria (Corte di Giustizia UE, sez. VIII, 26 settembre 2024, C-403/23). Ne consegue che l’incameramento della cauzione provvisoria non può operare quale effetto automatico dell'esclusione del concorrente disposta dopo la proposta di aggiudicazione per carenza dei requisiti di partecipazione (nel caso di specie, la regolarità fiscale). La stazione appaltante deve, infatti, motivare sempre in ordine alla sussistenza del pregiudizio causato dalla condotta procedimentale del concorrente.
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Revisione prezzi: adottati con Decreto MIT n. 743/2026 i nuovi indici ISTAT per le TOL
Il MIT adotta i nuovi indici ISTAT TOL per la revisione prezzi nei contratti pubblici di lavori ai sensi dell’art. 60 del Codice.
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Sulla distinzione tra minimi salariali inderogabili e tabelle ministeriali: conseguenze, sopravvenienze del nuovo CCNL e revisione dei prezzi ex art. 120 d.lgs. 36/2023.
TAR Sardegna, sez. II, 27 marzo 2026, n. 606 - Il sistema dei contratti pubblici distingue nettamente tra minimi salariali (c.d. trattamento retributivo minimo) e costo medio del lavoro, in quanto solo per il primo, in caso di sua violazione, opera la sanzione dell’esclusione, essendo l’offerta che non rispetti i suddetti minimi considerata ex lege anormalmente bassa. Il trattamento retributivo minimo ha quindi carattere “originario”, in quanto viene desunto direttamente dal pertinente CCNL e non richiede, per la sua individuazione, alcuna operazione di carattere statistico-elaborativo; il concetto di “costo medio orario del lavoro”, invece, è il frutto dell’attività di elaborazione del Ministero, che lo ricava dall’analisi e dall’aggregazione di dati molteplici, relativi a una pluralità di istituti contrattuali. Pertanto, l’operatore economico, con riferimento al solo costo medio della manodopera indicato nelle tabelle ministeriali - che non assume valore di parametro assoluto e inderogabile - può evidenziare una particolare organizzazione imprenditoriale idonea a dimostrare la sostenibilità degli scostamenti. Non può, dunque, desumersi dal mero disallineamento tra costo della manodopera indicato nell’offerta e costo medio del lavoro risultante dalle tabelle ministeriali la violazione dei minimi salariali. La sopravvenuta stipula di un nuovo CCNL di settore nelle more della gara non impone la rinnovazione della procedura né determina l’illegittimità dell’aggiudicazione, dovendo l’Amministrazione valutare la congruità dell’offerta sulla base dei dati vigenti al momento del controllo di anomalia e non su incrementi futuri e meramente ipotetici. I nuovi livelli retributivi troveranno applicazione nella fase esecutiva del rapporto, mediante il meccanismo di modifica del contratto per circostanze impreviste e imprevedibili (ex art. 120 d.lgs. n. 36/2023).
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Annotazioni ANAC: l’ammissione alla gara non richiede una motivazione espressa
TAR Sardegna, sez. I, 26 marzo 2026, n. 572 - L’annotazione delle circostanze “utili” nella sezione B del Casellario Informatico dell'ANAC ha valenza di mera pubblicità notizia, finalizzata a sottoporre alla stazione appaltante elementi potenzialmente incidenti sull'affidabilità dell'operatore economico, senza operare alcun automatismo escludente né una funzione di "filtro" vincolante da parte dell'Autorità. Ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e dei sovraordinati principi della fiducia (art. 2) e del risultato, spetta esclusivamente alla stazione appaltante il potere discrezionale di fissare il punto di rottura dell'affidamento nel contraente, apprezzando la gravità delle condotte pregresse nell'ambito della specifica procedura di gara. Ne consegue che, mentre il provvedimento di esclusione fondato sul grave illecito professionale richiede un onere motivazionale puntuale e analitico, l'ammissione alla gara (o l'aggiudicazione) non necessita di una motivazione espressa in ordine alla rilevanza delle annotazioni negative, potendo la valutazione di non gravità del fatto desumersi implicitamente o per facta concludentia dal provvedimento di ammissione stesso, qualora non vi sia stata specifica contestazione in sede di gara.
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Sulla gestione del porto come SPL a rilevanza economica: elusioni della concorrenza tramite sub-concessione e obbligo di relazione ex art. 14 del d.lgs. n. 201/2022
Segnalazione AS2149 pubblicata sul bollettino n. 10 del 9 marzo 2026.
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Sul servizio di tesoreria comunale: illegittima la proroga tecnica per difetto di programmazione e inerzia anche in stato di dissesto
TAR Calabria, sez. I, 18 marzo 2026, n. 498 - Il servizio di tesoreria degli enti locali deve essere obbligatoriamente affidato mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rigoroso rispetto del principio di concorrenza e previa deliberazione dello schema di convenzione da parte dell'organo consiliare (artt. 209 e 210 del d.lgs. n. 267/2000).
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Revisione della pianta organica delle farmacie: onere motivazionale e istruttorio rigoroso anche in sede di mera rimodulazione dei confini
TAR Campania, sez. IX, 24 marzo 2026, n. 1944 - È illegittima la deliberazione comunale di revisione della pianta organica delle farmacie che, pur non istituendo nuove sedi, proceda a una redistribuzione territoriale (zonizzazione) delle strade di pertinenza tra le sedi esistenti basandosi su un dato demografico errato o non aggiornato rispetto alle rilevazioni ufficiali ISTAT. Anche in sede di mera rimodulazione dei confini delle circoscrizioni farmaceutiche, l'Amministrazione è tenuta ad un onere motivazionale e istruttorio rigoroso, non potendosi limitare ad enunciare genericamente mutamenti demografici senza dimostrarne quale sia stata l’effettiva “migrazione” della popolazione tale da rendere necessaria la ridefinizione dei confini delle singole sedi farmaceutiche ai fini dell’osservanza del cd. rapporto quantitativo tra popolazione e sede farmaceutica in funzione dell’efficienza del servizio. La scelta pianificatoria deve infatti risultare da uno studio esaustivo dell'intero territorio comunale alla luce del corretto numero dei residenti per come effettivamente dislocati nelle varie zone, delle effettive caratteristiche di accessibilità ai bacini selezionati e del logico bilanciamento di interessi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile nonché all’impiego delle vie e dei mezzi di comunicazione.
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Garanzia fideiussoria esclusivamente in formato nativo digitale e limiti del soccorso istruttorio
Consiglio di Stato, sez. V, 24 marzo 2026, n. 2472 - Ai sensi dell’art. 106, c. 3, del d.lgs. n. 36/2023, risulta in maniera inequivocabile l’obbligo in capo ai concorrenti, nel caso in cui scelgano di produrre una garanzia fideiussoria, che la stessa sia emessa in formato digitale (“la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente”). La presentazione di una mera copia informatica di un documento analogico (scansione di polizza cartacea con firma autografa) equivale alla sua mancata presentazione, non essendo tale formato idoneo a garantire i requisiti di sicurezza, efficienza e verificabilità telematica richiesti dal Codice. Il soccorso istruttorio non è esperibile qualora la cauzione provvisoria sia stata formata successivamente al termine per la presentazione delle offerte, in quanto la circostanza che si consenta ad uno degli operatori di giovarsi di un termine più lungo per l'acquisizione della documentazione necessaria alla partecipazione alla gara, potendo ad esempio spuntare condizioni economiche più favorevoli, determina una lesione della par condicio dei concorrenti.
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ANAC: il mancato versamento del contributo unificato può causare l’esclusione dalla gara
Comunicato del Presidente n. 6 del 24 marzo 2026.
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Compensi degli amministratori di società partecipate: la Sezione delle autonomie della Corte dei conti fissa i criteri per il superamento del parametro storico del 2013
Delibera n. 9/SEZAUT/2026/QMIG del 23 marzo 2026.
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Concessioni: l’equilibrio economico-finanziario risulta dal PEF e non dalle “giustificazioni” dell’anomalia
Consiglio di Stato, sez. III, 19 marzo 2026, n. 2343 - Nelle concessioni, l’equilibrio economico-finanziario deve risultare dal P.E.F. e non può essere sostituito da “giustificazioni” tipiche della verifica di anomalia di cui all’art.110, avendo le due verifiche carattere autonomo e non sovrapponibile: in sostanza, nell’art. 185, c.5, viene declinata una verifica ex ante concernente l’equilibrio e il rischio operativo dell’operazione economica, mentre l’art.110 delinea l’eventuale successiva fase di verifica in gara della congruità economica dell’offerta (nel caso in cui emergano indizi di anomalia nei singoli elementi dell’offerta).
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Sulla legittimità dell’applicazione del d.lgs. 36/2023 alle proposte di PPP ad iniziativa privata presentate sotto il regime previgente
TAR Campania, sez. IX, 18 marzo 2026, n. 1863 - In tema di gare pubbliche, la giurisprudenza secondo cui la procedura di affidamento di un contratto è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio del tempus regit actum e alla natura di lex specialis del bando di gara, può essere riferita al solo caso in cui l’impulso che avvia la procedura di affidamento sia dato – tramite il bando o un atto equivalente – dalla stessa pubblica amministrazione, e non anche quando – come nel caso di specie – sia stato il soggetto privato ad avviare l’interlocuzione con la P.A. Pertanto, nelle procedure PPP ad iniziativa privata, se l'interlocuzione è avviata dal privato, l'Amministrazione è legittimata ad applicare il nuovo Codice (d.lgs. 36/2023) anche a proposte depositate sotto il vecchio codice (d.lgs. 50/2016).
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Accesso civico generalizzato e curricula negli appalti pubblici: criticità applicative e prospettive di compliance alla luce del parere del Garante del 29 gennaio 2026 e dell’intelligenza artificiale
Articolo redatto da Maurizio Ferri e Caterina Ferri.
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Sulla natura della concessione di spazi pubblicitari come contratto attivo: inapplicabilità del d.lgs. 36/2023
TAR Sicilia, sez. II, 17 marzo 2026, n. 687 - La concessione di spazi pubblicitari esterni non integra una concessione di servizio pubblico, giacché “l’attività che viene compiuta negli spazi pubblicitari non è, in quanto tale, un’attività dell’Amministrazione (nel senso che essa non compie attività pubblicitaria, né la organizza, limitandosi a fornire alcuni degli spazi ad essa dedicati)” e quindi “la finalità della concessione è il miglior utilizzo di un bene pubblico (lo spazio pubblicitario) al fine di ricavarne la maggiore valorizzazione possibile in termini, anche, finanziari, con il vincolo, derivante dall’oggetto della concessione di beni, di utilizzare lo spazio per fini pubblicitari”. La concessione in oggetto dà quindi luogo ad un contratto attivo dell’Amministrazione, alla quale viene pagato un prezzo da parte del concessionario per l’utilità ricevuta, sottratta all’applicazione del codice dei contratti (art. 13 d.lgs. n. 36/2023), sottratta all’applicazione del codice dei contratti (art. 13 d.lgs. n. 36/2023), fatta comunque salva l'osservanza dei principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto.
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Sull’ammissibilità della riperimetrazione dei parametri di costo e natura delle spese generali in sede di verifica dell’anomalia
Consiglio di Stato, sez. V, 17 marzo 2026, n. 2213 - Nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, è ammissibile in termini generali una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche per porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, che restano nella piena disponibilità dell'offerente in forza della propria libertà negoziale e imprenditoriale. È, pertanto, ammissibile la progressiva riperimetrazione dei parametri di costo e la compensazione tra precedenti sottostime e sovrastime (ovvero l'allegazione di giustificazioni sopravvenute), a condizione che: l'entità del prezzo complessivo (corrispettivo richiesto) resti invariata e ferma; l'offerta risulti, nel suo complesso, affidabile e seria al momento dell'aggiudicazione, garantendo la corretta esecuzione del contratto.
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Varianti in appalto pubblico e decadenza dalle riserve: onere di tempestiva iscrizione nei SAL e nei registri contabili.
TRIBUNALE DI VELLETRI, SEZ. II CIVILE, 12 marzo 2026, n. 657 - In materia di appalto pubblico a corpo, l’appaltatore che esegua lavorazioni extra-contrattuali o varianti decade da ogni pretesa risarcitoria o indennitaria qualora ometta di iscrivere tempestive e specifiche riserve nei SAL o nel registro di contabilità, alle condizioni e nei termini di cui agli artt. 190 e 191 D.P.R. 207/2010 (applicabile ratione temporis), non essendo sanabile la relativa decadenza mediante tardiva iscrizione nello stato finale. Il diritto al risarcimento del danno derivante da tali lavorazioni ha natura extracontrattuale ed è soggetto al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., il cui decorso non è interrotto dalla proposizione di un’azione di adempimento contrattuale, in ragione della diversità del titolo. In difetto di ordini di servizio scritti, è esclusa la responsabilità del Direttore dei lavori quale falsus procurator ex art. 1398 c.c., gravando sull’appaltatore l’onere di verificare la legittimazione e la forma degli atti. È, infine, inammissibile il ricorso all’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per ovviare a decadenze imputabili a negligenza dell’appaltatore o al difetto di forma scritta del contratto pubblico.
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Consorzi stabili e cumulo alla rinfusa: le novità della l. n. 34/2026 (c.d. legge annuale sulle PMI)
La legge 11 marzo 2026 n. 34 (c.d. legge annuale sulle PMI), pubblicata in GU n. 68 del 23 marzo 2026, introduce, all’art. 5, una rilevante modifica all’art. 67, c.5, del d.lgs. 36/2023, incidendo sul regime di qualificazione dei consorzi stabili al fine di superare le incertezze interpretative che negli ultimi anni hanno generato contenzioso e difficoltà applicative.
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Sulla riattivazione di una sede farmaceutica vacante: natura dell’interesse a ricorrere dei titolari limitrofi e tutela della rendita di posizione
Consiglio di Stato, sez. III, 6 marzo 2026, n. 1827 - La riattivazione di una sede farmaceutica, vacante da anni, non lede la posizione giuridica dei titolari delle sedi limitrofe, in quanto detta posizione si configura come di mero fatto, non traendo origine dalla pianta organica diretta a perseguire la migliore e più capillare allocazione del servizio farmaceutico; la copertura della sede vacante, costituisce, infatti, lo strumento mediante il quale si ripristina la corretta gestione del servizio farmaceutico a tutela degli utenti di una determinata zona che da anni erano sprovvisti del servizio farmaceutico.
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Sulla “ribassabilità temperata” dei costi della manodopera nel d.lgs. n. 36/2023
Consiglio di Stato, sez. III, 6 marzo 2026, n. 1824 - In materia di appalti pubblici, anche nel vigore del nuovo codice dei contratti (d.lgs. n. 36/2023), i costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante non sono soggetti ad un divieto assoluto di ribasso. Ai sensi dell’art. 41, c. 14, del codice, deve infatti riconoscersi la facoltà del concorrente di proporre una “ribassabilità temperata” dei costi della manodopera, qualora dimostri che la riduzione del costo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Pertanto, una clausola del disciplinare di gara che ne escluda la ribassabilità, in assenza di una espressa comminatoria di esclusione, non determina l'espulsione automatica dell'offerente ma ne impone l'assoggettamento alla verifica dell'anomalia dell'offerta (ex art. 110 d.lgs. n. 36/2023), in quanto la clausola deve essere interpretata in modo conforme al principio di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).
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Sul diritto di accesso (ex l. n. 241/90): legittimazione dell’esecutore materiale dei lavori edilizi e strumentalità alla difesa del diritto
Sussiste la legittimazione e l’interesse diretto, concreto e attuale all'accesso documentale (ex art. 22, l. n. 241/1990) in capo all’esecutore materiale dei lavori edilizi che richieda ad un Comune l’ostensione dei titoli abilitativi (PdC, SCIA) e dei relativi collaudi. Tale diritto è sorretto da una strumentalità in senso ampio, essendo i documenti funzionali a comprovare l'entità e la corretta esecuzione delle opere sia in vista di un eventuale giudizio per inadempimento contrattuale, ma anche per consentire al privato di orientare i comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i propri interessi giuridici.
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Sul bilanciamento tra diritto di accesso difensivo e tutela del segreto tecnico-commerciale
TAR Lazio, sez. IV, 5 marzo 2026, n. 4165 - In tema di accesso agli atti nelle procedure di affidamento (artt. 35 e 36, D.lgs. n. 36/2023), il diritto degli operatori economici deve essere modulato secondo un rigoroso bilanciamento tra trasparenza e tutela della riservatezza industriale. In tale ambito, deve essere garantito l'accesso a quegli elementi dell'offerta che costituiscono la base oggettiva per l'attribuzione dei punteggi o la verifica dei requisiti. In particolare, i nominativi, i curricula dei componenti del team e i dati sul dimensionamento delle risorse (FTE) non sono riconducibili alla nozione di know-how riservato; su tali elementi l'accesso difensivo prevale anche a fronte del timore di potenziali atti di storno di dipendenti o contromisure commerciali dei competitor. Al contrario, l'accesso va negato per le componenti dell'offerta tecnica che rivelano l'architettura intima del "saper fare" dell'impresa (quali algoritmi, codici di macro e data pipeline). Tali asset, protetti dall'art. 98 del Codice della proprietà industriale, garantiscono un vantaggio competitivo che giustifica la riservatezza, fermo restando il diritto del concorrente di conoscere almeno la macro-descrizione narrativa dei sistemi per verificarne la coerenza con il bando. L'amministrazione è, dunque, tenuta a un'istruttoria rigorosa: la “motivata e comprovata dichiarazione” di segretezza deve essere verificata nel merito, escludendo dall'ostensione solo ciò che è frutto di un peculiare sforzo inventivo e non la generica organizzazione aziendale.
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Servizio igiene urbana: l’ANAC impone l’annullamento in autotutela per disallineamento tra base d’asta, PEF e parametri ARERA
Parere di precontenzioso n. 89 del 4 marzo 2026.
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Partenariato Pubblico Privato: illegittimità dell’affidamento per difetto di analisi costi-benefici e carenza del PEF secondo i parametri RGS per le OPERE FREDDE
Parere di precontenzioso n. 88 approvato il 4 marzo 2026.
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Sulle clausole immediatamente escludenti e pubblicità legale: la data di pubblicazione sulla BDNCP quale parametro per la decorrenza del termine d’impugnazione.
TAR Lazio, sez. II bis, 4 marzo 2026, n. 4090 - Le clausole del bando di gara aventi portata “immediatamente escludente” devono essere impugnate entro il termine decadenziale di trenta giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 120, c. 2, c.p.a. e 85, c. 4, d. lgs. n. 36/2023. Rientrano in tale categoria le prescrizioni che impediscono la partecipazione alla gara - come, nel caso di specie, il requisito di pregressa esperienza triennale nella gestione dei servizi di cremazione che la ricorrente non possedeva - o che rendano la formulazione dell'offerta di fatto impossibile. In tali ipotesi eccezionali, il bando costituisce atto immediatamente e autonomamente lesivo ed il termine per il ricorso decorre dalla data di pubblicazione degli atti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso l’ANAC, coincidente con il prodursi degli effetti giuridici della pubblicità legale. Pertanto, il ricorso notificato oltre il trentesimo giorno da tale pubblicazione è irricevibile per tardività, restando irrilevante la data di eventuale conoscenza successiva in assenza di comprovato legittimo impedimento.
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ANAC: il mancato rispetto del termine per l’apposizione della marcatura temporale comporta l’esclusione obbligatoria dell’operatore economico
Parere di precontenzioso n. 90 del 4 marzo 2026.
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Sulla distinzione tra subappalto e contratto d’opera ex art. 2222 c.c..
TAR Lombardia, sez. I, 3 marzo 2026, n. 1022 - I contratti con i quali vengono affidate a lavoratori autonomi specifiche attività rientranti nell’appalto (nel caso di specie, l'abbattimento dei cinghiali per la prevenzione della peste suina) non costituiscono subappalto, bensì contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. La distinzione tra le due figure contrattuali si fonda non solo sulla specificità delle prestazioni, ma anche sulla diversità degli effetti giuridici: nel caso del subappalto, il subappaltatore esegue direttamente parte delle prestazioni contrattuali sostituendosi all’affidatario nei confronti dell’amministrazione; nel contratto d'opera, invece, le prestazioni sono rese in favore dell’aggiudicatario, il quale le inserisce nella propria organizzazione d'impresa e le riutilizza inglobandole nella prestazione finale resa all'ente pubblico. Pertanto, integra la fattispecie del contratto d'opera l’impiego di singoli cacciatori abilitati per l’abbattimento di fauna selvatica, in quanto in tale attività prevalgono la qualificazione soggettiva del professionista, l'apporto personale e la specificità della prestazione rispetto all'organizzazione imprenditoriale tipica del subappalto.
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Sull’inammissibilità del soccorso istruttorio bifasico sulla garanzia provvisoria: il divieto di sanatoria postuma nel d.lgs. 36/2023
TAR Lazio, sez. II quater, 2 marzo 2026, n. 3963 - In materia di procedure di affidamento di contratti pubblici, deve escludersi che l’integrazione della cauzione provvisoria originariamente prestata costituisca l’oggetto di meri chiarimenti o precisazioni, trattandosi, per converso, di una “vera e propria (ulteriore) integrazione”. Per quanto concerne il soccorso istruttorio di doppio grado, pur volendo prescindere dal discusso tema della sua stessa ammissibilità, la giurisprudenza che lo ha ritenuto praticabile ne limita il perimetro alla preordinazione a fornire “ulteriori chiarimenti e precisazioni”. Nel caso in cui, invece, la sanabilità riguardi la garanzia provvisoria, essa è ammessa anche dal nuovo Codice (d.lgs. 36/2023) ma solo a condizione che i documenti siano “preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta”. Pertanto, va escluso che il soccorso istruttorio possa consentire al concorrente di “formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte”, atteso che una diversa interpretazione violerebbe i principi di immodificabilità dell’offerta, d’imparzialità e di par condicio, permettendo al concorrente cui è imputabile l’omissione di “sanare ex post le violazioni della lex specialis previste a pena di esclusione”.
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Sulla legittimità della riduzione della durata di una concessione demaniale marittima: condizioni
TAR Liguria, sez. I, 10 gennaio 2026 n. 17 - È legittima l’aggiudicazione di una gara per una concessione demaniale marittima a uso turistico-balneare, anche nel caso in cui la P.A. appaltante, a seguito di un contraddittorio finalizzato alla verifica della sostenibilità dell’offerta, riduca la durata della concessione rispetto al periodo indicato nel PEF dell’aggiudicatario. Nel caso di specie, il PEF non è oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi, ma solo per la verifica della sostenibilità economica e per determinare la durata del contratto in relazione all’ammortamento degli investimenti, con un periodo compreso tra 4 e 20 anni. La riduzione della durata della concessione, pur se inferiore a quella richiesta dall’aggiudicatario, è legittima se adeguata con gli investimenti programmati e non compromette la sostenibilità economica del progetto. La discrezionalità amministrativa consente alla P.A. di stabilire un periodo di concessione più breve, a condizione che tale scelta sia motivate e coerente con la verifica dei flussi finanziari e del recupero degli investimenti. Inoltre, l'attivazione di un contraddittorio con l’aggiudicatario per chiarire i tempi di ammortamento non costituisce una modifica del PEF, ma una verifica integrativa funzionale alla determinazione della durata della concessione.
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Prevalenza disciplinare su capitolato e obbligo completezza dichiarazioni in gara pubblica
Il TAR Campania, sez. VIII, ordinanza del 9 gennaio 2026, n. 89 - Il TAR Campania ha affermato che nei contratti pubblici e nelle gare d'appalto, in caso di contrasto tra capitolato speciale e disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni del disciplinare. Inoltre, nelle gare pubbliche, i concorrenti sono tenuti a dichiarare ogni evento della loro carriera professionale che potrebbe essere astrattamente rilevante ai fini dell’esclusione. In caso contrario, la stazione appaltante non può verificare l’effettivo impatto di tali eventi sull’integrità professionale dell’operatore economico. Di conseguenza, ai concorrenti non è concesso un filtro valutativo, né il diritto di selezionare quali fatti dichiarare, sussistendo l’obbligo di completezza nella dichiarazione, al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare le valutazioni di sua competenza. Pertanto, non è accettabile che la valutazione venga effettuata autonomamente dalla parte interessata, la quale potrebbe considerare non rilevanti i propri precedenti negativi e ometterli nelle dichiarazioni prescritte. Tale condotta potrebbe comportare un occultamento di situazioni pregiudizievoli alla stazione appaltante, inducendo a fornire dichiarazioni false o incomplete per evitare eventuali esclusioni dalla gara.
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Servizio idrico integrato e gestione autonoma dei comuni montani: limiti e condizioni delle deroghe al principio di unicità d’ambito
Consiglio di Stato, sez. IV, 8 gennaio 2026, n. 166 - In materia di servizio idrico integrato, la gestione unitaria d’ambito costituisce la regola generale, mentre la gestione autonoma dei comuni rappresenta un’eccezione di stretta interpretazione. La deroga prevista dall’art. 147, c. 2-bis, lett. a), del d.lgs. 152/2006, per i comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, richiede il rispetto dei requisiti di cui all’art. 148, c. 5, nella formulazione successiva al d.lgs. n. 4/2008, ivi incluso il previo consenso dell’Ente di governo dell’ambito competente. Tale consenso non può formarsi per silentium, non essendo applicabile il silenzio-assenso in materia ambientale, in quanto istituto incompatibile con la natura della materia stessa. La deroga di cui alla lett. b) del medesimo comma presuppone, inoltre, la dimostrazione congiunta dell’efficienza della gestione e dell’adeguata tutela del corpo idrico, trattandosi di requisiti autonomi e cumulativi, la cui mancanza legittima il diniego alla prosecuzione della gestione autonoma. Pertanto, nel caso di specie, il comune montano interessato (445 abitanti) non può continuare a gestire autonomamente il servizio idrico, in deroga al principio di unicità della gestione d’ambito, ai sensi dell’art. 147, c. 2-bis, lett. a) e b), del d.lgs. 152/2006, con conseguente obbligo di adesione alla gestione unitaria d’ambito.
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Sull’affidamento di servizi legali e RTP: valutazione cumulativa dei requisiti e favor partecipationis ex art. 68 d.lgs. 36/2023 in caso di disciplina di gara ambigua
TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 7 gennaio 2026, n. 40 - In materia di affidamento di servizi legali, qualora la lex specialis non disciplini in modo chiaro i requisiti esperienziali dei singoli componenti di un RTP, trova applicazione l’art. 68 del d.lgs. 36/2023, con conseguente valutazione cumulativa dei requisiti di capacità tecnico-professionale del raggruppamento. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento che esclude o penalizza un RTP per la mancata indicazione degli incarichi riferiti a ciascun professionista, in presenza di una disciplina di gara ambigua, dovendo in tal caso prevalere il principio del. favor partecipationis
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Sulla distinzione tra accesso ambientale e accesso documentale nella gestione del servizio rifiuti
TAR Lazio, sez. II-bis, 5 gennaio 2026, n. 100 - In relazione alla richiesta di ostensione di atti riguardanti la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, è necessario distinguere tra accesso ambientale e accesso documentale ordinario. La richiesta di documenti specifici relativi a tale gestione integra un’ipotesi di accesso documentale ex artt. 22 ss. l. n. 241/1990, e non di accesso ambientale ai sensi del d.lgs. n. 195/2005, il quale ha a oggetto informazioni ambientali in senso stretto e non documenti amministrativi. In materia di accesso ambientale, il mancato riscontro dell’amministrazione non dà luogo a silenzio-diniego, bensì a silenzio-inadempimento. Nel caso di specie, è legittimato all’accesso documentale il residente che alleghi un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela della salute e della tranquillità domestica. In caso di erroneo diniego, l’amministrazione ed il gestore del servizio sono tenuti all’ostensione degli atti richiesti ovvero a dichiararne l’eventuale inesistenza.
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Sul ruolo del PEF nelle concessioni tra lex specialis ed equilibrio economico-finanziario
TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 5 gennaio 2026, n. 8 - Nelle procedure di affidamento di concessioni il piano economico-finanziario (PEF), pur non essendo obbligatorio in ogni caso, assume carattere essenziale quando la lex specialis ne richieda espressamente la produzione, costituendo strumento centrale per la valutazione della bancabilità e dell’equilibrio economico-finanziario dell’offerta. La mancata indicazione nel PEF di singole voci di costo non determina di per sé l’esclusione dell’operatore economico, ove la legge di gara commini la sanzione espulsiva solo per l’omessa presentazione del documento, ma rileva qualora il costo omesso, certo e obbligatorio, non risulti coperto dalle componenti positive della gestione indicate nel PEF, rendendo l’offerta strutturalmente in perdita e, quindi, insostenibile, con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione. Inoltre, la verifica di adeguatezza e sostenibilità del PEF, prevista dall’art. 185, c. 5, d.lgs. 36/2023, è distinta ed autonoma rispetto al vaglio di anomalia dell’offerta di cui all’art. 110 del medesimo decreto, in quanto il controllo sul PEF è volto ad accertare, in via preventiva, l’equilibrio intrinseco della concessione e la fattibilità strutturale dell’operazione, non la congruità dell’offerta in senso stretto. Tale verifica, tipica delle concessioni, è finalizzata a garantire che il rischio operativo sia effettivamente assunto dal concessionario e che l’operazione sia sostenibile nel tempo senza ricorso ad aiuti o sussidi esterni, sicché l’equilibrio economico-finanziario deve risultare dal PEF e non può essere surrogato dalle giustificazioni rese in sede di verifica di anomalia.
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Sulle consultazioni preliminari di mercato e sul ricorso alla procedura negoziata senza bando ex art. 76 d.lgs. n. 36/2023
TAR Lazio, Roma, sez. I-quater, 5 gennaio 2026, n. 113 - Le consultazioni preliminari di mercato, di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 36/2023, costituiscono una fase eventuale e facoltativa della procedura di evidenza pubblica, autonoma rispetto alla fase di affidamento, mediante la quale la stazione appaltante può acquisire informazioni sul mercato di riferimento e sulle relative dinamiche concorrenziali, nonché gli elementi necessari per accertare l’eventuale infungibilità o esclusività dei beni, dei servizi o delle prestazioni oggetto dell’appalto. Qualora dagli esiti della consultazione emerga l’assenza di soluzioni alternative equivalenti ovvero la presenza di un unico operatore economico in grado di eseguire la prestazione, tali esiti possono essere legittimamente utilizzati per fondare la motivazione rafforzata richiesta per derogare al principio della massima concorrenzialità e procedere all’affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 36/2023. La consultazione preliminare non costituisce, tuttavia, un presupposto necessario per il ricorso alle procedure non concorrenziali, restando fermo che la stazione appaltante è tenuta a dimostrare, all’esito di un’adeguata istruttoria riferita al caso concreto e alle caratteristiche del mercato potenzialmente interessato, la sussistenza della condizione di infungibilità, oggetto di uno specifico e rigoroso onere motivazionale, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità ed efficienza dell’azione amministrativa.
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Accesso agli atti di gara e fase esecutiva del contratto: limiti di ostensibilità e di giurisdizione su relazioni riservate del direttore dei lavori e SAL
TAR Campania, sez. I, 5 gennaio 2026, n. 65 - In materia di accesso agli atti degli appalti pubblici, ai sensi dell’art. 35, c 4, lett. b), n. 2, del d.lgs. n. 36/2023, sono sottratte all’ostensione le relazioni riservate del direttore dei lavori sulle domande e sulle riserve dell’esecutore, mentre restano accessibili i provvedimenti adottati dal RUP in ordine alle medesime riserve, in quanto atti espressivi della volontà dell’amministrazione. La pretesa dell’appaltatore all’emissione dello stato di avanzamento lavori attiene alla fase esecutiva del contratto ed ha natura paritetica e privatistica, configurando una posizione di diritto soggettivo ex contractu. Pertanto, nel caso di specie, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo comporta l’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio inadempimento, la quale può essere esperita esclusivamente in relazione alla mancata adozione di un provvedimento amministrativo.
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Affidamento sanitario: regola gara, eccezione terzo settore, trasporto pazienti e cose, iscrizione albo per imprese
TAR Umbria, sez. I, 3 gennaio 2026, n. 3 - In materia di affidamento di servizi, il ricorso alle procedure di evidenza pubblica costituisce la regola generale, mentre il ricorso alle convenzioni con enti del terzo settore ai sensi degli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 117/2017 ha natura eccezionale e richiede una specifica motivazione solo in caso di deroga alla gara. La nozione di “trasporto sanitario di emergenza e urgenza” rilevante ai fini dell’art. 57 del Codice del terzo settore riguarda esclusivamente il trasporto di pazienti in situazione di emergenza gestito dalla centrale operativa 118, escludendo il trasporto urgente di cose, quali campioni biologici, sangue o emoderivati. Quando le prestazioni contrattuali consistono in servizi ordinari strumentali in ambito sanitario, senza elementi qualificanti di attività o servizi sociali di interesse generale, non può configurarsi la deroga al ricorso alla gara pubblica. È illegittimo il bando di gara che, ai fini della partecipazione, richieda a tutti i concorrenti l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, laddove l’attività di trasporto non sia svolta in forma imprenditoriale e a fronte di corrispettivo. L’obbligo di iscrizione sussiste solo per le imprese che effettuano trasporto di merci a fini commerciali, mentre i soggetti che operano senza scopo di lucro o senza attività imprenditoriale non sono tenuti all’iscrizione, ai sensi degli artt. 1 e 40 della l. n. 298/1974 e dell’art. 2, n. 4, del regolamento (CE) n. 1071/2009.
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Appalto integrato: nozione di “interventi conclusi” e avvalimento misto
TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 2 gennaio 2026, n. 1 - Nei bandi di appalto integrato aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, la nozione di “interventi conclusi” deve essere intesa in senso sostanziale, riferibile alle singole lavorazioni o fasi esecutive che compongono opere complesse di lunga durata, e non necessariamente al collaudo finale dell’infrastruttura nel suo complesso. Un’interpretazione che pretendesse l’avvenuta ultimazione dell’intero appalto principale finirebbe, infatti, per restringere irragionevolmente la concorrenza, precludendo la valorizzazione di esperienze tecniche significative e consolidate, maturate su specifiche lavorazioni già terminate e certificate, specie nell’ambito di opere di grandi dimensioni eseguite per singoli tratti. Pertanto, l’espressione “conclusione” (e non “ultimazione”, termine coerente con le norme contabili in materia di appalti pubblici) va interpretata con riferimento alle singole lavorazioni coerenti con l’oggetto della gara. La commissione può valutare idonee le esperienze presentate mediante stati di avanzamento lavori o certificazioni parziali. Inoltre, è legittimo l’avvalimento c.d. “misto”, finalizzato sia all’acquisizione dei requisiti di qualificazione sia al miglioramento dell’offerta tecnica, anche quando l’impegno dell’ausiliaria risulti da più documenti contrattuali distinti, purché riconducibili a un’unica operazione negoziale. Ai fini della validità del contratto di avvalimento premiale, l’oggetto può ritenersi determinato o determinabile per relationem, mediante interpretazione complessiva e sistematica degli atti, quando le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto siano già puntualmente indicate nel contratto di avvalimento qualificante e coincidano sostanzialmente con quelle poste a fondamento del miglioramento dell’offerta tecnica, nel rispetto degli artt. 1346, 1363 e 1367 c.c.
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L’indicazione di valore zero per migliorie non costituisce automatica causa di esclusione: interpretazione sistematica della lex specialis
Consiglio di Stato, sez. V, 2 gennaio 2026, n. 13 - In materia di gare pubbliche, l’indicazione di un valore pari a zero per alcune migliorie non integra di per sé un’automatica causa di esclusione, in assenza di una previsione esplicita e inequivoca della lex specialis. Nell’interpretazione delle clausole di gara si applicano i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., applicabili anche agli atti amministrativi a contenuto negoziale. Pertanto, le clausole della lex specialis devono essere lette in modo sistematico, le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che emerge dal complesso dell’atto, a tutela dei principi di affidamento e parità di trattamento. È, infatti, superato l’orientamento che confinava l’operatività dell’art. 1363 c.c. ai soli casi di ambiguità testuale, il coordinamento delle clausole è necessario anche in presenza di espressioni apparentemente chiare, poiché il dato letterale, pur centrale, non è di per sé decisivo se isolato dal contesto complessivo della lex specialis. Con il canone della totalità, infatti, il significato delle singole clausole si ricava dall’economia complessiva dell’atto. Infine, in caso di dubbio interpretativo, deve comunque privilegiarsi l’interpretazione che favorisca la partecipazione alla gara, in ossequio al principio del favor partecipationis e all’interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale volto all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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Impugnazione del bando per il servizio di gestione rifiuti da parte del gestore uscente: clausole escludenti e sostenibilità economica
ANAC - Delibera n. 512 del 22 dicembre 2025
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Segnalazione dell’AGCM su criticità nella gestione e nell’affidamento trentennale del servizio idrico integrato
AGCM - segnalazione n. AS2130 del 18 dicembre 2025 (Boll. n. 1 del 5 gennaio 2026)
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Sulla tassatività dell’art. 128 del d.lgs. n. 36/2023 e divieto di avvalimento nei servizi alla persona
Tar Emilia-Romagna, SEZ. II, 12 dicembre 2025, n. 1564 - Negli appalti di servizi alla persona, il cui regime speciale e alleggerito è disciplinato dall’art. 128 del d.lgs. n. 36/2023, la disposizione che regola l'istituto dell'avvalimento (art. 104) non trova applicazione, in quanto non è espressamente richiamata nell'elenco tassativo delle norme applicabili. Pertanto, nel caso di specie, è legittima l'esclusione dell'operatore economico che non possegga autonomamente i requisiti di qualificazione richiesti e abbia fatto ricorso all'avvalimento per la partecipazione alla gara. Inoltre, l'eventuale richiamo all'avvalimento in moduli generici di gara, quali il patto di integrità, non può prevalere sul divieto normativo derivante dall'applicazione circoscritta dell'art. 128, in quanto modello di patto di integrità non è stato predisposto per lo specifico appalto per cui è causa, ma per tutti quelli banditi dalla stazione appaltante, trattandosi di modello standard. Gli appalti di servizi alla persona sono sì assoggettati a un regime alleggerito, ma pur sempre rispettoso dei principi generali, unionali e interni, in materia di contratti pubblici. E l’esclusione di un operatore non qualificato non lede affatto tali principi.
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Principio di tassatività dei requisiti negli appalti misti e illegittimità del subappalto necessario per la categoria prevalente.
Consiglio di Stato, SEZ. V, 11 dicembre 2025, n. 9770 - Nei contratti d'appalto misti (servizi e lavori), l'operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione prevista dal contratto, ai sensi dell'art. 14, c. 18, del d.lgs. n. 36/2023. La prevalenza della componente principale è rilevante solo per la determinazione delle regole di aggiudicazione applicabili (art. 14, c. 18, ult. periodo, d.lgs. n. 36/2023), ma non esonera l'offerente dal possesso delle qualificazioni necessarie per le singole prestazioni. Inoltre, l'istituto del subappalto necessario (o qualificatorio), finalizzato a colmare il deficit di qualificazione del concorrente per l'esecuzione di lavorazioni a qualificazione obbligatoria, è ammissibile unicamente in riferimento alle categorie di lavori scorporabili (non prevalenti) (ex art. 92 DPR 207/2010 riprodotto dall’Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023; art. 12 c. 2 lett. b d.l. 47/2014). Pertanto, nel caso di specie, è precluso il ricorso al subappalto necessario per affidare la categoria prevalente dei lavori, in quanto ciò violerebbe il principio secondo cui l'affidabilità professionale dell'operatore economico è garantita dal possesso diretto della qualificazione per la prestazione lavorativa principale, ancorché minoritaria nell'economia complessiva di un appalto misto.
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Sulla comunicazione di fine lavori e sulla prova dell’accesso agli incentivi ex L. 129/2010
Consiglio di Stato, SEZ. II, 11 dicembre 2025, n. 9786 (nello stesso senso, nn. 9785 e 9784) - Ai fini dell’accesso ai benefici di cui all’art. 1-septies della L. 129/2010, la comunicazione di fine lavori al Gestore di rete entro il 31 dicembre 2010 costituisce un adempimento necessario ai fini dell’ammissione agli incentivi richiesti. Tale comunicazione integra un requisito sostanziale, la cui prova deve essere certa e documentata e non può fondarsi su mere presunzioni. Le difformità riscontrate tra le fotografie prodotte in sede di qualifica e l’esito di un successivo sopralluogo (cavi, trasformatori) non sono sanabili mediante mere allegazioni di interventi manutentivi, costituendo la documentazione fotografica la fonte primaria di prova del requisito di accesso agli incentivi ex L. 129/2010, ai sensi del DM 19 febbraio 2007. Il provvedimento del GSE di riqualificazione degli incentivi (e non di decadenza integrale) integra esercizio di potere di verifica doverosa ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 28/2011, e non di autotutela, con conseguente inapplicabilità dei termini di cui all’art. 21-nonies della L. 241/1990.
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Sul rito ex art. 36 d.lgs. n. 36/2023: è impugnabile la decisione di oscuramento, non l’aggiudicazione
Tar Lombardia, SEZ. I, 9 dicembre 2025, n. 4028 - Nel rito accelerato di cui all’art. 36 d.lgs. n. 36/2023, il ricorso proposto contro la determinazione di aggiudicazione di gara, “nella parte in cui non ha reso disponibile la documentazione di gara degli operatori economici partecipanti”, da parte di un concorrente classificatosi al quinto posto è inammissibile per carenza di interesse ad agire. La decisione di oscuramento delle offerte tecniche costituisce, infatti, il provvedimento immediatamente e autonomamente lesivo, impugnabile entro il termine perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, e non l’aggiudicazione, che ne è priva. Ne consegue che, in mancanza di impugnazione del sub-procedimento relativo all’oscuramento, l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione non sarebbe idoneo a produrre una utilità concreta in favore della ricorrente. Il “modello legale” delineato dall’art. 36 d.lgs. n. 36/2023 prevede, infatti, la comunicazione delle decisioni di oscuramento contestualmente o autonomamente rispetto all’aggiudicazione; pertanto, il termine per l’impugnazione decorre dalla comunicazione dell’atto contenente la decisione sull’oscuramento.
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Sul possesso requisiti tecnici negli RTI: interpretazione e natura derogabile dell’art. 68, c. 11, d.lgs. 36/2023
Consiglio di Stato, SEZ. V, 5 dicembre 2025, n. 9599 - La nuova formulazione dell’art. 68, c. 11, d.lgs. n. 36/2023, che richiede al partecipante al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), designato come esecutore, il possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare, deve interpretarsi sistematicamente alla luce dei commi 2, 4 e 11 del medesimo articolo. Per gli appalti di servizi e forniture, la regola generale supplettiva resta pertanto il possesso collettivo dei requisiti di capacità tecnica da parte del raggruppamento nel suo insieme (come nel previgente regime), salvo specifica previsione della lex specialis che, in ragione della peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota o pro parte da parte dei singoli raggruppati esecutori. L’art. 68, c.11, del d.lgs. n. 36/2023 ha comunque natura derogabile, infatti, ai sensi del c. 4, lett. b), le stazioni appaltanti possono specificare nei documenti di gara le modalità di ottemperanza ai requisiti di capacità economica-finanziaria o tecnico-professionale da parte dei raggruppamenti, purché proporzionate e giustificate da motivazioni obiettive. Tale lex specialis prevale sulla norma generale, sia quando stabilisce una disciplina più severa sia quando prevede quella meno rigorosa, in linea con il par. 63, c. 1, della dir. 2014/24/UE, il quale consente all’operatore economico di fare affidamento, per un determinato appalto, sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.
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Sui requisiti per riaffidamento diretto ex art. 49, c. 4, d.lgs. 36/2023 in deroga al principio di rotazione: struttura del mercato, assenza di alternative e qualità dell’esecuzione pregressa
TAR TOSCANA, SEZ. IV, 5 dicembre 2025, n. 1968 - L’art. 49, c.4, d.lgs. n. 36 del 2023, nel testo modificato ad opera del d.lgs. n. 209 del 2024, stabilisce che “in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”. La norma è esplicita nello stabilire che i due soli presupposti che legittimano la deroga alla rotazione sono legati alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, che devono essere applicati in ogni caso previa verifica della corretta esecuzione del precedente contratto. La corretta esecuzione non è in alcun modo presupposto autonomo della deroga, ma semplice co-elemento da verificare in uno con i presupposti veri e propri. Pertanto, nel caso di specie, è illegittimo l’affidamento diretto in deroga al principio di rotazione effettuata dalla s.a., in violazione dell’art. 49, c. 4, d.lgs. n. 36 del 2023, facendo riferimento alla “accurata esecuzione del precedente contratto”, mentre niente scrive relativamente al prescritto “riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative”.
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Sul potere discrezionale della stazione appaltante su prodotti extra-europei oltre il 50% del valore dell’offerta
Consiglio di Stato, SEZ. V, 4 dicembre 2025, n. 9575 - La stazione appaltante è legittimata a respingere, a suo insindacabile giudizio, le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi qualora il valore di tali prodotti superi il 50% del valore totale dell’offerta. In caso contrario, qualora la stazione appaltante decida di ammettere tali offerte, è tenuta a motivare la propria decisione trasmettendo all’Autorità competente la relativa documentazione. L’art.170 del d.lgs n. 36/2023 non vieta in linea di principio l’ammissione di offerte con oltre il 50% di prodotti extra-europei, né impone l’esclusione automatica dell’operatore, riconoscendo all’Amministrazione un ampio potere discrezionale esercitabile particolarmente nel momento in cui si sceglie di non respingere offerte contenenti prodotti di Paesi terzi.
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Sulla decadenza dagli incentivi GSE e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle pretese patrimoniali conseguenti
Consiglio di Stato, SEZ. II, 3 dicembre 2025, n. 9548 - La domanda di condanna al pagamento dei corrispettivi per l’energia prodotta e non venduta al GSE rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualora sia strettamente conseguente al provvedimento di decadenza dagli incentivi, qualificabile come esercizio di poteri pubblicistici in materia di regolazione tariffaria. Una volta accertata la legittimità della decadenza sopravvenuta, viene meno ogni pretesa restitutoria o indennitaria ad essa collegata.
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Sull’obbligo di verifica della dichiarazione di equivalenza del CCNL e illegittimità dell’aggiudicazione in caso di offerta irregolare
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 3 dicembre 2025, n. 9510 - Nel caso in cui la lex specialis indichi un determinato CCNL da applicare, l’operatore economico può legittimamente indicarne uno diverso; tuttavia, è onere della stazione appaltante, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, acquisire e verificare la dichiarazione di equivalenza secondo le modalità previste dall’art. 110, c. 4, del d.lgs. n. 36/2023. L’offerta deve risultare chiara e trasparente in ordine ai costi della manodopera, pena la sua irregolarità e la conseguente esclusione dalla procedura di gara. Il contratto collettivo applicato costituisce infatti elemento essenziale dell’offerta, in quanto incide direttamente sulla determinazione del costo del lavoro. Il mancato accertamento dell’equivalenza del CCNL indicato, nonché l’indicazione di un contratto collettivo diverso da quello previsto dalla lex specialis in assenza di idonea documentazione giustificativa, integrano profili di irregolarità dell’offerta, con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione. Pertanto, la stazione appaltante è tenuta ad acquisire e verificare la dichiarazione di equivalenza prima di procedere all’aggiudicazione, non potendo tale verifica essere posticipata o omessa.
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Sulla legittimità o meno della clausola che impone il ritiro dei medicinali in scadenza nei contratti di fornitura farmaceutica
TAR TOSCANA, SEZ. III, 1° dicembre 2025, n. 1928 - In materia di contratti pubblici relativi alla fornitura di specialità medicinali, è legittima e non immediatamente lesiva la clausola del capitolato che impone al fornitore l’obbligo di ritirare i medicinali in scadenza e sostituirli o rimborsarli, anche qualora la consegna sia avvenuta entro i due terzi della vita utile del prodotto, a condizione che la richiesta della stazione appaltante intervenga almeno sessanta giorni prima della scadenza. Tale clausola, che non deve essere letta in modo isolato ma sistematicamente coordinato alle altre disposizioni della lex specialis che contemplano e disciplinano la riconsegna e il rimborso dei medicinali divenuti inutilizzabili a causa di sopravvenute circostanze oggettive, si configura come una legittima allocazione contrattuale del rischio di sopravvenienze oggettive gravante sul fornitore e non determina un indebito o sproporzionato squilibrio a favore della P.A., pur configurando una deroga al principio civilistico res perit domino.
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Sull’accesso agli atti esecutivi del contratto di appalto: condizioni per l’ostensione in favore del secondo classificato
TAR LIGURIA, SEZ. I, 1° dicembre 2025 n. 1335 - In tema di appalti pubblici, il diritto di accesso difensivo ai sensi dell’art. 22 L. 241/1990 spetta all’operatore economico secondo classificato nella gara, anche con riguardo agli atti relativi alla fase esecutiva del contratto stipulato con il primo classificato, incluse le contestazioni e diffide per inadempimento, quando l’istanza sia funzionale alla tutela della propria posizione in graduatoria in vista dell’eventuale risoluzione del contratto e non presenti carattere meramente esplorativo, dovendo l’interesse difensivo preesistere alla richiesta.
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Sull’inderogabilità dell’obbligo di presentazione della garanzia provvisoria in formato “nativo digitale” ex art. 106, c. 3, d.lgs. 36/2023
TAR CALABRIA, SEZ. II, 1° dicembre 2025, n. 2039 - L’art. 106, c. 3, del d.lgs. n. 36/2023 impone l’obbligo inderogabile che la fideiussione provvisoria sia emessa e firmata digitalmente, dovendosi intendere per “emessa” un documento nativo digitale, con esclusione di quelli ottenuti mediante scansione di un originale cartaceo. Tale requisito, giustificato dalle esigenze di efficienza, sicurezza e riduzione degli oneri amministrativi, come emerge dalla Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici del 2023, costituisce deroga espressa al principio generale di equiparazione delle copie informatiche previsto dall’art. 22 del CAD (d.lgs. n. 82/2005). Pertanto, nel caso di specie, correttamente il TAR ha ritenuto non sanabile tramite soccorso istruttorio la produzione di polizze fideiussorie in copia scannerizzata, equiparandola alla mancata presentazione della garanzia, in quanto tale modalità di produzione incide sulla par condicio competitorum e non consente la verifica dell’originaria formazione digitale del documento. L’eventuale attivazione del soccorso istruttorio, volta a ottenere una fideiussione nativa digitale, determinerebbe infatti l’emissione di una garanzia nuova e diversa, necessariamente successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, con conseguente violazione dei principi di immodificabilità dell’offerta e di parità di trattamento.
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Sull’avvalimento della certificazione di qualità: effettività e necessità di messa a disposizione integrale dell’organizzazione aziendale
TAR LOMBARDIA, SEZ. I, 1° dicembre 2025, n. 3889 - Nel caso in cui l’oggetto dell’avvalimento sia costituito dalla certificazione di qualità, è indispensabile che l’impresa ausiliaria metta a disposizione dell’impresa ausiliata la propria organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e delle risorse che, complessivamente considerate, hanno consentito il conseguimento della certificazione. Si tratta, infatti, di un avvalimento complessivo, avente ad oggetto un requisito inscindibile, nel senso che la medesima organizzazione aziendale non può essere contemporaneamente utilizzata dall’impresa ausiliaria ed essere, al contempo, messa a disposizione dell’ausiliata. L’avvalimento deve, pertanto, essere effettivo e non meramente formale, non potendosi ammettere il c.d. “prestito” della sola certificazione di qualità quale mero documento, privo di quel minimo apparato organizzativo dell’impresa ausiliaria idoneo a conferire concretezza al rapporto di avvalimento, rappresentato, a seconda dei casi, da mezzi, personale, know how, procedure operative, prassi aziendali e ulteriori elementi qualificanti. La certificazione di qualità, in quanto finalizzata ad assicurare che il servizio o la fornitura siano eseguiti secondo standard qualitativi verificati da organismi accreditati sulla base di parametri internazionali, non può essere oggetto di avvalimento senza la messa a disposizione, totale o parziale, del complesso aziendale del soggetto certificato necessario all’esecuzione della prestazione. È necessario, infatti, che il requisito di ammissione dimostrato dall’impresa partecipante mediante l’avvalimento rassicuri la stazione appaltante circa l’affidabilità della futura offerta allo stesso modo in cui ciò avverrebbe se il requisito fosse posseduto in via diretta dalla partecipante alla gara.
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Sul principio dell’autoresponsabilità del concorrente nelle gare telematiche
Consiglio di Stato, sez. V, 18 novembre 2025, n. 8986 - In base al principio generale dell’autoresponsabilità, ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione. Con particolare riferimento alle gare che prevedono la presentazione dell’offerta per via telematica, il concorrente che si appresta alla partecipazione di una gara telematica, deve valutare l’esperienza e abilità informatica, la stima dei tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di upload, la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali, il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico; variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e “dominare” quando si accinge all’effettuazione di un’operazione così importante per la propria attività di operatore economico, non potendo il medesimo pretendere che l’amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di negoziazione operante su efficiente struttura di comunicazione, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni, qualunque sia l’ora di inizio delle stesse, prescelto dall’utente, o lo stato contingente delle altre variabili sopra solo esemplificamente indicate. Nel caso di specie, emerge che non si è avuto nessun malfunzionamento del sistema, ma un impedimento ascrivibile unicamente a scarsa diligenza professionale dell’operatore economico, il quale in sede di secondo avvio si è “loggato” con un profilo diverso da quello utilizzato in sede di primo accesso, non potendo per tale ragione completare la procedura telematica di presentazione della domanda. Pertanto, in presenza di un ostacolo non dipendente dal malfunzionamento del sistema, l’offerente ne sopporta le relative conseguenze, soprattutto nel caso in cui il mancato completamento della procedura di presentazione telematica dell’offerta è dipeso da fatti riconducibili esclusivamente alla sua sfera giuridica, e segnatamente dall’essersi essa “loggata”, in sede di secondo accesso al sistema, con un profilo (“legale rappresentante”) diverso da quello utilizzato invece in sede di primo accesso (“Registrato”).
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Il diritto di accesso agli atti e la tutela dei segreti tecnici nelle procedure di gara
TAR Marche, sez. I, con sentenza del 15 novembre 2025, n. 923 - Il pieno esercizio del diritto di accesso agli atti di gara non può essere impedito con motivazioni generiche di riservatezza industriale o commerciale, ma esclusivamente in presenza di specifiche informazioni che presentano caratteri peculiari di segretezza oggettiva, ai sensi dell’art. 98 del cod. prop. ind.. È, pertanto, necessario che la controinteressata individui chiaramente e specifichi le informazioni da proteggere (oggetto, funzione, vantaggio competitivo o tecnologico), dimostrando che esse sono segrete, economicamente sfruttabili e tutelate da misure adeguate. La semplice affermazione, priva di indicazioni concrete e dettagliate, di segreti di know-how non è sufficiente a giustificare il diniego di accesso, prevalendo in tal caso il principio di trasparenza e pubblicità nelle procedure di evidenza pubblica. La motivazione di diniego basata genericamente sulla tutela della privacy del controinteressato è manifestamente insufficiente, soprattutto in ragione del fatto che il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) non tutela le persone giuridiche, a differenza del Codice della Privacy italiano che si applica solo in casi specifici quali le comunicazioni elettroniche. Il diritto di accesso può essere limitato con riguardo a segreti tecnici o commerciali solo se la documentazione richiesta è strettamente necessaria per la difesa in giudizio e se sussistono i suddetti requisiti di segretezza. In mancanza di dimostrazione puntuale e specifica, il diritto di difesa del concorrente prevale.
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Sul rimedio manutentivo ex art. 9 d.lgs. 36/2023 nella gestione ope legis dei servizi pubblici
TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. I, 11 novembre 2025, n. 3669 - Nel caso di prosecuzione ope legis della gestione di un servizio pubblico (nel caso di specie, del servizio di distribuzione del gas naturale) dopo la scadenza della concessione, dovuta al ritardo dell’amministrazione nell’espletamento della gara d’ambito, si applica il rimedio manutentivo di cui all’art. 9 del d.lgs. 36/2023, un rimedio legale di carattere generale volto a garantire la “conservazione dell’equilibrio contrattuale” in presenza di sopravvenienza che alterano l’equilibrio originario del rapporto (c. 1) oppure che rendono non più utile o utilizzabile la prestazione per la parte creditrice (c 3). Pertanto, l’amministrazione è tenuta a valutare e rinegoziare le condizioni economiche del servizio quando sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, non riconducibili all’alea ordinaria, che determinino uno squilibrio non imputabile al concessionario. L’inerzia della P.A. nel rinnovare la gara non può, infatti, tradursi in un aggravio economico per il gestore, dovendo essere assicurata la sostenibilità della gestione e la continuità del servizio pubblico nel rispetto dei principi di correttezza, proporzionalità e buona amministrazione. La fattispecie evidenzia che la tutela manutentiva dell’equilibrio del rapporto concessorio è strumento essenziale per garantire la continuità e sostenibilità dei servizi pubblici. Nel servizio di distribuzione del gas, il concessionario è obbligato ex lege a proseguire la gestione senza poter recedere e alle condizioni originarie; dunque, consentire il riequilibrio economico è necessario per rispettare i principi degli artt. 41 e 97 Cost. e assicurare la qualità e la sicurezza del servizio.
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Sulle concessioni di servizi demaniali sottosoglia e le implicazioni del termine di stand still: principi di diritto
Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 8786 dell’11 novembre 2025, in riforma alla sentenza del T.A.R. relativa all’aggiudicazione della gestione delle spiagge libere attrezzate da parte di un comune e alla dichiarazione di inefficacia ex tunc del contratto per violazione del termine di stand still di cui all’art. 18, c. 3, del d.lgs. n. 36/2023, ha enucleato i seguenti principi di diritto.
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Legittimità del ritiro degli atti endoprocedimentali nel project financing: il ruolo del parere ANAC
TAR SICILIA, SEZ. STACCATA DI CATANIA (SEZ. III), 10 novembre 2025, n. 1368 - È legittimo il ritiro degli atti endoprocedimentali disposto dall’Autorità di Sistema Portuale nell’ambito di una procedura di project financing per la gestione di servizi portuali e la realizzazione della nuova stazione marittima, nel caso tale scelta sia adottata in esecuzione delle osservazioni e raccomandazioni formulate da ANAC. Un simile potere, infatti, costituisce una fase preliminare e interlocutoria della più ampia procedura amministrativa, antecedente all’aggiudicazione definitiva, e non è, pertanto, soggetto ai più rigorosi oneri motivazionali e ai limiti temporali previsti dall’art. 21-quinquies della l n. 241/1990 in materia di revoca. Nel caso di specie, il ritiro è stato determinato dalle criticità rilevate da ANAC circa l’adeguatezza del PEF, l’equilibrio della concessione, i requisiti di gara e altri profili di legittimità. L’obiettivo era assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di favor partecipationis, nonché l’interesse pubblico alla correttezza e alla trasparenza dell’intera procedura. In questo contesto, l’amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità e l’operatore economico non può vantare un affidamento qualificato sulla prosecuzione vincolante della gara. Ne consegue che, l’ente può legittimamente interrompere il procedimento e ritirarne gli atti, senza che ciò comporti automaticamente responsabilità risarcitorie, salvo prova di dolo o colpa.
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Offerta condizionata, falsità dichiarativa ed esclusione nelle gare d’appalto
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 5 novembre 2025, n. 8602 - Non costituisce offerta condizionata, ai fini dell’esclusione dalla procedura di gara, la proposta dell’operatore economico che preveda modalità alternative di esecuzione o prestazioni migliorative, quando l’impegno contrattuale risulta pieno e non subordinato a condizioni estranee all’oggetto dell’appalto o non previste dalla lex specialis. Non integra, altresì, falsità dichiarativa la mera indicazione di soluzioni operative eventuali o future quali, quali nel caso di specie, l’utilizzo di centri di cottura esterni ove non venga affermato il possesso di requisiti inesistenti, trattandosi di circostanze rilevanti solo in fase esecutiva e non idonee a determinare l’espulsione automatica ai sensi della normativa di settore. La società ha infatti dichiarato di poter utilizzare centri alternativi previo accordo con i rispettivi committenti, senza affermare falsamente di possedere centri non in suo possesso.
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Interpretazione della legge di gara secondo i principi della fiducia, del risultato e della buona fede: legittimità dell’allegazione telematica e tutela della par condicio
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 4 novembre 2025, n. 8574 - Il principio della fiducia, insieme a quello del risultato, contenuti nella prima parte del d.lg. n. 36 del 2023 (artt. 1 e 2), impongono l'interpretazione della legge di gara secondo buona fede (artt. 1337 e 1338 c.c.) per tutte le parti coinvolte nella procedura volta all'assegnazione della commessa pubblica; da ciò consegue che il bando e il disciplinare di gara, in tutte le ipotesi in cui insorgano criticità che non si traducono in vizi che abbiano inciso in maniera sostanziale e lesiva sulla posizione soggettiva delle parti, vadano interpretati alla luce del principio di legalità, al fine del perseguimento del fine ultimo della procedura concorsuale, che consiste nella tempestiva aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto della par condicio. Pertanto, nel caso di specie, è legittima l’allegazione di documentazione tecnica (listini) anche tramite link a piattaforme telematiche, purché ciò non interferisca con il raggiungimento dello scopo sostanziale (ossia l’individuazione della migliore offerta) né determini un’alterazione della par condicio.
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Sull’inapplicabilità del principio once only (ex art. 99 c. 3 d.lgs. 36/2023) nella valutazione delle offerte
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 4 novembre 2025, n. 8567 - Ai sensi dell’art. 99 c. 3 del d.lgs n. 36/2023, nei rapporti tra stazioni appaltanti e operatori economici quest’ultimi devono fornire alla stazione appaltante solo una volta (once only) le informazioni necessarie ed è compito della stazione appaltante recuperare le informazioni che essa stessa già detiene o comunque potrebbe acquisire d’ufficio da un’altra pubblica amministrazione. Tuttavia, si tratta di una disposizione il cui ambito di applicazione non arriva fino alla fase della valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice; i sistemi di interoperabilità previsti dal d.lgs n. 36/2023 garantiscono la tempestiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione in capo agli operatori economici partecipanti ad una gara pubblica; non garantiscono certo la “sanatoria” di evidenti errori commessi nella predisposizione delle offerte onerando la commissione giudicatrice di compiti di ricerca di documenti al fine di attribuire punteggi.
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Sulla legittimità dell’ordinanza comunale di rimozione e applicazione del c.d. principio chi inquina paga: impiego di materiali contenenti rifiuti
TAR EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA, SEZ. I, 3 novembre 2025, n. 1266 - L’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 vieta l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti e impone agli autori della violazione l’obbligo di rimuovere e ripristinare lo stato dei luoghi, anche in solido con i proprietari o i titolari di diritti sull’area, se il fatto è imputabile a dolo o colpa. La norma disciplina una fattispecie specifica di applicazione del c.d. principio chi inquina paga. Nel caso di specie, pertanto, è legittima l’ordinanza comunale, adottata ai sensi del citato art. 192, con la quale è stato ordinato ad un’impresa di procedere all’immediata rimozione del materiale utilizzato per il miglioramento del fondo di una strada su terreno di proprietà del demanio idrico. L’ordinanza è motivata dal riscontro, a seguito di controlli, che il materiale inerte utilizzato presentava un’elevata quantità di rifiuti non qualificabili come “end of waste”, nonché in parte rifiuti pericolosi. Inoltre, l’impresa non ha dimostrato la preesistenza di tali materiali prima dell’intervento. In base al principio di vicinanza della prova, l’onere probatorio grava sull’impresa, unico soggetto in grado di verificare la natura dei materiali impiegati. Anche nel caso in cui il materiale fosse stato fornito già “inquinato” da terzi, l’impresa è comunque responsabile per omessa diligenza, ai sensi dell’art. 1176, c.2, c.c., non avendo effettuato le necessarie verifiche visive sulla composizione del materiale.
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Sull’esclusione dalla gara per grave illecito professionale: criteri probatori e figura dell’amministratore di fatto nel d.lgs. 36/2023
TAR Lombardia, Milano, sez. I, 31 ottobre 2025, n. 3507 - L’esclusione di un operatore economico per grave illecito professionale richiede una valutazione rigorosa basata su mezzi di prova specifici, quali sentenze non definitive o definitive, decreti irrevocabili, e provvedimenti cautelari personali o reali (art. 98, c. 6, lett. g-h d.lgs. 36/2023). Pertanto, non è idonea a giustificare l’esclusione la sola iscrizione nel registro degli indagati ai sensi dell’art. 335 c.p.p., confermando l’orientamento dell’art. 335-bis c.p.p. che prevede che l’iscrizione nel registro degli indagati «non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito». La nozione di amministratore di fatto, rilevante per la trasmissione dell’illecito all’operatore economico, non definita dal codice dei contratti pubblici, si ricava secondo l’art. 2639 c.c., quale soggetto che esercita in via continuativa e significativa i poteri gestori tipici di un organo amministrativo. Per stabilire se si sia in presenza di un amministratore di fatto, occorre verificare in concreto se il soggetto svolge i compiti propri dell’organo amministrativo che sono descritti nelle norme civilistiche che riguardano il tipo di società che viene in emersione. L’onere probatorio grava sulla stazione appaltante, la quale deve altresì assicurare il diritto di contraddittorio e la partecipazione difensiva (art. 10-bis L. 241/1990), pena l’illegittimità del provvedimento di esclusione e degli atti a esso connessi.
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Sull’esclusione obbligatoria per certificato di irregolarità sull’assunzione di lavoratori disabili
Consiglio di Stato, sez. V, 31 ottobre 2025, n. 8470 - Nelle procedure di evidenza pubblica, l’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili, previsto dalla l. n. 68/1999, costituisce requisito imprescindibile di partecipazione il cui rispetto deve essere attestato a pena di esclusione (art. 94, c.5, lett. b) del d.lgs. 50/2016). La verifica della sussistenza del requisito avviene tramite certificazione rilasciata dai centri per l’impiego competenti, la quale ha efficacia vincolante e legale, equiparabile a quella di DURC o delle attestazioni di regolarità fiscale, a dichiarazioni di scienza dotate di efficacia legale fino a querela di falso. Ne consegue che l’Amministrazione procedente non ha margini valutativi: se il certificato attesta l’irregolarità, l’esclusione diventa un atto dovuto. Tale orientamento riguarda il profilo della prova circa la sussistenza del requisito e gli accertamenti richiesti al fine di verificarne la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente in sede di gara (Ad. Plenaria, n. 1 del 2024). Non assume importanza, ai fini della legittimità dell’esclusione, l’avvenuto adeguamento in epoca successiva o l’intento programmato di regolarizzazione, dovendosi dare rilievo al fatto che la falsa dichiarazione in ordine al possesso di tale requisito comporta un grave illecito professionale e giustifica l’esclusione anche indipendentemente dall’accertamento dell’intenzionalità della condotta, e dell’eventuale ‘buona fede’ dell’operatore economico.
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Esclusione obbligatoria per certificato di irregolarità sull’assunzione di lavoratori disabili: valore vincolante della certificazione dei centri per l’impiego
Consiglio di Stato, sez. V, 31 ottobre 2025, n. 8470 - Nelle procedure di evidenza pubblica, l’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili, previsto dalla l. n. 68/1999, costituisce requisito imprescindibile di partecipazione il cui rispetto deve essere attestato a pena di esclusione (art. 94, c.5, lett. b) del d.lgs. 50/2016). La verifica della sussistenza del requisito avviene tramite certificazione rilasciata dai centri per l’impiego competenti, la quale ha efficacia vincolante e legale, equiparabile a quella di DURC o delle attestazioni di regolarità fiscale, a dichiarazioni di scienza dotate di efficacia legale fino a querela di falso. Ne consegue che l’Amministrazione procedente non ha margini valutativi: se il certificato attesta l’irregolarità, l’esclusione diventa un atto dovuto. Tale orientamento riguarda il profilo della prova circa la sussistenza del requisito e gli accertamenti richiesti al fine di verificarne la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente in sede di gara (Ad. Plenaria, n. 1 del 2024). Non assume importanza, ai fini della legittimità dell’esclusione, l’avvenuto adeguamento in epoca successiva o l’intento programmato di regolarizzazione, dovendosi dare rilievo al fatto che la falsa dichiarazione in ordine al possesso di tale requisito comporta un grave illecito professionale e giustifica l’esclusione anche indipendentemente dall’accertamento dell’intenzionalità della condotta, e dell’eventuale ‘buona fede’ dell’operatore economico
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Sull’integrazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nella lex specialis e accordi preliminari validi per più gare
Consiglio di Stato, sez. V, 31 ottobre 2025, n. 8484 - La normativa relativa ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), anche qualora non sia espressamente e integralmente richiamata nella lex specialis di gara, deve comunque considerarsi efficacemente integrata nella procedura tramite la documentazione e le previsioni contrattuali. Inoltre, sulla base della normativa ministeriale sui CAM, gli “accordi preliminari” non devono essere riferiti esclusivamente al singolo appalto, potendo assumere carattere generale e valere per più gare. Imporre accordi preliminari specifici per ogni singolo appalto, senza una chiara e inequivocabile previsione normativa, costituisce un onere eccessivo e una barriera all’ingresso insormontabile per le piccole e medie imprese (PMI), limitandone ingiustificatamente la libertà negoziale e la partecipazione competitiva, in contrasto con i principi di concorrenza e parità di trattamento nel mercato degli appalti pubblici.
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Illegittimità di diverse disposizioni dello schema tipo di contratto ARERA per la gestione dei rifiuti urbani
TAR Lombardia, Milano, sez. I, 30 ottobre 2025, n. 3496 - ARERA esercita il potere regolatorio in materia di gestione dei rifiuti urbani, al fine di garantire livelli di qualità, efficienza, economicità e omogeneità sul territorio nazionale, esercitando funzioni di regolazione e controllo anche tramite strumenti come lo schema tipo di contratto di servizio tra enti affidanti e gestori. Tuttavia, tale potere incontra limiti invalicabili quando disposizioni regolatorie, come quelle concernenti l’adeguamento del corrispettivo, la durata contrattuale indeterminata, l’imposizione del contratto collettivo nazionale esclusivo e l’omissione dell’offerta tecnico-economica obbligatoria, risultino in contrasto con norme imperative di rango primario, quali l’art. 60 del d.lgs. 36/2023 e i principi di autonomia contrattuale, certezza del diritto e tutela della concorrenza. Il potere regolatorio deve, infatti, conciliarsi con i principi di autonomia contrattuale, certezza giuridica e tutela degli operatori, assicurando che le regole contrattuali non alterino indebitamente l’equilibrio economico-finanziario e il rispetto delle disposizioni imperative del sistema degli appalti pubblici. Pertanto, il Tar ha dichiarato illegittime diverse disposizioni dello schema tipo di contratto ARERA per la gestione dei rifiuti urbani perché non conformi a tali principi.
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Principi di diritto sul recupero integrale dei costi, equilibrio economico-finanziario e sostenibilità nella regolazione tariffaria del servizio idrico integrato
Consiglio di Stato, sez. V, 30 ottobre 2025 n. 8415 - Una società in house, sebbene soggetta al controllo analogo da parte dell’ente pubblico, non può essere automaticamente considerata equivalente a una pubblica amministrazione. In merito alla natura della società in house, si distinguono due orientamenti interpretativi. Il primo, ormai minoritario, la considera una semplice articolazione interna dell’amministrazione; il secondo, prevalente e recepito dal legislatore, sostiene invece che, pur agendo come una longa manus dell’amministrazione controllante sul piano organizzativo, la società in house è una vera e propria entità di natura privata, dotata di autonoma soggettività giuridica rispetto all’ente pubblico socio. Questa autonomia comporta l’applicazione delle norme del diritto comune in materia societaria, riconoscendo quindi la sua intrinseca natura privatistica. Tale interpretazione è sancita dall’art. 1, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), il quale stabilisce che “si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”. Di conseguenza, nel caso di specie, poiché la richiesta di accesso agli atti riguarda un accordo conciliativo sindacale stipulato da una società in house, essendo rivolta a un soggetto di diritto privato, non si applica la disciplina sull’accesso prevista dagli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, in quanto manca il requisito della soggettività pubblica e non è configurabile un “documento amministrativo” ai sensi dell’art. 22, c.1, lett. d) della medesima legge. Inoltre, l’accordo richiesto attiene alla gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti, un’attività di natura esclusivamente privatistica, priva di quei profili di pubblico interesse che giustificherebbero l’ostensione e l’accesso secondo i principi della trasparenza amministrativa.
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Sulla procedura di gara con inversione procedimentale: l’accesso ai documenti e il perfezionamento della graduatoria solo dopo la valutazione amministrativa
Tar Lombardia, sez. IV, 29 ottobre 2025, n. 3459 - Nel caso in cui la stazione appaltante decida di fare ricorso al modulo dell’inversione procedimentale, la posizione che i concorrenti assumono in graduatoria all’esito della prima fase della procedura relativa alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche non può dirsi consolidata fino a quanto non intervenga anche la positiva disamina della documentazione amministrativa. Ne consegue che gli operatori economici collocati utilmente nella predetta graduatoria non possono ambire direttamente allo scorrimento della stessa, laddove venisse meno l’aggiudicazione inizialmente disposta, dovendo l’amministrazione riavviare la procedura di gara e completarla con la valutazione dell’ultima parte della documentazione, accertando la sussistenza di tutti i requisiti di ammissione e di partecipazione oppure escludendo l’operatore economico che ne risultasse insanabilmente privo. Solo in questo caso – che è poi quanto avvenuto nel caso di specie esclusivamente con riferimento al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio – la posizione giuridica del concorrente si consolida e dà titolo, ferme le eventuali verifiche sulla congruità dell’offerta e il positivo controllo dei requisiti autodichiarati, all’ottenimento dell’aggiudicazione anche nel caso di scorrimento della graduatoria. Posticipare l’accessibilità di detti documenti e correlarla all’esercizio un’attività amministrativa che ad essi si riferisca risulta, dunque, non solo coerente con la dimensione attuale e concreta che l’interesse conoscitivo deve possedere per essere riconosciuto meritevole di tutela, ma anche con la struttura a formazione progressiva della procedura di gara e alla previsione di separate fasi valutative – accentuata ancor di più dal meccanismo dell’inversione procedimentale – che suggerisce di non anticipare, in linea con quanto previsto dall’art. 35, c. 3 del d.lgs. n. 36/2023, la conoscenza di documenti che non sono stati ancora esaminati dalla stazione appaltante e rispetto ai quale non ha avuto luogo la “fase procedimentale” di valutazione necessaria per la piena definizione della posizione dei concorrenti.
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Sulla valutazione della sanabilità del manufatto alla data di presentazione dell’istanza di condono
CONSIGLIO DI STATO SEZ. III, 28 ottobre 2025, n. 8335 - La sanabilità di un manufatto deve essere valutata allo stato di fatto esistente al momento della presentazione dell’istanza di condono, non potendosi fare riferimento a eventuali progetti di riqualificazione, perché «la legislazione statale ha previsto che il condono possa essere disposto per i manufatti considerati nella loro consistenza oggettiva alla data di riferimento, per come indicati nella domanda di condono: in sede amministrativa, non si possono ampliare i casi di condono, estendendoli anche alle successive modifiche strutturali, di per sé vietate e costituenti ulteriori abusi».
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Sulle conseguenze per la mancata presentazione del progetto di riassorbimento del personale in assenza di una previsione espulsiva espressa nel bando
Tar Campania, Salerno, sez. I, 28 ottobre 2025 n. 1734 - La mancata produzione del progetto di riassorbimento del personale dipendente del contraente uscente (c.d. clausola sociale), anche nel mutato assetto normativo (d. lgs. n. 36 del 2023), non è ricollegabile ex se alcun effetto automaticamente escludente. La norma (art. 102), nel fare onere alla Stazione appaltante di richiedere agli operatori economici di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, non fa espresso riferimento al progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, prevedendo, invece, che l’operatore “indichi” (solo) le modalità di adempimento degli impegni di cui al primo comma (salvo, beninteso, l’espressa richiesta della P.A. nei documenti di gara, che non si riscontra nel caso di specie). Senza lesione dei diritti dei lavoratori coinvolti, le cui garanzie sono poste perentoriamente dalla legge, in termini di inquadramento e trattamento economico, dunque, la presentazione del progetto di assorbimento non può che ritenersi un onere di allegazione subordinato alla richiesta da parte della Stazione appaltante nella documentazione di gara, che ne valuta l’opportunità caso per caso”). Pertanto, nel caso di specie, è legittima la scelta della stazione appaltante di non escludere l’operatore economico dalla gara di appalto per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, per il solo fatto della mancata produzione del progetto di riassorbimento del personale, in assenza di una previsione espulsiva espressa nel bando di gara.
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Sulla legittimità dell’annullamento d’ufficio per falsa rappresentazione in gara pubblica
Consiglio di Stato, sez. III, 27 ottobre 2025 n. 8317 - La trasparenza e veridicità dell’offerta tecnica costituiscono presupposti imprescindibili del corretto svolgimento della gara pubblica. Pertanto, nel caso di specie, la falsa rappresentazione della disponibilità di un immobile, elemento rilevante per la valutazione, determina il fondato annullamento d’ufficio, anche oltre i termini ordinari, senza necessità di preventiva comunicazione di avvio del procedimento, in ossequio al principio dell’interesse pubblico alla correttezza e all’efficienza dell’azione amministrativa (art. 21-nonies l. 241/1990). Quand’anche si giunga a qualificare un dato elemento dell’offerta come requisito di esecuzione, è indispensabile che il concorrente, che ne sia sprovvisto, dia comunque prova di poterne acquisire la disponibilità in fase di esecuzione del contratto (o, meglio, della sua stipulazione). Solo a questa condizione, l’offerta può stimarsi realmente seria e attendibile.
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Sull’illegittimità dell’esclusione da gara pubblica per errori nell’indicazione del deposito cauzionale: principio del clare loqui
TAR Lazio, Roma, sez. I quater, del 25 ottobre 2025, n. 18623 - Le amministrazioni hanno il dovere di fornire agli operatori economici tutte le informazioni necessarie per partecipare alla procedura, in ottemperanza al principio del clare loqui. Tale principio impone che la P.A. debba "guidare" gli operatori economici nella compilazione della documentazione, per evitare incertezze ed errori. Nel caso in cui, come avvenuto nel caso di specie, il deposito cauzionale venga versato su un conto bancario errato, pur essendo riferito a conti di tesoreria, ciò può comportare difficoltà e ritardi per l’impresa, che subirebbe una temporanea carenza di liquidità. Questo rischio non deve essere addebitato all'operatore economico, soprattutto nel caso in cui le informazioni necessarie sono già in possesso della P.A. Tale principio si fonda su un aspetto generale del procedimento amministrativo, previsto dall'art. 18, c. 2, della l. n. 241/1990, che stabilisce che le amministrazioni devono acquisire d’ufficio i documenti necessari all’istruttoria già in loro possesso, al fine di semplificare il processo ed evitare aggravamenti inutili del procedimento stesso. Pertanto, è illegittima l’esclusione dell'operatore economico dalla gara, che non può essere penalizzato per un errore imputabile all'amministrazione stessa (carenza di istruzioni chiare riguardo alla modalità di pagamento del deposito cauzionale) e da un’inazione successiva nel rispondere alle richieste di chiarimento.
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Sul diritto del consumatore finale alla ripetizione dell’indebito per l’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO, SEZ. XI, 22 ottobre 2025, n. 7949 - Il Tribunale di Milano ha riconosciuto il diritto dell’utente finale a ottenere dal fornitore la restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione europea per assenza di “finalità specifica” (art. 1, par. 2, dir. 2008/118/CE; CGUE, cause C-553/13 e C-103/17). Il soggetto passivo d’imposta è il fornitore, unico obbligato verso l’Amministrazione finanziaria (artt. 53 e 56 TUA), il rapporto tra fornitore e utente finale è di natura civilistica, distinto dal rapporto tributario, l’utente può quindi agire in ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore, non direttamente verso l’Erario, salvo che tale azione sia impossibile o eccessivamente gravosa (CGUE, Reemtsma, C-35/05; Farkas, C-564/15). La decisione richiama la sentenza Corte cost. n. 43/2025, che conferma la contrarietà dell’addizionale provinciale al diritto dell’Unione e comporta, con effetto ex tunc (salvi i rapporti esauriti), la legittimazione dell’utente finale ad agire direttamente contro il fornitore per la restituzione delle somme indebitamente versate, restando a quest’ultimo la facoltà di rivalersi sull’Erario ai sensi dell’art. 14, co. 4, TUA. Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato la società fornitrice di energia a restituire all’attrice la somma di € 76.834,68, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda al saldo, detratta la parte prescritta; spese compensate integralmente per la complessità e la novità della questione.
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Spetta al giudice ordinario la tutela del riequilibrio economico-finanziario nella fase esecutiva del contratto di concessione giurisdizione sulla domanda di riequilibrio economico-finanziario
Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana (C.G.A.R.S.), 22 ottobre 2025, n. 792 - La giurisdizione sulla domanda di riequilibrio economico-finanziario di una concessione di lavori pubblici spetta al giudice ordinario e non al giudice amministrativo, in quanto riguarda la fase esecutiva del rapporto privatistico tra le parti. Ciò trova fondamento nelle recenti pronunce della Corte di cassazione a SS.UU. che distinguono tra la fase pubblicistica dell'affidamento, riservata alla giurisdizione amministrativa, e la fase privatistica di esecuzione contrattuale, di competenza del giudice ordinario. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si applica solo nei casi di esercizio di poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione e non può essere estesa analogicamente. Pertanto, nel caso di specie, poiché la controversia riguarda la concessione per i lavori di ampliamento e la gestione del cimitero comunale, con la richiesta di riequilibrio economico-finanziario del PEF attinente, dunque, a un diritto soggettivo di adempimento contrattuale, non a un potere discrezionale o autoritativo della P.A., la competenza giurisdizionale spetta al giudice ordinario.
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Sulla valutazione del P.E.F. nelle concessioni di servizi pubblici
Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 20 ottobre 2025, n. 3338 - Il P.E.F. ha la funzione di garantire l’equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa, assicurare la corretta allocazione dei rischi lungo l’intero periodo di gestione della concessione e verificare la capacità dell’impresa di ottenere un utile congruo per garantire l’adempimento delle prestazioni contrattuali. In tale quadro, la valutazione sulla sostenibilità del P.E.F. e, più in generale, dell’offerta, rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, insindacabile in sede giurisdizionale, salvo evidenti profili di illogicità o travisamento dei fatti. Nel caso di specie, le richieste di chiarimento avanzate dal RUP circa taluni aspetti del P.E.F. non costituiscono prova di carenze strutturali del documento, né implicano una sua inidoneità. Tali richieste esprimono, piuttosto, mere esigenze istruttorie della stazione appaltante e non sono indicative di un giudizio negativo sul merito dell’offerta, che non è risultata sospetta di anomalia. Inoltre, la mancata valorizzazione di alcuni indici finanziari, quali VAN e TIR riferiti agli azionisti, non rappresenta una lacuna sostanziale del P.E.F., essendo questo stato redatto conformemente alle Linee guida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, applicabili ai servizi pubblici locali non a rete, per i quali tali indicatori non sono richiesti. Le Linee guida ANAC n. 9, che contemplavano tali indici, sono state abrogate dall’art. 225, c. 16, del d.lgs. n. 36/2023 e non costituiscono oggi parametro normativo vincolante. La valutazione tecnico-economica della Commissione si è dunque basata su altri indicatori coerenti con il tipo di servizio, come la composizione dell’utile, l’incidenza dei costi e DSCR. Pertanto, l’impostazione adottata dall’aggiudicataria nella redazione del P.E.F. appare metodologicamente corretta e pienamente giustificata rispetto al quadro normativo vigente e alla natura della prestazione affidata.
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La competenza esclusiva comunale esclude la legittimazione ad agire dei titolari di farmacie ubicate in comuni limitrofi contro l’istituzione di nuove sedi comunali
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 20 ottobre 2025, n. 8096 - La competenza a pianificare le sedi farmaceutiche è attribuita in via esclusiva al singolo comune nell’ambito del proprio territorio. Siffatta potestà comprende l’adozione della pianta organica e l’istituzione delle nuove farmacie, con la possibilità per il comune di esercitare anche un diritto di prelazione sulla gestione dell’attività. Pertanto, la competenza esclusiva del comune sul proprio territorio esclude la legittimazione ad agire dei titolari di farmacie ubicate in comuni limitrofi contro l’istituzione di nuove sedi comunali, purché siano rispettati i parametri normativi delle distanze minime e la pianificazione sia esercitata nell’ambito della discrezionalità amministrativa.
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Sulla legittimità dell’affidamento diretto per impianti sportivi privi di rilevanza economica e interesse transfrontaliero
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II bis, 20 ottobre 2025 n. 18004 - Con l’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, che ha incluso la gestione degli impianti sportivi tra gli appalti di servizi (Allegato IX), è superata la disciplina previgente di cui all’art. 90, c. 25, della l. 289/2002. Tale norma, che prevedeva una forma di preferenza per gli enti sportivi dilettantistici nell’ambito di un confronto concorrenziale, non si applica più. Pertanto, è legittimo l’affidamento diretto previsto dagli artt. 181 e 50, c. 1, lett. b), d.lgs. 36/2023, ove l’impianto sportivo in oggetto sia privo di rilevanza economica e di interesse transfrontaliero, configurando un servizio reso per conto dell’Amministrazione in assenza di rischio operativo e senza produzione di lucro. In tale ipotesi, la valutazione discrezionale dell’affidamento, anche senza griglie ponderate di valutazione, è legittima purché debitamente motivata e non manifestamente illogica o arbitraria, nel rispetto dei principi generali di imparzialità, trasparenza e proporzionalità. La qualificazione di “non rilevanza economica” giustifica la semplificazione procedurale, escludendo l’applicazione delle ordinarie regole concorrenziali e di pubblicità proprie dei contratti di rilevanza economica, in quanto il servizio non incide sul mercato né determina squilibri concorrenziali
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Sul potere discrezionale della P.A. nella valutazione preliminare delle proposte di project financing non programmate
TAR CAMPANIA, SALERNO, SEZ. II, 17 ottobre 2025, n. 1696 - Nella procedura di project financing a iniziativa privata, l’Amministrazione deve preliminarmente valutare le proposte progettuali in funzione dell’interesse pubblico perseguito, giudicando la loro idoneità a dare attuazione a un programma non definito nei suoi contenuti progettuali; la presentazione di una proposta di progetto da parte del privato non comporta, dunque, alcun obbligo in capo all’Amministrazione ad avviare l’istruttoria. Il privato promotore può quindi vantare mere aspettative di fatto all’accoglimento dell’istanza da parte della P.A. la quale, dal canto suo, assume unicamente l’obbligo di ponderare la convenienza della proposta progettuale con l’approvazione dello stato di fattibilità e del suo inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche, ossia di pronunciarsi in ordine alla sua compatibilità con l’interesse pubblico nei termini legalmente fissati. Ne consegue che, le scelte puramente discrezionali della P.A. svolte nella fase pre-procedimentale, in quanto espressione della volontà del titolare della cura dell’interesse pubblico cui l’intervento è preordinato, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo e possono essere eventualmente censurate solo in caso di macroscopico travisamento di fatto, manifesta illogicità o contraddittorietà.
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Sui presupposti necessari per l’utilizzo dei ribassi d’asta per varianti in appalti finanziati con i fondi PNRR
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III bis, 16 ottobre 2025, n.17793 - In tema di appalti pubblici finanziati dal PNRR, le economie derivanti da ribassi d’asta possono essere legittimamente utilizzate per finanziare varianti in corso d’opera anche quando le modifiche siano rese necessarie in sede di sviluppo progettuale, anche in assenza di circostanze impreviste, purché le varianti riguardino il medesimo intervento originariamente ammesso a finanziamento e siano compatibili con gli obiettivi del PNRR; non possono, invece, essere impiegate per coprire maggiori oneri non prevedibili e non adeguatamente documentati, come nel caso dei costi di conferimento in discarica non imputabili a circostanze impreviste. Pertanto, nel caso di specie, il TAR ha accolto parzialmente il ricorso del Comune, annullando il diniego ministeriale limitatamente alla reintegrazione delle opere originarie stralciate per l’aumento dei prezzi, ritenuta circostanza imprevedibile, e ordinando il riesame dell’istanza nel rispetto della normativa.
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Sulla rimessione alla Corte di giustizia dell’Ue della questione pregiudiziale sull’affidamento in house nel trasporto pubblico locale
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II, 29 settembre 2025, n. 16793 - È rimesso alla Corte di giustizia dell’Ue il seguente quesito: “se il diritto unionale e, segnatamente, l’art. 5, paragrafo 2, del Regolamento n. 1370/2007 cit., con riguardo all’aggiudicazione diretta ad un operatore interno di un contratto di servizio di trasporto pubblico locale di passeggeri, nella parte in cui prevede che tale aggiudicazione sia possibile ‘a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale’, osti ad una normativa nazionale, del tipo previsto dall’art. 17, comma 2, cit., la quale, pur non vietando del tutto il ricorso all’in house, lo ammette ma con limitazioni e, in particolare, consente alle amministrazioni di ricorrere a tale modello di affidamento solamente in presenza di una qualificata motivazione che dettagliatamente illustri le ragioni del mancato ricorso al mercato nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo a tutta una serie di indicatori (gli investimenti, la qualità del servizio, i costi dei servizi per gli utenti, l'impatto sulla finanza pubblica, gli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house) e non sulla sola base di una valutazione di convenienza economico-amministrativa” (controversia promossa dall’AGCM contro Roma Capitale e Atac S.p.A inerente l’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) nella città di Roma)
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Sulla modifica sostanziale della lex specialis e obbligo di proroga dei termini delle offerte
TAR Calabria, sez. II, 25 settembre 2025, n. 1501 - La modifica sostanziale della lex specialis di gara, consistente nella variazione di un criterio essenziale per l’assegnazione di punteggi, configura una modifica significativa della documentazione di gara che obbliga la stazione appaltante a prorogare adeguatamente i termini per la presentazione di domande e offerte. Ne consegue che, nel caso di specie, è illegittima l’aggiudicazione di un appalto per il servizio di igiene urbana che a seguito di una modifica sostanziale di un criterio di valutazione delle offerte (assegnazione punti per la pulizia quotidiana di luoghi specifici) apportata dalla stazione appaltante, non abbia prorogato i termini per la presentazione delle domande di partecipazione. Non può, infatti, parlarsi nella specie della correzione di un errore di battitura, che avrebbe costituito una modifica non significativa.
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Sull’illegittimità dell’aggiudicazione per omissioni dichiarative nei modelli di gara ed errata attribuzione del punteggio
TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. I, 24 settembre 2025, n. 6315 - La mancata esclusione di un concorrente che abbia omesso di rendere, nel modello previsto dalla lex specialis, le dichiarazioni obbligatorie ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 a firma del direttore tecnico, integra una causa di grave vizio procedurale tale da influire sulla legittimità dell’aggiudicazione, anche se tali dichiarazioni siano state successivamente presentate in altre forme non previste. Inoltre, l’attribuzione errata di punteggi tecnici relativi a certificazioni di qualità e criteri premiali viola il principio di parità di trattamento, compromettendo la correttezza della graduatoria e giustificando l’annullamento dell’aggiudicazione con reintegro del concorrente legittimamente collocato. La stipula del contratto di appalto, avvenuta nel periodo di sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione disposta da ordinanza cautelare, è nulla e annullabile, con conseguente impossibilità di subentro nel contratto stesso da parte di altri concorrenti fino a validità dell’aggiudicazione.
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La rateizzazione non impedisce l’esclusione automatica da gare per gravi violazioni fiscali e legittima escussione della cauzione
TAR PUGLIA, SEZ. III, 24 settembre 2025, n. 1094 – È legittima l’esclusione automatica dalla gara per gli operatori economici che abbiano commesso violazioni fiscali gravi, definitivamente accertate e superiori a € 5.000, ai sensi dell’art. 94, c. 6, d.lgs. 36/2023, anche nel caso in cui sia stata presentata richiesta di rateizzazione del debito. La presentazione di un'istanza di rateizzazione non incide sulla natura del debito, che va qualificato come definitivamente accertato o meno a prescindere da tale richiesta. Come chiarito dalla giurisprudenza, “non avendo l’istanza di rateizzazione effetto sospensivo del termine per impugnare la cartella di pagamento, il decorso di questo ne comporta comunque l’inoppugnabilità, con conseguente definitività della relativa pretesa tributaria”. Pertanto, nel caso di specie, essendo pacifica la definitività dell'accertamento e il superamento della soglia di € 5.000,00, l'esclusione dalla gara si configura come un atto vincolato e doveroso per la stazione appaltante. Inoltre, l’escussione della cauzione provvisoria rappresenta un atto consequenziale obbligato all’esclusione, e la sua sospensione cautelare in sede di appello non incide sulla legittimità del provvedimento di primo grado.
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Diritto di accesso agli esposti e segnalazioni: legittimità del diniego in assenza di interesse giuridicamente apprezzabile e strumentalità della richiesta
TAR Veneto, sez. IV, 24 settembre 2025, n. 1610 - In tema di diritto di accesso agli atti, è legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione pubblica in caso di istanza ostensiva volta a conoscere l’autore e il contenuto di segnalazioni o esposti, qualora la domanda risulti priva di specifica indicazione o rappresentazione delle ragioni giuridiche meritevoli di tutela e dell’interesse concreto e attuale alla conoscenza dei dati richiesti. Le segnalazioni o esposti, essendo atti privati aventi natura meramente sollecitatoria dell’esercizio di poteri di controllo da parte della P.A., non costituiscono documenti amministrativi autonomi, e la loro mera conoscenza è inefficace a giustificare l’accesso senza l’indicazione della strumentalità rispetto a una situazione giuridicamente tutelata. La tutela della riservatezza del terzo denunciante prevale in assenza di motivate esigenze difensive o di una chiara necessità, così evitando qualsiasi rischio di ritorsione o pressione indebita sull’autore della segnalazione.
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Sull’accesso difensivo ai documenti amministrativi: prevalenza del diritto di difesa sul diniego per assenza di nesso di strumentalità e sui limiti derivanti dagli accordi con soggetti terzi
Consiglio di Stato, sez. V, 23 settembre 2025, n. 7457 - L’interesse all’accesso difensivo ai documenti amministrativi ex art. 24, c. 7, L. 241/1990, fondato sull’art. 24 Cost., prevale sulle esigenze di riservatezza e non può essere negato sulla base dell’assenza di nesso di strumentalità quando la parte richiedente individua puntualmente i documenti necessari alla difesa in una controversia pendente, né può giustificare il diniego la presenza di accordi con terzi o la scadenza degli stessi se collegati alla vicenda giudiziaria, essendo preclusa all’Amministrazione ogni valutazione ex ante sull’utilità o decisività della documentazione richiesta. Pertanto, nel caso di specie, il rigetto dell’istanza di accesso fondato sull’assenza di strumentalità e sulla natura scaduta degli accordi con terzi si configura come ingiustificato e lesivo del diritto di difesa della parte istante, con conseguente dovere dell’Amministrazione di consentire l’ostensione della documentazione richiesta.
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Sui costi della manodopera e voce “spese generali” negli appalti pubblici
TAR Lazio, sez. III quater, 22 settembre 2025, n. 16369 - I costi della manodopera devono essere indicati nell’offerta economica in modo separato, distinto e trasparente, a pena di esclusione dell’operatore ai sensi (art. 41, commi 13 e 14, e dell’art. 108, c. 9, del d.lgs. n. 36/2023). La possibilità di allocare parte dei costi della manodopera nella voce “spese generali” è oggetto di due orientamenti giurisprudenziali divergenti. Un orientamento restrittivo esclude tale allocazione, ritenendo che le spese generali rappresentino esclusivamente costi accessori e non possano coprire la manodopera, che deve essere esplicitamente dichiarata nell’offerta per assicurare trasparenza e comparabilità. Un orientamento più elastico ammette la parziale allocazione dei costi della manodopera nelle spese generali, in particolare per costi indiretti o non prevedibili, purché sia dimostrato che la voce spese generali ha capienza sufficiente e ciò sia fondato su elementi probatori. Nel caso di specie, l’offerta dell’operatore economico aggiudicatario, che ha omesso di indicare una parte rilevante dei costi della manodopera ricomprendendoli nelle spese generali e nelle giustificazioni successive presentate nel sub procedimento di anomalia, è stata ritenuta inammissibile e illegittima, specialmente in una procedura dove il costo della manodopera assumeva un rilievo preponderante.
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La partecipazione a fondazioni di partecipazione non ricade nelle ipotesi per le quali la legge richiede il preventivo parere della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5 del TUSP
Corte dei conti, Sezione regionale Sardegna, 22 settembre 2025, delibera n. 162.
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Superamento dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica non costituisce motivo di esclusione automatica: principio del favor participationis
Tar Puglia, sez. III, 20 settembre 2025, n. 1088 - Nessuna norma di rango primario né del Codice degli appalti né di altra fonte legislativa prescrive un limite dimensionale specifico per la redazione dell’offerta tecnica né attribuisce alla stazione appaltante un potere in tal senso. In ossequio al principio del favor participationis, deve privilegiarsi un’interpretazione che favorisca l’ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli. La clausola sul numero massimo di pagine della relazione tecnica deve essere interpretata cum grano salis ed il ricorrente che intenda fondare la censura sulla violazione di tale limite deve provare anche solo presuntivamente che essa abbia determinato un indebito vantaggio concreto e specifico per il concorrente a danno dell’altro. Il superamento formale del limite dimensionale non comporta, pertanto, l’esclusione automatica dell’offerta, spettando alla Stazione appaltante nella valutazione comparativa, anche espungendo le parti ritenute non rilevanti, esprimere la propria discrezionalità tecnica senza essere vincolata a sanzioni esclusive, garantendo così il principio di parità di trattamento e trasparenza.
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Sui principi sul giudizio di anomalia nelle concessioni di servizi
Consiglio di Stato, sez. V, 19 settembre 2025, n. 7420 - Nel giudizio di anomalia dell’offerta relativo alle concessioni di servizi, a differenza degli appalti pubblici, si valuta l’attendibilità di una previsione economico-finanziaria caratterizzata dal pieno e preponderante accollo del rischio economico da parte del concessionario. Tale verifica, pur rigorosa, riconosce un ampio margine di discrezionalità tecnico-opinativa alla commissione, il cui giudizio è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente in presenza di evidenti errori di fatto o macroscopica irragionevolezza. Di conseguenza, l’attenzione si concentra sulla sostenibilità complessiva dell’operazione economica e sull’equilibrio globale del rapporto, con particolare riguardo alla capacità gestionale del concessionario. Ne discende che, nel caso di specie, la valutazione che ha ritenuto l’offerta sostenibile nel suo complesso, non avendo rilevato macroscopiche irragionevolezze né errori di fatto, è da considerarsi legittima.
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Versamento tardivo del contributo ANAC e soccorso istruttorio: ammissibilità e conseguenze in caso di inversione procedimentale
Consiglio di Stato, sez. IV, del 19 settembre 2025, n. 7397 - Il versamento del contributo ANAC, pur essendo condizione di ammissibilità dell’offerta, costituisce una "condizione estrinseca", cioè un elemento estraneo al contenuto stesso dell’offerta, e quindi può essere tardivo. Tale tardività è sanabile mediante soccorso istruttorio, a condizione che il pagamento avvenga entro il termine di inizio della fase di valutazione delle offerte. Inoltre, nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice disponga la cosiddetta inversione procedimentale (cioè esamini le offerte prima della verifica dei requisiti di ammissione), il soccorso istruttorio è comunque ammissibile anche per il versamento tardivo del contributo ANAC. L’esclusione dall’offerta deve intervenire solo se il pagamento non si realizza entro il termine assegnato dall’Amministrazione per la regolarizzazione (C.d.S. Ad. Plenaria n. 6 del 9 giugno 2025). Pertanto, nel caso di specie, è irrilevante che il pagamento del contributo sia avvenuto effettivamente dopo l’apertura e l’esame delle offerte, essendo ciò esclusivamente dipeso dal fatto che l’Amministrazione si è avvalsa della c.d. “inversione procedimentale” nel procedimento di gara.
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Sulla legittimità delle verifiche documentali del GSE per l’efficienza energetica e sussistenza dei requisiti originari
TAR Lazio, Roma, sez. V ter, 19 settembre 2025, n. 16445 - È legittimo il potere di controllo attribuito al GSE dal D.M. 11 gennaio 2017 (art. 12) che prevede verifiche documentali e sopralluoghi sui progetti di efficienza energetica per accertarne la corretta esecuzione tecnica e amministrativa e la sussistenza dei requisiti originari. Tale potere ha natura vincolata e immanente, e può essere esercitato anche a distanza di anni dall’approvazione del progetto, finalizzato non a sanzionare ma a valutare la sussistenza oggettiva dei presupposti per il mantenimento degli incentivi. Inoltre, il GSE è legittimato a richiedere un ampio ventaglio di documenti ritenuti necessari per una verifica approfondita e qualitativa, non limitandosi a un mero controllo quantitativo. L’accertamento del GSE non costituisce esercizio di autotutela né è discrezionale, trattandosi di un controllo obbligatorio e vincolato volto ad accertare veridicità e completezza delle dichiarazioni, con particolare riguardo a dichiarazioni rese nell’ambito della procedura per la concessione di sovvenzioni pubbliche. Pertanto, nel caso di specie, la mancata o incompleta produzione della documentazione richiesta, dopo la proroga concessa, giustifica il provvedimento di decadenza e il recupero dei titoli di efficienza energetica assegnati.
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Ammissibilità del soccorso istruttorio “sanante” per l’integrazione dei requisiti tecnici dopo l’aggiudicazione
TAR Campania, sez. I, 18 settembre 2025, n. 6237 - È consentito integrare la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale mediante servizi diversi da quelli originariamente dichiarati nella domanda di partecipazione, purché tale integrazione avvenga tramite soccorso istruttorio “sanante” che non alteri l’identità del concorrente. È ammessa, altresì, la verifica del possesso dei requisiti anche in una fase successiva all’aggiudicazione, conformemente al principio del risultato, che privilegia controlli sostanziali rispetto a meri adempimenti formali, garantendo così la legittimità dell’azione amministrativa sotto i profili di merito, metodo e conformità normativa. L’omissione o incompletezza documentale iniziale si considera sanabile qualora sia dimostrata la concreta esistenza del requisito richiesto, evitando pregiudizi ingiustificati alla partecipazione. Il soccorso istruttorio sanante, previsto dall’art. 101, c. 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, consente di sanare omissioni, inesattezze o irregolarità nella documentazione richiesta per la partecipazione, con esclusione dei documenti relativi all’offerta tecnica ed economica, purché non comprometta l’identità certa del concorrente.
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Sulla nomina di direttore generale di Azienda speciale consortile mediante interpello senza bando, commissione e graduatoria: procedura non concorsuale e giurisdizione del giudice ordinario
TAR CAMPANIA, SEZ. staccata SALERNO, 17 settembre 2025, n. 1193 - In tema di ricorsi contro procedure di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali, qualora la selezione non preveda bando pubblico, valutazione comparativa formale dei candidati, attribuzione di punteggi e formazione di graduatoria finale, ma si limiti a una verifica di idoneità di soggetti già individuati in elenchi regionali, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e non al giudice amministrativo per difetto di natura concorsuale della procedura. Il concetto di “procedura concorsuale” va inteso in senso restrittivo, coinvolgendo soltanto quelle dotate di bando, comparazione formale e graduatoria di merito, la cui approvazione determina i vincitori. Non costituiscono procedure concorsuali le assunzioni derivanti da procedimenti di mera verifica di idoneità, come quelle basate su riserve o elenchi, in cui il possesso dei requisiti si valuta in termini assoluti senza graduatoria finale. Nel caso di specie, la procedura di interpello per la nomina di Direttore generale dell’Azienda speciale consortile, configurata come procedimento non concorsuale, rientra nella discrezionalità imprenditoriale del datore di lavoro, spettando pertanto la giurisdizione al giudice ordinario (giudice del lavoro).
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Sull’anomalia dell’offerta nelle concessioni: l’assunzione del rischio operativo non giustifica la sottostima dei costi nel PEF
Consiglio di Stato, sez. V, 16 settembre 2025, n. 7333 - Nell’ambito delle concessioni, il giudizio di anomalia si applica anche se non espressamente richiamato dall’art. 164, c. 2, del d.lgs. n. 50/2016 (applicabile ratione temporis), in quanto rappresenta un’espressione dei principi generali di qualità, affidabilità e libera concorrenza propri dell’affidamento dei contratti pubblici. Tale giudizio, inoltre, deve essere declinato in modo dinamico e discrezionale, tenendo conto della natura incerta e previsionale delle voci economiche, specie dei ricavi, che caratterizzano il piano economico-finanziario (PEF) del concessionario. Nelle concessioni, pertanto, l’assunzione del rischio operativo da parte del concessionario non può giustificare la sottostima dei costi nel PEF, né la sottostima può trovare giustificazione nella mera applicazione di un giudizio sintetico e globale.
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Sull’affidamento in house ex art. 7, c. 2, d.lgs. 36/2023: modello alternativo non subordinato al mercato concorrenziale e regime motivazionale semplificato per servizi strumentali
TAR Veneto, 15 settembre 2025, n. 121 - L’art. 7, c. 2, del d.lgs. n. 36/2023 riconosce l’affidamento in house come modello alternativo, non subordinato al mercato concorrenziale, imponendo un onere motivazionale proporzionato alla natura del servizio: per i servizi pubblici locali rivolti all’utenza è richiesta una motivazione che evidenzi vantaggi in termini di qualità, universalità, efficienza e risparmio di risorse; per i servizi strumentali all’amministrazione è sufficiente una motivazione snella che illustri vantaggi economici, di celerità e il perseguimento di interessi strategici, anche tramite parametri oggettivi di riferimento, superando la precedente esigenza di motivazione rafforzata fondata sul “fallimento del mercato” previsto dal previgente art. 192, c. 2, d.lgs. 50/2016 e adeguandosi ai principi di libera amministrazione e parità tra autoproduzione ed esternalizzazione sanciti dal diritto europeo (fattispecie riguardante il servizio di riscossione dei tributi locali qualificato come prestazione strumentale all’amministrazione e non come servizio pubblico locale)
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Elementi identificativi dei servizi intellettuali e indicazione dei costi della manodopera nelle gare con collaborazione di addetti
TAR Lazio, sez. V, 10 settembre 2025 n. 16146 - L'elemento che permette di qualificare un servizio come "prevalentemente intellettuale" non è il titolo professionale di chi lo esegue, ma le caratteristiche intrinseche della prestazione. La natura intellettuale o meno del servizio dipende infatti dalle sue (oggettive) caratteristiche intrinseche, pertanto “Per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse; al contrario va esclusa la natura intellettuale del servizio avente a oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati”. In tale contesto, il fatto che servizi di siffatta natura siano prestati anche avvalendosi (nella erogazione d’un servizio di natura pur sempre intellettuale) della collaborazione di alcuni addetti non vale sic et simpliciter a escluderne la natura intellettuale e dunque a rendere necessaria la indicazione di costi di manodopera (esclusa, appunto, per i servizi intellettuali), specie nel caso in cui, come quello di specie, neppure la lex specialis ha indicato il costo della manodopera.
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Accesso civico generalizzato e procedure di gara: limiti e tutele alla luce della giurisprudenza della Corte dell’Ue
Consiglio di Stato, sez. V, 4 settembre 2025, n. 7201 - L'accesso civico generalizzato, come previsto dagli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 35 del d.lgs. n. n. 36/2023, si applica anche alle procedure di gara e ai contratti pubblici, e non richiede al richiedente di essere parte alla procedura o di dimostrare un interesse specifico. Tuttavia, il diritto di accesso non è assoluto in quanto deve essere bilanciato con la protezione dei segreti tecnici e commerciali, che può giustificare il diniego dell'ostensione. La Corte di Giustizia dell’Ue esclude l’accesso automatico agli atti di gara a fini di difesa tra soggetti che hanno preso parte alla procedura e richiede il bilanciamento caso per caso tra il diritto di accesso agli atti di gara e la tutela dei segreti commerciali e industriali, a maggior ragione tale bilanciamento deve essere operato rispetto ad un soggetto terzo e del tutto estraneo alla procedura, pena la possibilità per quest’ultimo di ottenere una ostensione maggiore di quella dei partecipanti e di frustrare la ratio sottesa alla tutela del know – how aziendale. Pertanto, se la Corte di Giustizia esclude l’accesso automatico agli atti di gara a fini di difesa tra soggetti che hanno preso parte alla procedura e richiede il bilanciamento caso per caso tra il diritto di accesso agli atti di gara e la tutela dei segreti commerciali e industriali, a maggior ragione tale bilanciamento deve essere operato rispetto ad un soggetto terzo e del tutto estraneo alla procedura, pena la possibilità per quest’ultimo di ottenere una ostensione maggiore di quella dei partecipanti e di frustrare la ratio sottesa alla tutela del know – how aziendale.
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Sull’autonomia e indipendenza delle singole gare-lotto anche se disciplinate dalla stessa lex specialis
Secondo il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 1 settembre 2025, n. 690, per costante giurisprudenza, in una gara avente a oggetto l’aggiudicazione di più lotti una siffatta tipologia di procedura, pur se disciplinata dalla stessa lex specialis, si compone di tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti, con la conseguenza che, ciascuno di essi assume veste autonoma per quanto attiene alla partecipazione dei concorrenti, e costituisce una procedura di gara autonoma e indipendente, che non subisce interferenze per effetto delle vicende che attengono agli altri lotti. Pertanto, non può sostenersi né che l’accertata anomalia (da parte della stazione appaltante, ma anche, eventualmente, da parte del giudice amministrativo) di una o più offerte presentate da un concorrente nell’ambito di una procedura suddivisa in lotti possa refluire automaticamente nell’anomalia dell’offerta presentata dalla stessa concorrente in un diverso lotto, né che siffatta evenienza sollevi la parte che contesta la ritualità della partecipazione della concorrente medesima alla gara per detto lotto dalla relativa dimostrazione mediante gli ordinari principi di prova tipici del giudizio amministrativo.
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Commissariamento dei Comuni per infiltrazioni mafiose come misura cautelare e preventiva, distinzione dalla responsabilità personale degli amministratori e limiti all’impugnazione da parte degli ex amministratori
Consiglio di Stato, sez. III, 1° settembre 2025, n. 7170 - Il commissariamento di un Comune ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 267/2000, disposto per l'accertata presenza di collegamenti tra amministratori e criminalità organizzata, è una misura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e non incide direttamente sulla responsabilità personale degli amministratori. Tale provvedimento è rivolto a salvaguardare l'ente e l'interesse pubblico nel suo complesso e non può essere oggetto di impugnazione da parte di ex amministratori che abbiano già cessato volontariamente la loro carica, né l'annullamento può loro riconoscere un beneficio personale come il recupero della carica. L’interesse ad impugnare il commissariamento non sussiste neppure sotto il profilo morale, perché la misura non attribuisce una "patente di mafiosità" agli amministratori, né questa può essere oggetto di azione popolare da cittadini elettori. Le valutazioni di responsabilità individuale, come l'accertamento di "culpa in vigilando" che può comportare l’incandidabilità degli amministratori, trovano tutela in specifici procedimenti autonomi ex art. 143, c. 11, e costituiscono materia distinta rispetto al commissariamento. Pertanto, nel caso di specie, l'ex sindaco, che si era già dimesso volontariamente prima del commissariamento, non ha più titolo per impugnare tale provvedimento, poiché il commissariamento non incide direttamente sulla sua posizione personale cessata e l'eventuale annullamento non potrebbe farlo tornare in carica. Inoltre, dal punto di vista morale o di reputazione, l'ex sindaco non ha interesse giuridico concreto ad impugnare il provvedimento, in quanto il commissariamento non configura una sanzione, né attribuisce una "patente di mafiosità" che possa ledere il suo onore in modo giuridicamente rilevante.
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Legittimità e limiti della revoca nelle procedure di gara pubblica
TAR Campania, Napoli, sez. VII del 1° settembre 2025, n. 1760 - La sentenza conferma il principio consolidato che la revoca di una procedura di gara pubblica è legittima quando si fonda su motivi concreti di pubblico interesse, che possono consistere in sopravvenuti fatti nuovi, nel mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’indizione della gara, oppure in una nuova valutazione, anche diversa, dell’interesse pubblico originario (ius poenitendi). Tale potere di revoca, disciplinato dall’art. 21-quinquies della l. n. 241/1990, è caratterizzato da una ampia discrezionalità dell’amministrazione e non può essere sindacato dal giudice amministrativo se non in presenza di vizi evidenti quali manifesta irragionevolezza, difetto assoluto di istruttoria, violazione dell’imparzialità o travisamento dei fatti. In relazione al momento in cui la revoca interviene nella procedura di gara, l’onere di motivare adeguatamente cresce proporzionalmente al grado di affidamento che la revoca può aver generato nei partecipanti. In particolare, se la revoca avviene nelle fasi preliminari, prima dell’aggiudicazione definitiva, la necessità motivazionale è meno stringente, poiché il diritto degli operatori economici non è ancora consolidato. Infine, anche nel caso di revoca legittima, la P.A. non è automaticamente obbligata a risarcire i danni subiti dai concorrenti, salvo che questi dimostrino concretamente di aver subito un danno ingiusto derivante dall’affidamento fatto e quantificato correttamente. Pertanto, nel caso di specie, la revoca decisa dalla Regione è legittima, in quanto fondata dall’esigenza di risolvere anticipatamente la concessione con la società SAUIE, attualmente in liquidazione, al fine di individuare un nuovo concessionario per entrambe le aziende agricole coinvolte, in un’unica procedura. Secondo il Tar tale esigenza non è irragionevole né contraddittoria, in quanto legittimamente fondata sulla situazione gestionale e sul perdurare delle difficoltà finanziarie della società in house, come evidenziato anche da rilievi della Corte dei conti.
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Adesione di un comune ad una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) cooperativa: verifica analitica di sostenibilità, convenienza e conformità giuridica ai sensi dell’art. 5 TUSP
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione 1 settembre 2025 n. 152/2025/PASP - L’adesione ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) di un Comune ad una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) costituita in forma societaria cooperativa è ammissibile purché motivata in modo analitico e puntuale, con particolare riguardo alla necessità e convenienza del modello societario rispetto ad altre forme di organizzazione, alla sostenibilità finanziaria dell’operazione, alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e alla conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato alle imprese. L’adozione di tale modello deve essere supportata da un’istruttoria completa e proporzionata, che attesti l’assenza di oneri finanziari significativi per l’ente pubblico e valorizzi i benefici ambientali, economici e sociali perseguiti dalla comunità energetica. Pertanto, nel caso di specie, la Corte ha espresso parere positivo in quanto il Comune ha adeguatamente motivato, ai sensi del citato art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, la scelta di aderire alla cooperativa evidenziando la mancanza di risorse e competenze interne per una gestione diretta, la natura mutualistica e partecipativa della cooperativa che garantisce il controllo dell’ente con una quota simbolica, la sostenibilità finanziaria dell’operazione senza oneri significativi e la sussistenza di benefici ambientali, economici e sociali concreti per la comunità locale. La procedura è stata corredata da forme di consultazione pubblica e da un’analisi tecnico-economica conforme ai criteri di legge, giustificando così positivamente la scelta e l'impiego dello strumento societario cooperativo. Nomina di direttore generale di Azienda speciale consortile mediante interpello senza bando, commissione e graduatoria: procedura non concorsuale e giurisdizione del giudice ordinario
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Requisiti minimi inderogabili e principio di equivalenza nell’ambito delle procedure di gara
Secondo il Consiglio di Stato, sez. VII, 1° settembre 2025, n. 7161, le caratteristiche indefettibili ovvero i requisiti minimi previsti dalla lex specialis di gara, rappresentano una condizione fondamentale per poter partecipare alla procedura selettiva. Quando un’offerta tecnica presenta difformità tali da dimostrare l’inadeguatezza sostanziale del progetto rispetto a questi requisiti, ciò porta legittimamente all’esclusione dalla gara, poiché tali requisiti costituiscono elementi essenziali per la formazione del contratto e non possono essere superati con una semplice penalizzazione nel punteggio. Il principio di equivalenza, riconosciuto dall’ordinamento e dalla giurisprudenza, consente invece di valutare come ammissibili offerte che, pur non rispettando formalmente tutte le specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, dimostrino una corrispondenza sostanziale e funzionale con le esigenze e gli obiettivi richiesti. Questo significa che anche soluzioni tecniche diverse possono essere considerate equivalenti se, nel complesso, la prestazione offerta soddisfa in modo sostanziale i requisiti di gara. Tuttavia, affinché si applichi questo principio, l’offerente deve poter dimostrare, attraverso mezzi adeguati e completi, la conformità sostanziale di tutte le caratteristiche rilevanti del prodotto o del servizio offerto, nelle condizioni di utilizzo previste dal bando, senza ricorrere a modifiche o alterazioni non consentite.
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Genericità del rinvio ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) nella lex specialis e legittimità dell’aggiudicazione
TAR Puglia, Bari, sez. II, 30 agosto 2025 n. 1048 – In tema di gare un riferimento generico o un rinvio non dettagliato nella lex specialis alla disciplina dei CAM non costituisce di per sé un vizio capace di invalidare l’aggiudicazione. Tuttavia, è necessario che tale genericità sia compatibile con la reale possibilità, per gli operatori economici, di presentare offerte consapevoli e in linea con gli standard di sostenibilità ambientale propri del settore di riferimento. Nel caso in cui non si dimostri che le offerte violino le norme ambientali previste o che gli operatori non abbiano potuto preparare proposte conformi agli standard richiesti, manca quell’interesse concreto e attuale necessario per pretendere la rinnovazione della gara. Nel caso di specie, riguardante l’appalto di servizi di pulizia delle aree aeroportuali interne ed esterne, gli operatori partecipanti erano consapevoli degli obblighi ambientali, anche grazie ai chiarimenti pubblici e al recepimento effettivo degli standard specifici del settore. Dalla lettura dei documenti versati in giudizio è emerso, infatti, che tutti i concorrenti erano consapevoli di dover presentare un’offerta rispettosa dei CAM 2021 in considerazione dei chiarimenti resi pubblici sulla piattaforma EmPULIA dal R.u.p. e a detti chiarimenti si sono conformati nella predisposizione delle offerte. Tale consapevolezza esclude, quindi, la possibilità di un interesse reale a richiedere una nuova gara, perché significa che le condizioni per concorrere erano chiare e accessibili a tutti. Ne consegue che, senza una prova concreta di lesione o pregiudizio derivante dalla violazione dei CAM, il ricorso finalizzato a ottenere la rinnovazione della gara non può essere accolto, mancando il requisito fondamentale dell’interesse giuridico attuale e concreto. Inoltre, anche il rilievo critico relativo alla incoerenza del d.m. richiamato dalla disciplina di gara non appare decisivo dal momento che le offerte tecniche non sono risultate calibrate in base ai criteri ambientali minimi erroneamente richiamati, ma hanno preso in considerazione la regolamentazione di settore.
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Legittimità della decadenza dall’autorizzazione per servizio di mobilità in sharing con monopattini elettrici e applicazione limitata della normativa sui contratti pubblici
TAR Lombardia, sez. V, 30 agosto 2025, n. 2870 - La selezione di operatori per il servizio di mobilità in sharing con il servizio di monopattini elettrici non configura né un appalto né una concessione di servizi, essendo finalizzata esclusivamente all’individuazione di soggetti autorizzati a esercitare un’attività economica privata nuova, escludendo pertanto un’assunzione pubblica (art. 1, c.75-ter e ss., l. 27 dicembre 2019, n. 160; art. 16, c. 1, d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59). In tale contesto, la normativa sui contratti pubblici si applica limitatamente ai principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità (art. 81 TFUE), in quanto tali principi sono riconducibili alla comune matrice di diritto europeo, ma non si applica integralmente il Codice dei contratti pubblici. Pertanto, è legittimo il provvedimento amministrativo con cui il Comune ha dichiarato la decadenza di una società dall’autorizzazione per lo svolgimento del servizio di mobilità in sharing con monopattini elettrici, in quanto dalla verifica tecnica è emerso che i dispositivi non erano conformi alle caratteristiche tecniche specifiche previste e premiate nell’avviso pubblico, in particolare monopattini dotati di ruote posteriori di dimensioni inferiori a quelle indicate e privi della dotazione di casco. Inoltre, la legittimità della decadenza si consolida quando l’Amministrazione ha adottato tali criteri tecnici per selezionare offerte in grado di garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti, in relazione al quale il mancato rispetto degli impegni assunti in fase di manifestazione di interesse, anche con riferimento ai criteri premianti, autorizza la decadenza dal titolo autorizzatorio.
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Obbligo di comunicazione delle cause di esclusione in sede di presentazione dell’offerta e conseguenze della loro omissione nel caso del mandatario del R.T.I.
Tar Lazio, sez. II bis, con la sentenza del 28 agosto 2025, n. 15873 - Il tribunale ha accolto la tesi del Comune resistente affermando importanti principi in tema di irregolarità fiscali non definitivamente accertate e dei correlati oneri dichiarativi, statuendo in particolare che: “Qualora la causa di esclusione si sia verificata prima della presentazione dell’offerta, il RTI è obbligato a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, in sede di presentazione dell’offerta, l’esistenza della causa escludente e il soggetto interessato, nonché a dimostrare di aver adottato le misure previste dall’art. 97, c. 2, D. Lgs. n. 36/2023, quali l’estromissione o la sostituzione del componente non in possesso dei requisiti richiesti, oppure di essere stato impossibilitato a farlo prima della presentazione dell’offerta. Pertanto, come avvenuto nel caso di specie, il mancato rispetto di tale obbligo legittima l’esclusione del raggruppamento dalla procedura di gara”.
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Funzione del PEF nelle concessioni di lavori e di servizi predisposto dai concorrenti in sede di gara (fattispecie riguardante la gestione e valorizzazione di un Parco archeologico)
Consiglio di Stato, sez. V, 28 agosto 2025, n. 7127 - Nel procedimento di aggiudicazione di una concessione di lavori e di servizi, nel caso di specie avente ad oggetto la gestione e valorizzazione di un bene archeologico, la valutazione della adeguatezza del PEF presentato dal concessionario rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione aggiudicatrice, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta irragionevolezza o macroscopica illogicità. Inoltre, il modello indicato nella lex specialis costituisce uno schema di massima e mera guida e non vincola l’Amministrazione ad accettare esclusivamente PEF analitici, essendo sufficiente la dimostrazione della sostenibilità complessiva dell’offerta tecnico-economica. Infine, ai fini dell’attribuzione del punteggio economico, nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, deve considerarsi l’intero canone annuo offerto, comprensivo della base d’asta e del rialzo, e non la sola percentuale di rialzo, così da garantire una corretta valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo.
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Certificazione della parità di genere e ammissibilità dell’avvalimento premiale
Consiglio di Stato, sez. V, 26 agosto 2025, n. 7105 - La certificazione della parità di genere, istituita a decorrere dal 1° luglio 2022, attesta politiche e misure adottate dalle imprese per ridurre il divario di genere, promuovendo la parità salariale, la gestione delle differenze di genere e la tutela della maternità. Contrariamente ad una parte della giurisprudenza che ne negava la trasferibilità tramite avvalimento premiale perché considerata una "condizione soggettiva intrinseca" dell’impresa, il Consiglio di Stato ritiene tale orientamento poco coerente con la generale ammissibilità dell’avvalimento delle certificazioni di qualità. Pertanto, ha confermato che la certificazione della parità di genere costituisce un requisito organizzativo e gestionale dell’impresa, assimilabile alle certificazioni di qualità, e come tale può essere oggetto di avvalimento premiale, a condizione che sia dimostrato un effettivo e oggettivo prestito delle risorse e dell’organizzazione dalla società ausiliaria. La sentenza sottolinea che l’avvalimento premiale ha una funzione pro-concorrenziale, consentendo all’operatore economico di migliorare la qualità tecnica della propria offerta e quindi la sua competitività. Inoltre, il Consiglio di Stato ha precisato che le FAQ della stazione appaltante non possono modificare sostanzialmente le disposizioni della lex specialis, e che risposte fuorvianti possono configurare responsabilità precontrattuale con diritto al risarcimento del danno.
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Riconoscimento del requisito premiale della parità di genere al consorzio di imprese artigiane, anche in assenza del possesso diretto della certificazione da parte delle consorziate designate
TAR Umbria, sez. I, 26 agosto 2025, n. 667 - I consorzi di imprese artigiane in applicazione dell’art. 67, c. 2, del D.lgs. 36/2023, sono assimilati ai consorzi stabili e pertanto possono far valere cumulativamente i requisiti tecnici, economici e premiali posseduti dalle consorziate senza bisogno di contratti di avvalimento formali. Il consorzio, quale soggetto giuridico autonomo e unico concorrente, mantiene la titolarità esclusiva dei requisiti e la responsabilità solidale in fase esecutiva, anche se le consorziate designate esecutrici non possiedono direttamente tali requisiti. In particolare, la certificazione per la parità di genere, prevista dall’art. 46-bis del D.lgs. 198/2006 e finalizzata ad attestare politiche concrete di riduzione del divario di genere e promozione delle pari opportunità nelle imprese, rappresenta un requisito premiale relativo al sistema organizzativo aziendale nel suo complesso. Tale certificazione deve, pertanto, essere riconosciuta al consorzio e non solo alle consorziate esecutrici. Ne consegue che, la mancata attribuzione del punteggio premiale per la certificazione al consorzio in ragione del mancato possesso diretto da parte delle consorziate designate è illegittima, con conseguente annullamento degli atti di gara impugnati e dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, nonché con ordine di rinnovo della graduatoria e delle verifiche sul possesso dei requisiti.
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Conguagli tariffari nel servizio idrico integrato: legittimità delle partite pregresse secondo il metodo tariffario normalizzato del d.m. 1° agosto 1996
Le Sezioni unite civili, della Corte di Cassazione con sentenza n. 23858 del 26 agosto 2025, pronunciandosi sulla questione rimessa dalla Prima sezione con ordinanza n. 18009 del 2024.
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Affidabilità degli operatori economici: discrezionalità, istruttoria approfondita e sillogismo giuridico nella valutazione della stazione appaltante
TAR Campania, sez. IX, 25 agosto 2025, n. 5969 - Sul tema della valutazione dell’affidabilità degli operatori economici nelle procedure di gara, la stazione appaltante dispone di un ampio margine discrezionale nell’esercizio della valutazione circa la sussistenza di gravi illeciti professionali tali da inficiare l’affidabilità dell’operatore ai fini dell’esclusione dalla gara. Il giudizio amministrativo deve tradursi in una ponderata valutazione di merito basata su un’istruttoria approfondita, non limitata a mera verifica formale o automatica, ma comprensiva dell’analisi delle circostanze concrete e della relazione tra i fatti accertati e il contratto oggetto della gara.
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Proroga delle concessioni demaniali marittime: applicazione limitata alle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della l. 145/2018 e legittimità della Giunta nella determinazione del numero e della durata delle concessioni
Consiglio di Stato, sez. VII, 21 agosto 2025, n. 7096 - La proroga automatica delle concessioni demaniali marittime prevista dall’art. 1, c. 682, della l. 145/2018 si applica esclusivamente alle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge, escludendo quelle rilasciate successivamente. Le proroghe emergenziali previste da norme successive, come l’art. 182 c. 2 del d.l. 34/2020, operano solo per il periodo limitato alla durata dello stato di emergenza COVID-19 e ai 90 giorni successivi alla sua cessazione.
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Inattendibilità dell’offerta per discostamento ingiustificato del costo della manodopera dai parametri ministeriali nelle gare di appalto servizi
Consiglio di Stato, Sez. V, 19 agosto 2025, n. 7077 - La verifica dell’anomalia di un’offerta in gare pubbliche è esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o errore di fatto, e riguarda la coerenza complessiva dell’offerta, non le singole voci. È ammessa la correzione di errori e la modifica delle giustificazioni, purché l’importo totale resti invariato. Non esiste una soglia minima inderogabile di utile. Nel caso di specie, l’offerta è risultata complessivamente inattendibile perché il costo orario della manodopera si discosta significativamente dai valori indicati dalle tabelle ministeriali sul costo del lavoro, senza che siano state fornite giustificazioni ammissibili a supporto di tale scostamento, configurando così una causa autonoma di esclusione ed il costo del personale della struttura organizzativa è sottostimato, non coperto da spese generali o utile d’impresa. Le contestazioni sull’inquadramento contrattuale sono state respinte. Pertanto, l’appello è stato rigettato, confermando la legittimità della valutazione della stazione appaltante nel rispetto della discrezionalità tecnica.
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Abuso del diritto di accesso agli atti della P.A. per richieste generiche e reiterate senza specifico interesse: principio di buona fede e limiti all’accesso difensivo
TAR Veneto, sez. I, 18 agosto 2025, n. 1418 - In tema di accesso agli atti della pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., si configura abuso del diritto nel caso in cui il richiedente, senza indicare in modo specifico l’interesse perseguito, presenti ripetutamente numerose istanze analoghe e generiche, già oggetto di precedenti rigetti sia in via giurisdizionale che amministrativa. Nel caso di specie, relativo alla richiesta di accesso al registro provinciale e comunale delle strutture residenziali educative per minori con l’obiettivo di verificare lo stato psicofisico e le condizioni di soggiorno notturno dei minori stessi, la domanda (che non riguarda l’istituto dell’accesso civico generalizzato, che prescinde da specifiche motivazioni, ma un accesso documentale ordinario che richiede la dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale) è stata ritenuta sproporzionata ed eccessiva rispetto allo scopo dichiarato, integrando una violazione del principio di buona fede sancito dall’art. 1175 c.c. e dall’art. 1, c.2-bis, della l. n. 241/1990.
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Sui modelli organizzativi delle stazioni appaltanti e ruolo del RUP, impegno obbligatorio su quote occupazionali PNRR e modifica soggettiva nel RTI per recesso
Consiglio di Stato, sez. V, 18 agosto 2025, n. 7065 - Ai sensi dell’art. 15, c.4, del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 7 dell’allegato I.2, le stazioni appaltanti possono adottare modelli organizzativi differenziati assegnando a specifici uffici, come il Settore Contratti, la verifica della documentazione amministrativa, riservando al RUP funzioni di coordinamento e supervisione. Tale assetto è legittimo in base all’autonomia regionale ex art. 117, c. 4, Cost., non contrasta con la normativa statale sui contratti pubblici né con i principi di legalità e trasparenza. Riguardo all’art. 47, c. 4, del d.l. 77/2021, l’obbligo di assumere un impegno vincolante a garantire quote minime (30%) di assunzioni di giovani e donne nei contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR costituisce un requisito inderogabile e necessario dell’offerta, anche nelle procedure di tipo accordo-quadro. La mancata dichiarazione di tale impegno comporta l’esclusione automatica dalla gara e non può essere sanata mediante soccorso istruttorio, in considerazione del principio di parità di trattamento tra concorrenti. Inoltre, in caso di recesso di un componente del RTI sopravvenuto nella fase di gara, ai sensi degli artt. 97, c. 2, e 68, c. 17, del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante deve consentire la modifica soggettiva del raggruppamento, mantenendo la legittimità dell’offerta presentata dai restanti membri, purché in possesso dei requisiti previsti.
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Sui criteri e modalità di accertamento dell’unico centro decisionale ai fini dell’applicazione del vincolo di aggiudicazione nelle gare pubbliche suddivise in lotti (fattispecie inerente una procedura per la gestione di spiagge libere attrezzate comunali).
Consiglio di Stato, sez. V, 14 agosto 2025, n. 7041 - Ai fini dell'applicazione del vincolo di aggiudicazione nelle gare pubbliche suddivise in lotti, l'accertamento dell'esistenza di un “unico centro decisionale” tra operatori economici concorrenti richiede un preciso e rigoroso esame istruttorio. Tale accertamento deve procedere: a) alla verifica della sussistenza di situazione di controllo sostanziale ai sensi dell’art. 2359 c.c.; b) alla verifica dell’esistenza di una relazione tra le imprese, anche di fatto, che possa in astratto aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte; c) ove tale relazione sia accertata, verifica dell’esistenza di un “unico centro decisionale” da effettuare ab externo e cioè sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ovvero, ove per tale via non si pervenga a conclusione positiva, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l’esistenza dell’unicità soggettiva sostanziale. Non è sufficiente una generica ipotesi o un mero sospetto di collegamento, ancorché fondato su vincoli familiari o intrecci societari; devono emergere indici univoci, precisi e concreti che evidenzino un effettivo coordinamento strategico e una lesione del principio di par condicio e di segretezza delle offerte. L’onere della prova grava sulla stazione appaltante o parte che agisce per l’esclusione, che deve dimostrare l’effettiva lesione degli interessi tutelati. Pertanto, nel caso di specie, in assenza di prove univoche di un centro decisionale unico è infondata l’esclusione per violazione del vincolo di aggiudicazione, confermando la regolarità dell’aggiudicazione e respingendo il ricorso.
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Sul principio del risultato nell’esercizio del potere discrezionale di annullamento d’ufficio nelle procedure di gara
Consiglio di Stato, sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6495 - La stazione appaltante, nell’esercizio del proprio potere discrezionale volto all’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, deve tenere in considerazione anche il principio del risultato (ex art. 1 del d.lgs. n. 36/2023). Tale principio implica che l’azione amministrativa sia orientata a conseguire nel modo più efficace e tempestivo possibile l’interesse pubblico perseguito con la procedura di gara, garantendo il miglior equilibrio tra qualità e prezzo e rispettando i principi di legalità, trasparenza e concorrenza. In particolare, nel bilanciare interessi formali e sostanziali (tra cui la tutela dell’affidamento e il rispetto dei requisiti di gara), la stazione appaltante deve valutare sostanzialmente se l’offerta, anche qualora presenti difformità di natura formale, garantisca comunque il raggiungimento del risultato finale atteso, cioè l’effettivo compimento dell’oggetto contrattuale. Il principio del risultato, quindi, amplia lo spazio discrezionale dell’amministrazione, che deve pervenire a decisioni motivate, logicamente coerenti e congrue rispetto all’obiettivo finale, e consente al G.A. di sindacare la ragionevolezza delle scelte verificandone la coerenza rispetto al risultato perseguito, ovviamente senza mai porre tale criterio in chiave antagonista rispetto al principio di legalità. Pertanto, nel caso di specie, la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare se l’utilizzo degli impianti di “trattamento/recupero”, indicati dall’offerente, fosse idoneo al conseguimento del risultato sostanziale dello smaltimento, potendo tale soluzione configurarsi come migliorativa anche sotto il profilo ambientale rispetto al mero smaltimento in discarica.
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Sull’illegittimità dell’affidamento diretto di breve durata per la gestione di impianti sciistici comunali: distinzione tra concessione, appalto e contratto attivo
Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 12 agosto 2025, n. 764 - È illegittimo l'affidamento diretto della gestione degli impianti sciistici comunali per la stagione invernale 2024-2025, in ragione della brevità del rapporto contrattuale. Detto affidamento, in quanto di durata limitata, non può essere qualificato come concessione ai sensi dell'art. 174 del d.lgs. 36/2023, che presuppone un vincolo contrattuale di lungo termine. L'elemento distintivo, infatti, risiede nella necessità di una durata tale da configurare un rapporto organico e durevole tra ente affidante e concessionario. D'altro canto, l'affidamento diretto non è riconducibile alla fattispecie dell'appalto di servizi, giacché l'operatore economico assume in tutto e per tutto il rischio d'impresa. Ne consegue che il contestuale inquadramento contrattuale deve essere quello di un contratto attivo, ossia di un accordo contrattuale che, non comportando spesa per l'amministrazione, genera entrate derivanti dall'utilizzo degli impianti da parte dell'affidatario. Anche se i contratti attivi sono espressamente esclusi dall'applicazione integrale delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), rimangono tuttavia vincolati al rispetto dei principi fondamentali di concorrenza, trasparenza e accesso al mercato, che presidiano l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa. In assenza di situazioni eccezionali debitamente motivate, l'affidamento diretto si configura come illegittimo, rendendo necessaria l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica, corredata da adeguata pubblicità e confronto competitivo tra operatori economici potenzialmente interessati, in coerenza con la disciplina generale della contabilità pubblica (r.d. 2440/1923). Nel caso di specie, quindi, l'affidamento diretto della gestione degli impianti sciistici comunali per la breve stagione invernale 2024-2025, effettuato senza pubblicità né adeguato confronto concorrenziale, è stato dichiarato illegittimo dal Tar.
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Sull’affidamento di servizi pubblici locali: distinzione tra appalto e concessione, novazione contrattuale e competenza consiliare
Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 11 agosto 2025, n. 757 - L’affidamento di un servizio pubblico locale a un operatore privato, caratterizzato dalla corresponsione di un corrispettivo da parte dell’amministrazione e dall’assenza del trasferimento del rischio operativo al gestore, deve essere qualificato come appalto di servizi e non come concessione, con conseguente esclusione dell’applicazione delle norme in materia di evidenza pubblica previste per le concessioni. La modifica del modello di affidamento del servizio pubblico locale, da concessione ad appalto, integra una novazione oggettiva del rapporto contrattuale, incidendo sia sulla causa giuridica sia sugli aspetti patrimoniali del rapporto stesso. Tale novazione, configurandosi come un mutamento sostanziale dell’assetto contrattuale e organizzativo, attribuisce la competenza esclusiva al Consiglio Comunale per l’adozione dell’atto fondamentale, escludendo, pertanto, la legittimità di atti dirigenziali adottati senza la preventiva delibera consiliare. Infine, il riconoscimento dell’indennizzo per investimenti effettuati e non ancora ammortizzati nell’ambito di una concessione di servizi deve essere previamente quantificato e formalmente inserito nei provvedimenti di affidamento o nella documentazione di gara. Pertanto, il suddetto indennizzo non può essere acquisito dall’amministrazione o dal soggetto subentrante in assenza di un espresso e formale riconoscimento.
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Legittimità della revoca della pre-aggiudicazione per mancanza di conformità dell’offerta tecnica: principio di discrezionalità amministrativa e insussistenza di legittimo affidamento
TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 7 agosto 2025, n. 332 - La revoca della pre-aggiudicazione in una procedura negoziata senza bando rientra nei poteri discrezionali della stazione appaltante, che può esercitare tale facoltà in presenza di offerte non ritenute idonee o conformi ai requisiti tecnici previsti dal bando, anche in assenza di una violazione formale della lex specialis. In particolare, la modifica dell’oggetto prestazionale rappresentata dalla proposta di utilizzo di una motonave non inclusa nell’offerta tecnica originaria costituisce motivo legittimo e sufficiente per la revoca, garantendo così il principio del buon andamento, della certezza e della trasparenza dell’azione amministrativa. La motivazione della revoca deve risultare logica, congrua e ragionevole ed è sindacabile dal giudice solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Inoltre, non sussiste legittimo affidamento tutelabile né violazione dei principi di buona fede e correttezza qualora l’aggiudicazione venga revocata per tali ragioni.
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Ribasso dei costi della manodopera negli appalti pubblici: condizioni e giustificazioni basate su una più efficiente organizzazione aziendale
Consiglio di Stato, sez. V 5 agosto 2025, n. 6918 - In tema di verifica delle offerte anormalmente basse, una interpretazione sistematica e conforme ai principi costituzionali degli articoli 41, 91 e 110 del Codice dei contratti pubblici giustifica la conclusione secondo cui il costo della manodopera, a differenza degli oneri della sicurezza, può essere oggetto di ribasso, purché l’operatore economico giustifichi tale riduzione facendo riferimento a una più efficiente organizzazione aziendale. Questo principio chiarisce altresì il significato del terzo periodo dell’articolo 41, c. 14, evidenziando che il richiamo a una «più efficiente organizzazione aziendale» può legittimamente rappresentare, per l’offerente, la motivazione valida per discostarsi dal costo della manodopera indicato nel bando di gara, sempre nel rispetto dei limiti normativi previsti.
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Sulla verifica dei requisiti attraverso il fascicolo virtuale e uso corretto del soccorso istruttorio nelle gare pubbliche
Consiglio di Stato, sez. III, 5 agosto 2025, n. 6905 - In una gara pubblica, il soccorso istruttorio può essere legittimamente utilizzato per completare o integrare la documentazione a supporto di un requisito speciale già dichiarato, come quello di capacità tecnica e professionale, specie quando la stazione appaltante può verificare parte della documentazione nel fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE). Pertanto, nel caso di specie, è legittima l’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica ove la P.A. appaltante abbia accordato al concorrente vittorioso il soccorso istruttorio per completare la documentazione comprovante il possesso del requisito speciale. Non è invece consentito utilizzare il soccorso istruttorio per sopperire all’assenza totale del requisito o per modificare sostanzialmente le dichiarazioni rese, assicurando così il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e favor partecipationis.
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Concorrenza e autoproduzione nella Pubblica Amministrazione: la trasformazione della concorrenza da fine a mezzo funzionale per il raggiungimento dell’interesse collettivo
Consiglio di Stato, sez. VI, 4 agosto 2025, n. 6880 - La pubblica amministrazione, salvo eccezioni come l’affidamento diretto o in house, è obbligata a individuare il “giusto contraente” attraverso una procedura a evidenza pubblica, finalizzata a garantire la migliore offerta in termini di prestazioni e condizioni, e non solo al contenimento della spesa. La normativa sull’evidenza pubblica si è evoluta integrando, accanto alla tutela degli interessi finanziari della collettività, la necessità di garantire la libertà di concorrenza e la non discriminazione tra imprese. La concorrenzialità è infatti l’elemento cardine per assicurare un’ampia partecipazione di operatori qualificati, trasformando ogni gara in un micro-mercato competitivo. Questo equilibrio tra tutela della concorrenza e buon uso della spesa è confermato dalla giurisprudenza europea, la quale evidenzia che una più ampia partecipazione garantisce all’amministrazione un ventaglio più ampio di offerte vantaggiose e maggiormente rispondenti ai bisogni pubblici. Accanto a ciò, il legislatore ha posto particolare attenzione alla promozione della partecipazione delle piccole e medie imprese, favorendo la suddivisione degli appalti in lotti per garantire una più efficace possibilità di accesso al mercato da parte delle realtà imprenditoriali minori. In tal modo, il sistema mira a evitare che il mercato sia dominato da pochi grandi operatori, garantendo una competizione più estesa nel medio-lungo termine. La concorrenza e la trasparenza non sono fini a se stesse, ma mezzi funzionali al conseguimento di un risultato ottimale nell’interesse pubblico, che può prevedere anche forme di autoproduzione. “Il transito della concorrenza da fine a mezzo per il conseguimento del risultato va correttamente inteso, nel senso che, se un ‘risultato’ può essere realizzato meglio in ‘autoproduzione’ (con risorse proprie o attraverso l’affidamento in house), la P.A. lo può (e forse lo deve) fare, perché il suo compito è curare gli interessi della collettività, che non necessariamente coincidono con la sollecitazione proconcorrenziale degli interessi economici delle imprese a competere per avere un contratto, ma, se l’Amministrazione sceglie di andare sul mercato, le regole della concorrenza devono essere rigorosamente rispettate”. In ogni caso, il principio del favor partecipationis, basato su par condicio e non discriminazione, resta la stella polare del sistema dei contratti pubblici a livello europeo e nazionale.
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Parere AGCM AS2091: Chiarimenti sul riordino pro-concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi del d.lgs. 201/2022
AGCM - Bollettino n. 30 del 4 agosto 2025
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Sulla valorizzazione culturale nel partenariato speciale pubblico-privato
Tar Friuli-Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 2 agosto 2025 n. 303 - L’art. 134, c. 2, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono utilizzare le risorse disponibili (umane, finanziarie e strumentali) per attivare forme speciali di partenariato con soggetti pubblici e privati. Tali partenariati hanno l’obiettivo di favorire la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale attraverso attività quali il recupero, restauro, manutenzione programmata, gestione e apertura al pubblico dei beni culturali. La selezione del partner privato avviene tramite procedure semplificate, analoghe o ulteriori rispetto a quelle ordinarie previste dall’art. 8. Nell’ampio concetto di “valorizzazione” del bene culturale, oggetto del partenariato speciale, rientrano tutti quegli interventi o iniziative, da un lato, volti a mettere in risalto, promuovere e far conoscere al pubblico il valore e l’importanza di quel bene, dall’altro lato, finalizzati ad assicurarne una migliore e maggiore fruizione da parte dell’utenza. La ratio del c. 2 dell’art. 134 del d.lgs. 36/2023 non è quella “intervento diretto su beni culturali” bensì quella più estesa volta ad assicurare la fruizione del patrimonio culturale mediante il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali”. Inoltre, la disciplina derogatoria applicabile ai contratti di partenariato speciale esclude l’obbligo di una preventiva valutazione di convenienza e fattibilità ai sensi dell’art. 175, c. 2, del codice dei contratti pubblici, in particolare quando l’affidamento è gratuito e finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale.
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Segretario Comunale: funzione di verifica senza potere decisionale e responsabilità esclusa per annullamenti in autotutela dirigenziali
Tribunale Ordinario di Velletri, sez. I civile, 2 agosto 2025, n. 1648 - Il segretario comunale esercita, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, un controllo di regolarità amministrativa straordinario sulle determinazioni dirigenziali, limitandosi ad individuare e segnalare profili di illegittimità senza esprimere pareri vincolanti né assumere autonomia decisionale. Il potere di annullamento in autotutela resta di esclusiva competenza del dirigente, che decide in via autonoma ed esclusiva. Pertanto, non può essere addebitata al segretario alcuna responsabilità per danni derivanti dall’annullamento degli atti, essendo la sua funzione riconducibile ad un controllo interlocutorio e privo di natura decisoria.
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Competenza esclusiva della Commissione dell’Ue sulla compatibilità del meccanismo di incentivo negativo nei regimi di aiuti di Stato per energie rinnovabili
La Corte di Giustizia dell’Ue, sez. IV con la sentenza del 1° agosto 2025, causa C 514/23, ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato relativa all’interpretazione delle direttive 2009/28/CE (art.3) e 2018/2001(art.4) sulle energie rinnovabili in relazione a un meccanismo di «incentivo negativo» previsto dalla normativa italiana (in particolare del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, recante incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico). Tale meccanismo, che prevede il recupero da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) delle somme eccedenti il valore dell’incentivo qualora il prezzo di mercato sia superiore alla tariffa incentivante, è considerato parte integrante e inscindibile di un regime di aiuti di Stato notificato e dichiarato compatibile dalla Commissione europea con il mercato interno (decisione SA.43756). La competenza esclusiva a valutare la compatibilità di tali aiuti con il mercato interno spetta alla Commissione e non ai giudici nazionali, i quali devono limitarsi a tutelare i diritti individuali fino alla decisione definitiva della Commissione senza esprimersi sulla compatibilità delle misure. Pertanto, non è possibile sottoporre al giudice nazionale la valutazione di conformità del meccanismo alle direttive europee invocate, rendendo irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale.
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Accesso agli incentivi di cui al D.M. 16/2016: la proprietà delle reti e degli impianti è condizione essenziale per le società in house providing
Consiglio di Stato, sez. II, 1° agosto 2025, n. 6820 - Il possesso dei requisiti sostanziali previsti dall’art. 113, c.13, del d.lgs n. 267/2000, in particolare la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, costituisce un requisito inderogabile per la qualificazione delle società a capitale interamente pubblico come amministrazioni pubbliche ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al citato D.M. 16 febbraio 2016. L’accesso agli incentivi non può fondarsi esclusivamente sulla qualificazione formale di società in house providing, ma richiede la concreta sussistenza dei requisiti patrimoniali e organizzativi espressamente previsti dalla normativa vigente ratione temporis. Inoltre, le disposizioni in materia di erogazione di risorse pubbliche devono essere interpretate restrittivamente e non ammettono interpretazioni analogiche o estensive che amplino la platea dei soggetti ammessi a beneficiare degli incentivi.
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Sul principio di equivalenza negli appalti pubblici di forniture e sull’illegittimità dell’aggiudicazione per prodotti difformi dalla lex specialis
TAR Sicilia, Catania, sez. I, 1° agosto 2025, n. 2514 - Nell’ambito di una controversia riguardante un appalto di forniture di dispositivi medici, aventi caratteristiche tecniche puntuali, ha chiarito che il principio di equivalenza, introdotto dal legislatore europeo per evitare l’irragionevole esclusione di offerte che presentino un oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto, si applica solo quando la lex specialis definisce tecnicamente le specifiche minimali tramite standard certificati, omologazioni o attestazioni, tali da sintetizzare caratteristiche proprie del bene o servizio, ammissibili anche in prodotti formalmente privi della specifica indicata. Tale principio ha finalità antidiscriminatorie e concorrenziali, volto a limitare l’effetto selettivo e anticompetitivo di clausole tecniche troppo specifiche. Nel caso in cui la lex specialis preveda requisiti tecnici minimi essenziali con descrizioni dettagliate e analitiche (e non funzionali o generiche), il margine di discrezionalità dell’appaltante nella valutazione della equivalenza è fortemente ridotto, richiedendo una clausola di equivalenza esplicita e motivazioni puntuali. La mera interpretazione estensiva o restrittiva delle singole clausole a favore di un prodotto non corrispondente configura un’ipotesi di aliud pro alio ingiustificata, che porta all’illegittimità dell’aggiudicazione.
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Discrezionalità dell’amministrazione comunale e tutela dell’interesse pubblico nella revisione della zonizzazione delle sedi farmaceutiche
Consiglio di Stato, sez. III, 1° agosto 2025, n. 684 - La revisione della pianta organica costituisce atto generale di pianificazione, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale. Per la sua valenza programmatoria, finalizzata alla tutela dell'interesse pubblico alla corretta disciplina del servizio farmaceutico, in relazione alla sua impugnazione non sono configurabili posizioni di controinteresse in capo ai titolari delle sedi farmaceutiche esistenti nel territorio comunale, ai quali pertanto non occorre estendere il contraddittorio. In particolare, “la giurisprudenza ha rilevato che la ratio della programmazione e della revisione delle zone degli esercizi commerciali delle farmacie, più che diretta a salvaguardare le condizioni economiche di ciascun esercizio commerciale, risiede nella diversa esigenza di carattere pubblico di assicurare l'ordinata copertura di tutto il territorio al fine di agevolare la maggiore tutela della salute ai cittadini”. Nel caso specie, il Comune ha respinto legittimamente la richiesta di revisione avanzata dalla farmacia perché la situazione territoriale risultava già adeguata a offrire un servizio equilibrato, anche nelle zone più piccole. Per questo motivo, l’appello è stato respinto, confermando che l’amministrazione può decidere liberamente se procedere o meno con la revisione, che non è un obbligo automatico ma dipende da cambiamenti significativi nella popolazione del territorio.
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Sull’iscrizione alla white list obbligatoria per attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa: nessuna distinzione tra attività principali o secondarie nell’appalto
C.G.A.R.S, sez. 1, 30 luglio 2025, n. 618 - Nelle procedure di gara pubblica che coinvolgono attività ricomprese tra quelle maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose ai sensi dell’art. 1, c. 53, della l. n. 190/2012, l’iscrizione dell’operatore economico nella c.d. white list prefettizia costituisce un requisito generale, obbligatorio e inderogabile di partecipazione alla gara, senza distinzione tra attività principali o secondarie svolte nell’ambito dell’appalto. Nel caso specifico, ciò riguarda anche il servizio mensa, annesso e accessorio all’affidamento del servizio di asilo comunale, che rientra tra le attività di ristorazione e gestione mense. La mancata iscrizione determina causa di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. n. 36/2023, equiparata per legge a causa tipica di esclusione dalla procedura selettiva e non può essere sanata con un’iscrizione intervenuta successivamente, anche se prima della stipula del contratto. Pertanto, anche nel caso in cui la lex specialis non preveda espressamente tale requisito, si applica il principio di eterointegrazione, imponendo alla stazione appaltante di escludere dalla gara gli operatori non iscritti nella white list, a tutela della legalità e trasparenza delle procedure di affidamento pubbliche.
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Sull’illegittimità dell’esclusione dalla gara per presunta irregolarità sul collocamento disabili
TAR MARCHE, SEZ. I, 1° luglio 2025, n. 559 - È illegittima l’esclusione di un concorrente da una gara pubblica per presunta irregolarità relativa all’applicazione della legge sul collocamento obbligatorio dei disabili (L. 68/1999) nel caso in cui il concorrente abbia presentato autocertificazione e attestazione del Centro per l’Impiego comprovanti la regolarità. Nel caso di specie, in presenza di un contrasto interpretativo tra l’orientamento amministrativo, che si fonda su una prassi consolidata e certificazioni rilasciate dagli uffici competenti, e la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. Lavoro, 23/5/2017 n. 12911) che esclude l’esonero per le imprese di vigilanza privata, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio prima di procedere all’esclusione. L’incertezza interpretativa non può pregiudicare immediatamente l’offerente che ha comunque presentato regolare documentazione confidando, quantomeno, in una prassi esistente a livello nazionale (la stessa ricorrente allega infatti di aver già partecipato a tantissime altre gare senza incontrare problematiche alcune sotto il profilo in esame)
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Sull’interpretazione dell’art. 67, c. 1, del d.lgs. 36/2023, alla luce del c.d. decreto correttivo sui requisiti di qualificazione per consorzi che designano consorziate
TAR Sicilia, Catania, sez. V, 29 luglio 2025, n. 2481 - Ai sensi dell’art. 67, c. 1, del d.lgs. n. 36/2023, come modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 (c.d. correttivo), nei casi di contratti pubblici di lavori in cui un consorzio partecipa alla gara designando una o più consorziate esecutrici, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati dalle consorziate indicate in proprio o mediante avvalimento ordinario ai sensi dell’art. 104, escludendosi il cumulo automatico con requisiti di soggetti non designati. La modifica normativa mira a garantire il concreto possesso, da parte del soggetto esecutore, dei requisiti di qualificazione. Tuttavia, non è richiesta la qualifica “singola” e indivisa di ciascuna consorziata; l’interpretazione sistematica e coerente con i principi di massima partecipazione, libera concorrenza e proporzionalità esige che i requisiti siano posseduti complessivamente dal soggetto esecutore designato dal consorzio, che può essere costituito da una o più consorziate. L’eventuale carenza di requisiti può essere superata solo tramite forme di avvalimento ordinario ex art. 104, non operando più il precedente principio del cumulo alla rinfusa.
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Sulla legittimità della soglia di 5.000 euro per l’esclusione dalle procedure di appalto in caso di violazioni fiscali
Corte costituzionale 28 luglio 2025 n. 138 - Non è fondata la questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 80, c. 4, secondo periodo, del d.lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Tale disposizione prevede che le violazioni definitivamente accertate in materia di pagamento delle imposte e tasse siano considerate "gravi" e causino quindi l'esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto se l'omesso pagamento supera la soglia di 5.000 euro, come prevista dall'art. 48-bis del DPR 602/1973. Secondo la Corte tale soglia non è sproporzionata, in quanto esprime un grado significativo del debito fiscale, e il legislatore può legittimamente stabilire tale cifra come limite per l'esclusione dalle gare pubbliche. La misura è ritenuta non manifestamente irragionevole perché bilancia l'esigenza di applicare severità nei confronti dei concorrenti con violazioni fiscali gravi, richiesto anche dalle norme europee, con la possibilità di permettere la partecipazione a chi ha violazioni di importo non significativo. Infine, la Corte ha affermato che spetta al legislatore, nel rispetto delle norme UE, valutare l'opportunità di modificare la soglia di esclusione e considerare la possibilità di non escludere un operatore economico che abbia superato la soglia se provvede a pagare tempestivamente il debito fiscale.
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Sulla sussistenza della giurisdizione del G.O. per la controversia inerente la revoca dell’aggiudicazione per inadempimento durante l’esecuzione anticipata del contratto
Tar Campania, sez. VII, 28 luglio 2025, n. 5624 - La controversia che riguarda l’impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento con cui una stazione appaltante ha disposto la revoca dell’aggiudicazione per gravi inadempimenti dell’appaltatore durante la fase di esecuzione anticipata di un servizio, come nel caso di specie, inerente il servizio di smaltimento/recupero rifiuti liquidi, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo. Infatti, una volta che l’aggiudicazione ha acquisito efficacia e si è avviata l’esecuzione anticipata del contratto, il rapporto tra le parti assume natura privatistica, paritetica, e le controversie riguardanti la risoluzione anticipata per inadempimenti sono da intendersi come controversie contrattuali. Pertanto, il provvedimento di “revoca dell’aggiudicazione”, anche se denominato con questo “nomen juris”, è sostanzialmente un atto di scioglimento del rapporto contrattuale e si inquadra nella giurisdizione del giudice ordinario.
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Sul paradigma “aperturista” inaugurato dal nuovo codice degli appalti, in materia di diritto di accesso agli atti nelle procedure di gara
Consiglio di Stato, sez. III, 25 luglio 2025 n. 6620 - L’assetto tracciato dal nuovo codice dei contratti ha inaugurato un inedito paradigma che potrebbe definirsi “aperturista” per cui, ferma restando la disciplina generale sull’accesso documentale per come declinata dall’art. 35 d.lgs. n. 36/2023, gli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti godono di un regime ostensivo privilegiato senza bisogno di dover comprovare il proprio interesse differenziato e qualificato - presunto iuris et de iure dal legislatore in considerazione dell’utile piazzamento nella graduatoria finale – di tal ché ad essi “sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la [stessa] piattaforma, gli atti di cui al c.1 [offerte dell’aggiudicatario, verbali di gara, altri atti e dati presupposti] nonché le offerte dagli stessi presentate”. Sicché, l’operatore economico non ha alcun onere di comprovare l’interesse alla conoscibilità degli atti richiesti, essendo essi coperti da un obbligo di pubblicazione riservata ai cinque primi offerenti. Tuttavia, il regime privilegiato in parola non esime la stazione appaltante dalla valutazione delle istanze di oscuramento per la tutela di segreti commerciali o industriali “secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente”. In siffatti casi, si riespande la consolidata giurisprudenza sull’onere di allegazione del requisito di indispensabilità ai fini della difesa in giudizio – requisito che dovrebbe formare oggetto di ponderata motivazione da parte della stazione appaltante in sede di decisione ex art. 36, co. 3, cit.
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Sull’illegittimità della clausola che preclude espressamente la partecipazione alla gara agli operatori economici che hanno un contenzioso giudiziario pendente con la stazione appaltante
Tar Puglia, Lecce, sez. II, 24 luglio 2025, n. 1256 - È illegittimo il disciplinare di gara nella parte in cui – in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del D.lgs. 36/2023 – la Stazione appaltante preclude espressamente la partecipazione alla procedura ai soggetti che, come la ricorrente, hanno un contenzioso giudiziario pendente con il Comune. Si tratta, invero, di una clausola che, oltre a risultare in contrasto con i principi generali di concorrenza e di favor partecipationis, si pone in diretto conflitto con il diritto dell’operatore economico di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi e situazioni giuridiche soggettive nei confronti della P.A., sancito dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, e viepiù rafforzato in chiave di effettività dalla Direttiva Ricorsi 2007/66/CE (di modifica delle precedenti Direttive 89/665/CEE e 92/13/Ce), dalle Direttive Appalti del 2014 e dalle relative disposizioni di recepimento, di cui al D. Lgs. n. 36/2023.
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Gara Rifiuti al Sud: illegittimità e annullamento della gara da parte di ANAC
ANAC - Delibera n. 284 del 23 luglio 2025
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Criticità procedurali e normative nello schema di decreto sull’indennizzo nelle concessioni demaniali turistico-ricreative e sportive: raccomandazioni del Consiglio di Stato
Consiglio di Stato - Parere n. 750 del 22 luglio 2025
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Sulla richiesta di restituzione degli emolumenti a membri del Cda in società pubbliche: competenza del G.O. dopo la nullità del conferimento e dichiarazione di incostituzionalità del d.lgs. 39/2013
TAR Lazio, sez. I Quater, del 22 luglio 2025, n. 14516 - La richiesta di restituzione degli emolumenti già corrisposti, che la società a partecipazione pubblica indirizza al presidente o a qualsiasi altro componente del Consiglio di amministrazione, anche se eseguita in attuazione di un provvedimento adottato dall’ANAC a conclusione di un procedimento di vigilanza ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, rientra certamente nei rapporti regolati iure privatorum dal mandato conferito all’amministratore. Ciò comporta che, una volta dichiarata la nullità del conferimento dell’incarico, anche in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità della norma di riferimento contenuta nel d.lgs. 39/2013 (e anche dopo che il giudice amministrativo abbia esaminato e dichiarato la legittimità o nullità del provvedimento amministrativo che accerta tale nullità), le controversie relative alla possibilità o meno per l’amministratore di trattenere le somme elargite a titolo di remunerazione per lo svolgimento dell’incarico debbano essere deferite alla cognizione del giudice ordinario. Tale riparto di giurisdizione trae fondamento nella distinzione consolidata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: gli atti amministrativi riguardanti la nomina, conferimento, revoca o annullamento di cariche in enti a partecipazione pubblica sono sottoposti alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché attinenti a posizioni di interesse legittimo e a materie di pubblico interesse; le controversie aventi ad oggetto rapporti patrimoniali derivanti dal mandato conferito agli amministratori, quali il pagamento, la restituzione o il trattenimento degli emolumenti percepiti, sono disciplinate dal diritto privato e rientrano nella competenza del giudice ordinario.
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Principio di rotazione: momento rilevante tra decisione a contrarre e stipula
Mit (Parere del 23 giugno 2025, n. 3635).
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Nuovo sistema di qualificazione stazioni appaltanti dal 1° luglio 2025: le indicazioni e i chiarimenti dell’ANAC
Chiarimenti sull’avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza per la fase di progettazione e affidamento come modificato dal D. Lgs. 209/2024.
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Garanzie finanziarie e polizze fideiussorie: aggiornate le indicazioni operative per le PA da ANAC, Banca d’Italia e IVASS
Comunicazione congiunta Anac, Banca d’Italia e Ivass - 18 luglio 2025
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Arera: i numeri dei servizi pubblici
La sintesi dei dati 2024 per elettricità, gas, acqua, rifiuti e telecalore che saranno pubblicati nei volumi della Relazione annuale dell’Autorità.
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Sul principio di rotazione negli appalti pubblici: novità e flessibilità nel d.lgs. 36/2023
TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 17 luglio 2025, n. 14113 - Il principio di rotazione previsto dall’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023, si caratterizza per un maggior grado di flessibilità e numerose deroghe rispetto al previgente art. 36 del d.lgs. n. 50/2016. In particolare, mentre il vecchio codice imponeva una rigorosa alternanza degli aggiudicatari con la conseguente necessità di una motivazione restrittiva per il rinnovo degli affidamenti, il nuovo codice ammette deroghe più ampie al principio, specie nelle procedure negoziate senza bando di importo superiore a € 140.000. In tali procedure, disciplinate dall’art. 50, c.1, lett. c), d) ed e), la stazione appaltante non è tenuta ad applicare il criterio di rotazione purché la stazione appaltante non precluda la possibilità di allargare il novero degli invitati a chi ne faccia espressa richiesta, assicurando così un’effettiva possibilità di concorrenza. Inoltre, la presenza di RTI o consorzi che includono operatori precedentemente affidatari non integra violazione al principio di rotazione, poiché si tratta di una “forma di collaborazione che ha natura occasionale e durata limitata nel tempo, finalizzata alla partecipazione alle gare e per la loro eventuale esecuzione”.
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Natura del parere dell’ART sui provvedimenti tariffari regionali e comunali nel servizio taxi
TAR Lazio, sez. III, 17 luglio 2025, n. 14132 - Il parere reso dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ai sensi dell’art. 37, c.2, lett. m), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con mod. dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di tariffe e provvedimenti regionali e comunali riguardanti il servizio taxi, ancorché obbligatorio, non riveste natura vincolante. Esso costituisce una valutazione tecnica sull’applicazione dei criteri generali di legge, mentre la determinazione concreta delle tariffe resta riservata agli enti territoriali competenti. Inoltre, l’ART è legittimata ad agire in giudizio dinanzi al TAR per il Lazio ai sensi dell’art. 37, c. 2, lett. n), del medesimo decreto, con la possibilità di dedurre specifici vizi di legittimità, tra cui il vizio di incompetenza, che rappresenta una radicale alterazione dell’esercizio della funzione pubblica e attiene all’ambito materiale della disciplina regolatoria del servizio taxi. Al fine di fondare l’impugnativa, l’Autorità è tenuta a indicare puntualmente i profili di violazione di legge e/o eccesso di potere, non potendo limitarsi al mero richiamo alla mancata osservanza del parere.
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Sul superamento del limite di pagine nella relazione tecnica allegata all’offerta: quando comporta l’esclusione e quando no
TAR Campania, Salerno, sez. II, 17 luglio 2025, n. 1298 - La prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all'offerta deve essere interpretata cum grano salis. In pratica, nel caso in cui il bando indichi in modo chiaro un limite di pagine e prevede espressamente l’esclusione per chi lo supera, allora si può essere esclusi solo se l’eccesso di pagine ha realmente modificato la valutazione fatta dalla commissione sulle offerte. Se invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione ai fini della valutazione dell'offerta non si può chiedere l’esclusione automatica del concorrente. In tale ultimo caso, infatti, chi contesta deve fornire prova - anche solo presuntiva - che la violazione si sia (non solo effettivamente, ma anche specificamente: cioè a dire con riguardo alla puntuale incidenza dello sforamento quantitativo sul margine di valutazione della proposta negoziale) tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell'altro.
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Sul know how e diritto di accesso: senza prova di specificità, valore economico e segretezza oggettiva, prevale la trasparenza
Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio 2025, n. 6280 - Per limitare il diritto di accesso agli atti e documenti tecnici presentati dall’aggiudicataria, non basta affermare genericamente che tali documenti costituiscono il proprio know how. Infatti, per bilanciare la riservatezza con la trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, l’ostensione può essere negata solo laddove sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti. Pertanto, l’operatore economico che vuole tutelare segreti tecnici o commerciali deve indicare in modo preciso e specifico l’oggetto, la funzione e il vantaggio competitivo collegato alla conoscenza o procedura che intende mantenere riservata, comprovandone il carattere di segretezza, valore economico e misure di protezione adottate, così come previsto dall’art. 98 del d.lgs. 30/2005. Se la documentazione fornita risulta generica o insufficiente, non è, dunque, possibile riconoscere la riservatezza e prevale il diritto di accesso e difesa degli altri partecipanti alla gara. Resta, comunque, garantita la tutela contro l’uso improprio delle informazioni acquisite, tramite gli strumenti appropriati (quali, ad es. l’art. 2598 c.c.).
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Sull’ammissibilità del soccorso istruttorio per certificazioni dichiarative purché non modifichino l’offerta tecnica o economica, anche in caso di scadenza della certificazione durante lo svolgimento della gara
TAR Toscana, 17 luglio 2025, n. 1397 - Il soccorso istruttorio può avere ad oggetto ogni documentazione a contenuto dichiarativo o rappresentativo, restando preclusa, per evidenti ragioni di par condicio tra i concorrenti, solo la modificazione, sotto il profilo tecnico od economico, dell'offerta formulata, che struttura, in termini di volontà programmatica ed impegnativa, il tenore della proposta negoziale. Non vi sono, quindi, preclusioni a che attraverso il richiamato istituto possano essere acquisite certificazioni che ineriscono ad aspetti della offerta tecnica purché non idonee a modificarne il contenuto. Pertanto, nel caso di specie, può essere ammessa al soccorso istruttorio processuale, la certificazione TCO in corso di validità al momento della presentazione della offerta, in quanto il fatto che la predetta certificazione sia scaduta in corso di gara non vale a minare la validità della offerta. Se è, infatti, possibile integrare, tramite soccorso istruttorio, una certificazione che non era stata prodotta ma della quale è stato dichiarato il possesso ai fini del punteggio premiale previsto per l'offerta tecnica, altrettanto ciò deve essere consentito laddove la certificazione esista, ma venga a scadere durante lo svolgimento della gara.
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Relazione 2024 del Garante per la protezione dei dati personali
RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ 2024 - Sintesi per la stampa e documenti
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Sull’esecuzione dei contratti pubblici in seguito all’annullamento dell’aggiudicazione: potere del giudice di modulare la disciplina del subentro
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 15 luglio 2025, n. 9 - Gli artt. 121 e 122 c.p.a. attribuiscono al giudice il potere di modulare la decorrenza della dichiarazione di inefficacia del contratto, decidendo se essa operi ex tunc, ex nunc o a partire da una data specifica, sempre garantendo la salvaguardia degli effetti contrattuali già prodotti. Nel consentire il subentro del secondo aggiudicatario, tali norme non prevedono una successione automatica nello stato di esecuzione del contratto, ma conferiscono al giudice la facoltà di valutare gli interessi pubblici e le circostanze concrete, potendo anche prevedere un’efficacia ultrattiva del contratto originario allo scopo di completare i servizi necessari. Inoltre, il giudice può disporre che il secondo aggiudicatario esegua solo le prestazioni non ancora svolte nel periodo residuo del contratto originario, oppure che, il nuovo contratto abbia la stessa durata e gli stessi contenuti di quello originario, soprattutto se si tratta di un contratto a esecuzione continuata o periodica, per tutelare la continuità del servizio e l’effettività della tutela. Questa modulazione è rimessa alla discrezionalità del giudice che, bilanciando interessi pubblici e specificità del caso, sceglie la soluzione più adeguata per garantire la piena esecuzione del giudicato e la tutela degli interessi coinvolti.
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Sull’esclusione per omissione dei costi della manodopera e della sicurezza nell’offerta economica e principio di separazione tra offerta tecnica ed economica
TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III, 14 luglio 2025, n. 5290 - È legittima l’esclusione del concorrente che omette di indicare i costi della manodopera e della sicurezza nell’offerta economica, poiché tale obbligo è imposto dall’art. 108, c. 9, del d.lgs. 36/2023, ed è imperativo e non sanabile tramite soccorso istruttorio, salvo casi eccezionali di ambiguità o impossibilità materiale di compilazione. Inoltre, nel caso di specie, la questione sulla presunta commistione tra offerta economica e documentazione amministrativa, il rigore si applica soprattutto in gare basate sul criterio del minor prezzo, dove l’osservanza della forma prevale. La giurisprudenza ha stabilito infatti che la separazione tra offerta tecnica ed economica si articola in regole precise (buste separate, divieto di inserire dati economici nella documentazione tecnica, apertura delle buste economiche dopo valutazione tecnica), ma tale divieto non può però essere interpretato in maniera indiscriminata eliminando ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara.
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Sulla legittimità dell’esclusione da una procedura pubblica di finanziamento per omessa dichiarazione di requisiti nella domanda
Quando una procedura di evidenza pubblica assegna un punteggio di merito da dichiarare espressamente nella domanda di partecipazione (ad es. per la qualità del soggetto o del progetto), la compilazione di tali campi o quadri è essenziale e rappresenta una vera e propria manifestazione negoziale vincolante ai fini dell’attribuzione del punteggio e quindi della formazione della volontà provvedimentale dell’Amministrazione che conduce poi alla costituzione di un negozio pubblico con comunione di scopo. In assenza di tale dichiarazione formalmente resa nell’istanza, anche se nella documentazione allegata vi siano atti o certificati che teoricamente potrebbero comprovare il requisito, la stazione appaltante o la commissione di gara non possono valutare o attribuire punteggio a quegli elementi, altrimenti ciò implicherebbe un potere officioso o di indagine d’ufficio da parte dell’Amministrazione, in contrasto con il principio di par condicio tra concorrenti e con la valenza negoziale dell’avviso di gara. Pertanto, nel caso di specie, correttamente ISMEA ha escluso dalla procedura pubblica di finanziamento la ricorrente per aver omesso in nessuna parte della domanda e nel progetto il possesso delle certificazioni volontarie possedute. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’ente resistente)
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Illegittimo il silenzio del MASE nella procedura VIA per impianti da fonti rinnovabili: obblighi procedimentali e tutela dell’interesse pubblico
È illegittimo il silenzio del MASE in merito all’istanza di VIA presentata per un impianto agrivoltaico per l’inosservanza dei termini perentori stabiliti dagli artt .23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006. I suddetti termini, infatti, tutelano non solo l’interesse del proponente, ma anche un interesse pubblico prevalente, consistente nella realizzazione tempestiva degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione sanciti a livello nazionale e comunitario. Il Regolamento (UE) 2022/2577 qualifica tali interventi come di interesse pubblico rilevante e prevede misure emergenziali per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure, rendendo il rispetto dei termini un principio fondamentale nel settore della produzione, trasmissione e distribuzione di energia. Inoltre, il MASE è titolare di un obbligo autonomo e inderogabile di concludere il procedimento VIA in tempi certi, anche in caso di eventuali ritardi o inerzia di altri soggetti coinvolti nel procedimento, potendo esercitare i poteri sostitutivi previsti dalla legge.
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Sull’esclusione per omissione dei costi della manodopera e della sicurezza nell’offerta economica e principio di separazione tra offerta tecnica ed economica
TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III, 14 luglio 2025, n. 5290 – È legittima l’esclusione del concorrente che omette di indicare i costi della manodopera e della sicurezza nell’offerta economica, poiché tale obbligo è imposto dall’art. 108, c. 9, del d.lgs. 36/2023, ed è imperativo e non sanabile tramite soccorso istruttorio, salvo casi eccezionali di ambiguità o impossibilità materiale di compilazione. Inoltre, nel caso di specie, la questione sulla presunta commistione tra offerta economica e documentazione amministrativa, il rigore si applica soprattutto in gare basate sul criterio del minor prezzo, dove l’osservanza della forma prevale. La giurisprudenza ha stabilito infatti che la separazione tra offerta tecnica ed economica si articola in regole precise (buste separate, divieto di inserire dati economici nella documentazione tecnica, apertura delle buste economiche dopo valutazione tecnica), ma tale divieto non può però essere interpretato in maniera indiscriminata eliminando ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara.
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È causa legittima e automatica di esclusione dalla gara la mancata presentazione del progetto di assorbimento del personale richiesto dal disciplinare di gara
TAR Campania, Napoli, sez. V, 14 luglio 2025, n. 5288 - La mancata presentazione, a seguito di soccorso istruttorio, del progetto di assorbimento del personale, documento essenziale e requisito necessario dell’offerta per garantire l’effettiva attuazione della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, legittima l’esclusione automatica del concorrente. Tale documento, richiesto ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 36/2023, rappresenta un elemento imprescindibile dell’offerta, con funzione analoga all’indicazione dei costi di manodopera o degli oneri di sicurezza, e non integrabile ex post. La sua assenza determina lacuna sostanziale dell’offerta, incidendo sulla serietà e attendibilità della proposta, poiché l’entità e le modalità del riassorbimento producono conseguenze sia progettuali sia economiche, con riflessi diretti sulla congruità del costo della manodopera e sulla capacità realizzativa del progetto tecnico. L’esclusione può legittimamente essere disposta dalla Commissione giudicatrice anche tramite la piattaforma digitale certificata prevista, senza necessità di provvedimenti formali del RUP.
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Sull’llegittimità del silenzio del MASE nella procedura VIA per impianti da fonti rinnovabili: obblighi procedimentali e tutela dell’interesse pubblico
TAR Sicilia, Palermo, sez. V, 14 luglio 2025, n. 1623 – È illegittimo il silenzio del MASE in merito all’istanza di VIA presentata per un impianto agrivoltaico, per l’inosservanza dei termini perentori stabiliti dagli artt .23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006. I predetti termini, infatti, tutelano non solo l’interesse del proponente, ma anche un interesse pubblico prevalente, consistente nella realizzazione tempestiva degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione sanciti a livello nazionale e comunitario. Il Regolamento (UE) 2022/2577 qualifica tali interventi come di interesse pubblico rilevante e prevede misure emergenziali per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure, rendendo il rispetto dei termini un principio fondamentale nel settore della produzione, trasmissione e distribuzione di energia. Inoltre, il MASE è titolare di un obbligo autonomo e inderogabile di concludere il procedimento VIA in tempi certi, anche in caso di eventuali ritardi o inerzia di altri soggetti coinvolti nel procedimento, potendo esercitare i poteri sostitutivi previsti dalla legge.
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Sull’irricevibilità del ricorso proposto oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando per violazioni evidenti già all’indizione della gara (es. mancato inserimento dei CAM)
TAR ABRUZZO-L’AQUILA, SEZ. I, 12 luglio 2025, n. 356 - L’obbligo di impugnare tempestivamente la lex specialis per contestare irregolarità evidenti già al momento della pubblicazione del bando rappresenta un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa. Pertanto, nel caso di specie, è irricevibile in quanto tardivo il ricorso in cui il ricorrente si duole del mancato inserimento delle regole sui c.d. CAM nel bando di gara, senza però impugnare la medesima nei trenta giorni decorrenti dalla sua pubblicazione. Quando la violazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica risulta già immediatamente evidente e percepibile al momento dell’indizione della gara, posporre l’impugnazione della lex specialis fino al momento dell’aggiudicazione non solo non risulta coerente, ma si pone anche in contrasto con il dovere di leale collaborazione e con i principi di economicità dell’azione amministrativa e di legittimo affidamento, immanenti anche nel procedimento amministrativo che governa le procedure evidenziali.
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Sull’irricevibilità del ricorso proposto oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando per violazioni evidenti già all’indizione della gara (es. mancato inserimento dei CAM)
TAR ABRUZZO-L’AQUILA, SEZ. I, 12 luglio 2025, n. 356 - L’obbligo di impugnare tempestivamente la lex specialis per contestare irregolarità evidenti già al momento della pubblicazione del bando rappresenta un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa. Pertanto, nel caso di specie, è irricevibile in quanto tardivo il ricorso in cui il ricorrente si duole del mancato inserimento delle regole sui c.d. CAM nel bando di gara, senza però impugnare la medesima nei trenta giorni decorrenti dalla sua pubblicazione. Quando la violazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica risulta già immediatamente evidente e percepibile al momento dell’indizione della gara, posporre l’impugnazione della lex specialis fino al momento dell’aggiudicazione non solo non risulta coerente, ma si pone anche in contrasto con il dovere di leale collaborazione e con i principi di economicità dell’azione amministrativa e di legittimo affidamento, immanenti anche nel procedimento amministrativo che governa le procedure evidenziali.
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Sulla competenza del giudice ordinario per le controversie sulla risoluzione anticipata in fase esecutiva per inadempimento
TAR LIGURIA, SEZ. I, 11 luglio 2025, n. 832 - In tema di contratti pubblici, la controversia relativa alla risoluzione anticipata di un contratto di fornitura, disposta dall’Amministrazione per presunto inadempimento dell’appaltatore nella fase esecutiva (nel caso di specie, per inidoneità dei dispositivi forniti), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella amministrativa. Ciò perché tali controversie riguardano rapporti di natura privatistica, caratterizzati dalla parità delle parti e dalla tutela di diritti soggettivi, anche se la risoluzione è adottata unilateralmente dalla P.A. La successiva attività amministrativa di affidamento della fornitura al secondo classificato costituisce una mera conseguenza della risoluzione e non configura un autonomo provvedimento lesivo nei confronti dell’appaltatore originario, risultando quindi irrilevante ai fini del riparto di giurisdizione.
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Sulla legittimità della sanzione ANAC per ritardi nei procedimenti SOA
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I quater, 11 luglio 2025, n. 13681 - È legittima la sanzione irrogata dall’ANAC a Unisoa S.p.A. per il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di verifica dei requisiti delle imprese nel 2020, ai sensi dell’art. 73, c. 2, lett. b), del DPR 207/2010. Le SOA devono operare con diligenza, correttezza, trasparenza, imparzialità e adottare procedure idonee a garantire efficienza e correttezza. Nel caso di specie, la condotta di Unisoa, caratterizzata da ritardi fino a dieci mesi nella conclusione dei procedimenti, è stata qualificata come colpa grave, tenuto conto della natura pubblicistica e vincolante dell’attività di certificazione, che richiede un grado di diligenza più elevato rispetto a quello ordinario. Il termine di 30 giorni per la conclusione dei procedimenti trova fondamento nell’art. 2 della l. 241/1990, salva la facoltà di disporre eventuale sospensione per non più di 30 giorni - dal loro inizio, nel rispetto della richiamata previsione di carattere generale dettata dalla legge sul procedimento amministrativo. Peraltro, la situazione di emergenza sanitaria derivante dalla pandemia COVID-19 non è causa giustificativa valida in assenza di prove specifiche di impedimenti.
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Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione da parte di un concorrente di assicurare in caso di aggiudicazione una quota percentuale di occupazione giovanile e femminile
Consiglio di Stato, sez. III, 11 luglio 2025, n. 6091 - L’obbligo per l’operatore economico di presentare una dichiarazione, ai sensi dell’art. 47, c. 4, d.l. n. 77/2021, di impegno ad assumere in caso di aggiudicazione una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie sia di occupazione giovanile che femminile per l’esecuzione dell’appalto o di attività connesse o strumentali, costituisce requisito essenziale, la cui omissione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 d.lvo n. 36/2023. Tale obbligo opera in base a criteri oggettivi relativi alla natura e al fabbisogno dell’appalto, e non può essere escluso sulla sola base dell’assetto organizzativo o delle esigenze contingenti dell’offerente. È legittima la deroga a tale obbligo dichiarativo, solamente quando per ragioni oggettive e chiaramente motivate, riferibili alle caratteristiche dell’appalto, sia prevedibile a priori che non saranno necessarie nuove assunzioni, mentre l’onere di dimostrare un fabbisogno inferiore è a carico del concorrente.
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Sulla competenza del giudice ordinario per le controversie sulla risoluzione anticipata in fase esecutiva per inadempimento
TAR LIGURIA, SEZ. I, 11 luglio 2025, n. 832 - In tema di contratti pubblici, la controversia relativa alla risoluzione anticipata di un contratto di fornitura, disposta dall’Amministrazione per presunto inadempimento dell’appaltatore nella fase esecutiva (nel caso di specie, per inidoneità dei dispositivi forniti), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella amministrativa. Ciò perché tali controversie riguardano rapporti di natura privatistica, caratterizzati dalla parità delle parti e dalla tutela di diritti soggettivi, anche se la risoluzione è adottata unilateralmente dalla P.A. La successiva attività amministrativa di affidamento della fornitura al secondo classificato costituisce una mera conseguenza della risoluzione e non configura un autonomo provvedimento lesivo nei confronti dell’appaltatore originario, risultando quindi irrilevante ai fini del riparto di giurisdizione.
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Sulla legittimità della sanzione ANAC per ritardi nei procedimenti SOA
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I quater, 11 luglio 2025, n. 13681 - È legittima la sanzione irrogata dall’ANAC a Unisoa S.p.A. per il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di verifica dei requisiti delle imprese nel 2020, ai sensi dell’art. 73, c. 2, lett. b), del DPR 207/2010. Le SOA devono operare con diligenza, correttezza, trasparenza, imparzialità e adottare procedure idonee a garantire efficienza e correttezza. Nel caso di specie, la condotta di Unisoa, caratterizzata da ritardi fino a dieci mesi nella conclusione dei procedimenti, è stata qualificata come colpa grave, tenuto conto della natura pubblicistica e vincolante dell’attività di certificazione, che richiede un grado di diligenza più elevato rispetto a quello ordinario. Il termine di 30 giorni per la conclusione dei procedimenti trova fondamento nell’art. 2 della l. 241/1990, salva la facoltà di disporre eventuale sospensione per non più di 30 giorni - dal loro inizio, nel rispetto della richiamata previsione di carattere generale dettata dalla legge sul procedimento amministrativo. Peraltro, la situazione di emergenza sanitaria derivante dalla pandemia COVID-19 non è causa giustificativa valida in assenza di prove specifiche di impedimenti.
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Trattamento contabile delle componenti perequative TARI destinate a CSEA per i rifiuti raccolti in mare
Corte dei conti - Deliberazione n.13/SEZAUT/2025/QMIG 10 luglio 2025
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La Corte di Giustizia dell’UE definisce l’attività farmaceutica come servizio sociale soggetto a regime semplificato di concessione
Corte di Giustizia dell’UE 10 luglio 2025, causa C-715/23 - L’attività di gestione di una farmacia, che comprende la fornitura a pagamento di medicinali e la consulenza sul loro uso sicuro, non rientra nei “servizi non economici d’interesse generale” ai sensi dell’art. 4, par. 2, della Direttiva 2014/23/UE. Tuttavia, questa attività è considerata “servizi sociali e altri servizi specifici”, pertanto soggetta a un regime semplificato di affidamento previsto dall’art. 19 della Direttiva, con procedure meno rigide rispetto a quelle ordinarie. Pertanto, le autorizzazioni per gestire una farmacia devono rispettare la trasparenza e la correttezza delle concessioni pubbliche, ma possono beneficiare di procedure più snelle tipiche dei servizi sociali.
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Trattamento contabile delle componenti perequative TARI destinate a CSEA per i rifiuti raccolti in mare
Corte dei conti - Deliberazione n.13/SEZAUT/2025/QMIG 10 luglio 2025
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ANAC: necessità di controlli effettivi e sistematici per la vigilanza sui servizi di gestione indumenti di lavoro. Criticità nella mancanza di controlli sostanziali nel rispetto del capitolato
ANAC - Atto a firma del Presidente del 9 luglio 2025
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Donazioni ai musei archeologici: solo se senza vantaggi per il donante e se favoriscono un arricchimento effettivo del patrimonio museale
ANAC - Parere (Fasc. n. 2582) 9 luglio 2025
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ANAC ordina di rifare la gara per l’affidamento in concessione del bar interno del Liceo Virgilio di Roma per valore non congruo
ANAC - Delibera n. 273 del 9 luglio 2025
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Sulla legittimità della revoca da parte di Ismea dell’aggiudicazione di un terreno in caso di interdittiva antimafia
TAR PUGLIA, SEZ. II, 9 luglio 2025, n. 12528 - L’interdittiva antimafia emessa nei confronti di un’azienda agricola, fondata su elementi idonei a dimostrare un concreto pericolo di condizionamento mafioso e legami con soggetti già colpiti da analoghi provvedimenti, legittima la revoca, da parte di ISMEA, dell’aggiudicazione di un terreno agricolo. Tale revoca è conforme agli artt. 92 e 94 del d.lgs. n. 159/2011 e si applica anche in assenza di fatti nuovi e in presenza di un rapporto di continuità tra l’impresa e soggetti a rischio, in ragione della tutela dell’ordine pubblico e della necessità di prevenire infiltrazioni mafiose. Inoltre, la futura nomina di un custode del fondo incaricato di gestire le attività connesse alla coltivazione consente di escludere la sospensione cautelare del provvedimento, anche a fronte di potenziali pregiudizi occupazionali.
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Gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti al personale con incarico di Elevata Qualificazione (EQ) e cumulabili con l’indennità di responsabilità
Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti al personale titolare di incarico di E.Q? E inoltre, sono cumulabili anche con l’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del CCNL del 16.11.2022?
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Non è invocabile il legittimo affidamento in caso di affidamento diretto illegittimo per mancanza dei requisiti di proprietà patrimoniale ex art. 113, c. 14, del TUEL
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II, 8 luglio 2025, n. 5912 - Il legittimo affidamento richiede che l’affidamento derivi da un atto legittimo e che il beneficiario abbia agito in buona fede e senza colpa grave. Nel caso di specie, il consorzio non poteva invocare il legittimo affidamento, poiché l’affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti era palesemente illegittimo, violando l’art. 113, c. 14, del TUEL, che consente l’affidamento diretto solo a soggetti proprietari di strutture patrimoniali necessarie alla gestione del servizio, requisito non posseduto dal consorzio. Essendo il consorzio partecipe del comune affidante, non poteva ignorare tale illegittimità, evidente e facilmente accertabile. In conformità all’Adunanza Plenaria n. 19/2021, la buona fede e il legittimo affidamento sono esclusi quando l’illegittimità deriva da colpa grave, ossia quando il beneficiario avrebbe potuto e dovuto accertarla. Pertanto, la mera conclusione del contratto non è sufficiente a presumere buona fede o legittimo affidamento in presenza di illegittimità manifeste.
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Sulla legittimità dell’intervento sostitutivo regionale per il trasferimento delle infrastrutture idriche e competenza esclusiva di ARERA sulle tariffe
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. V, 8 luglio 2025, n. 13414 - È legittimo l’intervento sostitutivo della Regione Lazio dopo la scadenza del termine perentorio previsto dalla legge per il trasferimento unitario delle infrastrutture idriche, essendo sufficiente per legittimare l’esercizio del potere il semplice inutile decorso del termine. Tale obbligo di trasferimento deriva sia dalla normativa nazionale (d.lgs. 152/2006) sia da quella regionale (l.r. Lazio 6/1996), nonché dalla convenzione di cooperazione tra i comuni dell’ATO. In materia di determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, inoltre, la Regione non ha alcuna competenza, essendo il metodo tariffario regolato dal 2012 esclusivamente da ARERA.
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Non è invocabile il legittimo affidamento in caso di affidamento diretto illegittimo per mancanza dei requisiti di proprietà patrimoniale ex art. 113, c. 14, del TUEL
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II, 8 luglio 2025, n. 5912 - Il legittimo affidamento richiede che l’affidamento derivi da un atto legittimo e che il beneficiario abbia agito in buona fede e senza colpa grave. Nel caso di specie, il consorzio non poteva invocare il legittimo affidamento, poiché l’affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti era palesemente illegittimo, violando l’art. 113, c. 14, del TUEL, che consente l’affidamento diretto solo a soggetti proprietari di strutture patrimoniali necessarie alla gestione del servizio, requisito non posseduto dal consorzio. Essendo il consorzio partecipe del comune affidante, non poteva ignorare tale illegittimità, evidente e facilmente accertabile. In conformità all’Adunanza Plenaria n. 19/2021, la buona fede e il legittimo affidamento sono esclusi quando l’illegittimità deriva da colpa grave, ossia quando il beneficiario avrebbe potuto e dovuto accertarla. Pertanto, la mera conclusione del contratto non è sufficiente a presumere buona fede o legittimo affidamento in presenza di illegittimità manifeste.
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Il parere delle autorità preposte alla tutela paesaggistica e archeologica (ex art. 32 L. 47/1985) è vincolante e condiziona il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II quater, 7 luglio 2025, n. 13290 - Il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, per cui tale parere si inserisce nel procedimento per il rilascio del condono edilizio e costituisce condizione indefettibile per l’ottenimento del titolo abilitativo postumo. In considerazione del valore vincolante e preclusivo riconosciuto dalla legge al parere di cui all’art. 32 della L. 47/1985 e del valore primario attribuito dalla Costituzione alla tutela del paesaggio, l’Amministrazione comunale è obbligata ad adeguarsi alle valutazioni operate dall’ente preposto alla tutela del vincolo, non potendo procedere, in ragione di tale parere negativo, al rilascio della concessione edilizia in sanatoria, come peraltro confermato anche dall’art. 16 della L. 241/1990, secondo cui nel caso in cui non venga comunicato un parere obbligatorio, l’Amministrazione ha la facoltà di procedere ugualmente, salvo però il caso di “pareri che debbano essere rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale”. Pertanto, nel caso di specie, la contestazione del parere dell’ente preposto al vincolo andava espressa in termini specifici e dettagliati, non potendosi dedurre al riguardo in modo generico.
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Sull’illegittimità dell’autorizzazione all’apertura di farmacia in caso di sconfinamento territoriale fuori dalla zona comunale assegnata
TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. IX, 7 luglio 2025, n. 5109 - Nonostante la riforma del 2012 abbia introdotto un sistema più flessibile per la distribuzione e l’allocazione delle sedi farmaceutiche rispetto al precedente modello basato sulla pianta organica, resta comunque indispensabile che in sede di pianificazione comunale venga indicata con precisione la località o la zona in cui la farmacia dovrà essere collocata. La libertà del farmacista di scegliere la sede della propria farmacia non è assoluta, ma deve necessariamente limitarsi all’interno della zona stabilita dal comune, il quale esercita una discrezionalità nella scelta delle aree da destinare alle nuove farmacie, tenendo conto di una equilibrata presenza dei presidi farmaceutici sul territorio e del rispetto della distanza minima di 200 m. tra sedi. Integra violazione della normativa di settore e dei principi di corretta distribuzione territoriale lo sconfinamento della sede farmaceutica, anche se realizzato solo attraverso accessi, vetrine o insegne, in zone assegnate ad altre sedi. Pertanto, il provvedimento autorizzatorio regionale che consente l’apertura di una nuova farmacia in una zona diversa da quella assegnata, determinando in concreto uno sconfinamento, è illegittimo e deve essere annullato, senza necessità di ulteriori accertamenti sulla distanza effettiva tra le sedi.
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La decadenza di consiglieri comunali che siano amministratori di società o lavoratori autonomi richiede una rigorosa valutazione delle ragioni addotte per le assenze.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Sezione Giurisdizionale, 7 luglio 2025, n. 528 - La decadenza dalla carica di consigliere comunale costituisce una limitazione all'esercizio di un munus publicum, sicché la valutazione delle circostanze cui è conseguente la decadenza vanno interpretate restrittivamente. Il carattere sanzionatorio del provvedimento, destinato ad incidere su una carica elettiva, impone la massima attenzione agli aspetti garantistici della procedura, anche per evitare un uso distorto dell'istituto come strumento di discriminazione nei confronti delle minoranze. In particolare, quando nel caso di amministratori di società o di lavoratori autonomi, i quali non possono fruire dei permessi ex lege previsti per i lavoratori dipendenti, la valutazione sulla prevalenza degli impegni lavorativi rispetto alla partecipazione alle sedute consiliari spetta necessariamente al consigliere stesso, non potendo il consiglio comunale sindacare l'indispensabilità o l'essenzialità di specifici impegni professionali. L’organo consiliare, pertanto, è tenuto a esaminare puntualmente e con particolare rigore le giustificazioni prodotte, motivando in modo specifico e adeguato la deliberazione di decadenza, anche alla luce della posizione lavorativa svolta e delle oggettive difficoltà di conciliazione con l’esercizio della carica pubblica. In assenza di tale approfondita motivazione, la decadenza risulta illegittima. L'istituto della decadenza "è posto a presidio di una ordinata e proficua attività dell'organo collegiale e tende a sanzionare il comportamento del consigliere che, una volta eletto, si disinteressi del mandato conferitogli dai cittadini", ma non può essere utilizzato per finalità diverse da quelle per cui è previsto e, come nel caso di specie, volte a sbarazzarsi di uno scomodo oppositore, a discapito della corretta e doverosa dialettica democratica tra maggioranza e opposizione.
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Sulle conseguenze per la violazione del termine per l’integrazione documentale nel soccorso istruttorio
TAR LAZIO, ROMA, SEZ.IV bis, 4 luglio 2025, n. 13244 - Il mancato tempestivo riscontro alla richiesta di integrazione documentale a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio comporta l’esclusione automatica dalla gara, in quanto il termine perentorio fissato dalla stazione appaltante è inderogabile ed è volto a garantire la certezza, la rapidità e la parità di trattamento nelle procedure di gara. La violazione del termine perentorio assegnato per la regolarizzazione documentale mediante soccorso istruttorio comporta l’esclusione automatica del concorrente, indipendentemente dal possesso sostanziale dei requisiti o dall’anteriorità dei documenti dimostrativi rispetto al termine stesso. Non è necessaria alcuna motivazione aggiuntiva oltre all’attivazione del soccorso e alla mancata tempestiva trasmissione della documentazione richiesta, in quanto la disciplina del soccorso istruttorio mira a garantire la certezza, la rapidità e la parità di trattamento nelle procedure di gara. Pertanto, come nel caso di specie, il malfunzionamento della propria PEC, salvo che sia dimostrata come causa estranea e non imputabile alla sfera giuridico-organizzativa del concorrente, non costituisce causa non imputabile e non giustifica il mancato rispetto del termine per l’integrazione documentale, in quanto la responsabilità di garantire la funzionalità dei propri strumenti di comunicazione telematica grava sull’operatore economico.
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Sulla possibilità di attivare il soccorso istruttorio nel caso di radicale mancanza del D.G.U.E
TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. I, 4 luglio 2025, n. 5075 - Il soccorso istruttorio nel vigente codice degli appalti (d.lgs. n. 36/2023) non è attivabile in caso di radicale mancanza del DGUE. Pur riconoscendo che il soccorso istruttorio si fonda su un principio antiformalistico volto a evitare che formalità eccessive pregiudichino la sostanza e la parità di trattamento nelle gare pubbliche, l’art. 101, c. 2, lett. a) del nuovo codice richiede espressamente che gli elementi da integrare siano riferiti a documentazione già effettivamente trasmessa con la domanda di partecipazione o con il DGUE. Pertanto, la norma presuppone la materialità del DGUE, escludendo la possibilità di integrare ex post un documento completamente omesso. Tale orientamento segna una netta discontinuità rispetto alla giurisprudenza formatasi sotto il previgente d.lgs. n. 50/2016, che ammetteva la sanabilità anche della totale omissione del DGUE tramite soccorso istruttorio (ex art. 83, c. 9).
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Sulla possibilità di attivare il soccorso istruttorio nel caso di radicale mancanza del D.G.U.E.
TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. I, 4 luglio 2025, n. 5075 - Il soccorso istruttorio nel vigente codice degli appalti (d.lgs. n. 36/2023) non è attivabile in caso di radicale mancanza del DGUE. Pur riconoscendo che il soccorso istruttorio si fonda su un principio antiformalistico volto a evitare che formalità eccessive pregiudichino la sostanza e la parità di trattamento nelle gare pubbliche, l’art. 101, c. 2, lett. a) del nuovo codice richiede espressamente che gli elementi da integrare siano riferiti a documentazione già effettivamente trasmessa con la domanda di partecipazione o con il DGUE. Pertanto, la norma presuppone la materialità del DGUE, escludendo la possibilità di integrare ex post un documento completamente omesso. Tale orientamento segna una netta discontinuità rispetto alla giurisprudenza formatasi sotto il previgente d.lgs. n. 50/2016, che ammetteva la sanabilità anche della totale omissione del DGUE tramite soccorso istruttorio (ex art. 83, c. 9).
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Sul procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta: valutazione globale, potere discrezionale e riperimetrazione dinamica dei costi
Consiglio di Stato, sez. III, 4 luglio 2025, n. 5822 - Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non consiste nella ricerca di specifiche e singole inesattezze, ma mira a valutare l’attendibilità e l’affidabilità complessiva dell’offerta in relazione all’esecuzione corretta dell’appalto. La valutazione della congruità deve essere globale e sintetica, senza focalizzarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, ed esprime un potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione insindacabile, salvo casi di evidente e macroscopico errore o irragionevolezza. Ne deriva che l’esclusione dalla gara per anomalia è conseguenza della valutazione complessiva di inadeguatezza dell’offerta rispetto all’obiettivo da perseguire. Peraltro, la stazione appaltante non è tenuta a richiedere chiarimenti su tutti gli elementi o costi marginali dell’offerta, potendo limitarsi alle voci di costo più rilevanti, che incidono in modo significativo sull’affidabilità complessiva, rendendo l’offerta non remunerativa e incapace di garantire il corretto svolgimento del servizio. Inoltre, nella fase giustificativa è ammessa una progressiva riperimetrazione dinamica delle voci di costo, che consente di compensare sottostime e sovrastime purché l’importo complessivo dell’offerta resti invariato, permettendo di correggere errori di calcolo o riequilibrare i parametri mantenendo immutata l’entità economica dell’offerta stessa.
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Sull’equo compenso negli appalti pubblici: i ribassi occulti legittimano l’esclusione
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 3 luglio 2025, n. 5741 - Sebbene la legge n. 49/2023 sull’equo compenso non si applica direttamente alle gare pubbliche, la stazione appaltante può comunque, con apposite clausole nel bando, limitare o vietare il ribasso sul compenso professionale per garantire l’equo compenso ai professionisti. Pertanto, nel caso di specie, è corretta la valutazione negativa della commissione in sede di verifica di anomalia dell’offerta economica, perché il giustificativo dell’offerente dimostra che i costi che dovevano restare fissi (come compensi professionali e oneri di sicurezza) sono stati “spostati” tra le voci ribassabili, realizzando così un ribasso occulto, compromettendo la congruità e l’affidabilità dell’offerta. In breve, azzerare le voci ribassabili non può ridurre di fatto il compenso professionale che il bando prevede come incomprimibile, pena la nullità della valutazione dell’offerta.
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Sulla legittimità del diniego di proroga automatica e ordine di sgombero per concessioni demaniali marittime ad uso residenziale
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. V ter, 3 luglio 2025 n. 13117 - È legittimo il provvedimento con cui il comune ha respinto l’istanza di proroga automatica di una concessione demaniale marittima e ha ordinato lo sgombero dell’area occupata utilizzata come cottage ad uso residenziale estivo. La proroga automatica, infatti, si applica esclusivamente alle concessioni con finalità turistico-ricreative, mentre sono escluse quelle ad uso residenziale o abitativo. In assenza di un atto formale di rinnovo, il pagamento continuativo dei canoni non legittima né l’occupazione del bene né il rinnovo tacito della concessione, legittimando così l’amministrazione al recupero del bene demaniale e all’ordine di sgombero.
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Sui requisiti per l’affidamento a società mista: illegittimità dell’affidamento diretto del SII da parte di comuni a società mista preesistente con oggetto sociale generico
Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 3 luglio 2025, n. 13139 - Le amministrazioni pubbliche possono costituire o detenere partecipazioni in società solo per svolgere attività di interesse generale individuate espressamente dalla legge, e le società miste devono rispettare condizioni precise affinché gli affidamenti a loro favore siano legittimi. La quota del socio privato nella società mista non può essere inferiore al 30% e il socio deve essere scelto tramite gara pubblica a doppio oggetto (selezione del socio operativo e affidamento del servizio). Il bando e lo statuto della società devono precisare oggetto, durata, requisiti, e modalità di scioglimento, in modo da garantire trasparenza e concorrenza effettiva. Non è dunque ammessa la costituzione di società miste “generaliste” o “aperte” a incarichi futuri, né è possibile affidare loro, senza gara, appalti ulteriori rispetto a quelli fissati nel bando originario. L’assenza di chiarezza nell’oggetto sociale, nei requisiti e nella durata disincentiva la partecipazione dei privati e rende illegittimi gli affidamenti successivi. Pertanto, nel caso di specie, l’affidamento diretto del SII da parte di comuni ad una società mista preesistente, già costituita a seguito di gara a doppio oggetto, titolare di compiti generici e non puntualmente delineati dal bando originario, è stato ritenuto illegittimo per la mancanza delle suddette condizioni richieste dalla normativa vigente (d.lgs. 175/2016) come già evidenziato dalla delibera dell’ANAC.
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Sulla revisione prezzi nei contratti pubblici: esclusione per i contratti quadro con prestazioni “a chiamata”
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 2 luglio 2025, n. 5701 - La revisione prezzi si applica ai contratti di durata, ad esecuzione continuata o periodica, trascorso un determinato periodo di tempo dal momento in cui è iniziato il rapporto e fino a quando lo stesso, fondato su uno specifico contratto, non sia cessato ed eventualmente sostituito da un altro. Con la previsione dell'obbligo di revisione del prezzo i contratti di forniture e servizi sono stati muniti di un meccanismo che, a cadenze determinate, comporta la definizione di un «nuovo» corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto, conseguente alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale, con beneficio per entrambi i contraenti. Pertanto, nel caso di specie, in cui il contratto stipulato aveva la forma peculiare di un contratto quadro, che prevedeva l’eventuale svolgimento di mera attiv ità di facchinaggio con prestazioni “a chiamata”, cioè attivate tramite ordinativi separati e discrezionali, per esigenze non programmabili nel tempo e valutate caso per caso dall’amministrazione, la revisione prezzi non si applica, poiché ogni prestazione costituisce un rapporto autonomo e distinto, senza obbligo di revisione automatica.
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Proroghe gare e criticità tecniche: necessaria comunicazione con modalità idonee a garantire la massima partecipazione e parità di trattamento.
ANAC - Parere n. 268 del 2 luglio 2025
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Aliud pro alio e principio di equivalenza: differenze
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 2 luglio 2025, n. 5708 - La giurisprudenza ha delineato il confine tra il principio di equivalenza e l’aliud pro alio. Quest’ultimo si configura quando l’offerta presenta un bene o servizio radicalmente diverso da quello previsto nella lex specialis, alterando sostanzialmente l’oggetto dell’appalto e compromettendo la parità di trattamento tra concorrenti. L’aliud pro alio va valutato secondo profili tipologici, strutturali e funzionali, e comporta l’esclusione dell’offerta, in quanto modifica surrettiziamente i contenuti della gara. Il principio di equivalenza, invece, consente di ammettere offerte con caratteristiche tecniche equivalenti a quelle richieste, favorendo la concorrenza e il confronto competitivo, nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e libertà di iniziativa economica. Dunque, il principio di equivalenza consente alla stazione appaltante di non escludere un’offerta, sebbene non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento la lex specialis, se il prodotto offerto non è aliud pro alio, incontrando il concorrente che voglia presentare un prodotto (o servizio) equivalente a quello richiesto il solo limite della difformità del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis, configurando una siffatta ipotesi un aliud pro alio non rimediabile.
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Il generico richiamo al principio di buona amministrazione non è sufficiente a soddisfare il dovere di motivazione richiesto per l’esercizio legittimo del potere di autotutela
TAR CALABRIA, SEZ. I, 2 luglio 2025, n. 1171 - L’annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo illegittimo richiede non solo la constatazione dell’illegittimità, ma anche la presenza di un interesse pubblico concreto, specifico e attuale, distinto dal mero ripristino della legalità, adeguatamente motivato e bilanciato con le posizioni giuridiche consolidate dei destinatari. Pertanto, nel caso di specie, è illegittimo il provvedimento di annullamento in autotutela del comune che ha motivato l’annullamento richiamando genericamente il principio di buona amministrazione e l’interesse della comunità, senza però fornire ragioni concrete e specifiche di pubblico interesse diverse dal mero ripristino della legalità.
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Sulla responsabilità precontrattuale della PA e tutela del paziente nelle forniture sanitarie: limiti e priorità
Consiglio di Stato, sez. V, 1° luglio 2025, n. 5693 - La responsabilità precontrattuale nelle procedure di affidamento di contratti pubblici si configura solo se l’Amministrazione ha violato il dovere di buona fede, correttezza e lealtà, ingenerando un affidamento legittimo e incolpevole nell’aggiudicatario, che viene poi leso da una condotta contraria a tali doveri. Se invece la mancata stipula del contratto dipende dal comportamento dell’aggiudicatario, ad esempio perché non sottoscrive il contratto o richiede modifiche non condivise dagli altri operatori, nessun risarcimento è dovuto. Inoltre, nelle forniture sanitarie (primo appalto centralizzato regionale per le forniture territoriali) come nel caso specie, la tutela della salute del paziente e la compatibilità clinica dei prodotti possono giustificare l’emissione di ordini anche a favore di operatori diversi dal primo aggiudicatario, secondo quanto previsto dalla lex specialis della gara.
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Sulla validità del contratto di avvalimento anche con clausole sintetiche
TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. IV, 1° luglio 2025, n. 2498 - È illegittima la determinazione della stazione appaltante che ritiene non adeguatamente determinato e specifico il contratto di avvalimento qualora il contratto, pur con clausole “stringate”, consenta di individuare con sufficiente precisione le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria, in conformità all’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023. L’indicazione, nel caso di specie, della componente software e del personale tecnico incaricato di garantirne l’utilizzo e la manutenzione è idonea a definire l’oggetto del contratto, rendendo superflue ulteriori specificazioni descrittive. Inoltre, il cit. art. 104, a differenza del previgente art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, non richiede più, a pena di nullità del contratto di avvalimento, la specificazione dettagliata delle risorse e delle dotazioni tecniche messe a disposizione, essendo sufficiente che l’impegno sia determinato o determinabile ai sensi dell’art. 1346 c.c., al fine di assicurare la corretta esecuzione dell’appalto. Difatti, avendo l’ausiliaria assunto “in proprio”, ai sensi dell’art. 104, c. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, l’esecuzione di una parte della prestazione dell’appalto, la correlata indicazione delle risorse strumentali e umane messe a disposizione dell’operatore economico si tradurrebbe in un inutile formalismo.
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Sull’illegittimità costituzionale di alcune disposizione della l. r. Toscana sulle concessioni demaniali marittime per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza
CORTE COSTITUZIONALE, 1° luglio 2025, n. 89 - Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 2, commi 3 e 4, e 3 della l.R. Toscana n. 30/2024, in quanto incidenti sull’assetto concorrenziale del mercato balneare. Le disposizioni della l.R. Toscana n. 30/2024, nel modificare la precedente l. della R. Toscana n. 31/2016, prevedevano infatti specifici criteri e condizioni in base ai quali svolgere le procedure selettive per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime, fra cui, in particolare, un criterio di premialità per la valutazione dei concorrenti nonché modalità per la determinazione di un indennizzo a favore del concessionario uscente. Nonostante la disciplina delle concessioni balneari investa diversi ambiti materiali di competenza regionale, quest’ultima allorché influisca sulle modalità di scelta del contraente e incida sull’assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali, deve cedere il passo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, come accaduto nel caso di specie. Inoltre, la Regione non può sostituirsi allo Stato in materia di tutela della concorrenza, anche se motivata dalla necessità di colmare l’inerzia statale o tutelare gli operatori, dovendo rispettare il quadro normativo nazionale e comunitario.
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Sulle conseguenze per la mancata approvazione nei termini dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio di un ente in dissesto
CORTE COSTITUZIONALE, 1° luglio 2025, n. 91 - La mancata approvazione, nei termini previsti, dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio da parte del consiglio comunale di un ente in dissesto legittima lo scioglimento dello stesso consiglio, come previsto dall’art. 262, c.1, del Testo unico degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000) in quanto il meccanismo previsto dal legislatore è chiaro, oggettivo e privo di discrezionalità arbitraria. Tale misura, quale estrema ratio, è giustificata dalla necessità di salvaguardare gli equilibri finanziari dell’ente e il rapporto fiduciario tra amministratori e cittadini, costituendo presupposto essenziale per il buon andamento e l’efficienza dell’amministrazione, in conformità all’art. 97 della Costituzione.
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Stazioni appaltanti, nuovo modulo e indicazioni operative per la qualificazione con riserva
Stazioni appaltanti, nuovo modulo e indicazioni operative per la qualificazione con riserva.
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Sulla legittimità del GSE nel disporre la decadenza dagli incentivi per mancata dimostrazione documentale della tempestiva installazione dei moduli fotovoltaici
In tema di accesso agli incentivi del Conto Energia, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) può legittimamente disporre la decadenza dalle tariffe del Secondo Conto Energia ex L. 129/2010, e la contestuale ammissione al Terzo Conto Energia qualora riscontri, anche tramite riscontri fotografici, la mancata installazione dei moduli fotovoltaici necessari a dimostrare il requisito della tempestiva fine dei lavori, essendo onere del richiedente dimostrare la presenza tempestiva degli stessi con documentazione oggettiva e dettagliata (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’ente resistente)
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Sull’insussistenza di un obbligo per un intermediario senza detenzione dei rifiuti di indicare i costi della manodopera dei subappaltatori
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 27 giugno 2025, n. 5580 - Sull’insussistenza di un obbligo per un intermediario senza detenzione dei rifiuti di indicare i costi della manodopera dei subappaltatori E’ illegittima l’esclusione di una società che, partecipando a una gara pubblica per il servizio di raccolta, trasporto e recupero di fanghi in qualità di intermediario senza detenzione dei rifiuti, abbia indicato nella propria offerta economica solo i costi della manodopera del personale direttamente impiegato, omettendo quelli relativi alle attività affidate in subappalto (trasporto). Non è, infatti, obbligatorio per l'intermediario indicare nell'offerta economica i costi del personale impiegato per le attività subappaltate. La partecipazione a gare pubbliche come intermediario senza detenzione dei rifiuti, ex art. 183, c.1, lett. l), del d.lgs. 152/2006, configura infatti un'ipotesi di subappalto necessario per le operazioni materiali di raccolta, trasporto e smaltimento. Pertanto, l'intermediario non è tenuto a specificare i costi della manodopera dei terzi subappaltatori, ma deve invece individuare fin dall'offerta i soggetti esecutori, garantendone la disponibilità, le autorizzazioni, i requisiti e le responsabilità, e presentando le relative dichiarazioni di impegno e idoneità. Le garanzie per i lavoratori impiegati dai subappaltatori sono comunque tutelate dalle procedure di autorizzazione e controllo previste dalla disciplina di settore.
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Sull’impossibilità di riconoscere la revisione prezzi per rapporti contrattuali già esauriti
TAR CAMPANIA, SALERNO, SEZ. I, 25 giugno 2025, n. 1192, Sull’impossibilità di riconoscere la revisione prezzi per rapporti contrattuali già esauriti In materia di appalti pubblici, la revisione prezzi rappresenta uno strumento di tutela dell’originario equilibrio fra le concordate prestazioni contrattuali, che assolve alla duplice finalità di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, e di evitare, al contempo, che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto. Pertanto, se la finalità della revisione dei prezzi è quella di assicurare la continuità del rapporto contrattuale in corso di svolgimento, evitando che l’aumento dei costi determini un peggioramento della qualità dell’esecuzione o il blocco dell’esecuzione stessa, ne segue che tale revisione deve avvenire in corso di esecuzione, al fine di assicurarne gli obiettivi, consentendo all’Amministrazione lo svolgimento dei necessari controlli volti ad accertare la reale necessità dell’adeguamento e il concreto beneficio dallo stesso derivante.
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I criteri premiali di parità di genere si applicano a tutte le procedure in cui vi sia valutazione dell’offerta con criteri di aggiudicazione diversi dal solo prezzo
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) - Parere n. 3636/2025 del 23 giugno 2025.
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Si può applicare il pagamento diretto al subappaltatore anche in un solo dei casi previsti dall’art.119 c. 11 del d.lgs 36/2023?
MIT(Parere n. 3538 del 23 giugno 2025).
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Il MIT chiarisce la differenza tra le fattispecie di illecito professionale grave ai sensi dell’art. 98, c. 3, lettere g) e h) del D.Lgs. 36/2023
MIT (Parere n. 3621 del 23 giugno 2023).
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Nomina del RUP: un unico responsabile per tutte le gare annuali?
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Parere n. 3555 del 23 giugno 2025).
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È legittima la gestione di una spiaggia attrezzata per cani da parte di un’azienda speciale?
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VII, 20 giugno 2025, n. 5409 - L’art. 2, c. 1, lett. c) del d.lgs n. 201/2022 definisce «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica» quei servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico ovvero sarebbero erogati a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. Tali servizi sono previsti dalla legge o ritenuti necessari dagli enti locali nell’ambito delle proprie competenze per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, garantendo così l’omogeneità dello sviluppo territoriale e la coesione sociale. Nel caso di specie, la gestione della spiaggia attrezzata per cani rientra nella predetta definizione, in quanto l’intervento pubblico è finalizzato a garantire l’accessibilità della spiaggia anche a persone con disabilità e a consentire la fruibilità da parte di animali domestici, obiettivi non adeguatamente perseguiti dalla gestione precedente. Pertanto, il Comune ha legittimamente proceduto alla costituzione di un’azienda speciale per la gestione del servizio, motivando tale scelta con la necessità di migliorare la qualità del servizio, superare le carenze e i contenziosi insorti con la precedente gestione, nonché assicurare investimenti infrastrutturali essenziali, quali la realizzazione di una passerella per disabili.
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Sulla progettazione svolta da dipendente pubblico: non può essere utilizzata per la qualificazione tecnica nelle gare, anche se in regime part time
CONSIGLIO DI STATO , SEZ. V, 20 giugno 2025, n. 5407, Sulla progettazione svolta da dipendente pubblico: non può essere utilizzata per la qualificazione tecnica nelle gare, anche se in regime part time La progettazione svolta da un dipendente pubblico, sebbene in regime part time, non può essere utilizzata dallo stesso (o dall’operatore economico in cui egli sia, a qualsiasi titolo, inserito) per integrare i requisiti tecnico professionali, necessari in base alla lex specialis di una gara pubblica, in quanto si tratta di attività imputabile esclusivamente all’amministrazione, all’interno della cui complessa organizzazione si inserisce, ratione officii, risultandone, pertanto, assorbita, la prestazione intellettuale, priva di profili di autonomia e della caratteristica dell’intuitu personae. Inoltre, la previsione di incentivi economici per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici (artt. 113 d.lgs. 50/2016 e 45 d.lgs. 36/2023) è un elemento retributivo del tutto neutro e, pur esprimendo una logica premiale, è inidoneo a superare il dato dell’immedesimazione organica del dipendente pubblico ed a scorporare le sue prestazioni dalla più complessa organizzazione pubblica.
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Sulle clausole del bando non escludenti
TAR TOSCANA, SEZ. III, 19 giugno 2025, n. 1094, Sulle clausole del bando non escludenti Le clausole del bando prive di portata escludente, come quella relativa al criterio di aggiudicazione, non possono essere impugnate immediatamente, ma solo insieme al provvedimento che concretamente lede l’interesse all’aggiudicazione. La partecipazione alla gara, infatti, non determina di per sé una lesione attuale dell’interesse legittimo dell’operatore economico, poiché la lesione è solo potenziale ed eventuale: l’interesse strumentale alla riedizione della gara è tutelabile solo in presenza di una lesione effettiva e non meramente potenziale. Inoltre, anche il d.lgs. 36/2023, all’art. 108, conferma la preferenza per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma non impone l’immediata impugnazione della clausola sul criterio di aggiudicazione in assenza di una lesione attuale. Inoltre, l’art. 120, c.2, c.p.a., stabilisce che i bandi e gli avvisi di indizione di gara sono impugnabili solo se “autonomamente lesivi”. Pertanto, nel caso di specie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
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Sui costi della manodopera e della sicurezza nei contratti pubblici: incostituzionale l’art. 22, c.13, della l. della Provincia di Bolzano n. 2/2024, che ne richiede l’indicazione al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria
CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 2025, n. 80 - È costituzionalmente illegittimo l’art. 22, c. 13, della l. della Provincia di Bolzano 16 luglio 2024, n. 2, nella parte in cui prevede che, per gli appalti pubblici di interesse provinciale, la stazione appaltante richiede al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria l’indicazione del costo della manodopera e del personale, nonché l’indicazione degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, contrariamente a quanto previsto dall’art. 108, c. 9, del codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 36/2023. La disposizione provinciale impugnata contrasta con la scelta operata dal nuovo codice dei contratti pubblici, in continuità con il precedente, di individuare nella dichiarazione dei costi della manodopera e della sicurezza un elemento di per sé costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, non modificabile nel corso della procedura. L’indicazione richiesta al solo concorrente collocatosi al primo posto della graduatoria e la successiva verifica di congruità, previste dal legislatore provinciale, rischiano di tradursi in una ricostruzione ex post e non trasparente dei costi, attraverso la dimostrazione che il dato era comunque compreso, anche se non espressamente indicato, nell’offerta economica. Ad escludere questo rischio non è quindi sufficiente la circostanza che, come sottolinea la Provincia autonoma, la disposizione impugnata preveda comunque la verifica di congruità dei costi prima dell’aggiudicazione al primo classificato.
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Sulla possibilità di utilizzare l’avvalimento premiale per la certificazione della parità di genere
CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 2025, n. 80, Sui costi della manodopera e della sicurezza nei contratti pubblici: incostituzionale l’art. 22, c.13, della l. della Provincia di Bolzano n. 2/2024, che ne richiede l’indicazione al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 22, c. 13, della l. della Provincia di Bolzano 16 luglio 2024, n. 2, nella parte in cui prevede che, per gli appalti pubblici di interesse provinciale, la stazione appaltante richiede al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria l’indicazione del costo della manodopera e del personale, nonché l’indicazione degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, contrariamente a quanto previsto dall’art. 108, c. 9, del codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 36/2023. La disposizione provinciale impugnata contrasta con la scelta operata dal nuovo codice dei contratti pubblici, in continuità con il precedente, di individuare nella dichiarazione dei costi della manodopera e della sicurezza un elemento di per sé costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, non modificabile nel corso della procedura. L’indicazione richiesta al solo concorrente collocatosi al primo posto della graduatoria e la successiva verifica di congruità, previste dal legislatore provinciale, rischiano di tradursi in una ricostruzione ex post e non trasparente dei costi, attraverso la dimostrazione che il dato era comunque compreso, anche se non espressamente indicato, nell’offerta economica. Ad escludere questo rischio non è quindi sufficiente la circostanza che, come sottolinea la Provincia autonoma, la disposizione impugnata preveda comunque la verifica di congruità dei costi prima dell’aggiudicazione al primo classificato.
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Sulle conseguenze per la mancata sottoscrizione del PEF, da parte di un professionista abilitato, nelle concessioni di servizi
TAR CALABRIA, SEZ. II, 17 giugno 2025, n. 1060 - Nelle procedure di affidamento in concessione di servizi, la mancata sottoscrizione del Piano Economico Finanziario (PEF) da parte di un dottore commercialista o di un ragioniere abilitato, quando espressamente richiesta dalla lex specialis di gara, costituisce causa di esclusione insanabile dalla procedura, in quanto incide in modo determinante sull’attendibilità e sull’affidabilità del documento, a tutela dell’interesse pubblico dell’amministrazione concedente. Tale prescrizione, pur non essendo prevista dal d.lgs. 36/2023, è legittima se funzionale alla corretta allocazione dei rischi e alla valutazione della sostenibilità dell’offerta, non potendo essere oggetto di soccorso istruttorio. Il PEF, infatti, pur non essendo obbligatorio in ogni concessione, assume una funzione centrale quando richiesto dalla stazione appaltante, in quanto consente di dimostrare la concreta capacità dell’operatore economico di garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e la corretta allocazione del rischio operativo tipico della concessione, permettendo all’amministrazione di valutare l’effettiva realizzabilità e sostenibilità dell’oggetto della concessione stessa.
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Sulla portata eterointegrativa delle disposizioni di ARERA
TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. I, 17 giugno 2025, n. 1075, Sulla portata eterointegrativa delle disposizioni di ARERA - La disciplina regolatoria di ARERA nel settore della gestione dei rifiuti assume natura imperativa, essendo espressione di valori fondamentali del sistema giuridico interno ed europeo, come previsto dall’art. 1, c. 527, della l. n. 205/2017. Pertanto, la sua operatività deve essere garantita anche nei rapporti in corso mediante il meccanismo dell’eterointegrazione contrattuale ex art. 1339 c.c., con la sostituzione automatica di clausole difformi, considerate nulle per contrarietà a norma imperativa ai sensi dell’art. 1419, c. 2, c.c.
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Sul principio di unicità dell’offerta negli appalti pubblici
TAR TOSCANA, SEZ. III, 17 giugno 2025, n. 1089 - L’art. 17, c.4, del d. lgs. n. 36/2023, prevede espressamente che: “Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.” Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che è fatto divieto “… a ciascun concorrente di presentare più di un'offerta, codificando il cd. "principio dell'unicità dell'offerta". La ratio del principio sta nel consentire una comparazione delle diverse proposte che veda le imprese partecipanti in condizione di parità. La presentazione di offerte plurime o alternative, comportando la possibilità di sfruttare una pluralità di opzioni, genererebbe una situazione di vantaggio idonea ad incidere sulla par condicio tra i partecipanti, rendendo peraltro più difficoltosa l'emersione della migliore offerta nella gara. E', dunque, vietato formulare più proposte in via alternativa o subordinata, in maniera tale che la scelta di una di esse porti all'esclusione delle altre, con indebito vantaggio del concorrente che, facendo affidamento su di un ventaglio di proposte diverse, possa ottenere una posizione di vantaggio sugli altri, ai quali non rimarrebbe che una possibilità, ovverossia un'unica offerta.
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Sul danno curriculare: è onere del concorrente danneggiato offrire compiuta dimostrazione dei relativi presupposti, sia sul piano dell’an che sul piano del quantum
TAR CALABRIA, CATANZARO, SEZ. I, 16 giugno 2025, n. 1051, Sul danno curriculare: è onere del concorrente danneggiato offrire compiuta dimostrazione dei relativi presupposti, sia sul piano dell'an che sul piano del quantum - Il danno curriculare non è un danno “in re ipsa” e non può essere risarcito in via automatica o forfettaria (ad es. in misura variabile tra l’1% e il 5% dell’importo contrattuale), ma richiede una puntuale e specifica dimostrazione, ancorata alla perdita del livello di qualificazione posseduta o al mancato conseguimento di un livello superiore, ovvero al mancato raggiungimento di un fatturato utile per la partecipazione a future procedure di appalto. Pertanto, grava sul concorrente danneggiato l’onere di provare sia l’esistenza del danno sia la sua entità, secondo il principio dispositivo che governa la tutela risarcitoria nelle gare pubbliche, come affermato dalla giurisprudenza, ed in assenza di tale prova la domanda di risarcimento per danno curriculare deve essere rigettata.
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Sul principio del risultato: oltre alla rapidità ed economicità è necessaria la qualità della prestazione
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 16 giugno 2025 n. 5217, Sul principio del risultato: oltre alla rapidità ed economicità è necessaria la qualità della prestazione - Accertato, nel caso di specie, che il prodotto non risponde all’interesse della stazione appaltante, come definito dalla legge di gara, che non consente di attribuire l’apirogenicità a singole parti del dispositivo, il minor prezzo non può avere alcuna rilevanza sul piano del risultato, dal momento che, secondo la pacifica giurisprudenza: -il valore del risultato nell’attività amministrativa non può essere interpretato in contrapposizione al principio di legalità, ma ne costituisce un elemento integrativo; -il principio del risultato previsto dalla legge non è semplicemente il tempestivo svolgimento del servizio a qualsiasi condizione, ma richiede il rispetto degli standard qualitativi e normativi; -la “migliore offerta” coniuga condizioni economiche vantaggiose con il pieno rispetto dei requisiti qualitativi richiesti. Pertanto, applicando tali principi, non è ammissibile un’offerta che non soddisfi gli standard di sicurezza previsti, anche se il prodotto ha una struttura diversa. Il minor prezzo, infatti, non può prevalere sul rispetto dei requisiti qualitativi e di sicurezza, poiché ciò comprometterebbe il risultato complessivo perseguito dalla normativa, che mira a garantire un servizio non solo economico e tempestivo, ma anche conforme agli standard di qualità e sicurezza.
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Sulla natura facoltativa e funzionale del PEF nelle concessioni alla luce del d.lgs. n. 36/2023
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 13 giugno 2025, n. 5196 - Sulla natura facoltativa e funzionale del PEF nelle concessioni alla luce del d.lgs. n. 36/2023 - Nelle concessioni disciplinate dal d.lgs. n. 36/2023, il PEF non costituisce un obbligo generalizzato, ma assume natura meramente eventuale e funzionale, essendo richiesto solo quando espressamente previsto dal bando di gara in ragione della complessità e dell’entità del progetto. L’art. 193 del Codice conferma tale carattere facoltativo, imponendo la presentazione di un PEF asseverato esclusivamente nelle proposte di finanza di progetto. In tali casi, il PEF svolge un ruolo centrale nel rappresentare adeguatamente il rischio economico-finanziario assunto dall’operatore economico, consentendo la valutazione della sostenibilità dell’offerta e la corretta allocazione del rischio imprenditoriale, senza richiedere una esaustiva rappresentazione di tutti i singoli oneri economici. Inoltre, la predisposizione del modello di PEF e, quindi, anche la valutazione del fatto che l’operatore economico sia in grado di gestire il rischio operativo e garantire la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante non suscettibile di censura da parte del giudice amministrativo, se non nei limiti di manifesta irragionevolezza ed errore macroscopico e manifesto.
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Estetista in farmacia: è compatibile nel rispetto della normativa igienico-sanitaria
Vi è piena compatibilità tra lo svolgimento dell’attività di estetista e quella di farmacia, nel rispetto della L. n. 1/1990. L’attività di estetista può essere esercitata all’interno della farmacia tramite l’apertura di una cabina estetica, purché siano rispettati i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e sia garantita la separazione materiale dei locali rispetto all’area commerciale. Non è necessario un accesso esterno autonomo, in quanto tale prescrizione non è imposta da alcuna norma di legge o regolamento.
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Sull’eccessiva brevità del termine di presentazione delle offerte: può essere considerata come clausola “immediatamente escludente”?
TAR SARDEGNA, SEZ. II, 11 giugno 2025 n. 523, Sull’eccessiva brevità del termine di presentazione delle offerte: può essere considerata come clausola “immediatamente escludente”? La qualificazione di una clausola come “immediatamente escludente” può aversi eccezionalmente e solo a fronte di previsioni della legge di gara che con assoluta e oggettiva certezza incidono direttamente sull’interesse delle imprese, precludendo, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, un’utile partecipazione alla gara dell’operatore economico e la possibilità di formulare un’offerta oggettivamente competitiva. Pertanto, nel caso di specie, è illegittimo il ricorso avverso l’aggiudicazione di un appalto di servizi, per eccessiva brevità del termine di presentazione delle offerte (pari complessivamente a 12 giorni, di cui 8 per la presentazione delle offerte, in concomitanza con le festività natalizie), peraltro proposto da un operatore economico che non ha partecipato alla gara, in quanto siffatti termini non possono qualificarsi come un oggettivo e insuperabile impedimento alla presentazione delle offerte, come dimostrato anche dall’effettiva partecipazione di tre operatori economici alla procedura di gara. Dunque, sarebbe stato onere della ricorrente partecipare alla gara e, eventualmente, far valere a seguito dell’adozione degli atti applicativi della lex specialis la loro eventuale illegittimità, qualora il risultato non soddisfacente della gara stessa fosse da ricondurre all’eccessiva limitatezza dei termini concessi agli operatori economici per la presentazione delle offerte.
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Sull’inammissibilità del ricorso avverso il parere preventivo comunale sulla fattibilità di interventi edilizi
TAR TOSCANA, SEZ. III, 10 giugno 2025 n. 1027, Sull’inammissibilità del ricorso avverso il parere preventivo comunale sulla fattibilità di interventi edilizi - Il ricorso per l’annullamento in sede giurisdizionale di un parere preventivo espresso dal Comune sulla fattibilità di un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione di un immobile diruto è inammissibile, in quanto tale parere, privo di contenuto provvedimentale e vincolante, costituisce un atto privo di contenuti lesivi; l’azione amministrativa è infatti soggetta ai principi di tipicità e legalità, che limitano l’impugnabilità ai soli provvedimenti amministrativi definitivi e dotati di effetti giuridici diretti. In sostanza, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici funzionali possono esercitare (solo) i poteri previsti dalla legge, che possono esitare nei provvedimenti tipicamente e nominativamente previsti dalla stessa norma attributiva del potere. Inoltre, in ambito edilizio, non è previsto in capo al Comune un potere “consultivo” avente a oggetto la fattibilità degli interventi edilizi.
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È assoggettabile a IVA la cessione di immobili a titolo di contributo, effettuata da un Comune a favore di una società concessionaria, nell’ambito di un PPP?
Agenzia delle Entrate (Risposta n. 151 del 10 giugno 2025).
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Sulle gare per noleggio di software: la gratuità della licenza non implica automaticamente che l’offerta sia anomala se l’operatore la giustifichi adeguatamente
TAR SICILIA, CATANIA, SEZ. IV, 09 giugno 2025, n. 1850, Sulle gare per noleggio di software: la gratuità della licenza non implica automaticamente che l’offerta sia anomala se l’operatore la giustifichi adeguatamente. Nelle procedure di gara, l’esclusione per anomalia dell’offerta richiede una valutazione motivata e analitica, che tenga conto delle giustificazioni fornite dall’offerente e delle peculiarità del settore oggetto dell’appalto. Non può ritenersi automaticamente anomala un’offerta che preveda voci di costo pari a zero o simboliche, se adeguatamente giustificate e se l’operatore dimostra la sostenibilità economica dell’offerta. In particolare, come nel caso specie, nelle gare aventi a oggetto il noleggio di software, è legittima la concessione a titolo gratuito o per prezzi simbolici della licenza d’uso di programmi già sviluppati e di proprietà dell’operatore economico, quando l’operatore dimostri di avere già sostenuto i costi di sviluppo e di poter fornire il servizio senza oneri aggiuntivi. Pertanto, l’esclusione per anomalia dell’offerta, fondata unicamente sulla mancata indicazione di un costo specifico per il noleggio del software, è illegittima se non tiene conto delle peculiarità del settore e delle giustificazioni fornite dall’offerente.
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Sugli effetti dell’omesso versamento del contributo ANAC in una procedura di gara
CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE (Adunanza Plenaria), 09 giugno 2023, n. 6 Sugli effetti dell’omesso versamento del contributo ANAC in una procedura di gara - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ha affermato il seguente principio di diritto: “L’art. 1, c. 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’art. 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall’art. 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all’Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile”.
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Non è sufficiente il mero ripristino della legalità violata per l’annullamento d’ufficio nelle gare pubbliche
TAR CAMPANIA, SALERNO, SEZ. I, 06 giugno 2025, n. 1053, Non è sufficiente il mero ripristino della legalità violata per l’annullamento d’ufficio nelle gare pubbliche - Presupposto indefettibile per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio è la presenza di un’illegittimità significativa, ma «l'interesse pubblico alla base del legittimo esercizio del potere di autotutela da parte della pubblica amministrazione non può identificarsi nel mero ripristino della legalità violata, ma richiede una valutazione comparativa sulla qualità e concretezza degli interessi in gioco.» Pertanto, nel caso di specie, è illegittimo l’annullamento sia perché la stazione appaltante non ha esposto alcuna ulteriore ragione, se non quella connessa alla necessità di ripristinare la legalità violata, conseguente alla asserita rimodulazione ex post dei criteri di valutazione, sia perché non ha in alcun modo dato atto della ponderazione dei vari interessi che nel caso in esame vengono in rilievo, con particolare riferimento agli interessi pubblici della conservazione dei valori giuridici e del perseguimento del miglior risultato possibile della procedura a evidenza pubblica. La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che i principi del risultato e della fiducia che informano la vigente disciplina dei contratti pubblici, impongono di privilegiare in tutti i casi dubbi la soluzione maggiormente in linea con il favor partecipationis e tale da favorire una proficua conclusione della procedura selettiva: non già nella prospettiva di una dialettica fra esigenze di approvvigionamento e principio di legalità, ma al contrario nell'ottica di una nozione di legittimità ricondotta al contrasto di natura sostanziale e non puramente formale fra il provvedimento e il relativo paradigma normativo.
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Natura vincolante e immodificabilità della lex specialis: la posizione della Corte dei conti
Corte dei conti, Sezione Controllo R. Lombardia delibera n. 137/2025/PREV, 5 giugno 2025.
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Sui casi in cui è riservata la tutela dell’affidamento con riferimento all’esercizio dei poteri pianificatori urbanistici
TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. II, 5 giugno 2025, n. 4283, Sui casi in cui è riservata la tutela dell’affidamento con riferimento all’esercizio dei poteri pianificatori urbanistici - Con riferimento all’esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, la tutela dell’affidamento è riservata ai seguenti casi eccezionali: a) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona; b)pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; c) giudicati (di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi), recanti il riconoscimento del diritto di edificare; d) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo. Peraltro, come correttamente prospettato dal Comune, nel caso di specie, una posizione di vantaggio (derivante da una convenzione urbanistica o da un giudicato) può essere riconosciuta (e quindi essere oggetto della tutela da parte del G.A.) solo quando abbia ad oggetto interessi oppositivi e non invece quando si tratti di interessi pretensivi. Pertanto, non vi era in capo al Comune alcun obbligo di motivazione “rafforzata” o specifica, come pure non vi era l’obbligo di mantenere la stessa destinazione dei suoli in ragione della edificazione dei lotti circostanti.
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Sulla non automaticità del trasferimento delle vicende professionali dell’ausiliaria all’operatore economico offerente nell’ambito dell’avvalimento, ai fini dell’esclusione dalla gara per grave illecito professionale
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 03 giugno 2025, n. 4815, Sulla non automaticità del trasferimento delle vicende professionali dell’ausiliaria all’operatore economico offerente nell’ambito dell’avvalimento, ai fini dell’esclusione dalla gara per grave illecito professionale. Le vicende professionali dell’ausiliaria non possono essere automaticamente trasferite all’operatore economico offerente, indipendentemente dai rapporti tra i due soggetti. Il nuovo Codice dei Contratti (d.lgs. 36/2023) ha infatti tipizzato in modo puntuale le ipotesi di grave illecito professionale, indicando chiaramente quando sussiste e quali sono i mezzi adeguati per dimostrarne l’esistenza. L’esclusione per grave illecito professionale non è automatica, ma richiede una valutazione specifica sull’affidabilità e integrità del concorrente, con motivazione dettagliata e fondata su circostanze oggettive e mezzi di prova tassativi. Questo serve proprio a evitare che la responsabilità per condotte illecite si estenda in modo illimitato ad altri soggetti coinvolti nella gara, come l’ausiliaria o l’operatore economico offerente. In altre parole, non è ammesso che gli inadempimenti contrattuali si “contagino” da un soggetto all’altro in modo indiscriminato. Anche a voler ritenere ancora valida la c.d. “teoria del contagio” dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice, la stessa non potrebbe comunque trovare applicazione nel caso di specie, atteso che gli illeciti professionali della società ausiliaria, anche ove effettivamente sussistenti, costituirebbero un’inadempienza di natura contrattuale; pertanto, non ricorrerebbero neanche astrattamente i presupposti del “contagio” in quanto, secondo la giurisprudenza formatasi nella vigenza del vecchio Codice, il meccanismo in questione opera esclusivamente per l’illecito professionale da reato.
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La Pa appaltante non può affidare direttamente un servizio se la determina a contrarre precedente prevede una differente modalità di affidamento
TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. II. 3 giugno 2025 n. 1020 - Un comune non può affidare in via diretta un appalto di servizi in favore di un determinato soggetto (nel caso di specie, il servizio di manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria), in quanto dalle chiare indicazioni, sia da un punto di vista letterale che sistematico, della precedente determina a contrarre, ex art. 17, c. 1, d.lgs. n. 36/2023, l’Ente comunale si era previamente autovincolato all’espletamento di una vera e propria procedura recante una differente modalità di affidamento, pena la violazione dei generali principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 36/2023. La successiva determina di affidamento diretto non può, dunque, implicitamente revocare la precedente determina a contrarre qualora non contenga una esplicita revoca, confermando l'illegittimità dell'affidamento.
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Sulle caratteristiche della lex specialis di gara
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, SEZ. GIURISDIZIONALE, 03 giugno 2025, n. 423, Sulle caratteristiche della lex specialis di gara, La lex specialis di gara costituisce un vincolo inderogabile per la PA, che è obbligata a rispettare puntualmente le prescrizioni ivi contenute senza margini di discrezionalità o possibilità di disapplicazione, anche se tali prescrizioni risultino inopportune o incongrue, salvo l’esercizio del potere di autotutela per l’annullamento del bando (art. 97 Cost.). Il bando di gara, in quanto atto amministrativo generale e non norma regolamentare, non può essere disapplicato dal giudice, che può solo valutarne la legittimità in sede di impugnazione, garantendo così la certezza e la stabilità delle procedure concorsuali e prevenendo l’elusione dei termini di decadenza per l’impugnazione (art. 29 c.p.a.). Costituendo, dunque, esplicazione del principio del c.d. autovincolo, alle regole di gara deve essere data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all'organo amministrativo, cui compete l'attuazione delle medesime, residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento, posto che le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara, sì da esserne preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale.
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SA qualificata per la sola fase di esecuzione – Proposta PPP di iniziativa privata ex art. 193, c. 3 e ss.
MIT (Parere, Partenariato pubblico privato,Qualificazione S.A.).
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Forma pubblico-amministrativa nei contratti sotto soglia: il MIT chiarisce l’art. 18 del d.lgs. 36/2023 (modif. dal d.lgs. 209/2024)
MIT (Parere n.3449 del 3 giugno 2025).
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Il MASE approva le Regole Operative del Decreto FERX Transitorio
MASE (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 122 del 28 maggio 2025).
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ANAC: obbligo di Codice Identificativo Gara (CIG) per l’affidamento del servizio di welfare aziendale
ANAC - Atto a firma del Presidente del 28 maggio 2025
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Sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento: non comporta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 28 maggio 2025, n. 4640 Sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento: non comporta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione - L’attività di repressione degli abusi edilizi, attraverso l’ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, dovendo considerarsi che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso. Inoltre, i provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolitorio riferiti a opere abusive hanno carattere reale con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile, applicandosi gli stessi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato.
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Servizio gestione rifiuti: visita ispettiva dell’ANAC evidenzia criticità e alterazioni
Una delle prime applicazione delle misure compensative di cui all’art. 186 del d.lgs n. 36/2023.
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ANAC: nel caso di modifiche «sostanziali» della documentazione di gara è necessaria la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte
Anac (Parere di precontenzioso - delibera n.221 - del 28 maggio 2025).
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Illegittimi l’affidamento diretto e le reiterate proroghe disposti dalla società in house del Consorzio, affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Secondo l’ANAC è necessaria una corretta programmazione degli acquisti
Anac (nota a firma del Presidente - adunanza del 28 maggio 2025).
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Sulle caratteristiche del giudizio per l’imposizione di una dichiarazione di interesse culturale e sindacato del G.A.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 27 maggio 2025, n. 4628 Sulle caratteristiche del giudizio per l’imposizione di una dichiarazione di interesse culturale e sindacato del G.A. - Il giudizio per l’imposizione di una dichiarazione di interesse culturale storico-artistico particolarmente importante (c.d. vincolo diretto), ai sensi degli artt. 10, c. 3, lett. a), 13 e 14, del d. lgs. n. 42/2004, è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell’arte e dell’architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità. Ne consegue che l’accertamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela è sindacabile in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto.
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Sull’incentivo maggiorato per impianti fotovoltaici: limiti e condizioni per la bonifica di coperture in eternit ai sensi dell’art. 14 del D.M. 5 maggio 2011
Ai fini dell’accesso alla tariffa incentivante maggiorata prevista per gli impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture in eternit o amianto (art. 14, c .1, lett. c, D.M. 5 maggio 2011), è necessario che la rimozione del materiale riguardi integralmente la superficie della copertura (o della porzione omogenea di tetto) su cui vengono installati i pannelli, con una tolle-ranza massima del 10%. Non rileva la bonifica di altre parti dell’edificio, né è possibile ottenere il beneficio per installazioni su superfici più ampie di quelle effettivamente bonificate. Inoltre, nel caso di specie, non è ammessa la modifica in giudizio dell’oggetto della richiesta di incentivo, originariamente riferita all’intera copertu-ra. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del Consorzio)
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Incentivi per funzioni tecniche erogabili anche al personale delle società in house nelle procedure di affidamento a terzi
Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, del. n. 128 del 23 maggio 2025.
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Sulla sussistenza della giurisdizione del G.A. per la controversia sull’incameramento della cauzione provvisoria
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 22 maggio 2025, n. 4424, Sulla sussistenza della giurisdizione del G.A. per la controversia sull’incameramento della cauzione provvisoria - La controversia sull’incameramento della cauzione provvisoria rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’escussione della cauzione provvisoria (a differenza di quella definitiva, che riguarda la corretta esecuzione della commessa), infatti, attiene alla fase di aggiudicazione ossia alla fase strettamente pubblicistica dell’appalto; lo stesso incameramento della cauzione è fortemente dipendente ossia in stretta connessione con il provvedimento propedeutico di esclusione; inoltre, anche il provvedimento di escussione è caratterizzato dall’esercizio di poteri autoritativi. Inoltre, l’incameramento della cauzione provvisoria nelle procedure di gara pubblica non può avvenire in modo automatico e generalizzato in caso di esclusione, ma deve essere oggetto di una motivazione individuale che valuti la concreta condotta dell’operatore economico, in ossequio al principio di proporzionalità sancito dal diritto dell’UE (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del Consorzio ricorrente)
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La certificazione di qualità non può essere requisito di partecipazione
Anac (Delibera n. 203 approvata il 21 maggio 2025).
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RTI e limiti quantitativi: il parere ANAC conferma l’incompatibilità con il diritto UE
Anac (Parere di funzione consultiva 21 maggio 2025, n. 21).
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Sulla possibilità di utilizzare il soccorso istruttorio sanante per integrare l’importo della garanzia provvisoria dopo la presentazione delle offerte
TAR VENETO, SEZ. I, 20 maggio 2025, n. 769, Sulla possibilità di utilizzare il soccorso istruttorio sanante per integrare l’importo della garanzia provvisoria dopo la presentazione delle offerte - Il soccorso istruttorio integrativo (art. 101, c.1, lett. a, D.lgs. n. 36/2023) consente di integrare la documentazione amministrativa mancante, purché non si tratti di documenti inerenti l’offerta tecnica o economica e che non siano acquisibili direttamente dalla stazione appaltante; mentre il soccorso istruttorio sanante (art. 101, c. 1, lett. b) permette di sanare omissioni, inesattezze o irregolarità nella documentazione amministrativa già presentata, senza necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione delle offerte, sempre nel rispetto del principio del risultato e salvo casi di assoluta assenza di serietà dell’offerta o documenti falsi; inoltre, l’applicazione del soccorso istruttorio è oggettiva e non richiede un giudizio sulla volontarietà dell’irregolarità, mentre la mancanza assoluta della garanzia provvisoria non è sanabile. Ne consegue che, in relazione al caso di specie, in cui la garanzia provvisoria è stata presentata, ma era di importo inesatto, opera il soccorso istruttorio sanante, ora previsto dalla lett. b) dell’art. 101 cit., che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte.
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Sulle conseguenze della mancata separata indicazione dei costi della manodopera: eccezione
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. IV, 19 maggio 2025 n. 9475, Sulle conseguenze della mancata separata indicazione dei costi della manodopera: eccezione - La mancata separata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza comporta l’automatica esclusione dalla procedura di gara, senza possibilità di regolarizzazione mediante il soccorso istruttorio. Tuttavia, a tale regola generale fa eccezione – come pure riconosciuto da una giurisprudenza ormai costante – l’ipotesi in cui il disciplinare di gara o i moduli telematici predisposti dalla stazione appaltante non consentano, in concreto, ai concorrenti di indicare in modo espresso e autonomo tali costi. Deve trattarsi, in altre parole, delle ipotesi in cui sia in effetti materialmente impossibile indicare i costi della manodopera, che pongano il concorrente nella draconiana situazione di dover scegliere tra l’osservanza del modulo predisposto dall’amministrazione, e così incorrere nella sanzione escludente conseguente alla mancata indicazione del costo della manodopera, ovvero ottemperare a siffatto obbligo e per tale via “forzare” oltre la misura consentita gli schemi predisposti dalla stazione appaltante ai fini della presentazione dell’offerta, esponendosi ugualmente, e per tale diversa motivazione, alla sanzione espulsiva.
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Sul principio di equivalenza: assicura che la valutazione della congruità tecnica non si risolva in una verifica formalistica
TAR SICILIA, PALERMO, SEZ. I, 19 maggio 2025 n. 1087, Sul principio di equivalenza: assicura che la valutazione della congruità tecnica non si risolva in una verifica formalistica - Il principio di equivalenza è finalizzato ad evitare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici e, quindi, ad ammettere offerte aventi un contenuto sostanzialmente e funzionalmente corrispondente a quello richiesto, sebbene formalmente senza la specifica tecnica indicata. Secondo costante e consolidata giurisprudenza, infatti, il principio di equivalenza “permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica e la possibilità di ammettere a seguito di valutazione della stazione appaltante prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione”. Tale principio è, infatti, diretto ad assicurare che la valutazione della congruità tecnica non si risolva in una verifica formalistica, ma nella conformità sostanziale dell’offerta delle specifiche tecniche inserite nella lex specialis.
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Sull’obbligatorietà di indicare i costi di manodopera nelle offerte di gara: differenze tra costi diretti e indiretti
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 19 maggio 2025, n. 4250, Sull’obbligatorietà di indicare i costi di manodopera nelle offerte di gara: differenze tra costi diretti e indiretti - Secondo la consolidata giurisprudenza i costi indiretti della commessa sono quelli relativi al personale di supporto all’esecuzione dell’appalto o a servizi esterni, che devono esser tenuti distinti dai costi diretti della commessa comprensivi di tutti i dipendenti impiegati specificamente per l’esecuzione della stessa. L’obbligo di indicare i costi della manodopera in offerta – e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla stazione appaltante – si impone esclusivamente per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa. Al contrario per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti, il costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto, e pertanto non richiede la stessa indicazione obbligatoria.
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Sulle clausole di revisione prezzi nei contratti pubblici sono obbligatorie e possono includere meccanismi di aggiornamento basati su indici di inflazione concordati
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 16 maggio 2025, n. 4226 - Per garantire l’equilibrio contrattuale negli appalti pubblici l’art. 9 del d.lgs. n. 36/2023, al c. 4, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti pubblici devono favorire l’inserimento di clausole di rinegoziazione nei contratti e devono pubblicizzarle già nel bando di gara. Il successivo art. 60, dopo aver previsto che “nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto”, stabilisce che le predette clausole si attivano quando si verifica una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Inoltre, il c. 2 bis dell’art. 60 (inserito dall’art. 23, c.1, lett. c), d.lgs. n. 209/2024 c.d. correttivo) prevede permette alle parti di inserire nel contratto anche meccanismi di aggiornamento del prezzo basati su un indice di inflazione scelto di comune accordo. Questa opzione è facoltativa, cioè le parti possono decidere di usarla o meno. Se si usa questo meccanismo, l’aumento di prezzo che deriva da esso non viene considerato ai fini del calcolo del superamento del 5% che attiva le clausole di revisione prezzi.
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Sull’impugnazione della nomina della commissione giudicatrice: è ammessa solo a procedimento concluso
CONSIGLIO STATO, SEZ. V, 16 maggio 2025, n. 4196, Sull’impugnazione della nomina della commissione giudicatrice: è ammessa solo a procedimento concluso L’impugnazione della nomina della commissione giudicatrice è ammissibile solo al termine del procedimento amministrativo, con l’approvazione delle operazioni di gara, poiché solo in tale fase si concretizza la lesione della sfera giuridica del partecipante. Prima di tale momento, la lesione non è certa né attuale, potendo la commissione valutare favorevolmente l’offerta del concorrente. L’impugnazione anticipata è invece di carattere eccezionale e riconosciuta solo in rapporto a fattispecie particolari, ossia ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva oppure in ragione di atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale.
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Decreto direttoriale 16 maggio 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica. Approvati gli schemi per bando e contratto tipo
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Decreto direttoriale 16 maggio 2025).
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Sull’illegittimità del diniego di un Comune motivata sul fatto che l’area interessata rientra in fascia di rispetto boschiva
TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. I, 14 maggio 2025 n. 886, Sull’illegittimità del diniego di un Comune motivata sul fatto che l’area interessata rientra in fascia di rispetto boschiva Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa il diniego di autorizzazione paesaggistica non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, dovendo specificare le ragioni del rigetto dell’istanza con riferimento concreto alla fattispecie coinvolta (sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto) ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo. Pertanto, nel caso di specie, è illegittimo, per difetto di istruttoria e di motivazione, il diniego di permesso di costruire per la realizzazione di unità residenziali garage e depositi interrati, motivato con esclusivo riferimento al fatto che l’area interessata rientra in fascia di rispetto boschiva e che sussiste una incompatibilità paesaggistica. Il Comune ha infatti omesso di effettuare un concreto raffronto tra il progetto, le effettive esigenze di tutela del vincolo e le caratteristiche specifiche dei luoghi di localizzazione dell’intervento e, in particolare, ha omesso di considerare che la suddetta area, pur risultando dal PPTR quale fascia di rispetto boschiva, risulta essere già ampiamente edificata, munita delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché separata da una strada provinciale dall’area boschiva di cui costituisce fascia di rispetto.
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Sulla domanda di condono edilizio e sul silenzio assenso della pa
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - 14 maggio 2025, n. 4139 , Sulla domanda di condono edilizio e sul silenzio assenso della pa - Ai sensi dell’art 35, co. 18, della l. n. 47 /1985 la domanda di condono edilizio deve intendersi accolta se, sussistenti i presupposti legittimanti l’intervento e decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, la parte interessata provveda, altresì, al pagamento di “tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio”. Tale conclusione, oltre che la più aderente al tenore letterale della disposizione citata, risulta in sintonia con il meccanismo che presiede alla formazione del silenzio assenso, con specifico riferimento ai casi di condono edilizio, dove la giurisprudenza ritiene che il titolo si formi per silentium solo laddove la domanda di presentata sia connotata dai requisiti soggettivi e oggettivi per essere accolta.
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Il MIT chiarisce l’art. 193, c.11, lett. c), D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in tema di livelli progettuali nella finanza di progetto
MIT (parere cod.id. n. 3401 del 13 maggio 2025)
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L’incentivo per funzioni tecniche (art. 45, D.Lgs. 36/2023) si applica anche alle concessioni di servizi di trasporto pubblico locale
Mit (Parere n. 3378 del 13 maggio 2025)
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Sull’illegittimità dell’art. 5 del reg. per la gestione del casellario informatico (delib. Anac. n. 272/2023), che ha trasformato il casellario in una sorta di “bacheca”
TAR LAZIO, ROMA SEZ. I Quater, 13 maggio 2025, n. 9151, Sull’illegittimità dell’art. 5 del reg. per la gestione del casellario informatico (delib. Anac. n. 272/2023), che ha trasformato il casellario in una sorta di “bacheca” E’ illegittimo il regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici adottato con la delibera Anac. n. 272/2023 nella parte in cui non prevede: - la possibilità per l’operatore economico di presentare entro un congruo termine memorie e documenti e di chiedere l’audizione; - la valutazione del materiale istruttorio raccolto; - l’adozione di una motivata decisione finale di archiviazione o di inserimento della notizia nel casellario. La formulazione dell’art. 5 del cit. regolamento relega, infatti, all’Anac un compito di mera “trascrizione” nel casellario informatico dei contratti pubblici delle segnalazioni pervenute dalle stazioni appaltanti, del cui contenuto queste sarebbero integralmente responsabili, trasformandolo in una sorta di “bacheca” a disposizione delle pubbliche amministrazioni per l’affissione di notizie di cui la stessa dovrebbe preventivamente definire, tramite il regolamento, solo le regole.
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Sul principio di segretezza dell’offerta economica
TAR EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA, SEZ. II, 12 maggio 2025 n. 493, Sul principio di segretezza dell’offerta economica Il principio della segretezza dell’offerta economica è posto a garanzia dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’art.97 Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio dei concorrenti, affinché la valutazione del pregio qualitativo delle offerte avvenga senza condizionamenti di sorta; tale principio comporta che nelle procedure di evidenza pubblica caratterizzate da una netta separazione tra la fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica, come nel caso di specie, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è interdetta alla Commissione giudicatrice la conoscenza di quelli economici, onde evitare ogni possibile influenza sull’apprezzamento dei primi. Il condizionamento della valutazione rileva anche solo sotto il profilo potenziale, in quanto anche la mera possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica prima di quella tecnica è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione.
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Sulla possibilità o meno per la garanzia definitiva di sostituire la garanzia provvisoria
CONSIGLIO DI STATO, SEZ.V, 9 maggio 2025, n. 4036, Sulla possibilità o meno per la garanzia definitiva di sostituire la garanzia provvisoria La garanzia provvisoria anche alla luce del nuovo codice dei contratti è obbligatoriamente prevista a corredo (ossia a completamento) dell’offerta. La disposizione di cui all’art. 106, c. 1, del dlgs n. 36/2023 continua, come nel precedente codice, a configurare la costituzione della “garanzia provvisoria” alla stregua di adempimento doveroso la cui mancanza dà luogo a legittima esclusione dalla gara, anche in assenza di una specifica comminatoria, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione. Inoltre, la “garanzia provvisoria” opera sul piano pubblicistico e copre la mancata sottoscrizione del contratto nonché gli oneri di organizzazione sopportati dalla stazione appaltante; la “garanzia definitiva” opera invece sul versante privatistico e, in quanto tale, non copre anche la mancata sottoscrizione del contratto ma soltanto la fase ad essa successiva ossia il mancato adempimento degli obblighi esecutivi e contrattuali. Pertanto, nel caso di specie, è legittima l'esclusione di un concorrente per aver omesso di produrre la garanzia provvisoria nonostante, a seguito del soccorso istruttorio, abbia prodotto una garanzia definitiva avendo quest'ultima, una funzione diversa.
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Indicazioni applicative dell’Anac riguardo agli incentivi tecnici dopo l’approvazione del correttivo al Codice dei contratti
Anac (Comunicato del Presidente del 7 maggio 2025).
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Sull’applicazione del principio del risultato in riferimento all’interpretazione e applicazione delle regole di gara nel caso di offerta per “aliud pro alio”
TAR EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA, SEZ. II, 7 maggio 2025 n. 488, Sull’applicazione del principio del risultato in riferimento all’interpretazione e applicazione delle regole di gara nel caso di offerta per “aliud pro alio” - L'esclusione dell'offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di espressa comminatoria di esclusione, vale solo se la disciplina di gara prevede qualità del prodotto che con assoluta certezza si qualifichino come caratteristiche minime, sia perché espressamente definite come tali nella disciplina di gara, sia perché la descrizione che se ne fa nella lex specialis è tale da farle emergere come qualità essenziali della prestazione richiesta. Nel caso di specie (un appalto di servizi a ridotto impatto ambientale di noleggio, lavaggio, asciugatura, stiratura ed imballaggio di indumenti), in assenza di una qualificazione espressa, è la stessa legge di gara a deporre per considerare tali caratteristiche al più come ottimali ma non certo come essenziali. Pertanto, non è configurabile l'esclusione per asserito “aliud pro alio” che si configura sia quando la cosa consegnata appartenga ad un “genus” diverso rispetto a quello pattuito, sia quando essa manchi delle specifiche qualità necessarie per assolvere alla funzione economico sociale naturale ovvero a quella assunta dalle parti nel programma negoziale. Sul punto può infatti richiamarsi il principio del risultato ex art. 1 del d.lgs. 36/2023 in riferimento all’interpretazione e applicazione delle regole di gara, dovendo entrambe le fasi essere ispirate al risultato finale perseguito dalla programmata operazione negoziale di cui assume un profilo dirimente la sua destinazione teleologica tenendo presente come l’operatore economico nel formulare la propria offerta “deve tener conto della diligente e logica comprensione del risultato avuto di mira dalla stazione appaltante.
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Sull’omessa applicazione del soccorso istruttorio in senso stretto: l’operatore economico non può limitarsi a invocarne l’operatività
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II ter, 7 maggio 2025, n. 8741, Sull’omessa applicazione del soccorso istruttorio in senso stretto: l’operatore economico non può limitarsi a invocarne l’operatività L’art. 101, c. 3, del D.Lgs. 36/2023, prevede la possibilità per la stazione appaltante di “richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato”. Si tratta di una forma di soccorso istruttorio in senso stretto, con cui la stazione appaltante sollecita chiarimenti o spiegazioni su eventuali ambiguità del contenuto dell’offerta tecnica e/o dell'offerta economica al fine di acquisire l’effettiva volontà dell’operatore economico, fermo restando il divieto di apportarvi qualunque modifica in violazione della par condicio competitorum. L’istituto in argomento, in analogia con la rettifica d'ufficio, deve operare laddove l’errore o l’ambiguità sia “non solo facilmente individuabile ma anche altrettanto agevolmente emendabile, ossia senza ricorrere ad ausili esterni”. Inoltre, per contestare in sede giurisdizionale l’omessa applicazione dell’istituto l’operatore economico non può limitarsi a invocarne l’operatività, ma deve indicare quali spiegazioni avrebbe fornito se avesse ricevuto la richiesta istruttoria da parte dell’amministrazione, al fine di provare che l’emenda non si traduca in un’inammissibile modifica del contenuto dell’offerta tecnica e rientri pertanto nel perimetro di applicazione della norma.
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Le regole applicative del GSE costituiscono presupposto operativo indispensabile per consentire la verifica della soglia percentuale di costo a cui il d.m.n.57/2011 subordina il riconoscimento del premio UE/SEE per gli impianti fotovoltaici
Il "premio UE/SEE" (art.14, c.1, lett. d), d.m. 5 maggio 2011) per gli impianti fotovoltaici è un incentivo che premia l'utilizzo di componenti UE/SEE. Il suddetto premio non è riconosciuto per impianti con componenti miste (europee ed extraeuropee), poiché la condizione del 60% di costi UE/SEE non è verificabile in tali casi. Inoltre, la regola tecnica contenuta nel par. 4.5.1.1 delle regole applicative non ha carattere normativo, rappresentando una mera esplicazione dei principi giuridici derivanti dall’art.14, c. 1, lett. d), del cit. d.m. con specifico riferimento al caso del singolo impianto che utilizza componenti misti, identificando “la finalità della norma nell’esigenza di ‘evitare che la maggiorazione possa essere di fatto applicata anche a impianti realizzati con moduli a prevalenza extra UE, con intuibile estensione della platea dei beneficiari”. La coesistenza di voci di costo ‘miste’ per un singolo impianto o sezione non consente infatti di verificare la condizione del 60% sicché, la suddivisione dell’impianto in sezioni omogenee, lungi dal costituire un requisito atipico di fonte pretoria o introdotto dalle regole applicative del GSE, assurge a presupposto operativo indispensabile per consentire la verifica della soglia percentuale di costo a cui il decreto subordina il riconoscimento della maggiorazione.
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Sul principio di equivalenza e la discrezionalità tecnica dell’organo valutativo
TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. I, 6 maggio 2025 n. 3623, Sul principio di equivalenza e la discrezionalità tecnica dell'organo valutativo - Il c.d. principio di equivalenza permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d’iniziativa economica e, dall’altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità. Il principio di equivalenza è, dunque, finalizzato a evitare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta.
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È consentito estendere il beneficio degli incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 d.lgs. n. 36/2023) ai dipendenti dei servizi personale e finanziario che si occupano della liquidazione dell’incentivo?
Corte dei conti per la Liguria (delibera n. 56/2025/PAR).
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Sull’impossibilità di sanare con il soccorso istruttorio l’omissione del progetto dettagliato per l’impegno a garantire l’occupazione giovanile e/o di genere
TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. II, 5 maggio 2025, n. 786, Sull’impossibilità di sanare con il soccorso istruttorio l'omissione del progetto dettagliato per l'impegno a garantire l'occupazione giovanile e/o di genere - Gli artt. 57 e 102, c. 2, del D. Lgs. n. 36/2023, oltre ad imporre alle Stazioni appaltanti di inserire all’interno delle singole discipline di gara specifiche clausole sociali atte a tutelare una pari opportunità generazionale e di genere, prevedono anche per gli operatori partecipanti il dovere di indicare espressamente le modalità con cui intendono conseguire tali obiettivi, correlando chiaramente l’adempimento in questione al contenuto delle proprie offerte. Dalla lettura congiunta delle suddette disposizioni, infatti, si evince che il “progetto atto ad illustrare le concrete modalità attraverso le quali si impegna a garantire l’impiego nell’ambito delle nuove assunzioni una quota pari al 10% di occupazione giovanile e/o di genere” è elemento che caratterizza e va a comporre l’offerta tecnica di ciascun operatore; pertanto, un’eventuale omissione di tale componente ad opera del soggetto partecipante, non può ritenersi passibile di soccorso istruttorio - né nella sua veste integrativa ex art. 101, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 36/2023, né nella diversa modalità sanante ai sensi della lett. b) della medesima disposizione - potendosi l’Amministrazione attivare unicamente mediante soccorso procedimentale ai sensi del c.3 del cit.art. 101 al fine di chiedere chiarimenti al singolo operatore con riguardo ai contenuti dell’offerta presentata.
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Sulla legittimità della scelta di una stazione appaltante di non attribuire un punteggio aggiuntivo ad un concorrente che non ha sottoscritto digitalmente l’offerta
TAR PUGLIA, BARI, SEZ. II, 2 maggio 2025 n. 625 Sulla legittimità della scelta di una stazione appaltante di non attribuire un punteggio aggiuntivo ad un concorrente che non ha sottoscritto digitalmente l’offerta Nell'ipotesi in cui la lex specialis preveda espressamente, a pena di esclusione, che l’offerta “deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata”, è corretta la determinazione della stazione appaltante di non attribuire alcun punteggio in relazione al criterio di valutazione afferente la distanza dal centro di cottura ubicato a distanza inferiore a 30 km, ad un concorrente che non abbia sottoscritto digitalmente la dichiarazione. Inoltre, il mancato riconoscimento dei punti non è dipeso solo dalla mancata sottoscrizione digitale di un documento, ma trova fondamento in vizi sostanziali di più rilevante entità, come l'esser priva dei requisiti previsti dall’art. 104 del d.lgs. 36/2023, secondo il quale, l’operatore economico deve allegare alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta. Pertanto, la mancanza di requisiti essenziali dell’avvalimento ha avuto ripercussioni sulla stessa possibilità della ricorrente di dimostrare effettivamente di avere la disponibilità di un centro di cottura distante meno di 30 km dalla sede della stazione appaltante.
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Sull’ammissibilità del soccorso istruttorio processuale
TAR CAMPANIA, SEZ. STACCATA SALERNO, SEZ. I, 2 maggio 2025, n. 817 - Sull’ammissibilità del soccorso istruttorio processuale - Il soccorso istruttorio processuale è ammissibile quando il Giudice verifichi che la stazione appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta, ed eserciti i poteri istruttori per accertare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall’amministrazione, durante il procedimento. Sullo specifico terreno dei contratti pubblici, il legislatore ha ampliato l’ambito applicativo dell’istituto e superando quelle concezioni rigidamente formalistiche e burocratiche del diritto amministrativo che continuavano ad incentivare il contenzioso (ridotto ad una sorta di ‘caccia all’errore’ nel confezionamento della documentazione allegata alla domanda), con effetti pregiudizievoli in termini di tempestivo ed efficiente completamento delle procedure. Il soccorso istruttorio, dunque, sarebbe possibile “non soltanto per ‘regolarizzare’, ma anche per ‘integrare’ la documentazione mancante”, a meno che non si tratti di “carenze e irregolarità” che attengono “all’offerta economica e all’offerta tecnica” e alle “carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.
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Non è di per sé motivo di esclusione l’essersi avvalsi di un’impresa ausiliaria con sede nella Repubblica Popolare Cinese
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 2 maggio 2025, n. 3721, Non è di per sé motivo di esclusione l’essersi avvalsi di un’impresa ausiliaria con sede nella Repubblica Popolare Cinese - E’ illegittima l’esclusione di una società per essersi avvalsa di una società con sede nella Repubblica Popolare Cinese poiché, se è vero che un operatore economico – ovvero il suo ausiliario - ubicato in un Paese non firmatario dell’AAP può certamente essere escluso dalla singola stazione appaltante, ciò non può avvenire, in virtù di una norma di carattere generale né di fonte unionale, né di fonte nazionale. Infatti, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del tenore letterale dell’art. 69 del d.lgs. n. 36/2023, non si può interpretare la detta disposizione come volta a consentire la partecipazione alle gare pubbliche degli operatori economici extra UE, solo a condizione di reciprocità, nei limiti definiti “dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Ue dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e dagli altri accordi internazionali cui l'Unione è vincolata” e limitatamente “agli operatori economici dei Paesi terzi firmatari di tali accordi”. L’accesso di tali imprese estere al mercato unionale degli appalti pubblici, lungi dall’essere vietato dalla legge, è ammesso, ma non è garantito, cosicché la stazione appaltante ben può, motivando, escludere tali imprese dalla gara.
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Sulle conseguenze per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera
Sulla base del combinato disposto degli artt. 41, c. 14, 108, c.9, e 110, c.1, del D.Lgs. n. 36 del 2023, la conseguenza per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, non è l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia: in quella sede avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Inoltre, poichè i bandi di gara, devono essere interpretati in base al criterio letterale e sistematico di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., mentre in presenza di clausole ambigue o di dubbio significato deve privilegiarsi, in ossequio al principio del favor partecipationis, l'interpretazione che favorisca l'ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli. Ne consegue che, nel caso di specie, è legittima l'aggiudicazione della gara all'impresa che abbia applicato il ribasso anche ai costi della manodopera. Dall'interpretazione della legge di gara si ricava, infatti, che la stazione appaltante intendeva imporre lo scorporo dei costi della manodopera dalla complessiva offerta, in maniera ideale, onde consentirle di verificarne l’anomalia con particolare riferimento a questa componente. Una diversa lettura delle disposizioni della lex specialis condurrebbe ad un'interpretazione in violazione del principio del favor partecipationis, nonché del principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 1, d.lgs. n. 36/2023 (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto della controinteressata)
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Sulle caratteristiche dell’ordinanza di demolizione in caso di abusi edilizi
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 30 aprile 2025 n. 3669 , Sulle caratteristiche dell'ordinanza di demolizione in caso di abusi edilizi - In caso di opere edilizie abusive, l’ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un’adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività e non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, dovendo considerarsi che la partecipazione del privato al procedimento non potrebbe comunque determinare alcun esito diverso. Inoltre, la mancata applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria non rileva ai fini della legittimità dell’ordinanza di demolizione, afferendo alla fase esecutiva e sempre che venga dimostrata la sussistenza di ostacoli di ordine tecnico-costruttivo alla demolizione (da escludersi in caso di fabbricato totalmente abusivo).
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AS2079 – Proroga delle concessioni per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica. L’AGCM formula alcune indicazioni che il Ministero dovrebbe tenere in considerazione nella redazione del decreto attuativo
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) - Bollettino 18/2025 del 12/05/2025.
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Sulla sussistenza o meno dell’onere motivazionale per le scelte effettuate dall’amministrazionenell’adozione del piano regolatore generale o di una sua variante
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 15 aprile 2025, n. 3261, Sulla sussistenza o meno dell'onere motivazionale per le scelte effettuate dall'amministrazione nell'adozione del piano regolatore generale o di una sua variante. Le scelte spettanti all’ente locale in tema di governo del territorio, allorquando si esprimano con atti generali ed astratti, quale, nel caso di specie, del piano regolatore generale o di una sua variante o di discrezionalità tecnica, non vanno motivate essendo caratterizzate da un alto tasso di discrezionalità tecnica. L’intervento urbanistico generale, infatti, richiede una motivazione specifica, nei soli due casi di precedente convenzione di lottizzazione o di accordi di diritto privato intercorsi tra il comune e i proprietari delle aree, e del privato che abbia ottenuto un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia o di un silenzio-rifiuto su una domanda edilizia, in ordine alla pretesa di variante di nuove previsioni urbanistiche rilevanti in quanto sopravvenute nel corso del giudizio.
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Sulla sussistenza o meno dell’onere motivazionale per le scelte effettuate dall’amministrazione nell’adozione del piano regolatore generale o di una sua variante
Le scelte spettanti all’ente locale in tema di governo del territorio, allorquando si esprimano con atti generali ed astratti, quale, nel caso di specie, del piano regolatore generale o di una sua variante o di discrezionalità tecnica, non vanno motivate essendo caratterizzate da un alto tasso di discrezionalità tecnica. L’intervento urbanistico generale, infatti, richiede una motivazione specifica, nei soli due casi di precedente convenzione di lottizzazione o di accordi di diritto privato intercorsi tra il comune e i proprietari delle aree, e del privato che abbia ottenuto un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia o di un silenzio-rifiuto su una domanda edilizia, in ordine alla pretesa di variante di nuove previsioni urbanistiche rilevanti in quanto sopravvenute nel corso del giudizio.
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Servizio di manutenzione del verde pubblico comunale è riconducibile nell’ambito dei SPL, pertanto il relativo affidamento in house è disciplinato dagli artt. 14 e 17 del medesimo decreto
AGCM (segnalazione n. AS2070/2025, Bollettino 14/2025 del 14 aprile 2025).
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Sull’illegittimità dell’attribuzione di un punteggio premiale a un operatore economico che ha fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento per la certificazione di parità di genere
Consiglio di Stato, sez. VI, 11 aprile 2025, n.3117 - È illegittima l’attribuzione di un punteggio premiale e la conseguente aggiudicazione della gara ad un operatore economico che ha fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento per la certificazione di parità di genere ex art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006, nel caso in cui il medesimo disciplinare di gara preveda espressamente che “ai fini dell’ottenimento del punteggio premiale il concorrente deve presentare la certificazione in applicazione alla prassi UNI/PdR 125/2022", specificando in modo espresso che “in caso di RTI, consorzi, GEIE e reti d’impresa la certificazione deve essere presentata da tutti”.
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Il decreto del Ministero dell’Ambiente del 7 aprile 2025 sui nuovi CAM da inserire negli appalti pubblici del servizio di gestione dei rifiuti urbani
È stato pubblicato in GU n. 92 del 19-4-2025 il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 aprile 2025 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)".
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Sull’illegittimità del provvedimento con il quale l’Autorità idrica ha negato la salvaguardia della gestione del sii presentata da un comune, nel caso il servizio sia gestito da una società mista
Secondo il T.A.R. TOSCANA, SEZ. I, 2 aprile 2025, n. 633 la disciplina della gestione del SII configura quest’ultimo «quale species peculiare della nozione del “servizio pubblico”», la cui specificità è costituita dalla sussistenza di un principio di ordine generale, di unicità della gestione in base al quale può affermarsi che la gestione unica e accentrata costituisce la regola, mentre quella polverizzata e autonoma costituisce l’eccezione. Dalle disposizioni dedicate alla materia non si evincono, invece, indicazioni circa una preferenza espressa dal legislatore in favore di alcune forme di gestione del servizio rispetto ad altre.
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Chi dirige un organismo comunale può amministrare una partecipata regionale?
Anac (parere anticorruzione del 2 aprile 2025, fascicolo 1217.2025).
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Quando sono legittime le c.d. clausole territoriali?
Anac (Parere di precontenzioso del. n. 130 del 2 aprile 2025).
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Sulla possibilità di superare il termine previsto dall’art. 21 nonies della l. 241/1990, in caso di falsa rappresentazione dei luoghi o della destinazione
TAR LAZIO, SEZ. II QUATER, 1° aprile 2025, n. 6523, Sulla possibilità di superare il termine previsto dall’art. 21 nonies della l. 241/1990, in caso di falsa rappresentazione dei luoghi o della destinazione –In accoglimento della tesi del Comune resistente, la sentenza in oggetto afferma che non opera il limite temporale di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, in applicazione del pacifico orientamento giurisprudenziale per il quale è ammesso il superamento del termine massimo per l’esercizio del potere di autotutela previsto dalla predetta norma laddove il titolo abilitativo sia stato rilasciato sulla base di una falsa o erronea rappresentazione dell’effettivo stato dei luoghi o della destinazione dell’area (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’ente resistente)
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Sulla possibilità di superare il termine previsto dall’art. 21 nonies della l. 241/1990, in caso di falsa rappresentazione dei luoghi o della destinazione
Non opera il limite temporale di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, in applicazione del pacifico orientamento giurisprudenziale per il quale è ammesso il superamento del termine massimo per l’esercizio del potere di autotutela previsto dalla predetta norma, laddove il titolo abilitativo sia stato rilasciato sulla base di una falsa o erronea rappresentazione dell’effettivo stato dei luoghi o della destinazione dell’area. (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’ente resistente)
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Chiarimenti dell’ANAC in merito alle modalità di attuazione della normativa sulla tracciabilità finanziaria
Con il comunicato del Presidente del 26 marzo 2025, depositato il 4 aprile 2025, l’ANAC è di nuovo intervenuta a fornire dei chiarimenti a seguito di irregolarità emerse durante l'attività di vigilanza.
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Sulle procedure di ammissione ai fondi eurounitari
In tema di graduatorie per l’accesso ai contratti di filiera finanziati con fondi PNC e PNRR, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso volto all’annullamento integrale della procedura qualora, per la natura eccezionale e vincolata dei finanziamenti eurounitari, non sia possibile ripetere la selezione e ne deriverebbe solo la perdita delle risorse. È invece ammissibile la domanda limitata alla rettifica del punteggio attribuito al progetto del ricorrente, ove da tale rettifica possa derivare un concreto vantaggio, anche in termini di miglior posizionamento utile nella graduatoria, ai fini dell’accesso alle ulteriori risorse eventualmente disponibili o del risarcimento del danno. In accoglimento della tesi di parte resistente, la domanda volta all’annullamento della procedura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse (Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto dell’ente resistente)
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Un ente locale può trasformare una società in house – affidataria del servizio di smaltimento rifiuti e della gestione di impianti essenziali alla gestione del servizio rifiuti – in azienda speciale consortile?
AGCM (Parere AS2063 bollettino n. 10 DEL 17 marzo 2025).
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Le consultazioni preliminari di mercato non costituiscono una pre-fase necessaria dell’affidamento in house
Secondo il T.A.R. Lombardia - Sez. I, 10 marzo 2025, n. 843 le consultazioni preliminari di mercato costituiscono uno strumento esplorativo che consente, prima dell’indizione di una procedura di affidamento, di avviare un dialogo informale con gli operatori economici dello specifico settore di mercato al quale si rivolge l’appalto, al fine di individuare le soluzioni tecniche più idonee a soddisfare i fabbisogni della stazione appaltante. Pertanto, in tema di affidamento di servizi (nel caso di specie, del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti) mediante il modello in house providing, le consultazioni preliminari di mercato non sono una pre-fase necessaria, né vincolante della scelta operata dall’ente locale, essendo tale modello gestorio (com’è noto) alternativo al ricorso al mercato.
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Segnalazione Anac a Parlamento e Governo: inconferibilità, urge modifica tempestiva della l. n..15/2025 (c.d. Milleproroghe)
Anac, atto di segnalazione n. 2 del 26 marzo 2025 (reso noto con un comunicato stampa del 29 aprile 2025).
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Partecipazione di un dipendente ad un seminario o a un convegno: è necessario il Cig?
L’Anac, attraverso una specifica Faq (C9), ha chiarito che non è necessaria l’acquisizione di un Codice identificativo gare (Cig) nel caso di partecipazione di un dipendente pubblico a un seminario o a un convegno.
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Illegittimo il silenzio del MASE nella procedura VIA per impianti da fonti rinnovabili: obblighi procedimentali e tutela dell’interesse pubblico
È illegittimo il silenzio del MASE in merito all’istanza di VIA presentata per un impianto agrivoltaico per l’inosservanza dei termini perentori stabiliti dagli artt .23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006. I suddetti termini, infatti, tutelano non solo l’interesse del proponente, ma anche un interesse pubblico prevalente, consistente nella realizzazione tempestiva degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione sanciti a livello nazionale e comunitario. Il Regolamento (UE) 2022/2577 qualifica tali interventi come di interesse pubblico rilevante e prevede misure emergenziali per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure, rendendo il rispetto dei termini un principio fondamentale nel settore della produzione, trasmissione e distribuzione di energia. Inoltre, il MASE è titolare di un obbligo autonomo e inderogabile di concludere il procedimento VIA in tempi certi, anche in caso di eventuali ritardi o inerzia di altri soggetti coinvolti nel procedimento, potendo esercitare i poteri sostitutivi previsti dalla legge.
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